Diritto commerciale - Prof. Ilaria Kutufa
Diritto d’impresa
Da commerciante (species) si passa a imprenditore (genus; è più ampio). L'imprenditore è produttore e venditore mentre il commerciante non produce. Il Codice Civile contempla la fattispecie di imprenditore all’articolo 2082.
Art. 2082 Codice Civile
L'imprenditore è colui che esercita professionalmente attività economica organizzata per produzione e scambio di beni o servizi. Finalità produttiva (scambio e produzione di beni e servizi) implica la formazione di un bene sul mercato e intermediazione per lo scambio. È creazione di un bene nuovo, che prima non era presente sul mercato.
Ci possono essere attività che non hanno questa funzione; le attività di mero godimento dove il proprietario si limita a usare le sue proprietà senza produrre nulla sul mercato. In questo caso delle attività di mero godimento non si ha attività d’impresa. Es. Proprietario d’immobili dati in affitto è attività di mero godimento. Per essere attività produttiva potrebbe sfruttare i soldi guadagnati per costruire nuovi immobili. Potrebbe aggiungere un servizio alberghiero (colazione, rifare camere, ecc.).
Attività di mero godimento è esatto opposto dell’attività produttiva che invece deve produrre qualcosa di nuovo sul mercato. Finalità produttiva si realizza attraverso fattori di produzione (capitale e lavoro). Per grande quantità di lavoro e poca di capitale avremo piccole imprese. Per grande quantità di capitale e poca di lavoro si avranno grandi imprese.
Organizzazione
È capacità di coordinare i fattori della produzione. Questo è compito dell’imprenditore. Anche quando fattori di produzione sono quasi inesistenti serve coordinazione. Strategia anche implicita (non esteriorizzata) da parte dell’imprenditore. ES. Non serve che sia per forza presente un negozio, una struttura o una fabbrica. L’importante è che ci siano fattori produttivi da organizzare.
Differenza tra imprenditore e lavoratore autonomo è l’organizzazione. Quest’ultimo gestisce solamente il proprio lavoro e non anche il capitale o il lavoro altrui. C’è eterorganizzazione del lavoratore autonomo riguardo ai fattori produttivi. Lavoratore autonomo è il prestatore d’opera intellettuale (architetto, ingegnere, avvocato) e il prestatore d’opera manuale (elettricista, idraulico, ecc.).
Economicità
È idoneità alla sopportazione dei costi con i ricavi. È autosufficienza, capacità di sopportare i costi derivanti da attività d’impresa con i ricavi derivanti dalla stessa attività. È diverso dallo scenario nel quale si cerca il profitto (ricavi maggiori dei costi).
È contemplata la ricerca del maggiore profitto possibile per l’imprenditore ma questo non è necessario ai fini dell’economicità e quindi della definizione dell’attività d’impresa. Oggettivo è il fatto che l’impresa sia almeno in pareggio di bilancio. Questo scenario va definito prima della partenza dell’attività d’impresa, ex ante; sono imprese anche quelle che terminano il loro bilancio in negativo (perdita). Imprenditore per definizione corre il rischio d’impresa.
Valutazione sui costi/ricavi va fatta prima dell’inizio dell’attività, non devono essere considerate le variabili di mercato a posteriori, che determinano il positivo o negativo andamento di una determinata attività d’impresa. Esistono attività che ex ante sono anticonomiche e quindi non d’impresa. Es. attività di erogazione; patrimonio andrà esaurendosi lentamente e non si riforma con attività d’impresa.
Es 2. Vendere un prodotto a prezzo minore rispetto a quello di produzione o attività di beneficenza. Se invece la differenza tra prezzo di vendita e costo di produzione del bene (spread) è positivo, questo qualifica l’impresa come economica e quindi idonea ad essere qualificata come tale. Risultato dell’attività d’impresa (guadagno in termini di soldi) viene auto destinato alla stessa impresa.
