Diritto commercialelezione del 18/02/2020
Il Codice civile è una legge ordinaria entrato in vigore nel 1942. Si trova al disotto della Costituzione nella gerarchia delle fonti e ha la stessa valenza di una legge ordinaria. Nello stesso "piano" del Codice Civile sono presenti: leggi ordinarie, atti avente forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), leggi regionali/statali regolate dall'articolo 117 della Costituzione. Il Codice civile si trova al di sotto anche delle fonti comunitarie che comprendono: regolamenti e direttive, nonché i trattati internazionali.
Fonti di secondo grado
Le fonti di secondo grado sono i regolamenti: regolamenti attuativi, regolamenti regionali, regolamenti delle autorità amministrative indipendenti (Banca di Italia, Autorità anti corruzione, AGCOM; pur facendo parte della Pubblica Amministrazione, sono indipendenti da essa). Queste autorità detengono il potere esecutivo e allo stesso tempo hanno anche potere regolamentare, ovvero quello di fare norme. Il regolamento, in quanto al di sotto della fonte primaria, non può essere in contrasto con quest'ultima. La fonte di grado inferiore cede rispetto alla fonte di grado superiore.
Il termine conforme e conformità è molto rilevante per il nostro sistema giuridico (Articoli 10 e 11 della Costituzione).
Consuetudini nella scala gerarchica
Infine, nella scala gerarchica troviamo le consuetudini, che sono un fatto idoneo a produrre norme giuridiche. È l'unico fatto a differenza di tutte le fonti sopra citate. Tutte queste fonti completano il cerchio della giuridicità del sistema ordinamentale delle fonti.
Articolo 117 comma 1
Articolo 117 comma 1 (legalità costituzionale): la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. È la costituzione che sancisce la composizione della piramide gerarchica delle fonti.
Codice Civile, Codice Penale, Codice di procedura Civile e Codice di procedura penale. Il Codice Civile è l'unico che non ha subito radicali cambiamenti a differenza degli altri 3. Ha avuto pochissime modifiche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Ha subito una modifica consistente per quanto concerne il diritto di famiglia, ma oltre a questo non ha avuto radicali cambiamenti, in quanto questo è stato frutto di una grandissima elaborazione di grandissimi giuristi di cui uno marchigiano. Era la migliore sintesi tra il Codice Francese e il Codice Tedesco.
Il Codice Napoleonico
Il Codice Francese per il diritto commerciale ha particolare significato, in quanto era il Codice Napoleonico del 1804, il frutto della rivoluzione borghese-francese. Ovvero coloro che non erano aristocrazia, e lottavano principalmente per l'ottenimento del diritto di proprietà. I borghesi erano grandi commercianti ma non potevano concretizzare nel diritto di proprietà le loro ricchezze perché questa era in mano all'aristocrazia. La Carta Francese proclama il diritto di proprietà come diritto sacro e inviolabile, come quindi un diritto fondamentale.
Il Codice Napoleonico si divide in 3 libri: Il primo libro dedicato alla persona, il secondo libro delle successioni e il terzo libro della proprietà. Quel Codice disciplinava i modi di acquisto della proprietà: (o per causa di morte o per atto tra vivi).
Principio consensualistico
Principio consensualistico: principio sul quale è basato il nostro Codice attualmente per quanto concerne il trasferimento della proprietà per atto tra vivi. Tale Principio deriva dal Codice Napoleonico, ovvero dalla necessità di trasferire il diritto di proprietà per atto tra vivi in una maniera più semplificata.
Gli atti si dividono in: atti giuridici in senso stretto e negozio-contratto. Il contratto si divide in: consensuale e reale. (Dal punto di vista della formazione)
Il contratto consensuale è la formazione del contratto tramite il consenso. Quando il contratto è consensuale il consenso è un elemento fondamentale e sufficiente per la corretta formazione del contratto stesso.
Il contratto reale è un contratto che viene utilizzato ancora dai tedeschi e alcuni ne utilizziamo anche noi. Dal punto di vista della formazione, questi per formarsi correttamente non è necessario soltanto il consenso, in quanto è un elemento fondamentale, ma in questo caso non è sufficiente, serve altro che completa la fattispecie, ovvero la materiale consegna del bene oggetto di quel contratto.
Il contratto consensuale può essere ad effetti reali o ad effetti obbligatori. (A seconda degli effetti che producono).
Il contratto reale può essere ad effetti reali o ad effetti obbligatori. (A seconda degli effetti che producono).
Il contratto è il negozio giuridico per eccellenza avente contenuto patrimoniale. Il contratto ad effetti reali è un contratto volto a costituire, modificare o estinguere un diritto reale. Questi producono anche obbligazioni, ma quello che qualifica la causa di quel contratto è l'effetto reale e non l'effetto obbligatorio. (Contratto di compravendita, Contratto di mutuo).
I contratti consensuali a effetti obbligatori, producono soltanto obbligazioni tra le parti. (Contratto di locazione).
Definizione di contratto di mutuo
Definizione di Contratto di mutuo articolo 1813 codice civile: il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il contratto di mutuo è un contratto reale ad effetti reali.
I contratti reali ad effetti obbligatori, si perfezionano solo con la consegna e producono obbligazioni tra le parti: (Contratto di deposito articolo 1776 codice civile: il deposito è il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura). Non produce effetti reali, non avviene il trasferimento della proprietà.
Deposito irregolare: quello che produce l'effetto reale, ed è quello del conto corrente bancario. (Articolo 1782 codice civile: il deposito è irregolare se ha per oggetto una quantità di denaro o altre cose fungibili, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante cose della stessa specie e quantità).
Lezione del 24/02/2020
Imprenditore articolo 2.082
Articolo 2082 del codice civile: disciplina la figura dell'imprenditore.
