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Poteri delle autorità di vigilanza
Tuttavia, i poteri delle autorità di vigilanza non si esauriscono in questi 3, questi che abbiamo visto sono quelli più elementari. "Vigilare" vuol dire, anzitutto, conoscere e, nel caso, sanzionare, ovvero: informazione, ispezione e sanzione. Nel controllo rientrano altri due poteri fondamentali: la potestà autorizzatoria e la vigilanza regolamentare.
La potestà autorizzatoria è un intervento nell'attività dell'impresa, ma non per rimediare a un'irregolarità ma per verificare che l'atto che l'impresa vuole compiere sia conforme a legge. In altre parole, la potestà autorizzatoria è il potere di rimuovere un limite al compimento dell'atto: l'imprenditore non potrebbe compiere l'atto se non con l'approvazione previa dell'autorità di vigilanza, che verifica, prima che l'atto sia compiuto, che l'atto sia "buono", cioè
conforme a legge. Più l'autorità di vigilanza interviene nella vita di un'impresa per verificare che un atto programmato da un'impresa sia conforme a legge, più si riduce il rischio che l'impresa "si faccia male", cioè che l'impresa compia degli atti che aumentano il rischio di fallimento. Non è possibile che l'autorità di vigilanza controlli ex ante ogni atto dell'impresa, in quanto ciò costerebbe troppo e rallenterebbe troppo l'attività dell'impresa, fino ad offendere la libertà stessa dell'impresa. Tuttavia, quando l'atto è particolarmente pericoloso, ovvero quando l'atto è straordinario rispetto alla normale gestione dell'impresa e può profondamente comprometterne il successo, la disciplina bancaria dà all'autorità di vigilanza il potere di autorizzarlo. Anzitutto l'avvio dell'attività.La fusione bancaria richiede l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, lo stesso vale per tutti gli atti più pericolosi durante lo svolgimento dell'attività medesima, come, ad esempio, un atto di fusione.
Le fusioni bancarie necessitano della previa autorizzazione della/e autorità di vigilanza.
Le fusioni non sono atti giornalieri, cioè ordinari, ma sono atti di straordinaria amministrazione.
Tuttavia, se è vero che la fusione normalmente dovrebbe accrescere le capacità produttive, quindi la redditività dell'impresa, potrebbe anche succedere che l'impresa per effetto di una fusione, piuttosto di potenziarsi notevolmente, fallisca. Ciò potrebbe accadere perché magari la fusione è stata fatta con un'azienda che sembrava "buona" ma in realtà era "cattiva" o magari la fusione è stata fatta con un'azienda che quando operava da sola era
“buona” ma quando si è fusa a un’altra azienda è diventata “cattiva”. Infatti, la fusione è un atto che può essere particolarmente pericoloso per un’impresa, non è un atto ordinario, e, per tale ragione, l’articolo 57 del TUB sottopone le fusioni bancarie ad autorizzazione della/e autorità di vigilanza.
Le autorità di vigilanza rispondono poi di un ultimo potere, che è un potere basilare, ed è il potere di dettare disposizioni di carattere generale, si parla di vigilanza regolamentare.
In generale, la legge la fa in primis il Parlamento, in secundis il Governo e in terzis le autorità di vigilanza. Nel settore bancario è stata operata un’enorme delegificazione, quindi il completamento delle regole è demandato alle autorità di vigilanza.
L’articolo 53 del TUB (Vigilanza regolamentare) prevede che: “La Banca d'Italia emana disposizioni
di carattere generale aventi a oggetto:
- l'adeguatezza patrimoniale;
- il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- le partecipazioni detenibili;
- il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).
L'autorità di vigilanza interviene su una componente enorme di materie di cui si compone l'attività bancaria, perché la norma prevede che Banca d'Italia ha il potere di dettare disposizioni di carattere generale:
- sull'adeguatezza patrimoniale;
- sul contenimento del rischio in tutte le sue diverse configurazioni;
- sull'organizzazione interna, dalla corporate governance fino alle funzioni di controllo;
- sulle partecipazioni detenibili.
L'articolo 53 del TUB è una norma che è intitolata Vigilanza di carattere generale.
regolamentare ma non è l'unico caso di vigilanzaregolamentare. In questo articolo, infatti è vero che il TUB attribuisce all'autorità di vigilanza praterieestesissime dei latifondi in cui intervenire a regolamentare, ma ci sono altre ipotesi in cui il TUB o le fonti europee attribuiscono alle autorità di vigilanza il potere di dettare regole (es. art. 26 del TUB, art. 19 del TUB).
