27 Settembre 2017
Tema del corso-->LA GESTIONE DELL'IMPRESA E LA RESPONSABILITA' NELLE
SOCIETA' DI CAPITALI CHIUSE
CORPORATE GOVERNANCE=espressione che va utilizzata così in lingua originale; comprende
tante cose che tradurre con governo dell'impresa/modello di amministrazione sarebbe troppo
riduttivo (include anche sistema di pesi e contrappesi, limiti per evitare conflitti di interessi ecc..).
Scambi sempre più transfrontralieri + crisi economica= al diritto viene sempre più richiesto di
prevenire e superare le crisi realizzando il miglior bilanciamento d'interessi-->trovare un modo di
contemperarli che riesca comunque a soddisfarli tutti, perquanto plurimi ed eterogenei; esso deve
inoltre fare ciò tenendo conto dei vari limiti che attualmente sono imposti alle imprese
(es.ambientali)
Quindi tema attualmente molto dibattuto, in Italia e all'estero; anche le istituzioni ne sono coinvolte:
due direttive EU in mater(una attuata l'altra solo adottata sui diritti degli azionisti
1ma direttiva, attuata in Italia nel 2010-->norme per rafforzare la posizione degli azionisti
2ma direttiva, attuata in Italia nel 2017--->norme per irrobustire ancora di più la posizione degli
azionisti
MA QUESTE REGOLE SONO DEDICATE ESCLUSIVAMENTE ALLE SOCIETA'
QUOTATE=CONTRAPPOSIZIONE SEMPRE PIU' NITIDA FRA LE CARATTERISTICHE E
GLI INTERESSI CHE FANNO CAPO ALLA SOCIETA' APERTA E QUELLI CHE FANNO
CAPO ALLA SOCIETA' CHIUSA (per quanto non siano ancora due tipi diversi bensì due varianti
dello stesso tipo, modelli-disciplina-soluzioni nel concreto proponibili sono ormai molto differenti)
Il corso si occupa di SOCIETA' CHIUSE=NON QUOTATE, CHE NON FANNO RICORSO AL
MERCATO DEL CAPITALE in quanto di numero molto superiore in Italia (+ di 1 milione srl e
60.000 spa chiuse contro 300 spa quotate).In particolare ruolo chiave delle SRL nella riforma del
2006-->sempre più numerose dati i vantaggi che garantisce le persone fisiche che intraprendono
un'attività rischiosa come quella d'impresa.
La SRL nasce come costola della SPA-->per quanto tentativo di emanciparla, LA SPA RIMANE
L'ARCHETIPO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI (vedi lacune SRL colmate facendo riferimento
alla disciplina delle SPA)
Amministratori=motore fondamentale della società, sono la funzione cognitiva e razionale della
società, sono l'espressione di una compagine di soggetti che li ha nominati=in questa persona ficta
che si muove nel mondo giuridico a volte la testa=amministratori non segue il cuore=soci-->spesso
all'interno della società ci sono dei conflitti ineliminabili fra parte cognitiva e parte più emotiva.
FRA SOCIETÀ ED IMPRESA C'È UN RAPPORTO DIRETTO MA NON E' UN RAPPORTO DI
IDENTIFICAZIONE: di impresa ne ricaviamo definizione ex art 2082 cc, mentre la società è la
forma tipica per esercitare l'attività d'impresa-->nozioni collegate ma non identiche.
Nelle società di capitali il dogma circa la corrispondenza fra potere e assunzione del rischio (tipico
dell'imprenditore)va in frantumi-->essa presenta infatti le caratteristiche della moderna separazione
fra il capitale e il potere, fra le risorse economiche a disposizione e l'attività gestoria: i soci, cioè
coloro che apportano i capitali e che dunque rischiano (per quanto limitatamente), non gestiscono la
società: sono piuttosto gli amministratori a farlo= NELLE SDC C'E' UNA CERTA
SUDDIVISIONE DEI COMPITI/SUDDIVISIONE DEL LAVORO.
Dunque non è più vero che chi governa rischia e chi non governa non rischia.
