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La mediazione (Art 1754 a 1765)
Nozioni generali
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Ad esempio, Tizio incarica un mediatore di procurargli la possibilità di vendere la sua azienda.
Se il mediatore mette in relazione i due possibili contraenti, può darsi che questi concludano il contratto oppure no: se non lo concludono, ha diritto al rimborso delle spese dalla persona che gli ha conferito l'incarico; se lo concludono, ha diritto alla provvigione da entrambi i contraenti.
Il rapporto tra mediatore ed imprenditore può quindi essere definito un rapporto saltuario e la figura del mediatore rientra tra gli ausiliari autonomi dell'imprenditore.
Il mediatore deve quindi essere indipendente ed imparziale (cioè non vincolato da rapporti di dipendenza o rappresentanza).
Il mediatore deve essere iscritto in
Appositi ruoli tenuti presso le camere di commercio, ed in mancanza di dette iscrizioni sono soggetti a sanzioni penali ed amministrative nonché perdono il diritto alla provvigione.
Disciplina
Abbiamo detto che la mediazione si basa sui concetti di indipendenza ed imparzialità del mediatore; infatti il mediatore deve comunicare tutte le informazioni che egli ritiene rilevanti ai fini della sicurezza dell'affare, sia che possano incidere o meno sulla conclusione del contratto.
Responsabilità: il mediatore è soggetto a pene pecuniarie amministrative ed alla sospensione fino a 6 mesi se presta la sua attività nell'interesse di una persona che conosceva essere insolvente; egli è inoltre responsabile dell'autenticità delle sottoscrizioni del contratto.
Obblighi del mediatore: il mediatore deve (se è in affari su titoli o merci)
- Annotare su un apposito libro gli estremi dei contratti stipulati col suo intervento
- Conservare
Rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati
Esecuzione del contratto: il mediatore è sempre estraneo all'esecuzione del contratto (salvo incarico di rappresentanza conferito da uno dei due contraenti).
Prima dell'esecuzione per varie ragioni i contraenti possono preferire l'anonimato, in tal caso finché restano anonimi è il mediatore che risponde dell'esecuzione. Cessato l'anonimato ognuno dei contraenti può agire verso l'altro.
Il mediatore risponde infine dell'esecuzione del contratto quando è stato garante di una delle parti prestando fideiussione a suo favore. LA SUBFORNITURA (LEGGE 192/98)
Nozione
Le grandi imprese che svolgono attività di produzione industriale, di solito, stipulano contratti per la fornitura di beni destinati ad essere incorporati in beni più complessi.
Di solito i fornitori sono piccoli imprenditori che destinano la loroproduzione ad una sola grande impresa, col conseguente rischio di essere costretti a stipulare contratti a condizioni inique e gravose. Onde evitare tale abuso di dipendenza economica, il nostro legislatore ha emanato la legge 192/98 volta a disciplinare la subfornitura; tale definizione viene spiegata all'articolo 1 della legge dove viene detto che si ha "un fornitore che si impegna ad effettuare per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o materie prime fornite dalla stessa committente"; si ha inoltre subfornitura quando pur non ricorrendo le predette condizioni, "il fornitore si obbliga a fornire prodotti o servizi destinati ad essere incorporati nell'attività del committente, in conformità a conoscenze tecniche e tecnologiche fornite dall'impresa committente". Disciplina Articolo 2: Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, pena la nullità; il contratto deve anche determinare il prezzo delle forniture,
O almeno renderlo determinabile indicando le modalità di determinazione in modo chiaro e preciso. Il contratto deve altresì indicare con precisione le caratteristiche dei beni richiesti dal committente, i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.
Articolo 3: Il prezzo dovuto al fornitore deve essere corrisposto al fornitore entro 60 giorni dall'esecuzione della subfornitura; in caso di inadempimento il legislatore prevede interessi moratori molto elevati.
Articolo 5: Il fornitore è responsabile della qualità e del funzionamento di quanto ha fornito al committente, ma non è responsabile se sono difettose le materie prime fornitegli dal committente, se egli ha segnalato tempestivamente detti difetti.
Articolo 6: Sono nulle eventuali modifiche alle clausole del contratto di subfornitura.
