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DIRITTI AMMINISTRATIVI
● intervento in assemblea e voto: vanno a braccetto; va in assemblea chi ha diritto di voto. Il diritto di voto si manifesta attraverso l'organo assembleare dei soci (sistema collegiale)
● recesso
● altri diritti di voice correlati a determinati quorum (es: 2367 c.c., 2409 c.c.): ad esempio avere il 10% del capitale permette di chiedere la convocazione dell'assemblea. Potere di fare denuncia al tribunale per grave tenuta della gestione
Nelle S.p.a. l'attribuzione del complesso di questi diritti (sia amministrativi che patrimoniali) è riferita a ciascuna azione e non alla persona (fisica o giuridica) del socio (a rigore), motivo per cui chi ha investito più capitale e dunque possiede un maggior numero di azioni ha un peso maggiore nei rapporti di forza e negli equilibri interni alla società (in una logica prettamente capitalistica, non vi è uguaglianza soggettiva).
Se si hanno 10 azioni allora si hanno 10 voti e 10 …
Recesso - art. 2437
ss c.c. Con recesso si indica la dichiarazione di voler uscire. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a. la modifica della clausola dell'oggetto sociale [2328, n. 3], quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società b. la trasformazione della società [2498, 2500, 2500 ter, 2500 sexies, 2500 octies]: cambiamento del tipo societario, è una modifica statutaria c. il trasferimento della sede sociale all'estero [1373] d. la revoca dello stato di liquidazione e. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto f. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso g. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione Non bisogna imparare tutto l'elenco, ma solo cose sottolineate. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto direcedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a. la proroga del termine b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. (vale anche per società di persone) Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo. Inoltre - modalità dichiarazione di recesso - criteri di liquidazione della quota alfair value- possibile revoca della delibera: all'interno della società si può innescare un dialogo, si può revocare la delibera della modifica dell'oggetto sociale in quanto si nota che sarebbe una scelta molto onerosa- procedimento e possibile esito di riduzione del capitale: aver dichiarato che si vuole recedere non comporta che si avvii direttamente la liquidazione (e quindi c'è una riduzione del capitale), prima si prova a vedere se le azioni del socio che vuole recedere si possono ricollocare in primis tra i soci e poi in caso nel mercato. Se non si riesce in altro modo, allora si procede con la riduzione del capitale (riduzione obbligatoria del capitale) Diritto di VOTO -one share/one vote (MA azioni a voto plurimo, max3: art. 2351; NO nelle spa quotate)- sì voto divergente- sì voto per corrispondenza o a distanza o per delega (v sub assemblea); legittimazione: titolo azionario Azioni diverse dalle ordinarie Rispetto allo schema dibase (contenuto dei diritti) appena esposto, è anche possibile creare con una certalibertà speciali categorie di azioni (ancora una volta emesse in blocco, non si realizza una negoziazione tradue singoli), che si differenziano da quelle ordinarie per una diversa modulazione dei diritti patrimoniali eamministrativi in esse incorporati
Esse intervengono su DIRITTI PATRIMONIALI e/o AMMINISTRATIVI:
- utili/ intervento in ass e votoes: azioni di risparmio di spa quotata
- Azioni con prestazioni accessorie
- Azioni correlate o targate: si possono emettere nuove azioni diverse da quelle ordinarie
- Azioni privilegiate: hanno un trattamento preferenziale in sede di distribuzione gli utili
- Azioni senza voto o a voto limitato per argomenti o per scaglioni: si può votare solo in certe occasioni..... c’è libertà, ma con dei limiti (vedi sotto)
LIMITI
- no patto leonino (art. 2265): non si può fare un patto per cui il socio sia completamente insensibile
agliutili o perdite2. no più di metà del capitale senza diritti di voto (art. 2351): non si può avere più di metà capitale senzadiritto di voto; la quota di maggioranza che basta per governare la società diventa troppo irrisoria. Nonpossono essere troppe le azioni che escludono il diritto di voto
EFFETTI: ogni categoria nuova di azionisti avrà un’assemblea speciale (art. 2376 c.c.) che la società devepre-consultare prima di poter compiere delle decisioni che toccano i diritti di questi soci. Ogniqualvoltal’assemblea ordinaria intende assumere una decisione che coinvolge anche la categoria (ossia una decisionemodificativa dei diritti incorporati nelle azioni speciali), deve ottenere il consenso dell’assemblea di categoria.Questo sistema tutela primariamente l’interesse della società, che ha la facoltà di negoziare soltanto con lamaggioranza dell’assemblea speciale e non con ogni singolo socio appartenente
alla categoria.Limiti statutari alla circolazione delle azioniPossono esservi dei limiti e delle condizioni alla circolazione delle azioni (contrariamente a quella che sarebbe la loro vocazione), talora imposti dalla legge nell'ambito del diritto societario, talaltra stabiliti convenzionalmente dal contratto sociale. Nella seconda categoria si annoverano le seguenti possibilità.