Tuttavia sussistono dei problemi di legittimazione per il potere economico: se quando c'è un
patrimonio la legittimazione di tale potere è in re ipsa, invece gli amministratori hanno un
importante potere economico pur non apportando capitali alla società (mentre i soci che sono
apportatori di capitali non gestiscono direttamente l'impresa-->solo indirettamente,possono
soci non gestori e gestori non soci..come si giustifica l'egemonia del potere degli amministratori?
Gi amministratori hanno una funzione egemone-esercitano un potere economico massimo
sull'impresa-->ma rispondono per debiti? Solo in un caso, ma DI PRINCIPIO GLI
AMMINISTRATORI NON RISPONDONO DEI DEBITI DELL'IMPRESA
Dove si può trovare la legittimazione-la giustificazione? Nella loro soggezione ad una
responsabilità risarcitoria molto ampia-->questa è la ragione del loro potere nonchè il contrappeso.
RESPONSABILITA' PER NON AVER RISPETTATO REGOLE DI LEGGE, DI STATUTO E I
PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE DESUNTI DALLE DISCIPLINE
AZIENDALISTICHE NEL GOVERNARE L'IMPRESA.
Nella responsabilità anche la misura del controllo dei soci sugli amministratori-->consente di
misurare REVOCA è arma contro antipatia, divergenze di visioni, ma non contro
Arma per misurare la capicità degli amministrazione=MODO PER MISURARE
L'ADEMPIMENTO DI DETERMINATE REGOLE, NON IL MERITO DELLE SCELTE
OPERATE-->no revoca per scelte ma per inadempimento ai compiti che legge,statuto e principi
desunti dalle discipline aziendalistiche.
SPA=sul piano del funzionamento e dell'organizzazione essa presenta una serie di ELEMENTI
INDEFETTIBILI=FORTE TIPICITA'-->c'è una serie di elementi che troviamo necessariamente in
tutte le società di questo tipo;
SRL=sul piano del funzionamento e dell'organizzazione di essa non è possibile prevedere che
struttura e che meccanismo adotta=TIPICITA' QUASI NULLA=capacità di adattarsi alle specifiche
esigenze dell'impresa in base al tipo di soci, di mercato, di prospettive-->ogni SRL è un'isola a sè.
Prova scritta: 1 caso da risolvere tratto da una sentenza + 1 parere oppure 1 domanda semplice
28 Settembre 2017
SPA MODELLO LATINO (monistico e dualistico poco riscontro nella prassi)
Amministratori-->inderogabilmente NOMINA ASSEMBLEARE-->scelta tra organo monocratico o
pluripersonale (necessariamente collegiale)= espressione pallida del principio per cui i soci nomina-
revoca pallido principio rischio-potere di scelta dei gestori
Deroghe (legislative) principio per cui nomina amministratori è competenza esclusiva dell'ass:
-i primi amministratori nell'atto costitutivo affinchè la società entri subito in funzione
(l'assemblea mica potrebbe autoconvocarsi, e senza assemblea allora chi li nomina? e se non ci
sono gli amm allora chi convoca l'assemblea? e allora come si dovrebbe fare per eleggerli?);
però quando mutano i primi amministratori poi non occorre la convocazione dell'assemblea
straordinaria per nominare i nuovi, basta l'assemblea ordinaria (infatti per le società di
capitali le modifiche soggettive-relative alle persone non comportano mai una modifica
statutaria, cambiano i nominativi e basta)
-gli amm indipendenti:portatori di strumenti finanziari partecipativi o amm nominati enti
pubblici partecipanti
-la nomina per cooptazione: possibile al venir meno di una sola minoranza del CDA-->l'amm
mancante sarà nominato dagli amm rimasti in carica
-la denuncia al tribunale ex art 2409 cc: in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nella
gestione, il giudice può revocare l'amm in carica e nominare un amm giudiziario
DIRE CHE LA NOMINA DEGLI AMM SPETTA ALL'ASS=E' DIRE CHE LA NOMINA DEGLI
AMM SPETTA AI SOCI DI MAGGIORANZA-->i soci che detengono la maggioranza del capitale
sociale hanno il potere di nominare/revocare il/i gestori della società in quanto il principio
capitalistico puro li vuole come coloro che rischiano di più=in possesso di un maggior numero di
azioni=in grado di avere un maggior peso nell'eleggere gli amministratori e nel far ricadere la scelta
sui loro preferiti, a prescindere dalla presenza o meno di una minoranza.
