L'amministrazione controllata (mezzo per evitare il fallimento)
Premessa e funzione
Se l'imprenditore si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, egli può chiedere di essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata ma solo se vi sono "comprovate possibilità di risanare l'impresa" che gli può essere concessa all'autorità giudiziaria per un periodo non superiore a 2 anni con conseguente dilazione di pagamento dei suoi debiti, i quali vengono soddisfatti al termine della procedura se l'impresa è stata ovviamente risanata.
Detto procedimento dà all'imprenditore il vantaggio di un termine per soddisfare i creditori anteriori alla presentazione della domanda, ed il vantaggio ai creditori della garanzia della gestione d'impresa affidata al commissario giudiziale ed al giudice delegato nominati dal tribunale.
Procedura
L'imprenditore può essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata se ricorrono gli stessi requisiti personali richiesti per il concordato preventivo. All'amministrazione controllata possono essere ammesse le imprese soggette ad amministrazione straordinaria ed alla liquidazione coatta amministrativa. Non vi sono invece soggette le imprese bancarie, assicurative, le SICAV e le SIM.
La domanda di ammissione è presentata dal debitore (non sono previsti altri interessati) con ricorso al tribunale. Il tribunale esamina se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge e se l'imprenditore è meritevole del beneficio dell'amministrazione; se l'esito è positivo il tribunale ammette il ricorrente con decreto motivato non soggetto a reclamo e provvede a nominare il giudice delegato ed il commissario giudiziale, fissando la data per l'adunanza dei creditori. Se l'esito è negativo la domanda viene respinta con decreto motivato non soggetto a reclamo.
Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata produce alcuni effetti:
- Sospende le azioni esecutive dei creditori
- Sospende le prescrizioni
- L'imprenditore non può compiere atti di ordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice delegato
I creditori decidono sulla proposta dell'imprenditore mediante votazione, come nel concordato preventivo, ma con le seguenti differenze:
- Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o telegramma (purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni)
- La proposta è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti
Da ricordare inoltre che:
- I creditori privilegiati NON possono votare neanche se rinunziano al diritto di prelazione
- NON è previsto il giudizio di omologazione
Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte, cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura; se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato nomina con decreto un comitato (di 3 o 5 creditori) che assiste il commissario giudiziale. Accettata l'offerta da parte dei creditori, la gestione dell'impresa rimane affidata all'imprenditore che è soggetto alla sorveglianza del commissario giudiziale (anche se il tribunale può affidare la gestione direttamente al commissario giudiziale).
Se al termine dell'amministrazione controllata:
- Il debitore dimostra di essere in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, il tribunale dichiara cessata con decreto la procedura
- Se il debitore non dimostra di potere adempiere le proprie obbligazioni, il tribunale deve dichiarare il fallimento o (se ricorrono i presupposti dell'amministrazione straordinaria) lo stato di insolvenza.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi
Premessa
Gli istituti del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa sono volti a soddisfare i diritti dei creditori dell'imprenditore attraverso la liquidazione del suo patrimonio, compresi i beni aziendali. Purtroppo però il risultato del ricorso a questi istituti non è del tutto positivo, in quanto si giunge inevitabilmente da un lato alla disgregazione del complesso aziendale, e dall'altro alla perdita dei posti di lavoro.
Pare chiaro che questi inconvenienti sono di una certa gravità quando si tratta di grandi imprese con un alto livello occupazionale; il nostro legislatore per evitare ciò ha introdotto una disciplina con cui determinate grandi imprese in crisi vengono sottratte al fallimento e sottoposte alla amministrazione straordinaria; tale disciplina è contenuta nel D.L 270/99 dove si ricalca la procedura della liquidazione coatta amministrativa con le opportune modifiche ed integrazioni.
Presupposti dell'amministrazione straordinaria
Competente a decidere l'ammissione delle imprese commerciali alla amministrazione straordinaria è il tribunale fallimentare che può agire:
- D'ufficio
- Su ricorso del debitore
- Su ricorso dei creditori
- Su istanza del P.M
Il tribunale deve sempre accertare se ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla amministrazione straordinaria; essi sono:
Presupposti soggettivi
- Deve trattarsi di un'impresa assoggettabile al fallimento
Presupposti oggettivi
- Stato di insolvenza
- Numero di dipendenti non inferiore a 200 (da almeno 1 anno)
- Indebitamento pari ai 2/3 tanto del totale dei beni che costituiscono l'attivo dello stato patrimoniale quanto del totale dei ricavi
Dopo avere accertato la presenza di questi presupposti, il tribunale non può dichiarare il fallimento ma deve:
- Ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore, del ricorrente e del Ministro delle Attività produttive
- Emettere una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
Contenuto ed effetti della sentenza
Esaminiamo adesso il contenuto della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza:
- Nomina del giudice delegato e dei commissari giudiziali
- Ordine rivolto all'imprenditore di depositare entro 2 giorni in cancelleria le scritture contabili
- Termine ai creditori per presentare le domande di insinuazione al passivo
- Data della adunanza di verifica del passivo
Con detta sentenza però non si ammette subito l'impresa insolvente all'amministrazione straordinaria, ma viene soltanto avviato un procedimento che può condurre all'ammissione alla amministrazione straordinaria solo se vengono accertate "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa"; nell'attesa di tale accertamento, la gestione dell'impresa non deve essere interrotta e quindi o è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale (ipotesi in cui l'imprenditore perde la disponibilità ad amministrare il suo patrimonio).
Ricordiamo che i crediti sorti per la continuazione dell'impresa sono crediti della massa, quindi sono da soddisfare in prededuzione.
Decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria
Il commissario giudiziale deve depositare nella cancelleria del tribunale entro 30 giorni una relazione nella quale esprime le sue valutazioni sull'insolvenza e le prospettive di recupero, recupero realizzabile tramite:
- Un programma di cessione dei complessi aziendali
- Oppure un programma di ristrutturazione
Copia della relazione va trasmessa al Ministro delle attività produttive che esprime un parere. Decorsi 30 giorni dal deposito della relazione, il tribunale ha 2 possibilità:
- Se non ritiene realizzabile nessuno dei due programmi, dichiara il fallimento con decreto motivato (e nomina il giudice delegato ed il curatore fallimentare)
- Se ritiene che esistano le prospettive di recupero dichiara, sempre con decreto motivato, l'apertura della amministrazione straordinaria (affidando la gestione dell'impresa ad un commissario straordinario nominato entro 5 giorni dal Ministro delle attività produttive)
N.B. Alla procedura di amministrazione straordinaria si applicano, quando non è diversamente stabilito, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa.
Le impugnazioni
Le impugnazioni sono di due tipi: l'opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza si propone dinanzi al tribunale; i reclami contro il decreto del tribunale si propone davanti la Corte d'Appello che provvede in camera di consiglio.
Programmi di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa
Scelta del programma: La scelta di uno dei due programmi di recupero dell'equilibrio economico spetta al commissario straordinario, il quale deve essere autorizzato con decreto del Ministro delle attività produttive. Contenuto del programma: Qualunque dei due programmi venga scelto, esso deve salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali; i due programmi però presentano una differenza di fondo:
- Il programma di cessione dei complessi aziendali avvia una fase liquidatoria
- Il programma di ristrutturazione dà vita al risanamento dell'impresa
Tutela dei lavoratori subordinati: scopo primario della procedura di amministrazione straordinaria è senza dubbio la tutela dei lavoratori subordinati e la conservazione dei loro posti di lavoro, intento che deve essere perseguito dal commissario straordinario.
Atti di esecuzione: gli atti di esecuzione del programma sono compiuti dal commissario straordinario il quale può, previa autorizzazione del Ministro delle attività produttive, sostituire o modificare il programma scelto.
Cessazione, chiusura e riapertura della amministrazione straordinaria
Cessazione: La cessazione della procedura di amministrazione straordinaria si verifica quando il tribunale, d'ufficio o su richiesta del commissario straordinario, ne dispone con decreto motivato la conversione in fallimento. Detta conversione può essere disposta quando "l'amministrazione straordinaria non può essere utilmente perseguita". Col decreto di conversione (reclamabile dinanzi la Corte d'appello) vengono nominati gli organi del fallimento; ricordiamo inoltre che i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio sono considerati crediti della massa da soddisfare in prededuzione.
Chiusura: si ha chiusura nei seguenti casi:
- Quando non sono state presentate domande di insinuazione al passivo
- Quando alla scadenza di uno dei due programmi risulta cessato lo stato di insolvenza
- Quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo
La chiusura è dichiarata con decreto motivato del tribunale.
Riapertura: solo nel caso di chiusura dell'amministrazione straordinaria a seguito della ripartizione finale dell'attivo il tribunale può disporre la riapertura dell'amministrazione controllata negli stessi casi in cui è prevista la riapertura del fallimento.
Concordato: la cessazione della amministrazione straordinaria può avvenire anche per concordato; ovviamente la proposta di concordato deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza.
Amministrazione straordinaria delle imprese appartenenti ad un gruppo
Se è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria una impresa facente parte di un gruppo, anche altre imprese insolventi appartenenti al gruppo possono essere ammesse a detta procedura. L'estensione della amministrazione straordinaria va disposta "quando risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo". L'estensione si attua attraverso 2 fasi distinte:
- Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
- Decreto di ammissione all'amministrazione straordinaria
Al commissario giudiziale sono attribuiti particolari poteri per la reintegrazione del patrimonio dell'impresa insolvente, poteri esercitabili anche nei confronti delle altre imprese del gruppo non insolventi; egli può soprattutto:
- Denunziare le irregolarità al tribunale ex articolo 2409 c.c.
- Esercitare l'azione revocatoria.
L'assegno
Capo V
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare, dell'assegno bancario «non trasferibile», e dell'assegno turistico.
Art. 40
Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente. Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele opposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale. Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola «banchiere» o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere. Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale. La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.
Art. 41
L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario. Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l'incasso di altro banchiere. Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette. Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione. Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.
Art. 42
Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente. In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento. La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta. Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario. Il trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.
Art. 43
L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» [73] non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento. La clausola «non trasferibile» deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente. La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio della Repubblica o nei territori soggetti alla sovranità italiana.
Art. 44
Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo, nel momento della presentazione, di una doppia firma conforme del prenditore (assegno turistico).
La cambiale
Art. 37
L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.
Titolo II - Del vaglia cambiario
Art. 100
Il vaglia cambiario contiene:
- La denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto
- La promessa incondizionata di pagare una somma determinata
- L'indicazione della scadenza
- L'indicazione del luogo di pagamento
- Il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento
- L'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso
- La sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente)
Il vaglia cambiario può anche denominarsi pagherò cambiario o cambiale.
Art. 101
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti comma. Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista. In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente. Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.
Art. 102
In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti: la girata; la scadenza; il pagamento; l'azione cambiaria, il regresso per mancato pagamento ed il protesto; il pagamento per intervento; le copie; le alterazioni; la prescrizione; i giorni festivi; il computo dei termini e l'inammissibilità dei giorni di rispetto. Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di interessi, la differenza nell'indicazione.
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