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FATTO:
- 2392: inadempimento dei doveri stabiliti dalla legge o statuto e con diligenza richiesta;
- 2394: in adempimento dei doveri relativi solo al patrimonio sociale;
- 2395: compimento di un ATTO Doloso O coLposo.
COMMA II
I creditori possono proporre l’azione quando il patrimonio sociale (rappresenta il danno,
dato dalla quota di quanto il credito dista dal patrimonio sociale) risulta non essere
sufficiente per soddisfare i loro crediti (lo si vede dal bilancio il termine cinque anni,
decorre dal primo bilancio chE ha fatto venir fuori ciò E ha portato a conoscenza
dell'insufficienza patrimoniale).
COMMA III: la rinuncia all'azione da parte della società (per la non reintegrazione del
patrimonio sociale) non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori (quindi non
è efficiente); la transazione può essere impugnata dai creditori solo con l'azione
revocatoria ( incide solo su atti che incidono sul patrimonio negativamente: anche se il
bene è stato venduto si ha il ripristino della solvibilità del debitore come se l’atto non ci
fosse mai stato) quando ricorrono gli estremi (È opponibile salvo quando ricorre l'azione
revocatoria) => ossia quando la transazione risulti pregiudizievole.
NATURA AZIONE DEI CREDITORI: (surrogatoria o propria?):
- DIRETTA E AUTONOMA: l'esito sarà a diretto vantaggio dei creditori;
- SURROGATORIA: vantaggio indiretto dei creditori per effetto dell'incremento del
patrimonio sociale.
Dibattito che perde valore visto che l'azione viene esercitata quasi sempre dal curatore
fallimentare (art.2484bis) E quasi mai nel singolo creditore.
Inoltre la riforma non indica se si parla di responsabilità verso i creditori da parte degli
amministratori contrattuale (derivante non da un atto dannoso, ma da un inadempimento
di un'obbligazione preesistente) o extracontrattuale (amministratore violano le norme
poste a tutela dell'integrità del patrimonio sociale E quindi pregiudicano l'aspettativa dei
creditori di prestazione) <= opinione prevalente.
ART.2394BIS “AZIONE DI RESPONSABILITA’ NELLE PROCEDURE CONCORSUALI”
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa E Amministrazione straordinaria le
azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti spettano al curatore del
fallimento, al commissario liquidatore E al commissario straordinario.
CURATORE DEL FALLIMENTO: chiamato a soddisfare i creditori attraverso:
- azione sociale di responsabilità E azione di responsabilità dei creditori: anche entrambe
visti gli diversi termini di prescrizione: restano distinti anche se svolte in maniera
cumulativa.
ART.2395 “AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO O DEL TERZO”
Tale azione ha una natura extracontrattuale autonoma di ciascun socio, diversamente dal
2393 bis in cui si parla di azione sociale di responsabilità, per atti dolosi o corposi (art.
2043).
la società non fa parte del giudizio.
*
COMMA I: le norme degli articoli precedenti non pregiudicano il diritto al risarcimento del
danno spettante al singolo socio o terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti
colposi o dolosi degli amministratori.
Rappresenta una via alternativa rispetto a ciò che è stabilito Dalle altre norme; se il danno
incide sul patrimonio della società, comune di tutti soci, il singolo socio può subirne
indirettamente delle conseguenze per il minor valore della partecipazione e dividendi.
Invece se il danno incide direttamente sul patrimonio del socio o del terzo senza passare
nella lesione del patrimonio sociale, gli effetti saranno a vantaggio del socio ( ad esempio
l'amministratore induce il socio o il terzo all'acquisto di azioni ad un prezzo eccessivo
attraverso la redazione di bilanci falsi).
COMMA II: l'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto
dannoso.
Ci possono essere dei problemi legati a due situazioni:
- quando si viene a conoscenza dell'atto dannoso successivamente a quando È stato
compiuto, anche per impossibilità di venirne a conoscenza: non vi è una soluzione
interpretativa della norma.
- Al giudice bisognerà sottoporre due elementi: il fatto doloso/ colposo e il danno, il
quale può essere successivo rispetto al compimento del fatto ma il tempo di cinque
anni decorre da quando quest'ultimo viene compiuto.
ART.2396 “DIRETTORI GENERALI”
Sono i dipendenti con il grado più alto nella società, immediatamente sotto al Cda, Ed è a
capo Della struttura organizzativa con la funzione di garantire che venga eseguito ciò che
viene deciso dal consiglio. Può prendere parte a riunioni del consiglio senza votare.
Le norme sulla responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali
nominati dall'assemblea o su disposizione dello statuto in relazione ai compiti loro affidati
indicati al momento della nomina nello statuto O dall’assemblea.
*Oltre alle norme anche quelle per le azioni di responsabilità.
Sono in questo caso essi acquisiscono una posizione di autonomia decisionale (di
carattere esecutivo) ma con una responsabilità aggiuntiva rispetto agli altri dipendenti.
