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Diritto commerciale

Con “diritto commerciale” intendiamo un ramo del diritto privato che si occupa di un determinato settore dell’economia; è una categoria storica, perché non è immutabile e necessaria ma cambia a seconda dei luoghi e dei tempi. Il sistema è unitario, perché viene disciplinato dal codice di diritto civile, anche se alcune attività economiche vengono disciplinate da una apposita disciplina. È il caso degli imprenditori commerciali, tutelati con regole particolari perché produttivi di ricchezze.

L'impresa

Gli imprenditori

L'imprenditore commerciale

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 codice civile). Da ciò emerge:

  • Che c’è impresa quando c’è esercizio di una attività, e l’attività è un insieme di atti sottoposti a una disciplina;
  • Che l’attività deve essere economica, cioè diretta a produrre beni, per la produzione di altri beni o di consumo; oppure deve produrre servizi; o ancora deve essere diretta allo scambio di beni o servizi;
  • Che l’attività deve essere esercitata professionalmente, cioè in modo abituale, intendendo non l’attività esclusiva e senza interruzioni, ma l’attività non occasionale o transitoria e quindi di una certa durata;
  • Che l’attività deve essere organizzata, cioè non deve essere svolta personalmente o con beni di modesto valore;
  • Che il fine dell’attività deve essere la destinazione al mercato, e non il consumo personale di beni e servizi;
  • Che ci sia scopo di lucro, cioè l’intento di ottenere dei ricavi che superino i costi e quindi consentano la realizzazione di un guadagno; c’è chi ritiene che è sufficiente che l’impresa miri a un vantaggio patrimoniale se si tratta di imprese cooperative; c’è chi ritiene invece che l’impresa debba avere un obiettivo economico, cioè deve essere idonea a coprire i costi della produzione, se si tratta di imprese esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici.

Non sono imprenditori coloro che esercitano una professione intellettuale (ad es. medici, avvocati).

L'imprenditore agricolo

La nozione di imprenditore fin qui tracciata corrisponde solo a due figure: l’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali; attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine; è imprenditore agricolo anche chi fornisce ai terzi, con mezzi della propria azienda agricola, beni o servizi, oppure chi svolge attività agroturistiche, ovvero chi procede al miglioramento o alla sistemazione di fondi con attrezzature e strumenti agricoli. Sono imprenditori agricoli anche le cooperative che trasformano i prodotti consegnati dai soci a loro volta agricoltori (c.d. latterie, cantine sociali) e gli imprenditori ittici.

Gli imprenditori agricoli devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, e l’iscrizione avrà funzione anagrafica e di pubblicità dichiarativa. Gli imprenditori agricoli non sono soggetti al fallimento, ma possono accedere agli accordi per la composizione della crisi da indebitamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alla transazione fiscale.

L'imprenditore commerciale

Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un’attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie alle precedenti. Per stabilire la natura di un’impresa occorre accertare se chi la esercita è un imprenditore agricolo; se non lo è, sarà necessariamente imprenditore commerciale.

Il piccolo imprenditore

Il piccolo imprenditore è colui che esercita l’attività di impresa con prevalenza del lavoro proprio o della propria famiglia sia sul lavoro altrui (dipendenti e altri collaboratori) sia sul capitale investito. La disciplina dell’impresa commerciale non si applica ai piccoli imprenditori, i quali non avranno l’obbligo dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, non devono tenere le scritture contabili e non sono soggetti né al fallimento né alle altre procedure concorsuali.

La soggezione al fallimento non può operare se gli imprenditori individuali o collettivi dimostrano che non hanno avuto, per ciascun anno dell’ultimo triennio anteriore alla data dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di valore superiore a trecentomila euro; che non hanno realizzato, nello stesso periodo, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a duecentomila euro; che la loro esposizione debitoria non supera l’importo di cinquecentomila euro. Se non si dimostrano questi limiti, gli imprenditori sono fallibili.

L'imprenditore artigiano

È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manualmente, nel processo produttivo. Dal punto di vista qualitativo, l’impresa è artigiana quando ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati o prodotti in serie, purché il processo produttivo non sia del tutto automatizzato; o anche lo svolgimento di un’attività di prestazioni di servizi, con esclusione delle attività di intermediazione nella circolazione dei beni, salvo il caso che esse siano strumentali e accessorie all’esercizio della stessa impresa artigiana. Dal punto di vista quantitativo, l’impresa è artigiana quando ha un numero massimo di dipendenti, variabile a seconda delle modalità di produzione o del settore di attività, che può essere impiegato nell’impresa.

Per il fallimento operano gli stessi criteri previsti per il piccolo imprenditore commerciale.

