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Il'osservanza delle forme proprie della cessione

Emesso un titolo improprio il debitore è tenuto a eseguire la propria prestazione soltanto in favore del soggetto che si legittimi nelle forme in esso previste e che ricalcano quelle dei titoli di credito.

Per contro, poiché il trasferimento del titolo improprio produce gli effetti sostanziali della cessione del credito, il possessore del titolo non vanta un diritto autonomo e letterale; a differenza di quello che accade nei titoli di credito, il debitore può opporgli tutte le eccezioni che poteva sollevare nei confronti dell'originario possessore del titolo.

Infine conviene distinguere i titoli di credito dagli strumenti finanziari: con quest'ultima espressione si identificano non solo i titoli di credito di massa, ma anche posizioni contrattuali non incorporate in titoli: tra titoli di credito di massa e strumenti finanziari vi è dunque un rapporto di specie a genere.

creazione.

Il procedimento di formazione del titolo di credito si apre con la c.d. identificazione del minimo necessario per configurarne l'esistenza giuridica, dipende dalla specifica disciplina di sono quantomeno necessarie la materiale riferibili della ciascun titolo; in linea generale, sottoscrizione dell'emittente e l'indicazione, pur se generica, dell'obbligazione cartolare.

L'emissione è l'atto con il quale l'emittente si priva della disponibilità del titolo in favore del c.d. primo prenditore.

All'emissione segue poi (o meglio, può seguire) la trasmissione del titolo, e cioè la sua circolazione fra successivi prenditori.

Il ruolo del titolo di credito come mezzo per l'esercizio del diritto in esso incorporato spiega perché sia possibile creare ed emettere titoli di credito privi degli elementi necessari a individuare compiutamente.

l'obbligazione cartolare: tali elementi, infatti, debbono necessariamente sussistere solo nel momento in cui il titolo viene presentato al debitore per l'esercizio del diritto. Al riguardo, si parla di titolo incompleto o di titolo in bianco a seconda che esista o meno un accordo di riempimento). La emissione e la trasmissione di un titolo di credito sono entrambe legate all'esistenza di un rapporto sottostante che ne fra emittente e primo prenditore ovvero tra i successivi prenditori - rappresenta la giustificazione causale e viene denominato rapporto fondamentale. Con l'incorporazione nel titolo del diritto sorgente dal rapporto fondamentale a questo si affianca il rapporto cartolare; il contratto in forza del quale la prestazione derivante dal rapporto fondamentale diviene oggetto del rapporto cartolare viene chiamato contratto di rilascio. Una volta emesso il titolo con il contratto di rilascio, però,

Il diritto può essere esercitato solo a mezzo del titolo: il debitore non può essere chiamato a rispondere in base al rapporto fondamentale, ma esclusivamente in forza di quello cartolare. Solo il venir meno di tale rapporto renderà di nuovo possibile azionare nei suoi confronti il diritto derivante dal rapporto fondamentale (c.d. azione causale).

Chi acquista la proprietà del titolo acquista anche il credito in esso incorporato. Si è detto anche che il titolo di credito è lo strumento esclusivo per l'esercizio del diritto in esso incorporato.

La legittimazione indica appunto la situazione oggettiva che consente di esercitare il diritto incorporato nel titolo nei confronti del debitore che lo ha emesso; essa spetta al c.d. possessore legittimo.

La proprietà del titolo di credito e la legittimazione all'esercizio del diritto in esso incorporato non sono necessariamente coincidenti: in particolare la legittimazione deriva non dalla

proprietà del titolo, ma dal suo possesso qualificato. 19Anno Accademico 2018/2019 Università degli Studi di Milano

Diritto Commerciale - Secondo Secondo Semestre

Andrea Martelli parziale

Alle regole di circolazione della proprietà si contrappongono così quelle di circolazione della legittimazione.

1994 L'art detta la regola che presiede al trasferimento a non domino della proprietà dei titoli di credito: "chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione".

qualificatori chiede però qualcosa in più: che il possesso sia (cioè legittimo).

L'art 1994 nella circolazione a non domino l'acquisto della proprietà del titolo di credito non può essere disgiunto dall'esistenza dei presupposti della legittimazione all'esercizio del diritto.

Per quanto riguarda la regola

Di circolazione della proprietà, la giurisprudenza prevalente ritiene che il trasferimento della proprietà dei titoli di credito non sfugga alle regole generali. Più articolata è la posizione della dottrina: alla tesi ora esposta si contrappone l'opinione della necessità del conseguimento del possesso qualificato del titolo per l'acquisto della sua proprietà. Il dato normativo non è di aiuto: di qui la preferenza per l'applicazione dei principi generali. Le regole sulla legittimazione all'esercizio del diritto incorporato nel titolo e sul suo trasferimento sono alla base della principale distinzione fra i titoli di credito, quella fra titoli al portatore, titoli all'ordine e titoli nominativi. I titoli al portatore sono quelli in cui la legittimazione si trasferisce con la consegna del titolo: la sola presentazione del titolo da parte del possessore è sufficiente a legittimare all'esercizio del diritto.

