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Cap 8: La disciplina della concorrenza
Concorrenza perfetta e monopolio
Caratteristiche della concorrenza perfetta:
- Presenza sul mercato di numerose imprese in competizione fra loro, nessuna delle quali è in grado di condizionare il prezzo delle merci vendute
- Piena mobilità dei fattori produttivi
- Piena mobilità della domanda da parte dei consumatori, liberi di orientare le proprie scelte verso i prodotti più convenienti per qualità e prezzo
- Assenza di ostacoli all'ingresso di nuovi operatori in ogni settore della produzione e della distribuzione
- Assenza di accordi fra imprese che falsino la libertà di competizione economica
La concorrenza perfetta è un modello ideale e perfetto in quanto spinge verso una generale riduzione sia dei costi di produzione sia dei prezzi di vendita. Inoltre, assicura la naturale eliminazione dal mercato delle imprese meno competitive, stimola il progresso tecnologico e l'accrescimento.
dell'efficienza produttiva delle imprese. La concorrenza perfetta è solo un modello ideale e teorico. Nei settori strategici della produzione, la tendenza è verso un regime di mercato sempre più lontano dalla concorrenza perfetta. Le imprese dedite alla produzione industriale di massa diventano sempre meno numerose e sempre più grandi dando vita in alcuni settori a situazioni di oligopolio, ad un mercato cioè caratterizzato dal controllo dell'offerta da parte di poche grandi imprese. Gli imprenditori concorrenti molto spesso preferiscono l'accordo all'incerta competizione. Essi perciò stipulano patti volti a limitare la reciproca concorrenza. Patti con i quali si dividono i mercati di sbocco, predeterminano i prezzi da praticare, le quantità da produrre globalmente e la quota spettante a ciascuno di essi. Il regime concorrenziale del mercato è così profondamente alterato. Fra concentrazioni ed intese.anticoncorrenziali si può arrivare fino al punto che tutta l'offerta di un dato prodotto è controllata da una sola impresa o da poche grandi imprese coalizzate (monopolio di fatto), arbitre di fissare a piacimento il relativo prezzo e di conseguire elevati margini di profitto a scapito degli interessi generali della collettività.
Di fronte a tali tendenze della realtà, è evidente la necessità di interventi del legislatore volti a impedire il formarsi di situazioni di monopolio o di quasi-monopolio.
Tuttavia, concentrazioni e pratiche limitative della concorrenza sono fenomeni che spesso rispondono ad esigenze oggettive del sistema economico e che non si pongono necessariamente in contrasto col funzionamento concorrenziale del mercato.
La ricerca di un punto di equilibrio fra il modello teorico della perfetta concorrenza e la realtà operativa costituisce la linea direttiva di fondo che ispira la disciplina della concorrenza nei
sistemigiuridici ad economia libera. Fissato il principio guida della libertà di concorrenza (art. 41 Cost.), il legislatore italiano:
- consente limitazioni legali della stessa per fini di utilità sociale ed anche la creazione di monopolilegali in specifici settori di interesse generale
- consente limitazioni negoziali della concorrenza, ma ne subordina al contempo la validità al rispetto di condizioni che non comportino un radicale sacrificio della libertà di iniziativa economica attuale e futura
- assicura l'ordinato e corretto svolgimento della concorrenza attraverso la repressione della concorrenza sleale
Per lungo tempo il sistema italiano della concorrenza si era contraddistinto per una vistosa lacuna: la mancanza di una normativa antimonopolistica.
A. LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA
La disciplina italiana e comunitaria
La legislazione antimonopolistica dell'Unione europea è volta a preservare il regime concorrenziale del mercato comunitario
e a reprimere le pratiche anticoncorrenziali che pregiudicano il commercio fra Stati membri. Questo principio è recepito anche dalla legislazione antimonopolistica italiana, volta a preservare il regime concorrenziale del mercato nazionale e a reprimere i comportamenti anticoncorrenziali che incidono sul mercato italiano. Per le imprese operanti nei settori dell'editoria ed in quello radiotelevisivo trova applicazione la specifica disciplina volta a garantire il pluralismo dell'informazione di massa impedendo l'assunzione di posizioni di dominio nei relativi mercati. Con la legge 287/1990 è stata istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che vigila sul rispetto della normativa antimonopolistica generale, adotta i provvedimenti antimonopolistici necessari ed irroga le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla legge. La disciplina italiana ha tuttavia carattere residuale: è circoscritta alle pratiche anticoncorrenziali che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea.anticoncorrenzialiche hanno rilievo esclusivamente locale e che non incidono sulla concorrenza nel mercatocomunitario.Queste ultime sono invece regolate dal diritto comunitario della concorrenza.
Le singole fattispecieTre sono i fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica nazionale e comunitaria:
- le intese restrittive della concorrenza
- l'abuso di posizione dominante
- le concentrazioni
Intese restrittive della concorrenza
Le intese (o cartelli) sono comportamenti concordati fra imprese, anche attraverso organismicomuni (consorzi, associazioni di imprese), volti a limitare la propria libertà di azione sul mercato.Ad esempio, accordi con cui si fissano prezzi uniformi.
Non tutte le intese anticoncorrenziali sono vietate.Sono vietate solo le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsarein maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato.Sono lecite le intese minori, quelle intese cioè che non
risarcimento può essere esercitato entro cinque anni dalla data in cui l'intesa è stata dichiarata vietata.Il risarcimento si prescrive in 5 anni dal momento della cessazione del comportamento illecito, ma il termine inizia a decorrere solo dopo che il danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto lesivo e dell'identità dell'autore della violazione.
Abuso di posizione dominante: è vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato o in una sua parte rilevante.
Ad un'impresa in posizione dominante è vietato di:
- imporre prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi
- impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato
- applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti
Il divieto di abuso di posizione dominante non ammette eccezioni.
Accertata l'infrazione, l'Autorità competente ne ordina la cessazione. Infligge inoltre sanzioni pecuniarie e, in caso di reiterata inottemperanza, può anche disporre.
La sospensione dell'attività dell'impresa fino a 30 giorni. Oggi è vietato nell'ordinamento nazionale anche l'abuso dello stato di dipendenza economica nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice rispetto ad una o più altre imprese anche in posizione non dominante sul mercato.
Per dipendenza economica si intende la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo ed espone al risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa che ha subito l'abuso.
Concentrazioni
Si ha concentrazione quando:
- due o più imprese si fondono dando luogo ad un'unica impresa (concentrazione giuridica)
- due o più imprese, pur restando giuridicamente distinte, diventano un'unica entità economica (concentrazione
Limitazioni pubblicistiche e monopoli legali
La libertà di iniziativa economica privata e la conseguente libertà di concorrenza non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alladignità umana.
Sia la Costituzione sia il codice civile consentono che tali libertà possano essere compresse e limitate dai pubblici poteri.
L'interesse generale può legittimare la radicale soppressione della libertà di concorrenza attraverso la costituzione di monopoli pubblici (art. 43 Cost.), in settori predeterminati dalla stessa costituzione (servizi pubblici essenziali, fonti di energia, preesistenti situazioni di monopolio di fatto).
In ogni caso,
Quando la produzione di determinati beni o servizi è attuata in regime di monopolio.