Concorrenza sleale
Caratteri generali
L'art. 2598 c.c. è la norma che si occupa in Italia della concorrenza sleale: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
- Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente.
- Diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.
- Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
In quest'articolo possono contrapporsi due parti, la prima costituita dai punti 1 e 2 dove sono espressamente indicati due casi di concorrenza sleale, e cioè delle fattispecie confusorie e delle fattispecie dell'appropriazione di pregi e della denigrazione; la seconda costituita da una clausola generale, che qualifica come concorrenza sleale una pluralità di comportamenti innominati, caratterizzati:
- Dall'essere non conformi ai principi della correttezza professionale. Riguardo alla definizione di correttezza professionale si sono sviluppate due teorie, una che la identifica come comportamenti abitualmente praticati negli ambienti interessati con il convincimento della loro giuridicità; L'altra, tuttora diffusa in giurisprudenza, che la definisce come una moralità imprenditoriale. In sostanza il giudice per decidere se un atto sia conforme o meno ai principi della correttezza professionale dovrà fare riferimento alla morale corrente e ad altri elementi di integrazione che dovranno tutti portare al migliore raggiungimento della libera concorrenza.
- Idonei a danneggiare l'altrui azienda. Poiché tutti gli atti di concorrenza tendono a danneggiare l'altrui azienda si è giustamente osservato che tali atti per essere punibili debbano avere una dannosità qualificata: nel senso che deve essere maggiore rispetto alla "normale" dannosità di un atto dello stesso tipo non scorretto. Per altrui azienda in questo caso ci si riferisce all'impresa nel suo complesso. Questo tipo di danno è definito come "danno concorrenziale".
Affinché si possa parlare di concorrenza sleale, e quindi si possa applicare l'art. 2598, occorrono dei presupposti:
- Che tra i soggetti intercorra un rapporto di concorrenza definito come l'offrire nello stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare, anche in via succedanea, gli stessi bisogni o bisogni simili. E ciò equivale al dire che i due imprenditori mirano alla stessa clientela, e gli atti di concorrenza dell'uno sono volti a stornare la clientela dell'altro. La disciplina in questione si attua anche quando il rapporto di concorrenza sia meramente potenziale, purché vi sia una concreta probabilità che la concorrenza diventi effettiva.
- Si ritiene che sia il soggetto attivo che quello passivo debbano essere imprenditori, questo non vuol dire che debbano avere tutti i requisiti dell'art. 2082, ma che esercitino un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Il profilo territoriale ha rilevanza sono quando si ha a che fare con imprese di piccole dimensioni (ad esempio un panificio di Enna non può essere in concorrenza con un panificio di Milano). Quanto alle imprese per le quali il problema territoriale si pone, esso viene valutato non solo con riferimento alle dimensioni attuali, ma anche ad un dato potenziale.
Le associazioni professionali sono legittimate attivamente ad agire nei confronti di chiunque compia atti di concorrenza sleale nei confronti della categoria che esse rappresentano, così come esse possono essere chiamate a rispondere a titolo di concorrenza sleale degli atti commessi nell'interesse degli aderenti e a danno di concorrenti di questi.
Le fattispecie confusorie dell'art. 2598 n. 1 c.c.
Prima di descrivere le singole fattispecie di concorrenza sleale, l'art. 2598 fa una premessa in cui si attribuisce in caso di conflitto la prevalenza alle norme speciali in tema di segni distintivi e di brevetti, sulle norme generali espresse nello stesso articolo 2598.
Secondo il n. 1 dell'art. 2598 compie atti di concorrenza sleale chi:
- Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente.
Abitualmente le fattispecie descritte in questo punto dell'articolo sono definite come concorrenza confusoria, vale a dire far credere che si tratti dei prodotti e/o dell'attività di un certo imprenditore mentre in realtà devono ricondursi ad un imprenditore diverso. Per essere protetto con la norma in esame, un segno distintivo deve essere originale, nuovo e presente sul mercato e quindi in qualche misura noto. Anzi si può dire che la tutela sia commisurata alla notorietà. Naturalmente la prova dei requisiti di tutelabilità sarà a carico di chi invochi la tutela. Non si deve poi dimenticare che requisito fondamentale perché si possa attuare l'art. 2598 è che vi sia un rapporto di concorrenza tra i soggetti, quindi con tutte le caratteristiche che stanno dietro la concorrenza, e che per aversi concorrenza sleale non è necessario che si sia verificato l'atto praticamente, ma che vi sia un concreto pericolo che possa verificarsi.
La prima delle tre fattispecie menzionate nell'art. 2598 n. 1, si riferisce a chi usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, quindi la legge tutela a certe condizioni contro l'imitazione confusoria i nomi e i segni distintivi usati dall'imprenditore. In quest'articolo si possono fare rientrare anche i marchi e le ditte regolari, che...
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