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LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Questa società è un ibrido in quanto è caratterizzata due tipologie di soci: gli

accomandati e gli accomandatari; gli accomandatari sono soci equiparati ai soci delle SNC, gli

accomandati assomigliano ai soci di una società di capitale; gli accomandati hanno una

responsabilità limitata mentre gli accomandati illimitata.

La SAS nasce per eludere un divieto ossia il divieto di prestare denaro ad interesse, il

divieto di usura: esso era fondato su una regola evangelica e quindi era un divieto che

derivava dal diritto canonico, tant’è che solamente i non cristiani potevano praticare l’usura,

tipicamente gli ebrei. Siccome nell’accomandita si realizza l’accomandita di un finanziato

(accomandatario che amministra e quindi sopporta responsabilità limitata) ed un

finanziatore, questo era tipicamente uno strumento di finanziamento ad interesse: per

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Marco Interdonato – 2017-2018

aggirare il divieto si sono inventati la società, è stata creata una struttura in cui la posizione

del finanziatore non è qualificata come mero finanziatore, ma anche come socio.

Con riferimento ai soci accomandatari si realizza una perfetta coincidenza e sono in

tutto equiparabili ai soci in nome collettivo; gli accomandanti non possono amministrare:

nell’articolo 2320 C.C. si registra un vero e proprio divieto di commistione; nell’articolo è

indicato ciò che gli accomandanti possono o non possono fare. Si chiarisce la distinzione fra

poteri di gestione e negoziali di spendita del nome: i soci accomandanti non possono

compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non

in forza di procura speciale per singoli affari (…) I soci accomandanti possono tuttavia

prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente,

dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di

sorveglianza. C’è quindi un divieto assoluto di amministrazione, non possono decidere

alcunché: possono solo dare autorizzazioni e parere per determinate operazioni; gli

accomandatari quindi avranno solo l’obbligo di chiedere l’autorizzazione o il parere.

Leggermente diverso e leggermente più liberale è il profilo esterno, ossia il potere di

rappresentanza: essi non possono né trattare, né concludere affari, se non in forza di una

procura rilasciata dagli accomandatari; la procura è di diritto comune ed è una procura

speciale che prevede l’individuazione degli affari specifici, lasciando agli accomandanti un

margine ristretto di libertà decisionale.

La sanzione che prevede l’assunzione di responsabilità illimitata e verso i terzi è

sicuramente afflittiva ed è volta a rispettare l’essenza stessa della SAS: infatti, gli

accomandanti perdono l’irresponsabilità e anzi diventano soci illimitatamente responsabili

per tutte le obbligazioni della società; essi, però, non diventano soci accomandatari e quindi

resta in piedi il divieto di commistione.

Vi è un’ulteriore sanzione: il socio risulta gravemente inadempiente e viene escluso in

maniera facoltativa dagli altri soci, che quindi possono decidere se escluderlo o meno; la

sanzione della responsabilità illimitata, toccando gli interessi dei terzi, non è nella

disponibilità dei soci.

Ogni società ha un nome che deve essere speso nel traffico giuridico: il nome delle

società di persone è la ragione sociale mentre nelle società di capitale la denominazione

sociale; all’esterno, deve risultare il tipo di società e deve comparire il nome di almeno un

socio a responsabilità illimitata: dunque, se per converso nella ragione sociale di una SAS

compare il nome di un accomandante, egualmente egli perde il beneficio dell’irresponsabilità

e può essere escluso. Egli, quindi, non può e non deve apparire all’esterno come se fosse un

socio con poteri di amministrazione.

È del tutto irrilevante l’importanza dell’atto compiuto: può essere un atto di rilevanza

totalmente bagattellare, questo viene visto dalla società come un indizio di trattamento

riprovevole del tipo SAS; tanto è vero che, se si considera il divieto relativo alla

rappresentanza, c’è un divieto anche solo di trattare e non di concludere. Gli accomandatari

possono aver firmato una procura al socio accomandante, ad esempio a contrattare un

finanziamento: l’accomandante esorbita dai poteri concessi con la procura, quindi non

contrae un finanziamento di 500.000 € con Unicredit, ma di 800.000 con Montepaschi; l’atto

sicuramente non può vincolare la società ed il terzo potrà avere solo il risarcimento del danno.

L’atto è inefficace tanto nei confronti del falsus procurator che del falso rappresentato: il terzo

resta con il cerino in mano, deve dimostrare di aver confidato senza colpa nell’efficacia del

contratto; il contratto non è nullo o annullabile, ma inefficace perché non c’è il potere.

