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La società per azioni

Caratteristiche principali

Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio; la partecipazione sociale è rappresentata da azioni; dotata di personalità giuridica, trattata come soggetto di diritto distinto dalla figura dei soci, gode di una piena autonomia patrimoniale. Tutti i soci non assumono nessuna responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni sociali; di questo risponde solo la società con il proprio patrimonio. I soci sono obbligati solo ad eseguire i conferimenti dovuti; i creditori della società possono fare affidamento solo sul patrimonio della stessa per soddisfarsi.

La responsabilità limitata dei soci trova contrappeso nell'organizzazione corporativa della società per azioni (SPA), basata sulla necessaria presenza di tre organi: assemblea, amministratori, collegio sindacale. Il funzionamento dell'assemblea è sottoposto al principio maggioritario e il peso di ogni socio è proporzionato alla quota di capitale sottoscritto e al numero di azioni possedute. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da partecipazioni omogenee e standardizzate (azioni che sono partecipazioni sociali di uguale valore e conferiscono ai loro possessori diritti uguali) e sono liberamente trasferibili.

La costituzione della SPA

La costituzione della SPA avviene attraverso la stipulazione dell'atto costitutivo, che può essere simultanea o per pubblica sottoscrizione. L'atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese, momento dal quale la società acquista personalità giuridica e viene ad esistenza.

Può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (quando si ha un solo socio fondatore). In ogni caso deve essere redatto per atto pubblico, pena la nullità della società. L'atto deve indicare la generalità dei soci ed eventuali promotori e il numero delle azioni assegnate a ciascuno; la denominazione e il comune dove sono poste la sede della società e quelle secondarie. La denominazione deve riportare la sigla SPA; l'oggetto sociale: il tipo di attività che la società va a svolgere; l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; il numero delle azioni e l'eventuale valore nominale; il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura (se ci sono); le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri; il numero dei componenti del collegio sindacale; la nomina dei primi amministratori e sindaci e il soggetto che dovrà esercitare il controllo contabile; l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società; la durata della società (può essere anche a tempo indeterminato).

Condizioni per la costituzione della SPA

  • La SPA deve costituirsi con un capitale sociale non inferiore a 120.000 euro.
  • Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale.
  • Che sia versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro (nel caso di società unilaterale, il loro intero ammontare).

I conferimenti devono essere versati prima della stipula dell'atto e ne restano fino alla fine del procedimento. Il notaio che ha ricevuto l'atto deve depositarlo entro 20 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è stabilita la sede della società. Spetta al notaio verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione. Esso deve svolgere un controllo di legalità volto ad accertare la conformità alla legge della società. Se il controllo ha esito positivo, il notaio, contestualmente al deposito dell'atto, chiede anche la registrazione nel registro delle imprese, che ha l'obbligo di verificare solo la formalità della documentazione. Prima dell'iscrizione nel registro delle imprese è vietato emettere azioni.

In caso di nullità della società iscritta nel registro delle imprese, la sanzione può essere solo lo scioglimento della stessa. Cause di nullità comprendono:

  • Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico.
  • Illiceità del soggetto sociale.
  • Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità della SPA non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese nei confronti dei terzi ed anche nei confronti dei soci, sia che siano stati in buona fede sia che siano stati a conoscenza della causa di nullità. La dichiarazione di nullità non opera l'attività già svolta ma solo per il futuro e solo come normale causa di scioglimento della società. La nullità non può essere dichiarata se la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese prima che sia intervenuta la sentenza dichiarativa di nullità.

Società per azioni uninominale

Con il DPR 88/1993, in attuazione della direttiva CEE di armonizzazione del diritto societario, è stata introdotta nell'ordinamento italiano la srl unipersonale e la riforma del 2003 ha introdotto anche la SPA unipersonale definendo che:

  • È consentita la costituzione della SPA con atto unilaterale di un unico socio fondatore.
  • Anche nella SPA unipersonale, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio (salvo casi eccezionali).

La limitazione di responsabilità dell'unico socio fondatore opera solo per le obbligazioni sorte dopo l'acquisto della personalità giuridica da parte della società. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale, l'unico socio fondatore è tenuto a versare per intero i conferimenti in denaro. I dati anagrafici dell'unico socio devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Il socio non incorre in responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Sono previste due eccezioni:

  • L'unico socio risponde illimitatamente quando non sia osservata la disciplina dell'integrale liberazione dei conferimenti.
  • L'unico socio risponde fino a quando non sia stata attuata la specifica pubblicità dettata per la SPA unipersonale.

