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TRASFERIMENTO DI UN DIRITTO O LA COSTITUZIONE DI UN DIRITTO REALE SU UN BENE

La cessione del credito è un contratto regolato dagli artt. 1260 e ss. codice civile e permette ad un creditore di cedere il suo diritto ad un terzo, il quale può riscuotere il credito dal debitore del primo. Questo particolare contratto consiste nel trasferimento dei diritti di credito di un creditore (cedente) ad una terza persona, ovvero il cessionario, nei confronti del debitore, ovvero il ceduto. Gli effetti del contratto di cessione del credito comportano il trasferimento al cessionario degli stessi diritti che egli aveva nei confronti del debitore.

Il disposto codicistico, all'art. 1260, dispone che un creditore ha la possibilità di cedere un suo credito ad una terza persona, che diviene, a sua volta creditrice del debitore principale; la cessione del credito può avvenire a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, anche senza il consenso del debitore, sempreché il...

credito che deve essere trasferito non sia strettamente personale o che il trasferimento non sia espressamente vietato dalla legge, come ad esempio nel caso di genitori, i quali non possono vedersi cedere crediti dei loro figli, o nel caso di crediti cosiddetti alimentari, i quali non possono mai essere ceduti. Il consenso del debitore, infatti, non è di regola necessario in quanto oggetto della cessione è il trasferimento totale o parziale di un diritto di credito, quindi di una semplice pretesa. Proprio perché viene trasferito semplicemente un diritto di credito, per il debitore è indifferente eseguire la prestazione a favore di un nuovo soggetto. In tal senso la cessione del credito si differenzia dalla cessione del contratto con prestazioni corrispettive non ancora eseguite che, determinando il trasferimento dell'insieme dei diritti ed obblighi contrattuali, richiede il consenso del contraente ceduto. Lo stesso articolo dispone, inoltre, che creditore edebitore possono stabilire di escludere l'cedibilità del credito; ma, se nonostante la pattuizione il credito viene ceduto, tale pattuizione non può essere opposta al cessionario, ovvero colui al quale il credito viene ceduto, se non si dà prova che egli ne era a conoscenza al momento della cessione. La legge non richiede una particolare forma per il contratto di cessione del credito: questo, infatti, si perfeziona attraverso il consenso del cedente e del cessionario, senza necessità del consenso del debitore ceduto. Il motivo per cui la legge non richiede il consenso del debitore ceduto per il perfezionamento del contratto di cessione del credito deriva dal fatto che per tale soggetto nulla cambia nell'adempimento della propria obbligazione al creditore originario piuttosto che ad una terza persona. Il consenso del cessionario è, invece, richiesto, perché per esso può essere rilevante che un debitore sia una persona piuttosto che un'altra.

In quanto un soggetto potrebbe essere più o meno solvibile di un altro, pregiudicando i diritti del cessionario.

Il disposto codicistico, poi, all'art. 1264, precisa che, per l'efficacia della cessione del credito, è necessaria, oltre al consenso di cedente e cessionario, anche l'accettazione del debitore o la

1 Art. 1260. Cedibilità dei crediti. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione

2 Art. 1264. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Tuttavia, anche

Prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

La notificazione del trasferimento del credito allo stesso ha duplice funzione, non libera il ceduto che paga al cedente e risolve il conflitto tra più aventi causa di uno stesso autore (in caso che il credito viene ceduto a più cessionari prevale chi ha trascritto per primo).

In altri termini, il debitore deve sapere con certezza a chi pagare per liberarsi dal debito: infatti, se egli effettua il pagamento al creditore originario dopo che gli è stata notificata la cessione, la legge non lo ritiene liberato dal debito e, di conseguenza, sarà costretto a pagare nuovamente al creditore cessionario.

Infine, nell'ipotesi di contratto di cessione del credito a titolo oneroso, il creditore che trasferisce il proprio credito deve garantirne l'esistenza; non è, per contro,

tenuto a garantire l'adempimento del debitore, salvo che lo decida (cessione pro solvendo). Qual è la causa del negozio di cessione del credito? Per Cicala la causa del negozio di cessione del credito è la causa di un comune contratto traslativo a titolo oneroso o gratuito quindi avremmo vendita, permuta o donazione come cause della cessione: non è una quarta tipologia. La causa è tipica e la specificità dell'oggetto ha necessitato che il legislatore prevedesse una disciplina specifica agli art. 1260 e seguenti. Quindi si applica la disciplina a seconda della causa più quella ex. 1260 e seguenti. Ma sulla causa della cessione del credito la dottrina ha avanzato varie ipotesi: 1. La Dottrina germanica: sostiene l'astrattezza della cessione del credito, che si conforma all'astrattezza del negozio traslativo del diritto reale. 2. La Dottrina Italiana: sostiene, ormai quasi concordemente, la causalità della cessione del credito.sono stati tuttavia due tentativi in senso contrario: l'uno, riconoscendo in generale la natura causale e l'efficacia reale obbligatoria dei negozi traslativi, ravvisa nell'astrattezza della cessione un'eccezione alla regola dominante della causalità dei negozi. Tale dottrina parte dal presupposto dell'efficacia reale-obbligatoria dei contratti traslativi, come Cicala, ma afferma che la cessione del credito è acausale in quanto è un negozio astratto mentre per Cicala è causale. Secondo la dottrina italiana prevalente, dunque, non è possibile distinguere in seno al contratto traslativo (vendita, permuta) un atto traslativo autonomo ed un sottostante negozio obbligatorio causale, per il nostro diritto l'atto traslativo autonomo, astratto, cioè separato dallo schema causale del negozio sottostante (per es. compravendita che sarebbe munita perciò dei soli effetti obbligatori) non esiste, perché

