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IN
SOCIETA’ ACCOMANDITA SEMPLICE
Si caratterizza perché è prevista istituzionalmente la presenza di due categorie di soci:
• accomandanti, sono soci a responsabilità limitata alla quota conferita e non possono in alcun modo
gestire la società, neanche di fatto (divieto di immistione).
• accomandatari, sono soci a responsabilità illimitata e solidale, sono di diritto amministratori della società.
Anche in questo caso il legislatore collega la responsabilità patrimoniale alla gestione della società, ogni volta
che c’è una limitazione alla responsabilità c’è un divieto di amministrazione. La costituzione per tale tipo di
società NON è imposta ad alcuna forma determinata, potremo, infatti, avere delle S.A.S di fatto. L’atto
costitutivo deve contenere tutti gli elementi dell’art.2295 e la ripartizione dei soci nelle due categorie di
accomandanti e accomandatari e la distinta indicazione dei conferimenti degli uni e degli altri.
Art.2317 – Mancata registrazione
I. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si
applicano le disposizioni dell'articolo 2297.
II. Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota,
salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
La SAS irregolare è la SAS che non è stata iscritta nel registro delle imprese, la sanzione nel caso di
inosservanza dell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese sta nel fatto che alle SAS non iscritte, oltre
alla sanzione pecuniaria, saranno applicate le disposizioni dettate in tema di società semplice per quanto
riguarda i rapporti con i terzi (sanzione normativa).
Art.2318 – Soci accomandatari
I. I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
II. L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari.
Art.2319 – Nomina e revoca degli amministratori
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel
caso indicato nel secondo comma dell'articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e
l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
Art.2320 – Soci accomandanti
I. I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in
nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che
contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le
obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286.
II. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e,
se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere
atti di ispezione e di sorveglianza.
III. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e
delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
97 L’AUTONOMIA PATRIMONIALE
Per autonomia patrimoniale facciamo riferimento al concetto di separazione dei patrimoni della società e dei
soci. L’autonomia patrimoniale perfetta, quindi la perfetta separazione patrimoniale, è presente solo nelle
società di capitali, nelle società di persone l’autonomia patrimoniale esiste (perché c’è separazione tra i
soggetti) ma è imperfetta.
Non è questa la vera differenza tra società di persone e società di capitali, ma è il fatto che le società di
persone nascono con un contratto e restano un contratto, mentre le società di capitali nascono con un
contratto e diventano una persona giuridica.
SOCIETA’ SEMPLICE
Art.2267 – Responsabilità per le obbligazioni sociali
I. I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali
rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della
società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
II. Il patto deve essere portato conoscenza dei terzi con i mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della
responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto
conoscenza.
Per obbligazioni sociali parliamo di debiti, ossia rapporti giuridici passivi, della società per la quale può esserci
una responsabilità dei soci. La norma ci dice che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul
patrimonio sociale, perché risponde al principio dell’art.2740 secondo il quale il debitore risponde dei propri
debiti con tutto il proprio patrimonio presente e futuro, tuttavia per tali obbligazioni rispondono, inoltre,
personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e salvo patto contrario
gli altri soci. Questa norma afferma, quindi, che dei debiti della società semplice risponde la società e tutti i
soci, si distinguono i soci in due grandi categorie: quelli che hanno agito in nome e per conto della società e
coloro che non hanno agito. La ratio sta nella tutela dell’affidamento che il terzo ha fatto verso i soci che
hanno agito in nome e per conto della società, sapendo di poter aggredire anche i loro patrimoni. La regola
generale è che tutti i soci rispondono illimitatamente, ma qualcuno può rispondere limitatamente, ossia chi
non ha agito e ha concluso un patto. Il patto contrario deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei: il legislatore, per poter far scattare quel meccanismo di opponibilità del patto ai terzi, presuppone
che quel patto sia conoscibile (non conosciuto, non è necessario dimostrare che qualsiasi creditore ne abbia
avuto conoscenza, basta provare che potevano averne conoscenza con la media diligenza). La condizione di
efficacia è la potenziale conoscibilità del patto da parte dei terzi o l’effettiva conoscenza da parte del singolo
terzo che chiede il pagamento.
Domanda da esame: cosa succede al socio che non ha agito e ha concluso un patto limitativo, ma non ha
usato mezzi idonei? Risponderà verso i terzi (il patto non sarà opponibile ai terzi), ma il patto avrà
comunque efficacia interna per questo avrà diritto di rivalersi sugli altri soci per l’intera somma pagata (nel
caso di soci illimitatamente responsabili, senza patti di limitazione, il socio chiamato a pagare l’intero potrà
rivalersi sugli altri solo per la quota loro spettante, non per l’intero come nel caso di patto limitativo.)
Quindi un patto valido ma inopponibile ai terzi non è inutile, è un patto valido che serve nei rapporti interni.
Il socio che vuole rendere inopponibile un patto deve preoccuparsi di fare due cose: inviare una serie di
raccomandate a tutti i potenziali creditori oppure cercare di capire che cosa vuol dire ottenere lo stesso
effetto della prima parte del secondo comma.
98
Art.2268 – Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio
sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Il socio, qualunque esso sia, ha diritto a chiedere che venga prima aggredito il patrimonio della società; si
parla di un diritto condizionato perché è sottoposto all’onere da parte del socio di indicare i singoli beni su
cui il creditore si può agevolmente soddisfare. Ciò è possibile solo se sussistono due condizioni: che esistano
beni su cui il creditore possa agevolmente rifarsi (facilmente liquidabili); il socio indichi al creditore quali siano
questi beni.
Art.2269 – Responsabilità del nuovo socio
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori
all’acquisto della qualità di socio.
Chi decide di entrare in una società di persone già costituita deve stare attento a controllare il debito di
quest’ultima, proprio perché poi sarà responsabile anche lui con tutto il suo patrimonio personale. La regola
non è bilaterale, quindi l’ex socio uscito non risponderà di tutti i debiti futuri ma solo di quelli anteriori alla
sua uscita dalla società. Nuovo socio, socio ed ex socio restano responsabili solidalmente quindi i creditori
possono aggredire chiunque di essi, senza dover seguire un ordine.
▪ L’autonomia patrimoniale (inversa) nelle SS
Art.2270 – Creditore particolare del socio
I. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti
al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.
II. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del
socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve
essere liquidata entro 3 mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
Questa norma afferma che mai il creditore particolare del socio può aggredire i beni della società, può farsi
assegnare gli utili che spettano al suo creditore (se ci sono) oppure può compiere atti conservativi, ovvero
può chiedere il sequestro della quota per impedire al socio di venderlo a qualcun altro. Si tratta, quindi, di
un’esclusione di diritto, con cui verrà liquidata la quota del socio e consegnata al suo creditore particolare,
con cui quest’ultimo potrà soddisfare il proprio credito. La società avrà quindi un socio in meno.
IN
SOCIETA’ NOME COLLETTIVO
▪ L’autonomia patrimoniale nelle SNC regolari
Art.2291 – Nozione
I. Nelle società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali.
II. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
La norma non dice che il patto è nullo. Il patto è comunque valido e lecito, serve a regolare i rapporti interni,
quindi non è opponibile nei confronti dei terzi. Se il socio viene aggredito da un creditore potrà rivalersi per
l’intera somma sugli altri soci (inefficacia parziale = efficace verso gli altri soci, inefficace verso i terzi). La
regola è simile a quella delle SS, ma in questo caso il patto non subisce limitazioni, potrà essere sottoscritto
anche dal socio che agis