Se invece gli accomandatari firmano una procura generale, nella stessa situazione, e

l’accomandante non fa nulla, egli perde o non perde l’irresponsabilità? La procura generale

viola sicuramente una legge ed essendo un atto unilaterale, la violazione è solo ed unicamente

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da parte degli accomandatari; l’accomandante non può essere ritenuto responsabile per un

impegno che non ha assunto. Sulla stessa scorta, non può esserci sanzione a carico

dell’accomandante che non abbia dato l’assenso all’inserimento del suo nome nella ragione

sociale.

Se invece la procura è generale e l’accomandante agisce, egli perde la responsabilità

limitata ma non può essere escluso, in quanto se c’è una procura, significa che gli

accomandatari erano d’accordo; l’atto è inefficace nei confronti della società perché il

rappresentante è un falso rappresentante e quindi non vincola la società. Secondo Pederzini,

però, la procura generale vincola la società con l’unico fatto della sussistenza della sanzione

della perdita dell’irresponsabilità. Fino a pochi anni fa, era comune che nell’apertura di

finanziamenti venisse rilasciata la delega ad operare per l’accomandante: per la banca, questo

è ovviamente un vantaggio, in quanto si aggiungeva un creditore, ma nel caso di fallimento il

socio accomandante non rispondeva, in quanto nel fallimento vanno tutti i beni aziendali nel

calderone unico.

L’accomandante è un socio che effettua il conferimento di maggior valore; a norma del

2° comma del 2320 l’accomandante può compiere atti di ispezione e vigilanza, compito che

compete ad ogni socio, e la norma generale la si trova nel 2261. La norma sembra dirci che gli

accomandanti non partecipano alla stesura del bilancio e possono quindi solo effettuare

ispezioni per capire se vi sono o meno irregolarità. In base 2319 si chiarisce il contributo che

gli accomandanti possono date alla nomina o alla revoca degli amministratori non già indicati

all’interno del contratto sociale; a tenore dell’articolo 2259, mentre la revoca

dell’amministratore nominato nel contratto sociale deve avvenire solo per giusta causa,

l’amministratore nominato successivamente può essere revocato in maniera libera dando

unicamente il preavviso; se si trasferiscono queste regole in tema di SAS, se l’amministratore

viene nominato con atto separato è necessario il consenso di tutti i soci accomandatari e

l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale

sottoscritto. Quindi, ci vuole non il consenso unanime, ma il consenso di tutti gli

accomandatari e quello dei soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del

capitale.

La quota dell’accomandante è liberamente trasferibile al momento della morte agli

eredi, così come avviene nella SRL: c’è una fungibilità del socio in quanto non risponde e non

amministra. In merito alla cessione dell’accomandatario inter vivos, la quota sarà trasferibile

a maggioranza dei consensi, quindi è non liberamente trasmissibile.

Se in una SAS vengono meno tutti gli accomandanti o tutti gli accomandatari, la

società viene sciolta: essa è quindi una causa di scioglimento.

SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETA’ DI PERSONE

Gli articoli di riferimento sono il 2272, il 2308 e 2323.

L’articolo 2272 indica le varie tipologie di scioglimento della società:

 decorso del termine, salvo proroga;

 conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di

conseguirlo: ad esempio, il completamento della costruzione dell’albergo fa sì che

l’oggetto sociale sia concluso e per questo la società verrà messa in liquidazione; se

l’oggetto sociale è la costruzione di case in Eternit e l’Eternit viene messo fuori legge, vi

sarà una sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

 volontà dei soci e conseguenziale scioglimento anticipato; Pagina | 32

Marco Interdonato – 2017-2018

 mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è

ricostituita: le società di persone devono essere necessariamente pluripersonali e

quindi se vengono meno tutti i soci tranne che uno, la società si estingue; la società

rimane in vita, ma allo scadere dei 6 mesi la società entra automaticamente in fase di

scioglimento. Il socio superstite può mettere in vendita una parte della sua quota

ovvero il nuovo socio potrà mettere una nuova quota (quello che si chiama

ricapitalizzazione nelle società di capitale);

per quanto riguarda le SAS, la società si scioglie qualora non venga ristabilita la

◦ pluralità delle posizioni (accomandatari e accomandanti). Se restano solo

accomandanti, essi devono nominare un amministratore provvisorio.

 ulteriori cause previste dal contratto sociale.

Il fallimento è una causa di scioglimento delle società di persone.

Con liquidazione si intende la chiusura di tutti i rapporti pendenti; alla conclusione

della liquidazione, vi sarà lo scioglimento della società e la conseguente cancellazione dal

registro delle imprese: i soci possono indicare nel contratto sociale le modalità di liquidazione

oppure possono deciderlo successivamente, ovvero se manca l’accordo rivolgersi al Tribunale.

I liquidatori devono fare tre cose:

 pagare tutti i creditori: nulla può

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Interdonato.Marco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pederzini Elisabetta.