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Cessione del credito

Causa e natura del negozio

Secondo l’opinione dominante, indubbiamente esatta, non solo deve respingersi la tesi dell’astrattezza della cessione del credito, ma deve anche negarsi che la cessione sia un tipo contrattuale a sé stante. La cessione va perciò identificata negli stessi contratti traslativi tipici (vendita, donazione), che sono appunto contratti traslativi dei diritti reali e dei diritti di credito. Deve quindi respingersi anche la costruzione della cessione di credito come contratto con “causa generica”. Queste conclusioni non trovano ancora riscontro nella letteratura in tema di vendita e di permuta, il che è variamente spiegabile ma non giustificabile.

Nel nostro ordinamento non è possibile configurare negozi astratti accanto a negozi obbligatori; non è configurabile la distinzione tra titulus e modus che deriva dalla tradizione romanistica e che è presente nell’ordinamento tedesco. Il contratto produce sia effetti reali che obbligatori. Non potremmo distinguere tra un contratto con effetti obbligatori cui debba conseguire un atto di trasferimento separato atto a produrre gli effetti traslativi.

Il nostro ordinamento è regolato dal consenso traslativo ex art. 1376 “basta il consenso legittimamente manifestato”. Nell’ordinamento romano avevamo la distinzione tra titulus (accordo obbligatorio) e modus (il successivo negozio di trasferimento). Il nostro codice mutua invece il concetto illuministico del consenso ripreso dal codice napoleonico. Non può quindi esistere l’obbligo di trasferimento di un diritto perché questo discende immediatamente dal consenso.

Classificazione dei contratti

Nel nostro ordinamento abbiamo dunque la seguente classificazione:

  • Contratti consensuali: si perfezionano col semplice consenso, con la manifestazione di volontà delle parti coinvolte nella stipulazione (ad es. compravendita relativa a un bene mobile, ad esempio, una scrivania).
  • Contratti reali: richiedono per la loro perfezione, non solo il consenso, ma anche la consegna della cosa che forma oggetto dell'accordo. La consegna non è dunque un effetto obbligatorio del contratto, bensì un elemento costitutivo dello stesso. I contratti reali sono tipizzati dalla legge, con la conseguenza che le parti non possono creare altre figure oltre a quelle tipicamente previste dal legislatore. Esse sono: comodato, mutuo, deposito, pegno, donazione di modico valore, contratto estimatorio, contratto di trasporto per ferrovia di cose, contratto di riporto.

In base agli effetti

  • Contratti a effetti reali (o traslativi): producono come effetto il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato oppure il trasferimento di un altro diritto. A questo proposito è opportuno ricordare che anche un diritto di credito può formare oggetto di un contratto a effetti reali, si pensi ad esempio alla cessione di credito.
  • Contratti a effetti obbligatori: danno vita a un rapporto obbligatorio, con la conseguenza che non fanno sorgere diritti reali ma solo diritti personali di obbligazione (es. locazione).

Cessione del credito

Per la cessione del credito abbiamo quindi il determinarsi dell’effetto reale del trasferimento del diritto di credito con il consenso tra cedente e cessionario. Abbiamo quindi un contratto consensuale ad effetti reali o consensuale traslativo.

Un contratto ad effetti reali produce quindi l’effetto del trasferimento di un diritto o la costituzione di un diritto reale su un bene.

La cessione del credito è un contratto regolato dagli artt. 1260 e ss. codice civile e permette ad un creditore di cedere il suo diritto ad un terzo, il quale può riscuotere il credito dal debitore del primo. Questo particolare contratto consiste nel trasferimento dei diritti di credito di un creditore (cedente) ad una terza persona, ovvero il cessionario, nei confronti del debitore, ovvero il ceduto. Gli effetti del contratto di cessione del credito comportano il trasferimento al cessionario degli stessi diritti che egli aveva nei confronti del debitore.

Il disposto codicistico, all'art. 1260, dispone che un creditore ha la possibilità di cedere un suo credito ad una terza persona, che diviene, a sua volta, creditrice del debitore principale; la cessione del credito può avvenire a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, anche senza il consenso del debitore, sempreché il credito che deve essere trasferito non sia strettamente personale o che il trasferimento non sia espressamente vietato dalla legge, come ad esempio nel caso di genitori, i quali non possono vedersi cedere crediti dei loro figli, o nel caso di crediti cosiddetti alimentari, i quali non possono mai essere ceduti.

Il consenso del debitore, infatti, non è di regola necessario in quanto oggetto della cessione è il trasferimento totale o parziale di un diritto di credito, quindi di una semplice pretesa. Proprio perché viene trasferito semplicemente un diritto di credito, per il debitore è indifferente eseguire la prestazione a favore di un nuovo soggetto. In tal senso la cessione del credito si differenzia dalla cessione del contratto con prestazioni corrispettive non ancora eseguite che, determinando il trasferimento dell’insieme dei diritti ed obblighi contrattuali, richiede il consenso del contraente ceduto.

Lo stesso articolo dispone, inoltre, che creditore e debitore possono stabilire di escludere la cedibilità del credito; ma, se nonostante la pattuizione il credito viene ceduto, tale pattuizione non può essere opposta al cessionario, ovvero colui al quale il credito viene ceduto, se non si dà prova che egli ne era a conoscenza al momento della cessione.

La legge non richiede una particolare forma per il contratto di cessione del credito: questo, infatti, si perfeziona attraverso il consenso del cedente e del cessionario, senza necessità del consenso del debitore ceduto. Il motivo per cui la legge non richiede il consenso del debitore ceduto per il perfezionamento del contratto di cessione del credito deriva dal fatto che per tale soggetto nulla cambia nell'adempimento della propria obbligazione al creditore originario piuttosto che ad una terza persona.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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