Diritto Commerciale - Secondo Secondo Semestre
Andrea Martelli parziale
Capitolo VIII - I contratti per la prestazione d’opera e dei servizi
L’assicurazione di assicurazione.
L’assicurazione è il contratto che può essere stipulato soltanto da un’impresa
1882 il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento
L’assicurazione è definita nell’art come
di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto
da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana. codice delle
Alla sorveglianza sulle imprese di assicurazione sovrintende l’Ivass ed il
assicurazioni private. forma scritta ad probationem:
Il contratto di assicurazione richiede, per legge, la l’assicuratore è
polizza di assicurazione
tuttavia tenuto a consegnare all’assicurato la c.d. da lui sottoscritta.
Normalmente i contratti di assicurazione vengono stipulati, per l’assicuratore, da suoi agenti con
albi.
rappresentanza, iscritti in appositi
La prestazione dell’assicuratore può essere prevista a favore di soggetto diverso da quello che
per conto altrui
stipula il contratto: si tratta del caso dell’assicurazione (persona identificata nel
per conto di chi spetta
contratto) o (dove il beneficiario è identificabile in base a parametri
oggettivi); in tal caso il pagamento dei premi fa carico al contraente e i diritti spettano al
beneficiario, che assume la veste di assicurato, al quale l’assicuratore può opporre le eccezioni
sollevabili nei confronti del contraente. rischio, l’evento futuro o incerto al cui
Presupposto del contratto di assicurazione è il e cioè
verificarsi sorge il diritto dell’assicurato alla prestazione dell’assicuratore.
assoluta trasparenza verso l’assicuratore sulle
Il legislatore impone all’assicurato un obbligo di
caratteristiche del rischio: in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, per dolo o colpa grave, il
contratto è annullabile.
premio, così è denominato il corrispettivo in favore dell’assicuratore, può essere pagato
Il
anticipatamente in un’unica soluzione oppure a scadenze periodiche; il mancato pagamento prova
la sospensione del contratto e la sua risoluzione se, entro sei mesi, l’assicuratore non agisce per
l’adempimento, fermo restando diritto al premio e alle spese per il periodo in corso.
Nell’assicurazione contro i danni “l’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal
1905).
contratto, il danno è sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro” (art. La norma
principio indennitario: l’assicurato cioè non può lucrare, per virtù
esprime il c.d.
dell’assicurazione, una somma superiore all’effettivo danno subito.
In applicazione del principio indennitario:
- l’indennizzo non può superare il valore delle cose da accertarsi al momento del sinistro, anche
se al momento del contratto si è loro attribuito un valore superiore
- L’assicurazione è invalida se effettuata per un valore del bene superiore al reale in caso di dolo
dell’assicurato
- se, al momento del sinistro, il bene vale più della somma per cui era stato assicurato,
l’assicuratore sarà tenuto solo nei limiti di detta somma e, salva diversa pattuizione, dovrà
risarcire il danno in misura proporzionale
- Nell’ipotesi di assicurazione dello stesso rischio presso più assicuratori l’assicurato non può
complessivamente riscuotere una somma superiore all’ammontare del danno subito.
coassicurazione
Per i grandi rischi è consueta la in cui più assicuratori, in genere con unico
contratto, assumono ciascuno l’obbligo di pagare una quota dell’indennità; tramite la
riassicurazione, infine, l’assicuratore può a sua volta coprirsi per il rischio del pagamento
dell’indennità all’assicurato.
L’assicurato deve tempestivamente avvisare l’assicuratore del sinistro e, in forza dei principi
generali, fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, sia pur a spese dell’assicuratore.
La dolosa inosservanza di tali obblighi fa perdere il diritto all’indennità.
della responsabilità civile è obbligato a tenere indenne
Nell’assicurazione “l’assicuratore
l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo 1
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dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel
contratto”.
La disciplina particolare dell’assicurazione della responsabilità civile si riduce alla previsione per
cui l’assicuratore, se lo ritiene, può pagare l’indennità dovuta direttamente al danneggiato ed è
tenuto al pagamento diretto se gli viene richiesto dall’assicurato.
obbligatoria della responsabilità civile per i danni
Regole particolari vigono per l’assicurazione
causati dalla circolazione di veicoli a motore. Speciale attenzione viene deviata ai diritti del
danneggiato al quale, in deroga al principio generale appena visto, viene riconosciuta l’azione
diretta contro l’assicuratore, rendendolo immune dalle eccezioni che l’assicuratore avrebbe potuto
opporre all’assicurato sulla base del contratto.
Nel caso di danni al veicolo o di danni lievi al conducente la procedure per ottenere il risarcimento
diretto è regolata dal d.p.r. 254/2006 che permette al danneggiato di presentare la richiesta di
risarcimento al proprio assicuratore; quest’ultimo gestisce il sinistro con l’assicuratore del
danneggiante e provvede a formulare un’offerta di risarcimento al danneggiato.
Capitolo IX - I contratti bancari
Il nostro sistema economico viene definito “bancocentrico”. Le banche sono direttamente o
settore dell’investimento in strumenti
tramite società controllate, i più importanti attori: nel
finanziari; operazioni prebancarie
nell’ambito delle c.d. (leasing, factoring);
del sistema dei pagamenti
nell’intermediazione (p.e. carte di credito ed emissione di moneta
elettronica).