L'efficacia traslativa è invece collegata agli stessi contratti causali di compravendita, permuta ecc., è pertanto pacifico che il nostro ordinamento ha accolto il cd principio dell'efficacia reale-obbligatoria dei contratti traslativi. L'altro tentativo che c'è stato in dottrina nega l'efficacia reale obbligatoria dei contratti traslativi, sostenendovi che vi sarebbe un negozio traslativo "astratto", mentre la causa risiede nel negozio obbligatorio. Questa dottrina si rifà a quella tedesca secondo la quale i contratti atti a trasferire un diritto non realizzano subito il trasferimento. Nel nostro ordinamento la compravendita è un contratto con efficacia reale obbligatoria, cioè essa trasferisce il diritto con il consenso legittimamente manifestato e non con la datio rei come nei contratti reali, e poi fa sorgere

obblighi in capo alle parti. Per il diritto tedesco invece la compravendita è un contratto obbligatorio che fa sorgere l'obbligo per le parti di addivenire alla stipulazione di un nuovo atto, detto Rapporto Fondamentale, che ha la funzione di realizzare il trasferimento del diritto. Il rapporto fondamentale è un atto astratto, privo di causa, per questo la dottrina tedesca attribuisce le caratteristiche del rapporto fondamentale alla cessione del credito. Tale dottrina va respinta perché nel nostro ordinamento non esistono negozi traslativi astratti. Si è quindi accolto il cd. Principio dell'efficacia reale obbligatoria dei contratti traslativi. Resta quindi confermata la tesi di Cicala secondo cui la cessione del credito è un comune contratto traslativo come vendita, permuta e donazione. Ciò trova conferma dal richiamo della causa nell'art. 1260, che fa riferimento alla causa onerosa, vendita e permuta, e gratuita, donazione.

nonché dalle definizioni legislative dei più importanti contrattitraslativi, cioè della donazione, della vendita, della permuta, le quali in quanto menzionano ingenerale la disposizione di un diritto o il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altrodiritto o il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti fanno riferimento anche aldiritto di credito.Inoltre, non solo deve respingersi la tesi dell’astrattezza o acausalità della cessione del credito, madeve anche negarsi che la cessione sia un tipo contrattuale a sé stante. La cessione del credito vaidentificata negli stessi contratti traslativi, che sono appunto contratti traslativi dei diritti reali e deidiritti di credito.Altra tesi che si deve respingere è quella di PANUCCIO che ha formulato la teoria della causagenerica, secondo la quale ricorrerebbe la causa generica quando “un interesse che per sé preso nonè idoneo agratuita. Il primo interesse è quello di poter disporre liberamente del proprio credito, trasferendolo ad un'altra persona. Il secondo interesse è legato alla possibilità di ottenere un vantaggio economico o di soddisfare un obbligo attraverso la cessione del credito. La disciplina giuridica del trasferimento del credito prevede quindi una serie di regole e requisiti che devono essere rispettati affinché la cessione sia valida e produca i suoi effetti. Ad esempio, è necessario che la cessione sia fatta per iscritto e notificata al debitore del credito ceduto. Inoltre, la cessione del credito può avvenire a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso, il cessionario dovrà corrispondere al cedente un prezzo o un'altra controprestazione. Nel secondo caso, la cessione avviene senza alcun pagamento da parte del cessionario. È importante sottolineare che la cessione del credito non comporta automaticamente il trasferimento di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto obbligatorio. Ad esempio, il cessionario non può pretendere dal debitore del credito ceduto una prestazione diversa da quella prevista nel contratto originario. In conclusione, il trasferimento del credito è un'operazione giuridica autonoma che permette al cedente di disporre liberamente del proprio credito e al cessionario di ottenere un vantaggio economico o soddisfare un obbligo. La disciplina giuridica del trasferimento del credito prevede una serie di regole e requisiti che devono essere rispettati affinché la cessione sia valida e produca i suoi effetti.

gratuita (causa specifica, interesse a vendere, permutare, donare). Secondo Cicala la tesi di Panuccio è fuori dalla realtà perché è impossibile configurare un astratto

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Publisher
A.A. 2009-2010
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.