Ovviamente tutto cambia se la società quotata=è sempre necessario almeno un amm nominato dalla
minoranza (per quanto egli sia uguale agli altri:non è assolutamente portatore degli interessi della
minoranza bensì è un semplice portatore di maggior dialogo e maggior ponderazione rispetto a
quello che è per tutti quanti gli amm L'UNICO ED UNITARIO INTERESSE SOCIALE DA
PERSEGUIRE--> lo stesso vale per un componente del collegio sindacale)-->NELLE SOCIETA'
CHIUSE DI DEFAULT-PER LA LEGGE NON RILEVA IL PRINCIPIO DI
RAPPRESENTATIVITA'; TUTTAVIA L'AUTONOMIA STATUTARIA POTREBBE BENISSIMO
PREVEDERE DIVERSI MECCANISMI-ULTERIORI REQUISITI DI NOMINA, TANTO DA
DEROGARE AL PRINCIPIO CAPITALISTICO PURO.
Art 2368 cc-->norme particolari in materia di nomina delle cariche sociali=potrebbero ad esempio
essere previsti un meccanismi-modalità che favorisca la rappresentatività delle minoranze
all'interno del CDA; tuttavia le norme particolari che prevedono un CDA costituito in modo
proporzionale non sono che deroghe al principio capitalistico puro=tanto ho dato, tanto ricevo.
In generale ome si deroga al principio capitalistico puro?
-assegnazione di azioni in nr non proporzionale al conferimento
-categorie speciali di azioni=che non hanno contenuto tipico, possono derogare il principio con
varie tipologie di diritti-->il fatto che un'azione comporti più o meno voti ovviamente influenza
anche la nomina/revoca degli amministratori.
Come consentire che la minoranza abbia una rappresentatività nel CDA?
-CS fin da principio suddiviso in una pluralità di azioni differenziate da punto di vista del voto-->
magari voto plurimo (max 3 voti), magari anche solo nell'argomento della nomina/revoca
amministratori
-sistemi che alterano il meccanismo dell'elezione---> voto di lista (codificato nel 2004)..il sistema
elettorale può essere strumento che consente alla minoranza di ottenere una propria
rappresentatività nel CDA (ovviamente ci sono delle % minime di CS che devono essere
rappresentate-->anche le liste non prime potranno esprimere la loro nomina
questo di default nelle quotate, eventuale nelle chiuse se atto costitutivo lo prevede espressamente
-stabilire requisiti particolari per gli amm es.statuto prevede eleggibili come amm solo soci oppure
solo portatori di un certo tipo di CS-->questo fa in modo che anche la min possa indicare un
consigliere del CDA
Soci di maggioranza=nomina della maggior parte degli amministratori
Soci di minoranza=nomina di alcuni amministratori
Inoltre st potrebbe prevedere particolari requisiti di prof, onestà,indipend per gli amm:
LA LEGGE PREVEDE GIÀ REQUISITI DI INELEGGIBILITÀ O DI DECADENZA SE
SOPRAGGIUNTI ALLA NOMINA (inabilitato,interdetto,fallito,interdetto da PU...) MA DEL
RESTO NON RICHIEDE ALTRI REQUISITI PER GLI AMM DELLA SPA, cosa che invece
accade per i sindaci (solo per l'accesso al CS la legge richiede requisiti di professionalità).
TUTTAVIA PER GLI AMM LI PUÒ SEMPRE INTRODURRE LO ST:
Professionalità = es.iscritto in albo, essere docente, master, esperienza pregressa come amm...