Nel sistema giuridico e sociale le banche si collocano al crocevia del sistema dei pagamenti e
dell’intermediazione finanziaria quali oggetti cui è riservato lo svolgimento dell’attività bancaria,
raccolta del risparmio tra il pubblico e
definita (art. 10 d.lgs. 385/1993, da ora TUB) come “la
l’esercizio del credito”.
Si comprende dunque agevolmente la ragione per cui l’attività bancaria è sottoposta ad una
legislazione di vigilanza. Banca d’Italia
Lo svolgimento dell’attività bancaria va autorizzato dalla
Le banche sono sottoposte alla vigilanza del comitato interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR) e della Banca d’Italia.
Per le principali operazioni che attengono alla proprietà e all’organizzazione della banca è
necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia
I gruppi bancari, cioè gli insiemi di società soggetti a direzione unitaria, sono sottoposti a
disposizioni particolari, specie ai fini della c.d. vigilanza consolidata.
Nell’ambito dell’Unione Europea, la Banca Centrale Europea (BCE) gioca un ruolo sempre più
importante.
La sempre più marcata integrazione fra i diversi segmenti del settore finanziario (bancario,
d. lgs. 142/2005
mobiliare, assicurativo) e fra i singoli mercati nazionali ha portato all’adozione del
vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari.
nel quale viene regolata la c.d.
Nella TUB è stata, quindi, inserita una vera e propria parte generale del diritto dei contratti bancari
delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i
(riduttivamente denominata “trasparenza
clienti”) che incide trasversalmente sulle regole dei singoli contratti ed è ispirata all’esigenza di
tutela della clientela.
artt. 115 a 128-ter TUB contengono le regole generali in materia di contratti bancari applicabili
Gli
alle attività svolte nel territorio della Repubblica Italiana dalle banche e dagli intermediari finanziari.
La formula riguarda tutti i contratti nei quali il cliente fruisca di servizi offerti dalla banca
nell’esercizio dell’attività bancaria.
si tratta di norme derogabili solo in senso più favorevole al cliente; le nullità che
In linea generale,
discendono dalla loro violazione, pur rilevabili d’ufficio, operano solo a vantaggio del cliente (c.d.
nullità relative).
Le condizioni contrattuali devono essere conosciute dal cliente prima della stipulazione del
116 TUB prevede, in via generale, che le banche debbano rendere noti in modo
contratto: l’art
chiaro i tassi d’interesse, i prezzi e in genere qualsiasi altra condizione economica relativa alle
operazioni e ai servizi offerti, vietando ogni rinvio agli usi. 2
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Sono nulle le clausole contrattuali che prevedano tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di
quelli pubblicizzati.
La prescrizione della forma scritta e il correlato obbligo di consegnare copie del contratto al
tecnica di tutela del contraente debole
cliente rappresentano una tipica prevista, per i contratti
bancari, dall’art 117 co 1 TUB.
La Banca d’Italia individua altresì le operazioni che possono non rivestire la forma scritta. Per
firma elettronica.
l’home banking il requisito formale dei contratti richiede il rispetto della c.d.
L’inosservanza della forma scritta rende nullo il contratto. regole di determinazione del
La tutela del cliente, oltre che sui requisiti formali, poggia anche su
contenuto del contratto. L’art 117 co 4 TUB prescrive che nel contratto siano indicati il tasso
d’interesse e, in generale, ogni altro prezzo o condizione economica, ivi compresi gli interessi di
mora. Sono nulle e si considerano come non apposte le clausole di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione.
Sono altresì nulle le clausole che, nei contratti bancari attivi, pongono a carico del cliente oneri
diversi o non conformi a quelli indicati all’art 117 bis co 1,2 TUB.
L’art 119 TUB impone altresì alla banca un’informativa chiara e completa, almeno annuale, sullo
svolgimento dei contratti di durata, secondo i parametri fissati dal CICR. Il cliente ha in ogni caso
diritto di ottenere copia della documentazione inerente a ogni operazione compiuta negli ultimi
dieci anni. clausola con cui la banca si riserva di modificare
Tipica dei contratti bancari è la
unilateralmente le condizioni economiche del contratto: ciò è connaturale al principio della
sana e prudente gestione della banca che deve adeguarsi alle variazioni del mercato.
ius variandi tutele:
L’art 118 TUB disciplina la assicurano al cliente le seguenti
- la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche deve risultare da clausola
approvata specificamente dal cliente
- La modifica deve essere sorretta da un giustificato motivo
- La modifica può riguardare ogni condizione economica solo nei contratti a tempo indeterminato
- Le variazioni devono essergli comunicate per iscritto o con altro supporto durevole accettato
preventivamente dal cliente
- Le modifiche che non siano state effettuate nel rispetto delle modalità indicate sono inefficaci
se sfavorevoli per il cliente.
In linea generale, ai sensi dell’art 120 bis TUB, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dai
contratti a tempo indeterminato, senza penalità e senza spese di chiusura.
