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I TITOLI DI CREDITO
Sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione che può consistere nel pagamento di una somma di denaro (cambiale, assegno bancario), nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti (fede di deposito, polizza di carico) o che rappresentano una situazione giuridica complessa ed i relativi diritti (azioni di società o quote di partecipazione).
Funzione e caratteri essenziali: La funzione tipica è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito. Il modello è quello di far circolare crediti secondo regole analoghe a quelle che governano la circolazione dei beni mobili.
Incorporazione: La finzione giuridica consiste nel ritenere che oggetto di circolazione sia il documento (cosa mobile) e non il diritto in esso menzionato; mentre in realtà è l'opposto. Una finzione che consente di stabilire un collegamento giuridico particolare tra documento (bene mobile) e diritto in esso menzionato.
menzionato (entità immateriale). Il collegamento si esprime affermando che nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento. Quattro principi cardine:
- autonomia del diritto: chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso menzionato; e l'autonomia in sede di circolazione del diritto cartolare che ricalca il principio "possesso in buona fede vale titolo" dei beni mobili;
- letteralità: chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento, un diritto che è di regola immune dalle eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi tra debitore e precedenti possessori del titolo;
- legittimazione: chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito nelle forme prescritte dalla legge è senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare;
- vincoli: sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro,
Il contratto di deposito ha per oggetto la riconsegna di cose determinate analiticamente descritte nel documento.
La circolazione del titolo di credito è caratterizzata dalla distinzione tra titolarità (il proprietario) del diritto cartolare e legittimazione all'esecizio (il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge) dello stesso. Di norma, le qualità di proprietario-titolare e possessore-legittimato coincidono nella stessa persona, ma può verificarsi una dissociazione delle due posizioni sul titolo. Si distinguono:
- La circolazione regolare: quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione (preesistente rapporto causale). Chi trasferisce la proprietà del titolo dovrà poi consegnarlo e adempiere alle eventuali altre formalità per attribuire all'acquirente la legittimazione all'esercizio del relativo diritto.
diritto;circolazione irregolare: quando la circolazione del titolo non e avvenuta con un valido negoziodi trasferimento (quindi e stato rubato). In questo caso il possessore del titolo (il ladro) nonacquista la proprieta del titolo e la titolarita del diritto che restano al derubato, ha pero difatto la possibilita di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente iltitolo. Si ha dissociazione tra titolarita e legittimazione. Chi ha perso il possesso del titolocontro la sua volonta potra esercitare l'azione di rivendicazione nei confronti dell'attualepossessore e riottenere cosi il documento. Se si tratta di titoli nominativi potra avvalersidella procedura di ammortamento che gli consente di ottenere un surrogato del titolosmarrito. Tutto questo fino a quando il titolo non pervenga nelle mani di un terzo in buonafede. Scatta a tutela di quest'ultimo il principio dell'autonomia.Chi ha acquistato un titolo in buono fede diviene anche il
proprietario del titolo ed il titolare deldiritto cartolare. La sua posizione e inattaccabile dal ex proprietario spogliato che ormai puoesercitare l'azione di risarcimento dei danni solo nei confronti del ladro. Si tratta di acquisto a nondominio. Perche tale acquisto si perfezioni devono ricorrere tre presupposti:
- un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprieta del titolo del tutto valido edefficace;
- l'investitura dell'acquirente del possesso del titolo con l'osservanza delle formalita previstedalla legge di circolazione;
- la buona fede dell'acquirente, l'ignoranza non dovuta a colpa grave del diffetto di proprietadel documento dell'alienante.
La legge di circolazione in base alla quale i titoli di credito si distingono in titoli al portatore,all'ordine, nominativi:
- titoli al portatore: sono i titoli di credito che recano la clausola "al portatore" anche secontrassegnati da un nome. Circolano
Il nome del giratario (la forma consueta è: "per mepagare a ..." sottoscritta dal girante). E in bianco quando non contiene il nome del giratario.
Chi riceve un titolo girato in bianco può: riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona; girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco; trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova (la circolazione successiva avviene mediante consegna manuale del titolo).
La girata non può essere sottoposta a condizioni. È nulla la girata parziale. Effetto costante della girata è quello di mutare la legittimazione all'esercizio del diritto cartolare (la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo).
Quando vi siano state più girate l'attuale possessore del titolo si legittima in base a una serie continua di girate di cui l'ultima intestata a lui o in bianco.
Il debitore è tenuto solo a controllare la regolarità formale delle girate ma non l'autenticità o la validità.
Di regola la girata non ha funzione di garanzia. Salvo diversa disposizione di legge il girante non assume alcuna obbligazione cartolare, non è responsabile verso giratari successivi per l'inadempimento da parte dell'emittente.
La legge contempla due tipi di girate con effetti limitati: la girata per incasso o per procura: il giratario assume la veste di rappresentante per incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista nessun titolo autonomo. Il debitore può opporre al giratario per procure tutte e solo le eccezioni personali opponibili al girante. Il giratario per procura non può ulteriormente girare il titolo se non per procura; la girata a titolo di pegno: (girata in garanzia) attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo a garanzia di un credito che lo stesso giratario banta nei confronti del girante. Il giratario acquista un diritto autonomo sia pure limitato. Al giratario non sono opponibili le eccezioni personali al girante.
Inoltre il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo per il soddisfacimento del proprio credito verso il girante.