Ente destina i propri risultati a soggetti diversi da sé stesso (etero destinazione). Imprenditore comunque non necessariamente persegue sempre il guadagno (lucro); possono esserci anche imprenditori che puntino esclusivamente al pareggio.
Professionale
Non è questione della bravura o competenza dello svolgere una determinata attività, bensì è inteso come stabilità nell’esercizio della stessa. Es. vendo su ebay un videogioco non sono imprenditore, non c’è stabilità nell’esercizio attività. Serve stabilità della ripetizione nel tempo di una certa attività.
Professionalità è intesa come continuità, ma non cronologica. Alcune attività devono, infatti, essere necessariamente interrotte. Es. gestore stabilimento balneare; impianto sciistico. Questi sono comunque imprenditori. Si è imprenditori anche se attività professionale dura poco. Può essere professionale anche un’attività che si termini con un unico affare. Es. costruzione di un centro commerciale. Anche singolo affare può essere definito commerciale se è abbastanza complesso da richiedere una serie continua di atti per essere portato a termine. Occasionalità è l’esatto opposto della professionalità.
Imprenditore esercita un’attività che comprenda i 4 requisiti fondamentali e necessari analizzati. L’impresa è un’attività (oggetto) esercitata dall’imprenditore (soggetto). Attività è considerata come una serie coordinata di atti (definizione del Diritto Privato). I 4 requisiti devono coesistere necessariamente. Se uno dei 4 viene meno, non è possibile parlare di attività d’impresa.
Il rischio
Questo è requisito implicito all’art.2082 che riguarda ogni impresa. Si parla di rischio produttivo (il rischio di non completare il ciclo produttivo; le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’impresa). Eventi accidentali del mercato hanno effetti sul ciclo produttivo.
Rischio di natura economica deriva dal rischio produttivo; questo è rischio di perdita, rischio di non riuscire a coprire i costi con i ricavi alla fine di un ciclo economico. Questo può avere motivi soggettivi ed oggettivi. Motivi soggettivi di rischio economico sono le scelte strategiche dell’imprenditore. Motivi oggettivi di rischio economico non dipendono da imprenditore e solitamente questo non può nemmeno farci nulla per intervenire e modificarli.
Fattispecie ambigue d’imprese che non rientrano nella definizione dell’art. 2082 del codice civile
Impresa per sé (o per conto proprio)
È attività esercitata da soggetto che destina solamente a sé stesso il frutto dell’attività d’impresa e non c’è invece la destinazione al mercato richiesta dal codice civile. Per frutto o risultato dell’attività d’impresa s’intende il bene o servizio prodotto. Es. Il contadino che tiene per sé il raccolto. Es 2. Costruire un immobile per abitarci dentro.
C’è assenza totale di destinazione al mercato. Il guadagno è il fatto di risparmiare sui costi delle attività rispetto all’acquisto direttamente dal mercato dei beni che si vanno a produrre (ortaggi, casa negli esempi visti prima). In art. 2082 è implicita la destinazione al mercato dei beni prodotti.
Impresa illecita
È attività contraria alla legge in due diversi modi: illiceità forte: totalmente contraria alla legge, ordine pubblico e buon costume. Illiceità debole: è illegittima per assenza di determinate condizioni ed autorizzazioni, ma attività di per sé non sarebbe illecita. Es. Illiceità forte è traffico di stupefacenti/ Illiceità debole è privato che svolge attività di erogazione credito risparmio di denaro (è attività riservata alle banche).
Problema è: si applicano a questo tipo d’imprenditori le stesse norme che a quelli regolari? La soluzione è che i terzi devono essere tutelati e quindi si applica la disciplina relativa agli imprenditori regolari. Compromesso è favorire i terzi ma sfavorire l’imprenditore illecito. Nessun favore è riconosciuto al soggetto che consapevolmente compie attività illecita; c’è tutela soltanto verso i terzi in buona fede. Es. terzo che noleggia un furgone a narcotrafficante. Terzo deve essere inconsapevole della natura illecita dell’attività favorita dalle transazioni. C’è una disgregazione della disciplina. La favorevole all’imprenditore non si applica mentre la sfavorevole all’imprenditore si applica.
