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TUB:7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni di prestiti subordinati

La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

Cosa sono le subordinate? Le società per azioni normali possono emetterle? Non c'è articolo, snc può ricevere un prestito subordinato? No, la banca sì invece, lo può dare e lo può ricevere. Un prestito subordinato cosa è? Obbligazione che in caso di fallimento, di default, verrà rimborsata dopo le altre obbligazioni. Infatti se nell'attivo della banca dato tot denaro e dall'altra nel passivo tot depositi obbligazioni semplici e subordinate, in caso di default verranno dati ai depositanti e obbligazionisti, in proporzione del credito questi subiscono la perdita. Vengono rimborsati dopo tutti gli altri creditori, prima degli azionisti, in caso di default.

Cosa vuol dire che vengono rimborsati dopo? Nella sostanza, i creditori subordinati beneficiano di una minore responsabilità patrimoniale. Giuridicamente, questo è il difetto; la cosa si complica e può essere letta in due modi. I creditori aggrediscono e procedono con l'azione esecutiva pignorando la somma, l'ufficiale giudiziario blocca la somma, nel momento della distribuzione la legge dice che ognuno concorre in parti sostanzialmente uguali (art. 2701) ma se è una subordinata questo salta, prima si soddisfa una parte poi un'altra subordinatamente, non ha un diritto di aggressione e esecuzione forzata in confronto ai creditori comuni - nella sostanza è come l'ipoteca, prima viene l'ipoteca poi vengono tutti gli altri, è un fenomeno che ricorda le cause di prelazione (pegno, ipoteca e privilegio). Però qui è un fenomeno inverso, i comuni hanno più forza rispetto ai subordinati, è come se hanno come.

La prelazione ma su tutto il patrimonio non solo su un bene (pegno e ipoteca si caratterizzano per la specialità cioè insistono su un dato bene). La somiglianza non è esatta ma supponendo che sia possibilmente esatta, se questo fosse un inquadramento le subordinate rientrano nel fenomeno delle cause di prelazione, quando si da una subordinata significa che si da una causa di prelazione a tutti altri creditori. L'art. 2741 comma 2 sulle cause di prelazione: Sono cause legittime di non c'è scritto subordinate. Comma 1) prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche. - I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di tutti hanno lo stesso diritto di aggressione salve le cause legittime di prelazione, prelazione che sono quelle tre, non ce ne sono altre. Se non se ne possono fare altre, poiché il principio di parità di trattamento tra creditori è inderogabile salve le cause legittime di prelazione.

Se le subordinate sono prelazione, perché le snc di sicuro non può emettere un prestito obbligazionario subordinato e la banche, come è scritto nel TUB si, quindi le spanormali? Abbiamo parlato del lato dell'attività bancaria costituito dal risparmio, percorrendo quella zona che va dal capitale di debito costituito dalle obbligazioni al capitale di rischio, cioè stavamo esaminando quel particolare prodotto di risparmio costituito dalle obbligazioni subordinate. E avevamo visto come questi dal punto di vista economico si caratterizzano perché sopportano le perdite prima di tutti gli altri creditori, ma dopo gli azionisti. Dal punto di vista giuridico significa che la clausola di subordinazione comporta non tanto che gli obbligazionisti subordinati in sé vengono pagati dopo gli altri creditori cronologicamente parlando (la mia obbligazione subordinata che scade tra 5 anni e il finanziamento della BCE tra 10 anni, se la banca ha soldi pagal'obbligazionista subordinato non c'entra nulla che poi successivamente ci sia la BCE; la clausola di subordinazione significa che l'obbligazionista subordinato ha un diritto di credito meno forte degli altri dal punto di vista della responsabilità patrimoniale, ha potere di esecuzione forzata sul patrimonio del debitore più debole rispetto a quello che hanno tutti gli altri creditori, deficitario e diminuito, perché non concorrono più sul ricavato della liquidazione coattiva del patrimonio del debitore in proporzione del proprio debito, insieme agli altri creditori, ma concorrono dopo che sono stati soddisfatti gli altri creditori. Questo fenomeno è accostabile alle cause di prelazione, è come se tutti gli altri creditori di grado maggiore avessero un diritto di prelazione su tutto il patrimonio del debitore della banca rispetto agli obbligazionisti subordinati, è come se gli altri creditori avessero un privilegio pegno.

