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Estratto del documento

COSTITUZIONE DI UNA SPA

SPA hanno rigido modello di costituzione; definite a formazione complessa o

progressiva.

(In societa’ di persone c’e’ un unico atto redatto per scritto o a voce)

In SPA sono almeno 2 gli elementi NECESSARI alla costituzione:

Redazione di atto costitutivo scritto e iscrizione a registro delle imprese dell’atto

costitutivo redatto. Oltre ad atto costitutivo redatto per scritto serve che questo sia

iscritto nel registro delle imprese.

Iscrizione a registro delle imprese ha effetto costitutivo (oltre che dichiarativo, legale

ecc)

Questi due elementi sono necessarie in entrambe le due modalita’ di costituzione di

una SPA.

Due modalita’ di costituzione di una SPA previste da codice:

Costituzione simultanea (piu’ frequente) e Costituzione per pubblica

sottoscrizione (quasi inesistente)

COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE

Societa’ si forma attraverso la raccolta distribuita nel tempo dei consensi seguiti alla

stipula di un atto costitutivo (??)

Uno o piu’ promotori manifestano volonta’ di costituire una SPA e chiedono a terzi di

promuovere progetto di costituzione;

quando si raggiunge il capitale minimo per costituire societa’ per azioni, atto costitutivo

viene redatto in forma pubblica e pubblicato nel registro delle imprese.

COSTITUZIONE SIMULTANEA

Non c’e’ pubblicita’ di un progetto di societa’ per azione.

Atto costitutivo si redige solo al momento che soci hanno gia manisfestato interesse di

costituire societa’ per azioni e si sono accordati tra loro; a quel punto si presentano dal

notaio per redarre atto costitutivo scritto della societa’.

Atto costitutivo deve avere forma pubblica (Per societa’ di persone poteva essere

anche vocale).

Forma pubblica e’ richiesta ab substantiam, a fini di validita’.

Notaio ha ruolo importante in costituzione della societa’; deve effettuare controllo sulle

clausole che soci vogliono inserire per regolare funzionamento della societa’ stessa;

c’e’ controllo di legalita’.

Fino al 2003 atti costitutivi delle societa’ avevano anche un controllo giudiziario;

venivano controllate in tribunale e omologate.

Dal 2003 quindi controllo del notaio viene considerato piu’ approfondito; dovra’

verificare obbiettivi e condizioni previsti nell’atto costitutivo stesso della societa’ per

azioni. Deve eseguire controllo di fattibilita’ e realizzabilita’ degli obbiettivi societari

in relazione al capitale iniziale (Spesso il minimo indicato dalla legge di 120.000 $ e’

troppo basso a seconda dell’oggetto dell’attivita’ della societa’ es. Banca o compagnia

di assicurazioni).

Deve inoltre verificare completezza delle informazioni poste nell’atto costitutivo.

Ci sono delle informazioni piu’ complesse rispetto a societa’ di persone e che non

possono mancare; 4 elementi fondamentali:

DENOMINAZIONE: Grande liberta’ di scelta, unico limite posto dall’ordinamento e’

 quello di non poter copiare un attivita’ gia’ esistente, ma solo se queste sono legate alla

stessa attivita’ merceologica o in caso di grande rinomanza e notorieta’ della societa’

copiata. Es. Anche vendendo vestiti al dettaglio non ci si potrebbe chiamare Barilla o

Coca-Cola.

INDICAZIONE DEI CONFERIMENTI DEI SOCI: Deve essere dettagliatamente indicato

 il tipo dei conferimenti fatti dai soci.

CAPITALE: Deve essere indicato capitale iniziale.

 OGGETTO DELL’ATTIVITA’ SOCIETARIA: Deve essere indicato il tipo di attivita’ che

 societa’ si prefigge di realizzare; notaio dovra’ far si che non si costituiscano societa’

con oggetti illeciti o impossibili.

Oggetto e’ problema serio negli atti costitutivi di SPA perche’ solitamente soci tengono

a tenersi larghi e a comprendere un attivita’ molto ampia; questo perche’ soci fondatori

si riservano in quasta maniera di cambiare l’oggetto della societa’ senza dover

cambiare atto costitutivo della societa’, che prevede procedimeni lunghi e complessi da

seguire rigidamente.

Notaio e’ chiamato quindi ad un controllo stringente sull’oggetto della societa’ che deve

evitare cosa sopra detto.

SPA possono essere a tempo determinato o indeterminato e questo e’ stabilito da

clausole nell’atto costitutivo; in caso non sia definito si considerano a tempo

indeterminato.

Varie clausole possono esserci ma non sono necessarie a differenza dei 4 elementi

fondamentali che non possono mancare pena nullita’ dell’atto costitutivo della societa’

per azioni.

Segue poi la pubblicaizione nel registro delle imprese a partire dal quale la societa’

viene ad esistenza.

Iscrizione puo’ essere richiesta o da notaio o da soci gia’ nominati amministratori della

societa’.

Sono previsti 20 giorni di vigenza dell’atto costitutivo scaduti i quali i soci possono

ritenersi svincolati dagli obblighi contenuti in esso (es. Obbligo di conferimento).

Nella prassi queste sono ipotesi molto marginali; solitamente si occupa di tutto notaio.

Dopo la richiesta di iscrizione ci sara’ controllo formale sulla completezza dell’atto da

parte del registro delle imprese.

Con iscrizione a registro delle imprese di conclude formazione della societa’ e questa e’

a tutti gli effetti esistente.