Articolo 9: È assolutamente vietato l'abuso di dipendenza economica, cioè quando "un impresa sia in grado di determinare nei
rapporti con un'altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi" oppure l'abuso può consistere "nel rifiuto di vendere o comprare, nell'interruzione improvvisa dei rapporti in atto o nella imposizione di condizioni contrattuali gravose".
Secondo una recente interpretazione si ritiene che l'articolo 9 abbia portata generale in quanto si ritiene applicabile a tutti i contratti con imprese ausiliarie che si trovino in condizioni di dipendenza economica.
Oggi su Grifo affrontiamo un argomento di sicuro interesse per i nostri clienti: le società a capitale variabile. Partiamo, come è nostra consuetudine, dalla definizione fornita dal Testo Unico della Finanza che nell'art. 1 identifica le Sicav come "le società per azioni a capitale variabile aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di propri
azioni”. La differenza sostanziale con i fondi comuni d’investimento è che nelle Sicav chi affida del capitale a queste società ne diventa a tutti gli effetti azionista, il sottoscrittore ha diritto di partecipare alla vita sociale, ricordando però che non è applicata alla Sicav la normativa civilistica relativa agli aumenti o alle riduzioni di capitale. Non sono previsti particolari minimi relativi alla costituzione delle assemblee né alla validità delle deliberazioni: l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale intervenuta, è anche ammesso il voto per corrispondenza. Nelle Sicav, il valore di sottoscrizione e di rimborso delle azioni, è stabilito dividendo le attività nette per il numero delle azioni in circolazione, pertanto rimane sempre invariato il rapporto tra patrimonio e numero di azioni in circolazione. Il prezzo di un’azione della Sicav deve essere determinato.almeno settimanalmente, è possibile verificare il proprio investimento in Sicav tutti i giorni sui principali giornali finanziari e sui principali siti internet di economia e finanza (Morning Star, Blu Rating, Fondi on line, ecc...). Una delle peculiarità più interessanti di una Sicav è legata alla grande potenzialità di diversificazione degli investimenti. È per questo che le Sicav nascono esclusivamente multicomparto; per permettere ai soci di poter scegliere diverse linee di gestione. Inizialmente le Sicav raccoglievano importi di non piccola entità. Ora, però, è cambiato decisamente l'indirizzo degli statuti, abbassando il versamento minimo previsto per diventare azionista. Inoltre, già nella maggior parte delle Sicav, è possibile attivare i Piani di accumulo d'investimento che sono ad oggi nettamente il miglior modo per costruirsi un capitale nel futuro rinunciando periodicamente agli esuberi di.liquidità che ognuno di noi frequentemente lascia non remunerato sui vari conticorrenti. Generalmente, le Società a Capitale Variabile, per usufruire di benefici fiscali, posizionano le sedi legali nei vari "paradisi fiscali" (in particolar modo in Lussemburgo). Passiamo ora a una breve tabella che evidenzia le differenze tra le Sicav e le Spa:Sicav | Spa |
---|---|
Si costituisce solo per atto pubblico | Si costituisce anche per pubblica sottoscrizione. |
Sono ammessi anche conferimenti in natura | Non sono ammessi conferimenti in natura, previa espressa previsione nell'atto costitutivo. |
Il capitale può essere versato anche limitatamente ai 3/10 dei conferimenti in denaro | Il capitale deve essere interamente versato. |
Il capitale può variare solo mediante attivazione delle procedure di aumento e riduzione del detenuto dalla società. | Il capitale è sempre uguale al patrimonio netto della società. |
Le azioni Sicav non devono indicare: Ø Il | Le Spa devono |
- La denominazione, valore nominale e l'ammontare del capitale
- La sede e la durata della società
- La data dell'atto costitutivo e della sua sottoscrizione
- L'ufficio del registro delle imprese dove la Società è iscritta
- Il valore nominale e l'ammontare del capitale sociale
- L'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate
- I diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti
azione.con cui le azioni delle Sicav possono essere emesse o rimborsate.
Le azioni Sicav conferiscono diversi diritti, a seconda che siano nominative o al portatore. Le azioni nominative conferiscono diritto di voto, mentre le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni possedute. Le azioni al portatore possono avere particolari privilegi di natura patrimoniale.
L'atto costitutivo può stabilire che le azioni prive del diritto di voto abbiano diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (art. 23678 C.C.). L'assemblea straordinaria delle Sicav è regolarmente costituita in seconda convocazione.
Le Sicav possono validamente deliberare.
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