Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CAPITOLO 15: LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E I GRUPPI DI SOCIETÀ
L’informazione sulle partecipazioni rilevanti
Nel libro dei soci le azioni sono iscritte al nome dell’intestatario formale e i relativi dati non permettono id conoscereanche i possessi azionari indiretti degli azionisti. Inoltre, l’iscrizione nel libro soci è necessaria solo in occasionedell’esercizio dei diritti sociali, perciò tale libro non riflette la reale composizione della compagine azionaria.
Soprattutto per le società quotate, esposte a rapidi e frequenti mutamenti dell’assetto proprietario, è fondamentalegarantire la trasparenza della composizione della compagine azionaria e le reali posizioni di potere, anche per→assicurare il regolare funzionamento della borsa disciplina per fare chiarezza sui possessi azionari rilevanti.
Per le società con azioni quotate, la normativa è dettata dall’art. 120 del tuf
e dal regolamento della Consob. La disciplina impone obblighi differenziati a seconda che la società partecipata sia o meno una PMI (piccola o media impresa). Le PMI si definiscono tali in base a soglie dimensionali fissate dalla legge: - Fatturato inferiore a 300 milioni - Capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni Sono tenuti a dare comunicazione alla società partecipata e alla Consob tutti coloro (persone fisiche, enti, società) che partecipano, direttamente o indirettamente, in una società con azioni quotate in misura superiore: - Al 5% se la partecipata è una PMI - Al 3% negli altri casi Ulteriori comunicazioni, alla società partecipata e alla Consob, sono dovute quando la partecipazione superi le % fissate dalla Consob e quando la partecipazione scende sotto tali percentuali: 5% e successivi multipli di 5 fino al 30%, e poi 50, 66.6, 90 e 95%). Le comunicazioni servono anche per reprimere il fenomeno delle partecipazioni incrociate, maLa funzione principale è quella di rendere note le reali posizioni di potere in assemblea. Infatti, per il calcolo delle percentuali si tiene conto solo del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. In caso di azioni a voto plurimo o maggiorato, le partecipazioni si calcolano sul totale dei diritti di voto. Sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione sono previste sanzioni pecuniarie e la sospensione del voto inerente alle azioni o agli strumenti finanziari per i quali sia stata omessa la comunicazione. Se il socio vota ugualmente e il suo voto è stato determinante per la formazione della maggioranza, la relativa deliberazione assembleare è impugnabile, anche dalla Consob. Norme integrative di questa disciplina sono state introdotte per garantire la trasparenza delle partecipazioni rilevanti in società per azioni non quotate, ma che operano in settori di particolare interesse generale e la cui attività è sottoposta.controllo pubblico:
- Società bancarie
- Società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile o fisso (SICAV, SICAF)
- Società di assicurazione
Oltre che alla società partecipata, le partecipazioni rilevanti vanno comunicate rispettivamente alla Banca d'Italia (1 e 2), alla Consob (2) e all'Ivass (3). A ciascuno di questi organi di controllo è riconosciuta la legittimazione ad impugnare le deliberazioni adottate col voto determinante di chi ha omesso di effettuare la comunicazione dovuta.
L'acquisto di partecipazioni rilevanti in società quotate
Chiunque intenda acquistare una partecipazione di controllo in una società con azioni quotate deve osservare specifiche regole di comportamento.
La situazione previgente in passato queste operazioni, se concordate con l'attuale gruppo di comando, avvenivano senza transitare attraverso la borsa.
Il pacchetto di controllo era ceduto direttamente dal titolare dello stesso a un prezzo notevolmente superiore di quello risultante dalle quotazioni di borsa, con la conseguenza che la massa degli azionisti investitori non beneficiava dei corrispondenti guadagni differenziali (cd. premio di maggioranza). Se il gruppo di comando non era disposto a cedere la sua partecipazione, venivano attuate diverse tecniche:
- Scalate ostili: chi intendeva scalzare il gruppo di comando procedeva a massicci acquisti di azioni di borsa, diluiti nel tempo e coperti dall'anonimato, fino a quando l'obiettivo prefissato non era raggiunto. Ne conseguivano anomale spinte al rialzo delle quotazioni, con il possibile innescarsi di manovre speculative.