I titoli all'ordine sono quelli in cui la legittimazione si trasferisce con la consegna del titolo e la girata: per legittimarsi all'esercizio del diritto ivi incorporato è necessario il possesso del titolo in base ad una serie continua di girate e, ovviamente, l'identità soggettiva tra presentatore e ultimo giratario ove il nome di questi sia espressamente indicato.

La girata è una dichiarazione apposta sul titolo di credito con la quale l'attuale portatore (il girante) ordina al debitore emittente di eseguire la prestazione incorporata nel titolo in favore di un altro soggetto (il giratario).

Il legislatore riconosce nei titoli all'ordine la validità della c.d. girata in bianco, e cioè quella che non contiene l'indicazione del giratario. Se la girata è in bianco o al portatore il soggetto che riceve il titolo così girato può farlo circolare, senza pregiudizio per il conseguimento della legittimazione.

anche non apponendo alcuna firma digirata: si dice, allora, che il titolo circola come se fosse al portatore. Il possessore, giratario del titolo, è legittimato solo se sul titolo è presente una serie continua digirate. La girata non può essere condizionata: la condizione si ha per non apposta; la girata parziale, invece, è nulla. Di regola la girata del titolo all'ordine non comporta un'assunzione di responsabilità del girante per il caso di inadempimento dell'emittente. Tale effetto, però, si verifica nel principale dei titoli all'ordine, la cambiale, ed è prevista dalla legge in altri casi speciali. Girata per l'incasso o per procura. Esistono poi alcune girate c.d. La conferisce al girata a titolo digiratario solo il diritto di incassare il titolo quale rappresentante del girante. La pegno o in garanzia è invece quella che attribuisce al giratario il pegno sul diritto ivi incorporato: il giratario dunque.fa valere la posizione sostanziale di creditore pignoratizio.

Titoli nominativi sono quelli in cui la legittimazione si trasferisce mediante la consegna e laIduplice annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente: ilportatore del titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto cartolare se è il soggetto in cuifavore vi è l'intestazione sul titolo e sul registro dell'emittente.

Due sono i modi previsti dalla legge per la circolazione della legittimazione. Il primo (c.d. transfert)può avvenire in due forme: su iniziativa dell'alienante - su iniziativa dell'acquirente - girata.

Il secondo modo è il trasferimento mediante In questo caso il cedente appone sul titolouna girata, che deve essere datata, indicare il nome del giratario e la cui sottoscrizione deveessere autenticata da notaio o agente di cambio. Il giratario possessore del titolo in forza di una 20Anno Accademico

2018/2019 Università degli Studi di Milano
Diritto Commerciale - Secondo Secondo Semestre

Andrea Martelli parziale serie continua di girate ha il diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente. È possibile che il credito cartolare circoli, a titolo derivativo, con gli effetti di un'ordinaria cessione di credito: si parla in questo caso di circolazione impropria del titolo di credito.

Tale ipotesi ricorre ad esempio nei titoli all'ordine, allorquando essi vengano trasferiti con un mezzo diverso dalla girata.

Il cessionario del credito cartolare, per farlo valere, deve comunque essere quantomeno in possesso del titolo.

Il credito incorporato in un titolo può essere oggetto di contratti volti alla costituzione o al trasferimento di diritti o di vincoli reali differenti dalla proprietà.

Tali diritti e vincoli, per poter essere validi e opponibili, devono risultare dal titolo.

1997: pegno, il sequestro, il La regole generale

che esprime questo principio è l'art "ilpignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da essorappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo". Le forme di attuazione del vincolo o di costituzione dei diritti variano a seconda della legge dicircolazione del titolo. Per i titoli al portatore è sufficiente la consegna del documento; per i titoliall'ordine il pegno si costituisce mediante la consegna e l'apposizione della girata a titolo dipegno; per i titoli nominativi diritti e vincoli devono essere annotati sia sul titolo sia sul registrodell'emittente.del diritto cartolare presuppone necessariamente la presentazione del titolo alL'eserciziodebitore da parte del possessore legittimo: la sua situazione oggettiva viene definitalegittimazione attiva all'esercizio del diritto.1992 co 2L'art precisa i term
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A.A. 2020-2021
111 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AndreaMartelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rescigno Matteo.