Indipendenza=le quotate per forza almeno 1 indipendente, 2 se più di 7 consiglieri
Che cos'è l'indipendenza? E' UN CONCETTO NECESSARIAMENTE RELAZIONALE-
RELATIVO, È UNA NOZIONE CHE DIPENDE DAL CASO CONCRETO, SI È SEMPRE
INDIPENDENTI DA QUALCOSA/QUALCUNO (es.indipendente rispetto ai soci di
maggioranza, indipendente rispetto ai creditori, indipendente rispetto agli altri amm...)---->lo ST
dovrà specificare indipendente da che cosa si richiede l'indipendenza dell'amm, pena nullità per
indeterminatezza della clausola che prevede tale requisito.
Dunque l'indipendenza degli amm viene intesa in senso contenutistico e non
formalistico=iNDIPENDENTE È COLUI CHE SIA IN GRADO DI ESPRIMERE UNA SCELTA
PERTINENTE AL CASO CONCRETO E CHE SIA CONNOTATA DI AUTONOMIA DI
GIUDIZIO-CHE NON SIA CARATTERIZZATA DAL DOVER TENER IN CONTO GLI
INTERESSI DI ALTRI-->somma un elemento negativo=inesistenza di un contagio anche solo
potenziale con gli interessi di qualcuno ed un elemento positivo=capacità di scegliere in autonomia.
L'AUTONOMIA STATUTARIA E' IN GRADO DI SPOSTARE IL PRINCIPIO CAPITALISTICO
(se di default lo si applica puro, magari ST lo rende democratico-rappresentativo o, se non proprio
democratico, almeno più livellato verso la minoranza), ma non per questo va ad incidere sulle
competenze degli amm, I QUALI VOLTA CHE VENGONO NOMINATI E VANNO IN CDA
DEBBONO TUTTI PERSEGUIRE L'INTERESSE SOCIALE, IL QUALE RIGUARDA LA
SOCIETA' COME ISTITUZIONE ED E' SEMPRE SUPERIORE AI SOCI NELLA LORO
TOTALITÀ-->magari in questo modo i soci di minoranza avranno maggiore considerazione ma non
avranno un rappresentante dei loro particolari interessi--> infatti GLI AMM SONO SEMPRE
TUTTI UGUALI, NON HANNO VINCOLO DI MANDATO.
Dunque l'AUTONOMIA STATUTARIA PUO' PLASMARE IL MECCANISMO DI NOMINA
DEGLI AMM, MA CON IL LIMITE FONDAMENTALE PER CUI LA COMPETENZA DI
NOMINA DEGLI AMM NON VA MAI FUORI DALL'ASSEMBLEA.
Cessazione=amministratori mandato max di 3 esercizi (che non sono 3 anni); anche se spesso
c'è coincidenza tra scadenza mandato e fine anno, in ogni caso gli amm scadono in occasione
dell'assemblea che approva il bilancio relativo al loro ultimo esercizio.
Se clausola St prevede mandato superiore ai tre anni=anche se nulla, non impedisce la nomina di
quell'amm-->viene semplicemente sostituita di diritto, la durata illegittima di quell'amm viene
automaticamente ridotta alla naturale scadenza di 3 anni.
Tuttavia LA DURATA MASSIMA DI 3 ESERCIZI NON SIGNIFICA CHE L'AMM NON PUO'
ESSERE RIELETTO-->se l'assemblea gli rinnova fiducia ad ogni scadenza del termine-cessazione,
egli può essere amministratore di quella società anche per tutta la vita in quanto gli amm sono
rieleggibili per un numero infinito di volte, l'importante è soltanto che gli amm vengano
periodicamente sottoposti all'assemblea=devono necessariamente scadere almeno ogni tre anni
(principio in alcun modo rinunciabile nemmeno dallo ST)=almeno ogni 3 anni l'assemblea deve
poter rivedere-rivalutare la composizione del CDA--->NON SI PUÒ MAI RINUNCIARE ALLA
REVOCABILITÀ DEI GESTORI, L'ASS DEVE ESSERE PERIODICAMENTE
CHIAMATA A RINNOVARE LA FIDUCIA AGLI AMM (nemmeno meccanismi impliciti-
indiretti di revoca sono ammessi)
POTERE DI REVOCA=ancora + importante del potere di nomina, è il vero bilanciamento di
interessi fra l'egemonia-potere di gestione esclusivo degli amm ed il ruolo di decisori di ultima
istanza dei soci, i quali in ass prendono decisioni su coloro che gestiscono il loro patrimonio.
