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I TITOLI DI CREDITO

Sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione che può consistere nel pagamento di una somma di denaro (cambiale, assegno bancario), nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti (fede di deposito, polizza di carico) o che rappresentano una situazione giuridica complessa ed i relativi diritti (azioni di società o quote di partecipazione).

Funzione e caratteri essenziali: La funzione tipica è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito. Il modello è quello di far circolare crediti secondo regole analoghe a quelle che governano la circolazione dei beni mobili.

Incorporazione: La finzione giuridica consiste nel ritenere che oggetto di circolazione sia il documento (cosa mobile) e non il diritto in esso menzionato; mentre in realtà è l'opposto. Una finzione che consente di stabilire un collegamento giuridico particolare tra documento (bene mobile) e diritto in esso menzionato.

menzionato (entità immateriale). Il collegamento si esprime affermando che nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento. Quattro principi cardine:

  • autonomia del diritto: chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso menzionato; e l'autonomia in sede di circolazione del diritto cartolare che ricalca il principio "possesso in buona fede vale titolo" dei beni mobili;
  • letteralità: chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento, un diritto che è di regola immune dalle eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi tra debitore e precedenti possessori del titolo;
  • legittimazione: chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito nelle forme prescritte dalla legge è senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare;
  • vincoli: sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro,
credito i diritti e gli obblighi derivanti da tale rapporto. Il titolo di credito viene quindi creato e rilasciato al primo prenditore come prova del diritto che gli spetta. B) La circolazione del titolo di credito Il titolo di credito può essere trasferito da un soggetto all'altro attraverso la circolazione. Questo avviene mediante l'endosso, che consiste nella firma del possessore del titolo sul retro dello stesso. Con l'endosso, il possessore trasferisce il diritto di credito a un nuovo soggetto, che diventa il nuovo legittimo possessore del titolo. C) L'esercizio del diritto incorporato nel titolo di credito Il titolo di credito conferisce al suo possessore il diritto di esigere il pagamento dell'importo indicato nel titolo stesso. Questo diritto può essere esercitato dal possessore del titolo presentandolo al debitore, che è tenuto a pagare l'importo indicato. In conclusione, il titolo di credito è un documento fondamentale per la circolazione e l'esercizio del diritto di credito. Attraverso la sua creazione, circolazione ed esercizio, il titolo di credito permette la trasferibilità del diritto di credito da un soggetto all'altro.credito la prestazione dovuta dal primo al secondo in base a tale rapporto (convenzione di rilascio o esecutiva). La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto cartolare ed il diritto dalla stessa riconosciuto al prenditore del titolo di diritto cartolare destinato a circolare. - titoli di credito astratti: quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto ha dato luogo alla loro emissione (es. la cambiale, assegno bancario e circolare). Il contenuto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo, manca ogni riferimento in merito al rapporto che ha dato luogo alla emissione e anche se apparisse è per legge irrilevante. Sono definiti anche titoli di letteralità piena o completa; - titoli di credito causali: quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di rapporto fondamentale predeterminato per legge (es. le azioni).e del depositario è strettamente legata al titolo stesso. Il trasferimento del titolo comporta automaticamente il trasferimento dell'obbligazione cartolare. I titoli rappresentativi di merci possono essere di diversi tipi, come ad esempio le lettere di vettura, i warrant, i titoli di deposito e i titoli di magazzino. Ogni tipo di titolo rappresenta una specifica modalità di circolazione delle merci e conferisce al possessore dei diritti e delle responsabilità specifiche. È importante sottolineare che i titoli rappresentativi di merci sono strumenti di circolazione documentale e non conferiscono la proprietà delle merci stesse. Essi servono principalmente a facilitare la circolazione delle merci e a garantire la tracciabilità delle stesse durante il trasporto o il deposito. In conclusione, i titoli rappresentativi di merci sono strumenti fondamentali per il commercio internazionale e per la gestione delle operazioni di trasporto e deposito delle merci. La corretta gestione e utilizzo di tali titoli è essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni commerciali.

Il contratto di deposito ha per oggetto la riconsegna di cose determinate analiticamente descritte nel documento.