In entrambi i casi, la responsabilità viene meno per le obbligazioni sociali sorte dopo la liberazione dei conferimenti o dopo che la pubblicità sia stata effettuata.

I patrimoni destinati

La riforma del 2003 offre una tecnica per limitare il rischio d'impresa alle SPA: ad uno specifico affare. Due modelli:

  • La SPA può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, entro il limite del 10% del proprio patrimonio netto e purché non si tratti di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali;
  • La SPA può stipulare con terzi un contratto di finanziamento di uno specifico affare, pattuendo che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i proventi dell'affare stesso.

La costituzione di un patrimonio destinato avviene con delibera dell'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti. La delibera deve contenere una serie di dati volti ad identificare l'affare, beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato. Verbalizzata da un notaio e iscritta nel registro delle imprese, produce effetti solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall'iscrizione, tempo entro il quale i creditori sociali possono fare obiezioni. Decorso il termine avviene la separazione del patrimonio e i creditori della società non possono far valere nessun diritto su quella parte di patrimonio né sui frutti o proventi da esso derivanti. Per ciascun patrimonio devono essere tenute separatamente le scritture contabili. Una volta che l'affare è realizzato o diventato impossibile, gli amministratori redigono un rendiconto finale depositato nel registro delle imprese.

Per quanto riguarda il contratto di finanziamento dell'unico affare, il contratto deve indicare gli elementi essenziali dell'operazione, i beni strumentali necessari per la realizzazione ed il relativo piano finanziario, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società, le garanzie che quest'ultima offre per il rimborso. Il patrimonio separato sarà formato dai proventi dell'affare, dai relativi frutti e dagli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore. Delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salvo che la società abbia prestato garanzie con il proprio patrimonio generale.

Conferimenti

I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società: funzione essenziale è dotare la società di capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa. Il valore in denaro dei conferimenti complessivi costituisce il capitale sociale nominale.

  • I conferimenti in denaro: devono essere in denaro se non disposto diversamente; obbligo di versamento immediato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro sottoscritti o dell'intero ammontare se SPA unipersonale. Il socio in mora dei versamenti non può esercitare il diritto di voto; la società può avvalersi di una procedura di vendita coattiva delle azioni del socio moroso, offrendo le azioni agli altri soci; in mancanza, la società può far vendere ad una banca le azioni o altro intermediario. Se la vendita non ha esito, gli amministratori possono escludere il socio dalla società trattenendo i conferimenti già versati salvo il risarcimento di danni maggiori. Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio della società che può tentare di rimetterle in circolazione, altrimenti deve annullare le azioni rimaste invendute riducendo l'ammontare del capitale sociale.
  • I conferimenti diversi dal denaro: nella SPA non ogni entità diversa dal denaro può essere conferita; non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. Limitazioni sono state introdotte per quanto riguarda i conferimenti dei beni in natura e dei crediti; le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere totalmente liberate (pagate) al momento della sottoscrizione così che con l'iscrizione la società possa acquisire la titolarità e la piena disponibilità del bene (precluso l'apporto a titolo di conferimento di cose generiche, future o altrui); conferibili possono essere anche i beni immateriali suscettibili di valutazione economica oggettiva e di immediata messa a disposizione della società (diritti di brevetto per invenzioni industriali). Questi conferimenti devono essere oggetto di uno specifico procedimento di valutazione: chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale, la relazione va allegata all'atto costitutivo e deve restare depositata presso l'ufficio del registro imprese. Entro 6 mesi dalla costituzione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni nella relazione di stima e procedere alla revisione della stessa; nel frattempo le azioni sono inalienabili. Se dalla valutazione risulta che il valore dei beni o crediti conferiti è inferiore di 1/5, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale e annullare le azioni scoperte. Il socio in questo caso può versare la differenza in denaro o può recedere dalla società con diritto alla liquidazione; il socio ha diritto anche alla restituzione del bene conferito nel caso questo sia possibile.
  • Le prestazioni accessorie: non consistenti in denaro (può essere disposto dall'atto costitutivo che ne determina anche contenuto, durata, modalità e compenso), strumento per vincolare il socio ad effettuare a favore della società prestazioni che non possono formare oggetto di conferimento (es. il proprio lavoro professionale). Le azioni con prestazioni accessorie sono nominative e non trasferibili senza il consenso degli amministratori, tali obblighi possono essere modificati con il consenso di tutti i soci.