Impresa tra professionisti
Prestatore d’opera manuale o intellettuale è considerato lavoratore autonomo. Problema è prestatore d’opera che crei un apparato produttivo complesso e gestito come un’azienda Es. grandi studi legali gestiti come vere e proprie aziende. Art. 2238 dice che professionista non è imprenditore. Professionista è subordinato a diritto d’impresa solo se svolge anche attività d’impresa. Professionista intellettuale quindi non fallirà a differenza dell’imprenditore.
Oltre alle fattispecie d’impresa ci sono delle sub fattispecie individuate basandosi su 2 criteri: Natura dell’attività esercitata e dimensione dell’attività esercitata. Natura attività si distingue in agricola o commerciale. Dimensione dell’attività si distingue in piccola o medio-grande. I due criteri non sono alternativi, ma convivono. Tutti gli imprenditori hanno 2 requisiti legati a questi due criteri d’individuazione della sub fattispecie dell’impresa. Statuti giuridici dell’impresa cambiano a seconda della sub fattispecie individuata.
C’è statuto generale che si applica a tutti gli imprenditori tranne quello medio-grande commerciale. C’è statuto speciale che si applica solamente a imprenditore commerciale medio-grande. Diritto dell’impresa è costruito residualmente rispetto a cosa rimane dello statuto speciale.
Imprenditore agricolo
Vantaggi nella disciplina dettata nel 1942 nascevano dal fatto che agricoltura era molto importante. Altro motivo è il fatto che rischio d’impresa era considerato particolarmente alto per imprenditore agricolo; si pensava ci fosse duplice rischio d’impresa. Oltre a quello implicito dell’art. 2082 (non sopportazione dei costi con i ricavi) c’è anche il rischio ambientale. La variabile delle condizioni meteorologiche non è invece così incidente nell’attività dell’imprenditore commerciale. Nel 2001 c’è cambiamento della disciplina, ma non cambia questo aspetto di vantaggio verso l’imprenditore agricolo, viene però ammesso che rischio ambientale incide anche sulle attività imprenditoriali commerciali.
Per esempio sulle attività stagionali (bagni, impianti sciistici, ecc.), ma anche in ambito di costruzioni edili e di altri casi. Norma definitoria dell’imprenditore agricolo è art. 2135 del codice civile. Questo articolo divide in due parti la disciplina; distingue in attività agricole essenziali ed attività agricole connesse. Le attività agricole essenziali sono quelle comuni del contadino; coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura.
Nel 2001 c’è specificazione sulle modalità di esercizio delle attività agricole essenziali. Prima era considerato fondamentale lo sfruttamento diretto del fondo tramite contatto diretto. La tecnologia ha però modificato il modo di svolgere attività tendendo a cercare la massimizzazione del prodotto e del profitto. Dal 2001 è tenuta in considerazione la nozione di ciclo biologico che permette di spostarsi dalla nozione di diretto sfruttamento del fondo agricolo.
Importante è sviluppare o curare una parte o tutto il ciclo biologico di una delle cose viste prima. Questo è ammesso anche attraverso mezzi artificiali (serre, ecc.). Ci sono poi le attività di connessione che sono dirette a valorizzare e commercializzare il prodotto dello sfruttamento del fondo tramite attività agricole essenziali. Es. vendere prodotto derivante dall’esercitazione di attività agricola essenziale è tipica attività di connessione (es. vendere vino prodotto). Connessione deve essere oggettiva; se produco vino e vendo miele questa attività di vendita sarà considerata attività commerciale.
Connessione deve essere soggettiva; se produco vino, ma vendo vino di qualcun altro anche questa sarà considerata attività d’impresa commerciale. La seconda parte dell’art. 2135 è stato riformato per includere tra queste attività anche gli agriturismi. Dal 2001 chi gestisce un agriturismo è un imprenditore agricolo. Questi agriturismi devono soddisfare dei precisi criteri gastronomici; devono vendere e proporre ai loro clienti prodotti totalmente o prevalentemente ottenuti dallo svolgimento della propria attività agricola essenziale. Imprenditore agricolo non subisce rischio di fallimento e questo è il favoreggiamento maggiore.