Nel momento in cui si crea una società e si deve scegliere il tipo di società, uno dei motivi che può spingere a scegliere la modalità Spa è perché è una società dove è più facile trasferire la posizione di socio perché è facile trasferire le azioni.
I soci potrebbero ritenere di inserire nello statuto per filtrare chi entra in società quando uno vuole vendere:
- clausola di prelazione (propria e impropria): essere preferiti ai terzi a pari condizioni. Si può inserire sia nello statuto, ma anche nei patti parasociali.
Il socio che intende vendere la propria partecipazione deve anzitutto offrirla, a parità di condizioni, agli altri soci; l'obiettivo di questo patto è cautelarsi dai soggetti che potrebbero entrare in società.
Clausa di (mero) gradimento (art 2355 c.c.): l'acquirente deve essere gradito alla società; in particolare questo compito è a capo degli amministratori. È più prudente se la clausola non è di mero gradimento, ma si tratta di un gradimento motivato: si stabiliscono quali sono i requisiti per cui un socio possa entrare in società. Nel caso di mero gradimento invece gli amministratori decidono in base al loro gradimento (limite per il socio che vuole vendere le azioni e quindi c'è il rischio che non riesca a vendere). Quando si ha il mero gradimento la clausola deve prevedere un riscatto delle azioni da parte della società: non si può rifiutare in infinito in modo da tenere "prigioniero".
preferenze e valutazioni soggettive. In questi casi, il socio venditore potrebbe trovarsi in una posizione di svantaggio, poiché la società potrebbe rifiutare l'accettazione delle azioni senza fornire una motivazione valida. Per evitare controversie e garantire una maggiore trasparenza, è consigliabile che le clausole di gradimento siano chiare, oggettive e predefinite. In questo modo, il socio venditore avrà la certezza di poter monetizzare il valore delle sue azioni nel rispetto del diritto di proprietà. In conclusione, la possibilità per il socio di vendere le proprie azioni è un diritto tutelato, ma può essere limitato dalle clausole di gradimento stabilite dalla società. È importante che tali clausole siano trasparenti e predefinite per evitare controversie e garantire una corretta circolazione delle azioni.caratteristiche personali (ciò che è utile è il mero gradimento, la piena discrezionalità). Si è trovato questo compromesso al conflitto dei due interessi: le clausole dello statuto che subordinano la circolazione delle azioni al mero gradimento sono inefficaci se non prevedono un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci oppure il diritto di recesso accordato all’alienante (in ogni caso di negazione dell’accettazione) ● blocco (art 2355 c.c.): nello statuto si può mettere un blocco per un tot di tempo, ad esempio si può decidere che per i primi 5 anni non si possono vendere azioni. Con il blocco si stabilisce che è esclusa la possibilità di trasmissione delle azioni, con l’obiettivo di stabilizzare l’assetto della società; l’accordo non può avere una durata superiore a cinque anni, a decorrere dalla costituzione della società o dall’inserimento del patto nello statuto È frequente che lo statutodi una società per azioni contenga questi limiti. Questi accordi di limitazione alla circolazione delle azioni possono consistere in clausole statutarie (valide ed efficaci per tutti gli azionisti presenti e futuri), ma possono anche essere autonomi rispetto all'atto costitutivo e costituire invece oggetto di un patto parasociale (contratto successivo efficace per coloro che lo hanno sottoscritto, che possono essere anche solo alcuni soci). Rispetto al loro valore e al grado del vincolo che presuppongono, le clausole statutarie sono conoscibili e pertanto opponibili agli acquirenti delle azioni (motivo per cui, ad esempio, le azioni vendute in violazione di una clausola di prelazione sono riscattabili); invece i patti parasociali non sono opponibili (così la violazione della prelazione non rende le azioni riscattabili, ma sorge comunque la responsabilità contrattuale in capo al socio venditore). Acquisto azioni proprie - art. 2357 c.c. Le azioni possono essere acquistate dapersona fisica o giuridica, cioè da altre società. Un primo caso particolare è rappresentato dalla possibilità che una