Le azioni

Sono le quote di partecipazione dei soci nelle SPA, omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di norma rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. Nella SPA, il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare che costituisce un'azione e attribuisce identici diritti nella SPA. La singola azione è indivisibile (unità minima di partecipazione e unità di misura dei diritti sociali).

Le azioni devono essere tutte di identico valore nominale, che rappresenta la parte del capitale sociale da ciascuna rappresentata espressa in cifra monetaria determinata nello statuto. Il valore nominale può essere modificato solo con una modifica dell'atto costitutivo. Nelle azioni senza valore nominale, lo statuto deve indicare solo il capitale sottoscritto ed il numero delle azioni emesse. La partecipazione dell'azionista sarà espressa in una percentuale del numero complessivo delle azioni emesse. Per tutte le azioni vale la regola che in nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Le azioni non possono essere emesse per somma inferiore al loro valore nominale (per evitare che il capitale conferito dagli soci sia inferiore a quello dichiarato). Le azioni possono essere emesse per somma superiore al valore nominale.

La partecipazione azionaria

Ogni azione rappresenta una partecipazione sociale che attribuisce al suo titolare una serie di diritti e poteri di natura amministrativa, patrimoniale, e anche complesso di natura amministrativa-patrimoniale. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si tratta di un'uguaglianza relativa ed oggettiva. Relativa perché è possibile creare categorie di azioni forniti con diritti diversi; oggettiva perché uguali sono i diritti che ogni azione conferisce, non i diritti che ciascun azionista dispone tenendo conto del numero delle azioni dello stesso. I diritti più significativi spettano in proporzione del numero di azioni possedute (es. diritto di voto, diritto agli utili e alla quota di liquidazione, diritto di opzione). In base a questi diritti si coglie la disuguaglianza soggettiva degli azionisti. Riconosciuto il diritto di veto nelle società che operano in settori strategici (es. difesa, trasporti, telecomunicazioni), in passato controllate dallo stato, questo per evitare che vadano in contrasto con gli obiettivi nazionali di politica economica e finanziaria.

Le categorie speciali di azioni

Sono quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Possono essere create con lo statuto o con successive modifiche. Contemporanea presenza di diversi gruppi di azionisti con interessi parzialmente non coincidenti. I diritti speciali di categoria sono diritti di gruppo e prevalgono sulla volontà individuale. Anche dopo la riforma del 2003 permane il divieto di emettere azioni a voto plurimo; tutte le società possono emettere azioni senza diritto di voto (azioni di risparmio). Si consente a tutte le società:

  • La creazione di azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti non necessariamente di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.
  • Azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Le azioni senza diritto di voto, con voto limitato o condizionato non possono superare la metà del capitale sociale nominale.

Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono al loro titolare un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società.

Le azioni di risparmio rispondono all'esigenza di incentivare l'investimento in azioni, offrendo ai risparmiatori titoli meglio rispondenti ai loro specifici interessi. Possono essere emesse da società le cui azioni ordinarie sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'UE. In concorso con le azioni a voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale. Sono del tutto prive di diritto di voto. Devono essere necessariamente fornite di privilegi di natura patrimoniale. Possono essere emesse al portatore. Può essere previsto il diritto di conversione in azioni ordinarie dopo un certo tempo.

Le azioni a favore dei prestatori di lavoro: assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti delle società o di società controllate da attuarsi mediante procedimento. Gli utili sono imputati a capitale e per l'importo corrispondente la società emette speciali categorie di azioni che vengono assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro. Con delibera dell'assemblea straordinaria, la società può assegnare ai propri dipendenti o dipendenti di società controllate strumenti finanziari partecipativi diversi dalla azioni, fissando anche le norme per l'esercizio degli stessi.

Strumenti finanziari partecipativi

Emissione prevista dalla riforma del 2003, non sono parti del capitale sociale, non sono assoggettati alla disciplina dei conferimenti anche se fanno parte ad incrementare il patrimonio sociale. Non attribuiscono la qualità di azionisti. Possono essere forniti solo di diritti patrimoniali o anche amministrativi con esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Possono essere dotati di diritti di voto su argomenti specifici. Lo statuto disciplina modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e la legge di circolazione.

La circolazione delle azioni

I titoli azionari sono documenti che rappresentano le quote di partecipazione nella società per azioni e ne consentono il trasferimento secondo le regole dei titoli di credito. La loro emissione è normale ma non essenziale nelle società con azioni non quotate.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cabras Giovanni.
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