Poiché nell'articolo 53 la delega alle autorità di vigilanza è amplissima, addirittura si attribuisce alla norma il titolo di "Vigilanza regolamentare" facendo intendere che la vigilanza regolamentare si esaurisce in questa norma, ma non è così.
Ricapitolando:
Le autorità di vigilanza hanno il potere di:
- dettare le regole;
- verificare l'applicazione delle regole: informazione, ispezione, autorizzazione;
- sanzionare nel caso di inosservanza delle norme, cioè di irregolarità nella
gestione. A che fini vengono dati questi poteri alle autorità di vigilanza? Quando la legge all'articolo 832 c.c. prevede che "il proprietario può godere e disporre in modo pieno ed esclusivo", non vuol dire che il proprietario può fare tutto ciò che vuole con quel potere di disporre e autorizzare, infatti la stessa legge prevede che il proprietario può fare ciò "nei limiti stabiliti dalla legge"; per cui, è vero che il proprietario può godere e disporre in modo pieno ed esclusivo per soddisfare i propri bisogni, ma può fare ciò rispettando gli altri. L'autorità di vigilanza ha il potere di autorizzare le fusioni, ma è libera di fare ciò a seconda delle proprie opinioni? Questo interrogativo è un punto cruciale del diritto bancario. Una volta le autorità di vigilanza disponevano di questi poteri che erano liberi nei fini, salvo i limiti della Costituzione;
cioè, l'autorità di vigilanza avrebbe potuto decidere se autorizzarne l'avvio o meno, in base a considerazioni politico-economiche. Questo significa che l'autorità di vigilanza aveva il potere di influenzare la struttura del mercato, decidendo come intervenire su un'attività. Ad esempio, se riteneva opportuno dal punto di vista politico-economico che una nuova banca nascesse in un determinato territorio, avrebbe potuto autorizzarne l'avvio.per tutelare la concorrenza nel settore bancario italiano. In questo caso, l'autorità di vigilanza avrebbe potuto ritenere che la fusione tra la banca straniera e la più grande banca italiana avrebbe creato un monopolio o una posizione dominante nel mercato, limitando così la libera concorrenza tra le banche. Inoltre, l'autorità di vigilanza potrebbe non autorizzare la fusione per motivi di stabilità finanziaria. Se la fusione tra le due banche potesse comportare un rischio sistemico per il sistema finanziario italiano, l'autorità di vigilanza potrebbe decidere di non autorizzare l'operazione al fine di preservare la stabilità del sistema. Infine, l'autorità di vigilanza potrebbe non autorizzare la fusione se ritenesse che la nuova entità bancaria non rispetti i requisiti normativi o di idoneità richiesti. Se la banca straniera o la banca italiana non soddisfano i criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza, questa potrebbe decidere di non autorizzare la fusione per garantire che le banche operino in conformità alle norme e alle regole stabilite.l’italianità nel suo territorio, perché voleva che la più grande banca che opera in Italia fosse italiana estraniera. Un tempo ciò sarebbe stato possibile. 37Oggi scelte di questo genere non sono più ammesse, perché la vigilanza non è più strutturale, non può piùessere strutturale, ma vi deve essere la vigilanza prudenziale.Questo vuol dire che i poteri delle autorità di vigilanza (visti prima) sono attribuiti solo per il perseguimentodi determinati fini individuati dalla legge.In altre parole, l’uso dei poteri delle autorità di vigilanza non è più libero nei fini, si ha quindi unarivoluzione epocale. Questo è un punto focale di tutto il diritto bancario.Quei poteri, dunque, non possono essere usati a discrezione delle autorità di vigilanza ma la legge stabiliscegli scopi per cui sono dati e per cui possono essere usati. Per cui, quei poteri possono e devonoessere usati dalle autorità di vigilanza solo per gli scopi stabiliti dalla legge. L'articolo 5, I comma, del TUB stabilisce gli scopi per cui i poteri sono dati alle autorità di vigilanza ed è una norma fondamentale. L'articolo 5, I comma, del TUB (Finalità e destinatari della vigilanza) prevede che: "Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.". La norma prevede, dunque, che le autorità di vigilanza devono esercitare i poteri loro affidati per i seguenti fini: 1. per il perseguimento della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati; 2. per la stabilità complessiva del sistema finanziario; 3. per l'efficienza e la competitività del sistema finanziario; 4. per l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.l'efficienza del sistema finanziario; 4. per la competitività del sistema finanziario; 5. per l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Quei poteri delle autorità di vigilanza possono e devono essere esercitati solo per questi 5 fini. Quando ricorre la necessità