Se fosse nominato solo dal consiglio, Senza una specifica disposizione statutaria O
delibera assembleare, avrebbe una responsabilità limitata come qualsiasi dipendente ed
essa resterà in capo al consiglio.
I danni arrecati nello svolgimento dei compiti previsti ma derivanti dall'esecuzione di
direttive impartite dagli amministratori, concorrerà in via solidale con gli stessi
amministratori; inoltre potrà essere chiamato a rispondere anche se il danno riguardi di
una sfera non di sua competenza, ma essendone a conoscenza non ne abbia impedito il
compimento.
ART. 2397 “COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE”
svolge funzionI di controllo di diversa natura E contenuto rispetto a prima del 2003
* (controllo operato degli amministratori).
Vi è stata l'importante separazione tra controllo di gestione E contabile, con quest'ultimo
sottratto al collegio E attribuito ad un revisore o società di revisione eccetto nel caso di
società non quotate E non tenute alla redazione del bilancio consolidato (art.2403 comma
II e 2409 bis comma III).
separazione superata per società di piccole dimensioni in cui il controllo contabile e
* affidato di nuovo al collegio.
Questa novità è dovuta a due problematiche:
1. cumulandole sarebbe stato un compito troppo grande in cui si partiva da quello
contabile per effettuare il controllo di gestione;
2. I sindaci (controllori) sono nominati dalla stessa maggioranza di soci degli
amministratori (controllati) E non era possibile che il collegio fosse nominato da terze
figure rispetto all'assemblea in quanto l'attività di controllo diventerebbe invasiva E di
difficile accettazione da parte dei soci.
Le norme ricalcano quelle introdotte nel ’98 dal TUF per le società quotate, per le quali è
stato inserito un organo di controllo, CONSOB, nel 1974 E il controllo contabile fu affidato
ad una società di revisione nominata dall’assemblea ma sempre affidabile perché organo
terzo E con maggiore indipendenza.
COMMA I: il collegio si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, E
devono essere nominati anche due sindaci supplenti.
Per le quotate si ha una situazione diversa per il numero dei membri effettivi (non < di 3: È
possibile anche un numero pari visto che il presidente ha ruolo rafforzato in caso di parità
di voti; questo è inopportuno per le non quotate che subiscono regole più rigide, no
numero pari E non un numero eccessivo di membri) e supplenti (non < di 2).
COMMA II: almeno un membro effettivo E uno supplente devono essere iscritti nel
registro dei revisori contabili; prima tutti dovevano essere iscritti E il cambiamento è
conseguente a quello avvenuto nei loro compiti e attività.
I restanti membri, se non sono iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti nei
registri dei liberi professionisti o tra i professori universitari Giro alla in materie
economiche o giuridiche.
La legge, quindi, mantiene in capo al collegio compiti di carattere contabile (ad esempio
per l’avviamento, operazione di fusione scissione) per il fatto soprattutto che dovranno
esprimere una relazione sul bilancio.
un controllo di gestione efficace non può prescindere da un controllo contabile.
*
COMMA III: se lo statuto non dispone diversamente E ricorrono le condizioni per la
relazione del bilancio in forma abbreviata (art.2435 bis), le funzioni del collegio sindacale
sono esercitate da un unico sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
COMMA IV: l'assemblea nomina i membri del collegio sindacale entro 30 giorni
dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la
redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
ART.2398 “PRESIDENZA DEL COLLEGIO”
Il presidente è nominato dall’assemblea e non sono previsti particolari poteri aggiuntivi
rispetto agli altri sindaci rispetto a quanto stabilito per le quotate.
ART.2399 “CAUSE DI INELEGIBILITA’ E DI DECADENZA”
requisiti positivi 2397 comma II: requisiti di professionalità.
*
COMMA I: non possono essere eletti altrimenti decadono:
- coloro che si trovano nelle condizioni previste per gli amministratori (2382);
- coloro che hanno rapporti di parentela entro il IV grado con gli amministratori (anche di
società controllate, controllanti È sottoposte al controllo comune): anche i affini, cioè i
parenti del coniuge. Per evitare legami con i soggetti controllati.
- Coloro che ha rapporti patrimoniali con la società, le sue controllate, controllanti e
quelle sottoposte a controllo comune e possono esserci quattro tipi di rapporti:
1. rapporto di lavoro: di qualsiasi tipo, non solo subordinato;
2. Rapporto continuativo di consulenza: non è rilevante se è presente un meno una
retribuzione ma se tale rapporto È continuativo o meno, in quanto presuppone un
rapporto di fiducia.
3. Rapporto di prestazione d'opera retribuita;
4. Rapporto di natura patrimoniale di altri tipi che compromettono l’indipendenza.
COMMA II: la decadenza dal ruolo di sindaco È prevista nel caso di cancellazione o
sospensione dal registro dei revisori contabili o di perdita dei requisiti positivi previsti
dall'articolo 2397 comma II.
COMMA III: lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, di
incompatibilità e Limiti per il cumu