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INDICE.
articolo 2409-bis: “ Controllo contabile”.
art. 2409-ter: “Funzioni del controllo contabile”.
2.1. Analisi delle funzioni della revisione
- lettera a)
2.1.1. art. 2214: “Libri obbligatori ed altre scritture contabili”.
- lettera b)
- lettera c)
2.2. art. 2434-bis: Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio
Iniziamo a trattare della disciplina che è stata oggetto di modifica e quindi bisogna avere
la disciplina del D. lgs. n.39 del 2010 perché è una normativa innovativa.
Bisogna prendere le mosse dall’art. 2409 bis che è stato oggetto di modifica in due
occasioni, perché rispetto al testo introdotto nel 2004 c’è stato già un primo intervento
modificativo nel 2007. Si tratta quindi di una norma che ha avuto una tormentata
evoluzione legislativa.
Prima poniamo ordine alla normativa e poi facciamo qualche commento.
Articolo 2409-bis: “Controllo contabile”
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società
di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è
esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale,
limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista
per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della
Commissione nazionale per le società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che
non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo
contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è
costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della
giustizia.
L’art.2409-bis nel 2004 stabiliva il principio della separazione del controllo contabile
rispetto al controllo sul rispetto delle condizioni di legge e sulla vigilanza, quindi alla
vigilanza da parte dell’organo del collegio sindacale.
In particolare al 1° comma stabiliva che il controllo contabile sulla società è esercitato da
un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il
Ministero di Grazia e di Giustizia.
Questa norma è rimasta sostanzialmente intatta nel senso che è sopravvissuta alla
modifica del 2007 ed anche a quella del 2010, se non per un andamento terminologico,
perché l’attuale disposizione prescrive esattamente lo stesso principio soltanto che
sostituisce al concetto di controllo contabile quello di revisione legale dei conti e per
l’appunto stabilisce che quello che chiamiamo controllo contabile oggi si chiama
revisione legale dei conti e viene effettuata sulle Spa da un revisore legale dei conti o da
una società di revisione legale, iscritti in un apposito registro.
Il registro che dapprima era tenuto secondo il c.c. dal Ministero della giustizia, oggi è
delegato al Ministero della giustizia, quindi sorvegliato dallo stesso Ministero, ma
delegato anche ad enti ed associazioni private ( c’è stata una sorta di piccola
privatizzazione della gestione dell’albo, la quale deve dar conto dell’identità dei revisori,
dell’attualità, dell’informazione; occorre anche che l’albo consenta la reperibilità dello
stesso revisore).
La revisione legale dei conti nel modello di default, nelle Spa, può essere svolta o da una
persona fisica purché sia iscritta in questo albo, ovvero da una società.
Il 2° comma stabiliva subito però che le società che facevano ricorso al mercato del
capitale di rischio erano obbligate a rivolgersi ad una società di revisione.
Quindi la scelta tra revisore ( persona fisica) e società di revisione era limitata, nel 2004,
esclusivamente alle società chiuse, cioè alle società che non facevano ricorso al mercato
dei capitali.
La prima novità del 2010 è stata quella abrogare questo comma, quindi il comma 2 è un
comma non più in vigore. Ciò vuol dire che la facoltà di scelta tra revisore unico e
società di revisione è una facoltà di scelta che in realtà vale per tutte le Spa non quotate in
borsa; mentre per le società quotate in borsa invece c’è l’obbligo di rivolgersi non solo ad
una società di revisione, ma anche ad una società di revisione iscritta ad un particolare
albo, che è quello tenuto e vigilato dalla Consob, quindi un sottoinsieme di società
particolarmente qualificate e comunque soggette ad una vigilanza ulteriore oltre a quella
ministeriale quale appunto la vigilanza dell’autorità per il controllo delle società quotate
in borsa.
La ragione di questa modifica è presumibilmente una ragione finalizzata ad evitare la
concentrazione degli incarichi in capo alle società di revisione e quindi in qualche modo a
lasciare la facoltà di attribuire l’incarico, ma non l’obbligo di attribuire l’incarico ad una
società di revisione.
Per il resto l’ultimo comma, quello cioè che stabilisce le condizioni nelle quali è possibile
derogare alla regola sulla gestione della separazione della revisione legale dei conti dal
controllo sulla gestione è rimasta identica con l’ovvio coordinamento che non è più una
facoltà limitata alle società che non fanno ricorso al mercato, ma per tutte. Quindi
l’attuale formulazione in realtà ha eliminato l’inciso che non fanno ricorso al mercato di
rischio ( alla prima riga dell’ultimo comma).