La circolazione del titolo di credito è caratterizzata dalla distinzione tra titolarità (il proprietario) del diritto cartolare e legittimazione all'esecizio (il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge) dello stesso. Di norma, le qualità di proprietario-titolare e possessore-legittimato coincidono nella stessa persona, ma può verificarsi una dissociazione delle due posizioni sul titolo. Si distinguono:

  • La circolazione regolare: quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione (preesistente rapporto causale). Chi trasferisce la proprietà del titolo dovrà poi consegnarlo e adempiere alle eventuali altre formalità per attribuire all'acquirente la legittimazione all'esercizio del relativo diritto.

diritto;circolazione irregolare: quando la circolazione del titolo non e avvenuta con un valido negoziodi trasferimento (quindi e stato rubato). In questo caso il possessore del titolo (il ladro) nonacquista la proprieta del titolo e la titolarita del diritto che restano al derubato, ha pero difatto la possibilita di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente iltitolo. Si ha dissociazione tra titolarita e legittimazione. Chi ha perso il possesso del titolocontro la sua volonta potra esercitare l'azione di rivendicazione nei confronti dell'attualepossessore e riottenere cosi il documento. Se si tratta di titoli nominativi potra avvalersidella procedura di ammortamento che gli consente di ottenere un surrogato del titolosmarrito. Tutto questo fino a quando il titolo non pervenga nelle mani di un terzo in buonafede. Scatta a tutela di quest'ultimo il principio dell'autonomia.Chi ha acquistato un titolo in buono fede diviene anche il

proprietario del titolo ed il titolare deldiritto cartolare. La sua posizione e inattaccabile dal ex proprietario spogliato che ormai puoesercitare l'azione di risarcimento dei danni solo nei confronti del ladro. Si tratta di acquisto a nondominio. Perche tale acquisto si perfezioni devono ricorrere tre presupposti:

  • un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprieta del titolo del tutto valido edefficace;
  • l'investitura dell'acquirente del possesso del titolo con l'osservanza delle formalita previstedalla legge di circolazione;
  • la buona fede dell'acquirente, l'ignoranza non dovuta a colpa grave del diffetto di proprietadel documento dell'alienante.

La legge di circolazione in base alla quale i titoli di credito si distingono in titoli al portatore,all'ordine, nominativi:

  • titoli al portatore: sono i titoli di credito che recano la clausola "al portatore" anche secontrassegnati da un nome. Circolano
mediante la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in essi menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore. Possono essere gli assegni bancari, libretti di deposito, azioni di risparmio, obbligazioni di società, le quote di partecipazione a fondi comuni. Di regola non è ammesso l'ammortamento; - titoli all'ordine: sono titoli intestati ad una persona determinata. Circolano mediante consegna del titolo accompagnata alla girata. Il possessore di tale titolo si legittima in base ad una serie continua di girate. Sono titoli di credito all'ordine: la cambiale, l'assegno bancario, l'assegno circolare, i titoli rappresentativi di merci. La girata è una dichiarazione scritta sul titolo (retro) e sottoscritta, con la quale l'attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario). Può essere in pieno o in bianco. È in pieno quando contiene

Il nome del giratario (la forma consueta è: "per mepagare a ..." sottoscritta dal girante). E in bianco quando non contiene il nome del giratario.

Chi riceve un titolo girato in bianco può: riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona; girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco; trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova (la circolazione successiva avviene mediante consegna manuale del titolo).

La girata non può essere sottoposta a condizioni. È nulla la girata parziale. Effetto costante della girata è quello di mutare la legittimazione all'esercizio del diritto cartolare (la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo).

Quando vi siano state più girate l'attuale possessore del titolo si legittima in base a una serie continua di girate di cui l'ultima intestata a lui o in bianco.

Il debitore è tenuto solo a controllare la regolarità formale delle girate ma non l'autenticità o la validità.

Di regola la girata non ha funzione di garanzia. Salvo diversa disposizione di legge il girante non assume alcuna obbligazione cartolare, non è responsabile verso giratari successivi per l'inadempimento da parte dell'emittente.

La legge contempla due tipi di girate con effetti limitati: la girata per incasso o per procura: il giratario assume la veste di rappresentante per incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista nessun titolo autonomo. Il debitore può opporre al giratario per procure tutte e solo le eccezioni personali opponibili al girante. Il giratario per procura non può ulteriormente girare il titolo se non per procura; la girata a titolo di pegno: (girata in garanzia) attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo a garanzia di un credito che lo stesso giratario banta nei confronti del girante. Il giratario acquista un diritto autonomo sia pure limitato. Al giratario non sono opponibili le eccezioni personali al girante.

Inoltre il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo per il soddisfacimento del proprio credito verso il girante.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
58 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cabras Giovanni.