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L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a
deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione [22, 2364, n.
4, 2366, 2373, 2409].
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere
presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata
nell'elenco delle materie da trattare [2366], quando si tratta di fatti di
competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di
deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti .
(1)
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione
(2)
dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli
amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di
almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa
provvede alla sostituzione degli amministratori [2386].
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può
transigere [1966], purché la rinunzia e la transazione siano approvate con
espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di
una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale
[2394, 2394 bis, 2395, 2434] o, nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura
prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi
dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.
Note
(1) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(2) L'azione sociale di responsabilità è soggetta al termine quinquennale di
prescrizione che conferma la natura extracontrattuale dell'azione.
Comma 1: l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa dalla delibera
dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.
Comma2: la delibera può essere presa in occasione della discussione del bilancio,anche
se l’azione di responsabilità non è all’ordine del giorno (revoca all’Iter generale)
Comma 3: anche il collegio sindacale può promuovere l’azione di responsabilità, delibera
con 2/3 dei suoi componenti.
Comma 4 termine di prescrizione di 5 anni, entro il quale l’azione può essere esercitata,
non dal momento del fatto dannoso, ma dal momento in cui cessa l’amministratore dalla
carica, per evitare che l’amministratore possa nascondere i misfatti durante la sua carica.
Comma 5: l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori con almeno il 20%
del capitale sociale
Comma 6: rinunzia (non attuare l’azione) e transazione (patteggiare un corrispettivo)
dell’azione di responsabilità
Art.2393bis - azione sociale di responsabilità esercita dai soci
(Estesa anche alle società non quotate)
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che
rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura
prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui
al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un
quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto .
(1) (2)
La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa
notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale
posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il
compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese
del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non
abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a
seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni
corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della
società.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo
precedente.
Note
(1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(2) Viene riconosciuta la legittimazione ad esercitare l'azione di responsabilità
anche a minoranze significative del capitale sociale*
I soci si fanno promotori di un diritto altrui (della società), azione surrogatoria rispetto a
quella della società.
Comma 1 e 2: la possibilità di innalzamento da 1/5 (minimo ex lege) a 1/3 (massimo
ex lege) vale solo per le non quotate e non diffuse in misura rilevante (per le quotate,
invece, la possibilità è opposta, ossia di abbassamento da 1/40 in giù -> quindi favorita*).
Comma 3:
Con la chiamata della società in giudizio si realizza un caso di sostituzione processuale in
senso stretto; la società dev’essere parte necessaria del giudizio in quanto titolare del
diritto d’azione e legittimata in via ordinaria; la rappresentanza di soci di minoranza (cioè
l’1/5 del capitale) e società è necessariamente disgiunta, cioè rappresentante comune per
i primi e rappresentante organico per la seconda; gli incrementi patrimoniali a
seguito dell’azione, rinuncia o transazione non spettano ai soci di minoranza, ma alla
società.
Le parti passive sono gli amministratori (individualmente sebbene componenti il cda), i
sindaci, i consiglieri di gestione, i liquidatori, i direttori generali nominati dall’assemblea o
per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati.
L’atto di citazione destinato alla società va consegnato al presidente del collegio
sindacale, con l’evidente scopo di conferire i poteri rappresentativi, momentaneamente, ad
un soggetto (il presidente del collegio) diverso da quello chiamato in giudizio che, per
questo, è in evidente posizione di conflitto di interessi.Il presidente del collegio sindacale,
qualora così chiamato a rappresentare l’ente, viene munito della capacità processuale
della società, almeno fino alla determinazione dell’assemblea che deliberasse di
promuovere la propria costituzione in giudizio mediante un soggetto diverso.
Comma 4: i soci che promuovono l’azione sono tendenzialmente quelli minoranza che
hanno almeno il 20% del CS (possono essere 1 o piu soci). Se sono piu di uno, occorre un
rappresentante comune davanti al giudice contro gli amministratori
Comma 5: se il giudice accerta la responsabilità e il danno cagionato dagli amministratori,
la società rimborsa i soci delle spese che hanno sostenuto per salvaguardare la società
stessa. In caso contrario non c’è rimborso.
Comma 6 e 7: rinuncia all’azione in quanto tale (già deliberata dall’assemblea, proposta o
no); rinuncia agli atti del giudizio, ossia al mero esercizio dell’azione; terzo caso, rinuncia
all’esercizio dell’azione non precludendo l’esercizio dell’azione da parte della società. Il
corrispettivo della rinuncia va comunque alla società.
Il diritto è a capo della società, l’azione può farla la societa, i sindaci e poi i soci. La
rinuncia al diritto (rinuncia al risarcimento) lo può fare solo la società (2393 comma 6)
Se rinuncio all’azione in qualità di socio, resta comunque il diritto in capo alla società e agli
altri attori che possono esercitare l’azione.
Art 2394 Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli
obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale
[2409, 2509].
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
(1)
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti [2949].
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata
dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria [2901] quando ne
ricorrono gli estremi [2393, 2393 bis, 2395].
Note
(1) L'azione è esperibile nel termine di cinque anni che decorre da quando si manifesta
l'evento dannoso, conseguente al comportamento illecito.
Ratio Legis
L'azione di responsabilità verso gli amministratori è esperibile quando concorrono i
seguenti presupposti:
- pregiudizio patrimoniale per i creditori;
- condotta illegittima degli amministratori;
- rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta.
Comma 1: Devo vedere se gli amministratori hanno adempiuto con diligenza. Gli
amministratori hanno responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli
obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, dunque non
obblighi specifici (come sosteneva, invece, la dottrina), bensì semplicemente atti di
mala gestio(sostenuti dalla giurisprudenza). Dunque una mancanza di diligenza, che però
non può essere desunta solo dai negativi risultati di gestione, e nemmeno può, il giudice,
sindacare sulle scelte degli amministratori in quanto scelte imprenditoriali (e, come tali,
discrezionali). L’indagine andrà svolta sul modo in cui sono giunti a determinare le scelte
(omissione di cautele, verifiche e informazioni preventive necessarie per il caso concreto –
Cassazione, 1997), non sulla loro opportunità e convenienza (comportamenti irrazionali e
contrari alle più elementari regole di buona amministrazione – numerose sentenze entrano
in questo modo nel merito, contraddicendo il principio, espresso anche in sentenza, che le
scelte di gestione non sono sindacabili).
Il valore del patrimonio sociale al di sotto del valore dei crediti -> il creditore sociale può
promuovere l’azione di responsabilità verso l’amministratore. Il risarcimento e
proporzionato alla loro quota e danno ricevuto. L’azione è propria o surrogatoria? Propria
Comma 3: La rinuncia della società non impedisce l’azione dei creditori, proprio perché il
patrimonio sociale non è stato reintegrato; poi, la transazione preclude l’azione dei
creditori perché il patrimonio do