Ipoteca su tutto il patrimonio del debitore. Focus su privilegio: Il privilegio è una tra le cause di prelazione che costituisce garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito. I privilegi non sono pattuiti dalle parti come nel caso del pegno o dell'ipoteca, ma sono tipizzati dalla legge stessa la quale attribuisce questa prelazione a determinati tipi di crediti che sembrano degni di una maggiore tutela. Tra i crediti privilegiati l'ordine di preferenza è stato voluto dal legislatore (ex art. 2777 e seguenti) Esistono innanzitutto "privilegi generali" che riguardano tutti i beni mobili del debitore e non sono opponibili ai terzi (se cioè il debitore aliena i beni mobili il creditore non potrà agire per riaverli, questo è dovuto al principio del diritto di sequela.) L'articolo 2747, e i "privilegi speciali", che si hanno su determinati beni, sia mobili, sia immobili e sono

dovuti dal particolare legame esistente tra il credito e l'oggetto del contratto.

Art. 2745, fondamento del privilegio: Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

Art. 2746, distinzione dei privilegi: Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

I privilegi, a differenza del pegno e dell'ipoteca, scaturiscono dalla legge e non dalla volontà delle parti. Alcuni crediti per la loro particolare natura, sono ritenuti infatti dall'ordinamento meritevoli di una speciale tutela. Fondamentale distinzione nell'ambito dell'istituto in esame è quella, sancita dall'articolo 2746 del codice civile, tra privilegio generale.

E privilegio speciale. Il privilegio generale è quello su tutti i beni mobili del debitore. Il privilegio speciale è quello su determinati beni del debitore. Il legislatore ha previsto che il privilegio a favore del creditore possa essere costituito anche su beni immobili di proprietà del debitore. Su un determinato immobile hanno innanzitutto privilegio i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori (ex art. 2770 c.c.). Se inquadriamo così la figura, le obbligazioni subordinate sono possibili solo se una norma lo consente, poiché le cause di prelazioni sono possibili solo se previste dalla legge (se sono legittime cause di prelazione art. 2741 cc - I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche).

un altro inquadramento del fenomeno (che lui preferisce), per cui poi il risultato non cambia. Dire che gli altri creditori hanno una causa di prelazione su tutto il patrimonio allo Stato stride un po' con la concezione che l'ordinamento e il sistema ha delle cause di prelazione. Prendendo il pegno, il privilegio e l'ipoteca vedremo che si caratterizzano per realità, specialità e indivisibilità: specialità vuol dire che hanno sempre ad oggetto specifici beni, o meglio, dati diritti (non esiste un'ipoteca però o un pegno su tutti i beni immobili - lo concepisce come su dati beni immobili) - al più si arriva al privilegio generale (art. 2746, Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo è la figura più ampia dal punto di vista dei beni che ne formano oggetto, per quanto ampio ha ad oggetto tutti i soli beni mobili,

se ha ad oggetto speciale, beni immobili è sempre in cui ha ad oggetto dati beni immobili). Il privilegio è quella particolare causa di prelazione che non nasce dalla volontà delle parti, il pegno normalmente e l'ipoteca sì, vi è ad esempio l'atto di pegno - ipoteca pure, normalmente, che può essere legale, giudiziale e volonataria la quale richiede l'atto negoziale del proprietario del bene verso il creditore attribuendo la prelazione in caso di esecuzione forzata sul bene a chi munito di ipoteca o pegno. E' la legge invece che da adati creditori privilegio, rafforza alcuni crediti attribuendo prelazione in ragione della natura dall'articolo 2745)(causa del credito, è la legge che da il privilegio e che normalmente non richiede un atto di volontà delle parti, e in base alla natura del credito il privilegio può essere 41 speciale su dati beni mobili o immobili, il privilegio può essere speciale

su dati beni mobili o immobili o generale solo su tutti i beni mobili - per esempio art. 2751 bis n 2 (le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore) i liberi professionisti hanno d'opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione privilegio generale su tutti i beni mobili del cliente su tutti gli onorari non pagati negli ultimi due anni salvo il concorso di altri creditori privilegiati dello stesso grado, su tutti i beni mobili; non ho bisogno di atto costitutivo del privilegio ma è per legge. Scrivendo e inquadrando le subordinate tra le cause di prelazione è come detto prima, che stride con la visione dell'ordinamento sulle cause di prelazione. Viene più coerente inquadrarlo nella categoria dell'art 2740 comma 2 (Le limitazioni dalla legge), è

Proprio che gli responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti obbligazioni

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher hot.queen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Mucciarone Gianluca.