L'impresa familiare

L’impresa è familiare quando a essa collaborano, prestandovi la loro attività lavorativa in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado (cioè i nipoti) e gli affini entro il secondo grado (cioè i cognati). Presupposto per l’esistenza dell’impresa familiare è il legame di parentela o di affinità che deve sussistere tra tutti i suoi membri e la presenza di parti che tra loro non hanno un legame: anche persone non familiari possono prestare il loro lavoro nell’impresa familiare, ma affinché questa rimanga tale occorre che l’attività degli estranei sia prestata in qualità di lavoratori subordinati.

Non è impresa familiare, ma individuale, quella di cui è titolare uno dei familiari a cui partecipano, in qualità di cointeressati e con ampi poteri di amministrazione, gli altri familiari che vi lavorano in modo continuativo. Per la costituzione dell’impresa familiare è sufficiente che almeno uno dei familiari eserciti un’impresa, e che in detta impresa prestino in modo continuativo la loro attività lavorativa anche gli altri familiari.

Le decisioni riguardanti l’impiego degli utili e degli incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impiego sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa familiare. La decisione sugli atti di amministrazione ordinaria spetta al titolare dell’impresa. Il diritto individuale di partecipazione è trasferibile solo a favore di altri familiari con il consenso di tutti i partecipanti all’impresa. Alla cessazione della partecipazione all’impresa il diritto di partecipazione può essere liquidato in denaro: il pagamento può avvenire in più annualità, determinate dal giudice in mancanza di accordo. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda, i familiari che partecipano all’impresa hanno un diritto di prelazione sull’azienda.

L'impresa pubblica

L’impresa può essere esercitata anche dallo Stato o da altri enti pubblici. L’intervento pubblico in economia può assumere forme diverse, a seconda degli strumenti adottati:

  • L’attività commerciale può essere esercitata direttamente dallo Stato o da un altro ente pubblico territoriale tramite apposite aziende distinte solo dal punto di vista amministrativo;
  • L’attività può essere esercitata da un ente pubblico c.d. economico, cioè da un ente che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
  • Lo Stato o altri enti pubblici possono partecipare come soci a società commerciali, generalmente società per azioni.

Negli anni ’90, a causa di un processo di liberalizzazione delle risorse statali, si è proceduto a ristrutturare gli enti statali facendoli diventare società per azioni, alle quali possono partecipare vari enti, non solo lo Stato.

L'acquisto e la perdita della qualità di imprenditore commerciale

Per diventare imprenditore commerciale è necessario iniziare l’esercizio di un’attività commerciale. Diventa imprenditore colui nel cui nome viene esercitata l’impresa; è controverso se possa esserci un prestanome: chi crede nella validità del prestanome, afferma che la spendita del nome non è richiesta per l’imputazione dell’attività d’impresa, e che quindi il dominus, anche se ignoto ai terzi, è ugualmente responsabile nei loro confronti per l’attività commerciale svolta dal prestanome, quindi si tratta di un prestanome occulto e perciò, in caso di insolvenza, soggetto al fallimento assieme al prestanome.

L’imprenditore commerciale deve iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese: se ciò non dovesse accadere, viola un obbligo e perciò incorre in una sanzione amministrativa, ma diventa ugualmente imprenditore commerciale; viceversa, se qualcuno viene iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese senza esercitare effettivamente un’attività commerciale, non diventa imprenditore commerciale.

La qualità di imprenditore commerciale si perde quando non si esercita più un’impresa commerciale.

Gli impedimenti all'esercizio di un'impresa

Per ragioni di incompatibilità, è vietato l’esercizio delle imprese commerciali a coloro che esercitano professioni come notai, avvocati, impiegati dello Stato; tuttavia se essi violano tale divieto diventano ugualmente imprenditori commerciali, e sono sottoposti a sanzioni amministrative e ad aggravamento delle sanzioni penali nel caso di fallimento e bancarotta. Le stesse conseguenze si hanno se alcune imprese vengono esercitate senza le autorizzazioni amministrative. La legge fallimentare, inoltre, dichiara inabili all’esercizio dell’impresa coloro che sono condannati per bancarotta o per ricorso abusivo al credito: questo divieto ha però durata temporanea e la sua trasgressione è punita con una sanzione penale; inoltre ai falliti e ai soggetti sottoposti a particolari misure di prevenzione o condannati per particolari reati è vietato l’esercizio dell’attività di intermediazione nella circolazione e nella distribuzione dei beni.

La capacità ad esercitare un'impresa commerciale

Per quel che riguarda la capacità dell’imprenditore, sono poste delle regole a tutela del patrimonio dell’incapace; quindi se l’impresa viene esercitata senza osservarle, l’incapace non diventa imprenditore commerciale.