La disciplina degli interessi bancari, tradizionalmente contenuta nel codice civile e nelle condizioni
generali di contratto, ha conosciuto negli ultimi anni profonde modifiche, in particolare:
- l’art 120 TUB ha innovato la disciplina della c.d. valuta sui versamenti in conto corrente dalla
quale dipende la determinazione del saldo su cui maturano gli interessi attivi e passivi. La data
della valuta è fissata oggi ex lege nel giorno del versamento per le rimesse di contanti, di
assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla banca ove viene
effettuato il versamento.
- 1999 la Corte di cassazione ha sancito la nullità per contrastare con l’art 1283 delle
Nel
clausole, comunemente contenute nei contratti bancari, che prevedevano la capitalizzazione,
solitamente trimestrale, degli interessi passivi a carico del cliente
(ma non quelli attivi a favore) (il
anatocismo bancario).
c.d.
Attualmente, nei rapporti, attivi e passivi tra banche e clienti, gli interessi debitori, salvo quelli di
mora, possono maturare solo sulla “sorte capitale” e questi non possono a loro volta produrre
interessi ulteriori: in sintesi il divieto di anatocismo bancario. tassi-soglia,
Al fine di reprimere l’usura, con la l.108/1996 sono stati fissati i c.d. dal cui
presunzione assoluta di usurarietà. Sono considerati usurari gli
superamento deriva una
interessi che superino del 50% quelli medi praticati dalle banche in relazione alle diverse categorie
di operazioni di finanziamento, secondo le periodiche rilevazioni della Banca d’Italia. L’art 1 d.l.
394/2000 ha chiarito che l’usurarietà va giudicata nel momento in cui gli interessi sono promessi o
comunque convenuti, indipendentemente dal modello del loro pagamento.
credito ai consumatori
Norme particolari sono previste per il e cioè per quei contratti con i quali
un finanziatore concede o si impegna a concedere credito sotto forma di dilazione di pagamento,
3
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una persona fisica che agisce per
di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria “a
scopi estranei all’attività imprenditoriale”.
finanziatore definito come un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo
Il è
professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito.
La disciplina del credito al consumo è ispirata a un’accentuazione della tutela del
consumatore.
In sintesi si può osservare che:
- la pubblicità delle operazioni contrattuali e il contenuto del contratto presentano un
arricchimento dei dati da indicare al consumatore. In particolare, sia nella pubblicità sia nel
contenuto del contratto, deve essere indicato il TAEG (tasso annuo effettivo globale) che
rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua
dell’importo totale del credito, comprensivo di ogni sua componente, da computarsi secondo
una formula stabilita dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.
- L’art 124 TUB segnala, in particolare, il dovere di fornire le informazioni necessarie per un
confronto tra le varie offerte di credito sul mercato
- Al fine di evitare comportamenti imprudenti e assicurare pratiche responsabili nella concessione
del credito il finanziatore è tenuto a verificare il merito creditizio del consumatore
- L’art 125 bis TUB conferma l’invalidità di ogni rinvio agli usi e prevede che nessuna somma è
dovuta dal consumatore se essa non ha fonte in clausole contrattuali. Il contratto è altresì
interamente nullo se non contiene le informazioni essenziali sul tipo e le parti del contratto,
sull’importo totale del finanziamento e sulle condizioni di prelievo e di rimborso
- Il consumatore può estinguere anticipatamente il proprio debito da finanziamento versando al
finanziatore solo un indennizzo, comunque non eccedente i limiti previsti dalla legge, per i costi
direttamente collegati al rimborso anticipato
- La cessione dei crediti nascenti dal credito al consumo non impedisce al consumatore di
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, ivi compresa la compensazione.
Alcune operazioni, che astrattamente rientrerebbero nella nozione di credito al consumo, godono
esenzioni legislative 122 TUB). i finanziamenti destinati all’acquisto o alla
di (art Fra le principali:
conservazione della proprietà su terreni o immobili edificati o progettati di immobili, o garantiti da
ipoteca su immobili; i contratti di somministrazione e appalto; i contratti di credito sotto forma di
scorrimento di conto corrente.
da 120-quinquies a 120-noviesdecies TUB regole specificamente
Negli articoli sono previste
dedicate al credito immobiliare ai consumatori e cioè i contratti nei quali il credito è garantito da
un’ipoteca sul diritto di proprietà o su un altro diritto reale avente ad oggetto beni immobili
residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o
un immobile edificato o progettato.
profili di maggior specificità della normativa sono così sintetizzabili:
I
- il finanziatore, accanto ai generali doveri di diligenza, correttezza e considerazione degli
interessi dei consumatori, deve basare la propria attività sulle informazioni rilevanti che
riguardano la situazione e i bisogni dei consumatori
- Il contenuto della pubblicità dell’operazione è arricchito tramite l’obbligo di esempi
rappresentativi
- In sede precontrattuale il consumatore deve rende le informazioni necessarie per la verifica del
suo merito di credito.
- La non corretta valutazione del merito di credito - salvo che sia dovuta a dolosa omissione
informativa del cliente - non auto
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