Societa’ e soci possono assumere obbligazioni tra la redazione dell’atto costitutivo e

l’iscrizione al registro delle imprese?

Es. Se socio stipulano un contratto di locazione per sede della societa’ prima

dell’iscrizione al registro delle imprese, chi risponde degli obblighi previsti da contratto

di locazione?

Risponderanno delle obbligazioni assunte in nome di una societa’ ancora non

formalmente costitutita coloro che hanno agito , chi ha stipulato il contratto. A meno che

societa’ al momento di venire ad esistenza non ci sia ratifica da parte della societa’ che

sollevi i soci dalle loro obbligazioni e queste passino in capo alla societa’ neocostituita.

Questo accade solitamente per le azioni che accadono nel periodo intermedio ma che

sono necessarie all’esercizio dell’attivita’ stessa (Es. Contratto locazione, pagamento

notaio).

Conferimento e creazione del capitale

Aspetto patrimoniale e’ aspetto prevalente nella SPA; ci sono regole inderogabili per la

creazione del capitale iniziale di una SPA.

Determinazione dei conferimenti: cosa si puo’ conferire in una SPA?

Non vale cio’ detto per societa’ di persone (cio’ che e’ suscettibile di valutazione

economica)

SPA conferimenti sono tipici e tassativi .

Principio generale e’che, essendoci capitale minimo da raggiungere per costituzione

della SPA, si accettano tutti i beni la cui valutazione economica e’ certa o puo’ essere

certa.

Sicuramente conferibile e’ il DENARO ; se non e’ convenuto nulla negli atti costitutivi

delle SPA si considera unico bene conferibile; solo soci possono ammettere possibilita’

che devono comunque essere previsti dalla legge.

BENE IN NATURA e CREDITO sono conferibili; NON SI PUO’ CONFERIRE ALTRO.

Disciplina cambia a seconda del tipo di bene conferibile

DENARO

Ha disciplina di compromesso;non e’ oggetto di valutazione poiche’ questa e’ in re ispa

(insita nella sua natura).

A socio che conferisca denaro e’ permessa una dilazione nel tempo

; c’e’ obbligo di

pagamento del conferimento solo del 25%; il restante 75% si versera’ in un momento

successivo non predeterminato dalla legge, ma rimesso alla discrezionalita’ degli

amministratori (che devono gestire capitale).

C’e’ pagamento in denaro del 25% subito e una promessa di pagamento del 75%

restante del conferimento in denaro.

Questo significa che al momento della costituzione della societa’ nelle casse sociali

non si trovano le somme dei conferimenti integrali promessi dai soci, ma solo il 25% dei

conferimenti dei soci.

SOCIETA’ SI PUO’ COSTITUIRE CON 120.000 $ ‘VIRTUALI’ COMPRENSIVI DEL

75% DA VERSARE IN UN SECONDO MOMENTO.

Quando capitale sara’ poi integralmente versato dai soci questo sara’ indicato da I.V.

(integralmente versato); questo e’ garanzia di maggior solvibilita’ e solidita’ della

societa’. Questo quando ‘promessa e’ mantenuta’.

Soci altrimenti sono in debito del restante 75% verso la societa’; societa’ e’ creditrice

verso i soci debitori; questi possono essere messi in mora dalla societa’ in caso di

mancato o ritardato pagamento di questa somma promessa alla societa’.

Quando versamenti mancanti saranno richiesti i soci debitori saranno obbligati a

pagare altrimenti questi saranno messi in mora e saranno sottoposti a serie sanzioni.

Questa rigidita’ e’ sopratutto in funzione della tutela e garanzia verso i terzi e del

soddisfacimento delle loro pretese.

Fase costitutiva SPA

Conferimenti

SPA utilizza una disciplina piu’ rigida rispetto alle societa’ di persone; non tutti i beni

suscettibili di valutazione economica possono essere conferiti, ma solo denaro, beni in

natura e crediti.

Denaro e’ conferimento tipico e tradizionale; in assenza di una clausola nello statuto

societario che indichi diversamente saranno ammessi solo conferimenti in denaro.

A differenza delle societa’ di persone, in questo caso, non c’e’ possibilita’ per creditori di

aggredire patrimonio personale dei soci; per questo troviamo questo tipo di disciplina

rigida e che prende in considerazione solamente questi 3 tipi di conferimenti.

Socio non deve versare immediatamente tutto il conferimento in denaro, ma puo’

invece versare il 75% del totale in un secondo momento rispetto al 25% di

conferimento iniziale.

Nel momento in cui amministratori richiedono ai soci l’adempimento dei conferimenti

promessi questi ultimi devono pagare subito; se socio non e’ adempiente, gli

amministratori, lo potranno mettere in mora.

Attraverso diffida formale e pubblica (sulla Gazzetta Ufficiale) il socio verra’ costituito in

mora; questo ha 15 giorni per versare i conferimenti ancora dovuti.

In caso in cui socio non adempia alla propria obbligazione, scatta la seconda fase del

procedimento.

Capitale sociale a questo punto non sara’ realmente rappresentato poiche’ la promessa

del conferimento del socio non e’ stata mantenuta; capitale sociale reale sara’ piu’

basso di quello indicato. Somma capitale sociale deve essere modificata.

E’ modificata attraverso una riduzione di capitale e questo tramite annullamento di

conferimenti non effettivamente versati.

E’ possibile che socio receda per parte di co

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paoloberardi91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Kutufà Ilaria.