I rappresentanti legali (genitori o tutori) degli incapaci assoluti (minori e interdetti) non possono compiere validamente, in nome e per conto dell’incapace, atti di straordinaria amministrazione, se non dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, la quale abbia accertato che si tratta di atti di necessità o di utilità evidente per l’incapace. Gli incapaci relativi (minori emancipati e inabilitati) possono compiere personalmente atti di straordinaria amministrazione col consenso del curatore e dopo autorizzazione dell’autorità giudiziaria che ne abbia accertato la necessità o l’utilità evidente.

Da questa disciplina deriva l’impossibilità di esercitare imprese commerciali a opera dell’incapace relativo o dei rappresentanti dell’incapace assoluto in nome e per conto dell’incapace stesso.

Questa regola ha due eccezioni, che hanno l’obiettivo di evitare all’incapace i danni che potrebbero derivargli dall’essere costretto a trasferire la propria impresa commerciale: in questo caso, la prima eccezione prevede che il rappresentante legale possa essere autorizzato dal tribunale, che lo reputi conveniente per l’incapace, a continuare l’attività imprenditoriale in nome e per conto dell’incapace. Per l’interdetto questa disciplina vale anche quando sia opportuno continuare un’impresa che egli aveva iniziato prima dell’interdizione; nelle stesse ipotesi, l’inabilitato e l’emancipato possono essere autorizzati dal tribunale a continuare l’impresa commerciale con l’assistenza del curatore.

La seconda eccezione prevede che il minore emancipato che ha la necessaria maturità mentale e l’equilibrio possa essere autorizzato dal tribunale non solo a continuare, ma anche ad iniziare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore. L’autorizzazione data all’emancipato può essere revocata d’ufficio o su istanza del curatore.

Effetti dell'esercizio di un'impresa commerciale

A) Pubblicità mediante il registro delle imprese

Chiunque ha interesse ha la possibilità di conoscere facilmente i dati principali relativi alle imprese che esercitano la loro attività nel nostro Paese, attraverso un sistema di pubblicità imperniato sulla costituzione di un registro, detto registro delle imprese, consultabile dall’interessato e tenuto da un ufficio al quale le stesse imprese devono fornire i dati da trascrivere nel registro.

L’ufficio del registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio, ed è retto da un conservatore, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo della provincia. Il registro è diviso in due sezioni: una sezione ordinaria e una speciale. Nella sezione ordinaria troviamo gli imprenditori commerciali, individuali e sociali; i consorzi e le società consortili; i gruppi europei di interesse economico; gli enti pubblici economici; le società estere con sede amministrativa od oggetto principale in Italia. Nella sezione speciale sono iscritti gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici e le “start up innovative”; gli artigiani.

Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa, gli imprenditori individuali devono richiedere l’iscrizione indicando il nome e il cognome, paternità, cittadinanza, nome dell’impresa, oggetto e sede dell’impresa, pec, nome e cognome degli institori e procuratori, eventuali modifiche o cessazione dell’impresa. Gli atti da iscrivere nel registro devono essere depositati in forma autentica. Prima dell’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e della regolarità formale dell’atto. Se l’ufficio rifiuta l’iscrizione, il richiedente può ricorrere entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione del rifiuto al giudice del registro. Il giudice del registro può inoltre ordinare, se l’imprenditore interessato non l’abbia richiesto, di procedere d’ufficio a un’iscrizione obbligatoria, tranne per le società di capitali e le società di persone. Il giudice può anche ordinare la cancellazione d’ufficio di un’iscrizione, o perché essa è avvenuta in mancanza delle condizioni di legge, o perché l’impresa non è più operativa, o perché le società di capitali in liquidazione non abbiano depositato bilancio per tre anni consecutivi. Contro i provvedimenti del giudice l’interessato può proporre reclamo entro quindici giorni dalla loro comunicazione.

L’iscrizione degli imprenditori commerciali nella sezione ordinaria del registro delle imprese ha una funzione di pubblicità dichiarativa, nel senso che l’iscrizione ha un’efficacia positiva e un’efficacia negativa. L’efficacia positiva opera a vantaggio degli imprenditori, perché l’ignoranza dei fatti prescritti dalla legge non può essere opposta dai terzi nel momento in cui l’iscrizione è avvenuta; l’efficacia negativa opera invece a danno degli imprenditori, perché i fatti non iscritti nel registro non possono essere opposti ai terzi.

L’iscrizione nella sezione speciale ha invece solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia (tranne per gli imprenditori agricoli), perché consente ai terzi di prendere cognizione dei dati pubblicati senza che la loro omissione nel registro li renda inopponibili. Il registro delle imprese è pubblico, quindi la sua consultazione è consentita a chiunque ne abbia interesse.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bradnill di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Ranieli Melania.
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