Quello della revocabilità degli amm da parte dell'ass è un principio inderogabile non solo sul piano
dell'imputazione ma anche della stabilità=IMPOSSIBILE E CONTRA LEGEM RINUNCIARE AL
POTERE DI REVOCA--> L'ASS DEVE ESSERE CHIAMATA PERIODICAMENTE A
RINNOVARE O TOGLIERE LA FIDUCIA ALL'AMM, E NON SI PUO' RINUNCIARE A
QUESTO NE' ESPLICITAMENTE NE' IMPLICITAMENTE=LA STABILITA' SI PUO'
OTTENERE SOLO CON PIU' RIELEZIONI E MAI IN VIA CONDIZIONALE
(mentre nella SAPA sarebbe possibile determinare una stabilità continua)
La legge non pretende sincronicità fra scadenza dei singoli amm; tuttavia questa può essere
espressamente fissata dallo ST
5 CAUSE DI CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
-SCADENZA DEL TERMINE=REGIME DI PROROGATIO-->l'amm scaduto rimane comunque
in carica con PIENEZZA DI POTERI finchè non si è ricostituita almeno la maggioranza del CDA
(quindi se con sua scadenza viene meno la maggioranza degli amm aspetta fin tanto che venga
convocata l'ass che ne nomina dei nuovi; se invece c'è ancora la maggioranza nonostante lui allora
se ne va subito, e magari il nuovo nominato per cooptazione dagli amm rimasti in carica).
-RINUNCIA/DIMISSIONI=totalmente libera, possibile in qualsiasi momento, non deve essere
motivata e nè comporta un indennizzo a favore della società; infatti in caso di necessità come
quando proprio con la rinunzia non rimanesse in carica la maggioranza del CDA, comunque opera
sempre il regime legale di PROROGATIO (regola sempre valevole) finchè non viene ricostituita
almeno la maggioranza del CDA=no stagnamento della società e dunque no presupposti per
chiedere risarcimento.
Perchè la rinuncia sia valida non serve la forma scritta ma DEVE ESSERE COMUNQUE
COMUNICATA (quindi in forma scritta deve essere la comunicazione, non l'atto della rinuncia)
AL CS E AL PRES DEL CDA, O AL VICE PRES DEL CDA SE FOSSE IL PRESIDENTE DEL
CDA AD ESSERE DIMISSIONARIO.
-REVOCA= il vero potere cruciale di cui dispongono i soci-->quindi è inderogabile: non può essere
sottratto o limitato nè in maniera esplicita nè in maniera implicita, e nemmeno dallo ST
(es.nulle sarebbero le clausole che prevedessero lo spostamento della competenza da ass ordinaria
ad ass straordinaria o l'innalzamento dei quorum per la revoca; infatti la revoca degli amm rientra
fra quelle delibere essenziali per la società, così come la nomina degli amm e l'approvazione del
bilancio, che se non vengono assunte la società si scioglie-->quindi dato che se bilancio non
approvato o amm non nominati=causa di scioglimento della società, allora non si può rischiare).
La revoca è arbitraria e discrezionale, tanto che potrebbe avvenire anche in maniera implicita
(es.l'ass delibera il passaggio da un regime di amm pluripersonale con CDA ad amm unico=revoca
implicita degli amm che componevano il CDA + se l'ass delibera il passaggio da un regime di amm
monocratico con amm unico ad un sistema pluripersonale con CDA=revoca dell'amm unico nel
caso in cui non venga rieletto nel CDA). Quindi la revoca può anche essere immotivata-->l'unica
differenza attiene alla sussistenza o meno del diritto al risarcimento per l'amm revocato=questo
dipende se c'è a
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