- Chi intendeva andare alla conquista di una società quotata (società bersaglio) poteva uscire subito allo scoperto lanciando un'offerta pubblica di acquisto delle azioni (opa) rivolta a tutti gli azionisti della società.
- L'offerta pubblica di acquisto è obbligatoria quando è trasferita la partecipazione di controllo di una società quotata. È la sola procedura che consente di tutelare gli azionisti di minoranza in caso di cambiamento del gruppo di comando, perché consente di disinvestire beneficiando del premio di controllo.
- L'opa deve
Svolgersi nel rispetto di determinate regole di comportamento, inderogabilmente fissate per legge, a tutela dei destinatari dell'offerta e del regolare funzionamento del mercato di borsa.
Il lancio di un'opa è obbligatorio per legge opa successiva totalitaria, che consente agli azionisti di minoranza di società con titoli quotati di uscire dalla società a seguito del mutamento dell'azionista di controllo. Per titoli si intendono gli strumenti che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria, anche limitatamente a specifici argomenti.
Chiunque, a seguito di acquisti o maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione maggiore della soglia del 30% (o disponga di diritti di voto in misura > 30% nelle deliberazioni assembleari che riguardano la nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza) deve promuovere un'opa rivolta a tutti i possessori di titoli quotati ancora.
in circolazione. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia compresa tra 25 e 40%. Nelle società diverse da PMI la soglia del 30% non è modificabile.
Introdotta una seconda soglia: nelle società diverse da PMI, è tenuto a promuovere l'opa chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 25% in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.
Il prezzo minimo che deve essere offerto è fissato per legge:
- È il prezzo più elevato pagato dall'offerente nei dodici mesi anteriori l'offerta pubblica per acquisti di titoli della stessa categoria.
- Per le categorie di titoli rispetto alle quali l'offerente non ha effettuato acquisti, l'offerta è promossa ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi o del minor periodo disponibile.
- La Consob può disporre che l'offerta sia promossa ad un prezzo inferiore o superiore.
2. Chiunque viene a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale rappresentato da titoli quotati della società bersaglio, ha l'obbligo di:
a. acquistare i restanti titoli quotati oppure
b. ripristinare entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
La regola del flottante mira a tutelare gli azionisti dal rischio di perdita di liquidità dei titoli.
Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo di acquisto residuale sussiste solo in relazione alle categorie per le quali è stata raggiunta la rispettiva soglia limite.
→Acquisto coattivo chi viene a detenere in seguito al lancio di un'opa totalitaria, preventiva o successiva, più del 95% del capitale rappresentato da titoli ha diritto di acquistare coattivamente le azioni residue purché abbia dichiarato nel documento di offerta di volersi avvalere.vo economico stabilito dalle parti. La Consob può inoltre stabilire delle regole specifiche per la determinazione del prezzo delle cessioni in determinate circostanze. La Consob può anche imporre delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sul diritto di acquisto residuale o acquisto coattivo. Tali sanzioni possono includere multe pecuniarie e altre misure disciplinari. È importante notare che il diritto di acquisto residuale o acquisto coattivo può essere esercitato solo in determinate circostanze specifiche e secondo le modalità stabilite dalla Consob. Pertanto, è fondamentale consultare le disposizioni normative e le regole della Consob per comprendere appieno i diritti e gli obblighi relativi a tali operazioni. In conclusione, il diritto di acquisto residuale o acquisto coattivo è un importante strumento di tutela degli investitori e di regolamentazione del mercato dei titoli. La Consob svolge un ruolo chiave nella sua applicazione e nel suo controllo, garantendo la trasparenza e l'efficienza del mercato finanziario.