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Diritto commerciale: concorrenza sleale

Avv. Regina Proietti (6 marzo 2014)

Origini della disciplina

La disciplina nasce a metà '800 in seguito al caos del liberismo economico quando dottrina e giurisprudenza si rendono conto che se si tutela chi lavora in modo corretto si ottengono più frutti. La prima disciplina legislativa in materia di concorrenza è la Convenzione di Unione di Parigi del 1825.

Convenzione UE e concorrenza sleale

L'Art 10bis della convenzione UE stabilisce che i paesi dell'unione sono tenuti ad assicurare una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto contrario agli usi onesti in materia industriale e commerciale.

Il terzo comma elenca comportamenti specifici tipici della concorrenza sleale: fatti di natura tale da ingenerare confusione, asserzioni false nell'esercizio del commercio che discreditano il concorrente. Un problema sorge nel caso in cui si dichiari che l'imprenditore sta per fallire: se è vero, è vietato o no? Inoltre, il riferimento alle indicazioni o asserzioni il cui uso possa trarre in errore il pubblico (quello che da noi è il mendacio).

Tutela dei segni distintivi

La convenzione già parlava della tutela di specifici segni distintivi e faceva riferimento ai marchi delle imprese. A partire dal 1926, la disciplina della concorrenza sleale in Italia era regolata solo dalla convenzione fino a che il codice civile non individua le ipotesi di concorrenza sleale e il 2598 individua una serie di ipotesi tipiche ai numeri 1 e 2 e al n. 3 una clausola generale.

Articolo 2598 del codice civile

Art 2598 cc: “Atti di concorrenza sleale - Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

  • Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
  • Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
  • Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.

Le ipotesi tipizzate sono le ipotesi di confusione e imitazione (n.1) e c'è anche un'ulteriore clausola generale «qualunque tipo di atto che importi confusione». Poi al n.2 abbiamo la denigrazione e l'appropriazione di pregi di un'altra impresa; anche qui la fattispecie è abbastanza generale. Al numero 3 abbiamo la clausola generale. Il nostro 2598 si applica a una categoria più ampia di ipotesi dell'art. 10 della convenzione e quindi la normativa nazionale ricomprende anche quella convenzionale.

Concorrenza e segni distintivi

L'art 2598, nell'individuare queste tre ipotesi di concorrenza sleale, fa ferma la disciplina che concerne i segni distintivi. Secondo la dottrina e giurisprudenza dominante, si tratta comunque di due normative che devono necessariamente essere combinate tra loro per garantire una sufficiente tutela degli operatori sul mercato.

Sono soggetti alla disciplina della concorrenza sleale anche i segni distintivi tipici per tutti quegli aspetti che non sono disciplinati dal codice della proprietà industriale. Quindi sono due discipline che devono essere applicate in combinato disposto per i segni distintivi atipici e per quelli tipici ci sono una serie di azioni che noi possiamo presentare insieme e una serie di azioni che sono alternative.

Rapporto di concorrenza

Quando si crea un rapporto di concorrenza? Tutte le volte che abbiamo due soggetti che operano nello stesso mercato, offrono beni e servizi dello stesso tipo, e che sono idonei a soddisfare gli stessi bisogni. L'oggetto dell'attività devono essere gli stessi beni e servizi ma in realtà poi il rapporto è stato meglio definito da dottrina e giurisprudenza ammettendolo anche quando due imprenditori commerciano beni e servizi affini, non gli stessi, ma comunque volti alla soddisfazione del medesimo bisogno.

Bisogna poi considerare il requisito territoriale e vedere se gli imprenditori operano nello stesso territorio; ciò è importante soprattutto per le imprese di piccole dimensioni perché quelle di grandi dimensioni, che operano a livello internazionale, sono concorrenti con tutti. Il profilo territoriale non rileva quando una delle due imprese è particolarmente nota. Il profilo della territorialità perde sempre più valore man mano che il cliente possa spostarsi con facilità e soprattutto man mano che diventa più semplice commercializzare tramite internet.

Un altro problema che si è posto è stabilire se c'è un rapporto concorrenziale tra imprenditori che trattano gli stessi prodotti ma a livelli differenti della catena produttiva. Quindi il produttore e il commerciante possono essere considerati in rapporto di concorrenza? Inizialmente la giurisprudenza diceva no perché i soggetti erano posti e avevano ruoli differenti nella catena produttiva. Successivamente la giurisprudenz...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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