Imprenditore commerciale
Art.2195 codice civile dice chi è soggetto alla registrazione nel registro delle imprese e questi sono le diverse categorie dell’imprenditore commerciale. Sono ordinate in modo non casuale.
- Attività industriale di produzione di beni o servizi tramite l’utilizzo di macchinari per trasformare materia prima in prodotto finito e disponibile per il mercato. Questa è la cosiddetta produzione in serie, il cui contrario è l’artigianalità.
- Attività d’intermediazione nella circolazione dei beni. Si frappone tra domanda ed offerta e li mette in contatto (art.2082 scambio di beni su mercato). Intermediatore è terzo rispetto a chi offre e chi domanda; scambio può essere fatto anche dal produttore stesso del bene.
- Attività di trasporto è specificazione dell’attività industriale.
- Attività bancaria o attività assicurativa sono specificazione rispettivamente dell’attività d’intermediazione e di attività industriale.
- Attività ausiliarie sono attività residuali ed accessorie rispetto alle prime. Questa categoria grazie alla sua generalità fa sì che vi si possano ricondurre tutte le attività che non facciano parte delle attività agricole.
Questo ci consente di affermare con sicurezza che attività d’impresa sono o commerciali o agricole. Non esiste la possibilità dell’impresa civile. Le attività che si volevano far rientrare in questa categoria fanno in realtà parte della quinta categoria delle attività ausiliarie. Questo perché codice civile non prevede espressamente questa ulteriore categoria di attività imprenditoriale e perché le attività ausiliarie non possono essere considerate diversamente da attività commerciali poiché sono considerate necessarie al loro svolgimento.
Anche attività minerarie e cave si inseriscono in attività commerciale nella categoria delle attività industriali perché si innestano in un ciclo industriale permettendo ad attività vera e propria di partire. Non restano zone grigie della disciplina; tutte le attività non agricole fanno parte dell’art. 2195.
Dimensioni
Legislatore definisce all’art. 2083 del codice civile la piccola impresa mentre le altre sono residuali.
- Coltivatore diretto del fondo, piccolo commerciante e l’artigiano sono piccoli imprenditori.
- Chi esercita attività d’impresa organizzandola prevalentemente con lavoro proprio o dei familiari.
Artigiano non sarà sempre piccolo imprenditore, ma solamente quando sussistono le cose dette nella seconda parte dell’articolo 2083. Prevalenza del lavoro proprio o familiare si può leggere in due modi diversi:
- Legato a quantità numerica; lavoro proprio e della propria famiglia che debba superare numericamente impiegati esterni. Valore del lavoro della famiglia deve superare quello esterno.
- Lavoro proprio e della famiglia deve prevalere ai fini della buona riuscita dell’attività d’impresa rispetto alla sua finalità. È considerato apporto del lavoratore più che la rendita in capitale derivante dallo stesso. È dato in questo modo maggior peso alla strategia imprenditoriale adottata. In questo caso non sono rilevanti i dati numerici degli impiegati ma la loro effettiva incisività nel processo produttivo e nel raggiungimento degli obbiettivi d’impresa.
Il piccolo imprenditore ha un alleggerimento della propria disciplina rispetto a quella riservata agli imprenditori commerciali. Artigianato è opposto dell’industrialità e consiste nella produzione di un bene non in serie e senza l’ausilio di macchinari, o comunque è un’attività all’interno della quale è prevalente l’apporto umano rispetto a quello dei macchinari. Legge del 1985 definisce l’attività artigianale come “attività anche manuale per la realizzazione di un prodotto lavorato se lavorato”. Fino a qualche anno fa la legge fallimentare (regio decreto 1942) parlava all’articolo 1 del piccolo imprenditore.
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