Quindi mentre nella versione originale la logica era: solo le società chiuse possono
scegliere tra persona fisica e società di revisione e solo le società chiuse in taluni casi
possono addirittura non ricorrere alla separazione dei due controlli affidando tutto al
collegio sindacale; oggi invece la facoltà di scelta tra persona fisica revisore e società di
revisione vale per tutte le società e parimenti tutte le società possono anche affidare il
controllo contabile al collegio sindacale. Quindi l’intervento è di tipo di semplificazione
della normativa. Tutte le società, significa tutte le società non quotate in borsa per le quali
la disciplina è quella del testo unico dell’intermediazione finanziaria che obbliga la
società ad affidare la revisione legale ad una società di revisione iscritta ad un
particolarissimo albo.
Quali società e in quali casi le Spa possono affidare il controllo contabile ad un soggetto
diverso dal revisore legale dei conti?
L’ultimo comma dell’articolo 2409 bis precisa che si deve trattare prima di tutto di
società che non siano tenute alla redazione di un bilancio consolidato, in secondo luogo
che adottino una tale opzione statutaria, cioè che prevedano nello statuto la possibilità di
affidare il controllo contabile al collegio sindacale in luogo di un altro organo, ed in terzo
luogo che abbiano un collegio sindacale che sia composto integralmente da iscritti
nell’albo dei revisori contabili.
A queste condizioni quindi è possibile eliminare un organo, l’organo esterno di controllo
e concentrare il controllo contabile in capo allo stesso organo che controlla la gestione.
Implicitamente ciò vuol dire che questa scelta vale nei limiti in cui si adatti il modello
tradizionale ( cioè il modello che prevede la separazione tra Cda e collegio sindacale); è
ovvio cioè che nei modelli monistico e dualistico, che non hanno un collegio sindacale,
ma altri organi di controllo sulla gestione, questa accezione non può valere. Al contrario
ciò vuol dire che quando si adatta il modello monistico o dualistico necessariamente la
revisione legale dei conti va affidata ad un organo esterno sia esso persona fisica o società
di revisione, quale è il significato di questa scelta?
Partiamo da un principio e cerchiamo di capirne la portata. La portata è che allorquando
una società sia esonerata dall’obbligo non ricada nell’obbligo di redazione del bilancio
come evidentemente questa società non ha società controllate ( perché questo è il
principale onere informativo di chi controlla un’altra società).
In realtà la nozione di controllo, cioè la disponibilità di voto, ex art.2359, tale da
esercitare un’influenza dominante nell’ assemblea della controllata, non è esattamente la
stessa nozione che identifica l’area di consolidamento del bilancio. Cioè secondo il d.lgs.
n. 127 del 1991 l’area di consolidamento delle società controllate è diverso rispetto alla
pura nozione di controllo, per assurdo si possono escludere alcune società interamente
controllate dal bilancio consolidato quando ricorrono casi di esonero; e dall’altra parte vi
si devono ricomprendere delle società pur formalmente non controllate ex art. 2359, ad
es. quelle che sono sottoposte a cosiddetta direzione unitaria per coincidenza di organi,
sono società nelle quali il Cda è identico, magari anche per effetto di una partecipazione,
ma non di maggioranza. Quindi quando facciamo riferimento all’obbligo di tenuta della
redazione del bilancio consolidato, idealmente pensiamo al fenomeno dei gruppi, del
controllo societario ex art. 2359, ma non è esattamente così, cioè le due nozioni non sono
coincidenti, ci possono essere società controllate escluse dall’ambito di consolidamento e
società non controllate che però ricadono nell’ambito del consolidamento.
Ai fini della possibilità dell’attribuzione dell’incarico di controllo contabile al collegio
sindacale, occorre non essere soggetti ad un obbligo di redazione del bilancio
consolidato, Si può cioè anche avere una partecipata o addirittura una controllata, purché
si sia però esonerati dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, ad esempio per i
requisiti dimensionali. Si ritiene che quando ci sia un fenomeno di gruppi di rilevanza
tale da far scattare l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, la concentrazione del
controllo contabile in capo al collegio sindacale sia poco funzionale perché si presuppone
evidentemente un’attività più complessa di controllo e di verifica contabile che potrebbe
distrarre il collegio sindacale dalle sue funzioni di controllo che sono invece di vigilanza<