Non esiste uno statuto unico dell'imprenditore nel nostro ordinamento. La disciplina dell'impresa non è una disciplina unitaria ma viene differenziata dal legislatore in relazione ad alcuni fattori. La differenziazione della disciplina dell'impresa avviene in base a diversi parametri:
- In base all'oggetto dell'attività d'impresa: Impresa commerciale e Impresa agricola.
- In base alla dimensione dell'impresa: Piccola impresa (Piccolo imprenditore) e Impresa medio-grande (Imprenditore Medio-Grande).
- In base al soggetto che esercita l'attività d'impresa: Impresa individuale e Impresa collettiva (Società).
La società è un soggetto di diritto distinto dall'insieme dei soci che l'hanno costituita. Vi è uno statuto generale dell'imprenditore che si applica a tutti gli imprenditori indipendentemente dai parametri sopra citati. Esempio: Norme che riguardano l'azienda, Norme sui segni distintivi.
Poi vi sono delle norme che si applicano soltanto al cosiddetto Imprenditore commerciale, ovvero colui che esercita un'attività commerciale e sono essenzialmente 3 gruppi di norme:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese.
- Tenuta delle scritture contabili: L'imprenditore commerciale è soggetto a un obbligo di tenuta delle scritture contabili che non riguarda il piccolo imprenditore e l'imprenditore agricolo.
- Fallimento e le procedure concorsuali: L'imprenditore commerciale è soggetto a fallimento, mentre non lo è l'imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore.
La nozione dell'imprenditore è contenuta nell'articolo 2082 del codice civile: è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. È una nozione chiara che necessita comunque di essere commentata e analizzata.
Nozione giuridica
Si tratta di una nozione giuridica che ha una sua autonomia rispetto alla nozione economica, che fa leva sulla funzione di intermediazione: ovvero l'imprenditore svolge un ruolo intermediario tra i fattori della produzione e i consumatori. Questa nozione di imprenditore è una nozione economica che non troviamo recepita nell'articolo 2082 del codice civile. È una nozione non dell'attività ma bensì del soggetto, non definisce l'impresa ma l'imprenditore.
La nozione giuridica fa riferimento a diversi aspetti, quali: (Secondo la giuridica dell'articolo 2082 del codice civile)
- L'esercizio professionale dell'attività.
- Il fatto che l'impresa sia un'attività e non un atto.
- Il fatto che si tratti di un'attività economica, organizzata, che risponde ad un fine ben preciso, quale la produzione o lo scambio di beni e servizi.
Nell'articolo 2082 del codice civile non compare lo scopo di lucro ma solo lo scopo di scambiare beni e servizi.
Vi sono particolari nozioni di imprenditore, ad esempio vi è una nozione economica dell'imprenditore che non corrisponde alla nozione giuridica dell'imprenditore citata nell'articolo 2082 del codice civile.
Attività produttiva
Attività produttiva: è imprenditore colui che esercita un'attività al fine della produzione o lo scambio di beni o servizi. Il legislatore pone sullo stesso piano la produzione e lo scambio del bene o del servizio. Questi beni e servizi che formano l'oggetto dell'attività d'impresa non sono completamente qualificati, in quanto non ha importanza il tipo di bene o servizio per il legislatore. Sono considerate attività d'impresa anche le attività legate ad erogare servizi sanitari (Gestione casa di Riposo).
L'attività d'impresa deve essere un'attività creativa, innovativa. Le attività di mero godimento non costituiscono attività d'impresa perché non sono attività produttive di nuovi beni e/o servizi.
Il proprietario dell'immobile che lo cede in locazione sicuramente non è un imprenditore perché l'attività di porre un qualunque bene in locazione è un'attività di mero godimento, in quanto non si producono nuove attività.
Per contro vi sono delle attività miste: ovvero, in parte consistono nel mero godimento e in parte sono attività d'impresa. Il caso è quello dell'albergatore che è anche proprietario della struttura.
La dottrina considera anche attività d'investimento, di finanziamento, e attività delle cosiddette holding, che sono delle società che hanno per oggetto il controllo e la gestione di altre società. L'attività della holding è considerata come un'attività d'impresa.
Attività organizzata
Attività organizzata: L'elemento dell'organizzazione è un elemento fondamentale nel diritto commerciale che troveremo anche nella nozione di Azienda: complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa).
L'organizzazione nella nozione di imprenditore deve riguardare i fattori della produzione, quali capitale e lavoro. Non è rilevante per quanto riguarda il fattore lavoro della produzione, che il lavoro sia un lavoro altrui. È imprenditore anche il soggetto che organizza il lavoro proprio, che non ha quindi dipendenti o collaboratori.
L'altro fattore della produzione è il capitale. Con l'avvento della tecnologia non è più richiesto che il capitale di cui si serve l'imprenditore abbia una sua materialità, questo può servirsi anche di un capitale liquido e quindi sprovvisto di materialità. (Attività di finanziamento o attività di investimento).
Sul problema dell'organizzazione si è innestato l'ulteriore problema legato al fatto che se il lavoratore autonomo possa essere qualificato come imprenditore. Il lavoratore autonomo è colui che organizza soltanto il lavoro proprio, che non si serve né di capitali né di lavoro altrui. (Idraulici, elettricisti)
L'idraulico che svolge una prestazione di tipo manuale servendosi soltanto del proprio lavoro, può essere considerato imprenditore? È una questione che è stata a lungo dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza. Si confrontano essenzialmente 2 orientamenti:
- Orientamento minoritario: è quello per cui il lavoratore autonomo può essere qualificato come un imprenditore. Tale orientamento argomenta in particolare dall'articolo 2083 del codice civile (Piccoli imprenditori). Questa teoria sostiene che il lavoratore autonomo può essere considerato come imprenditore, ma è definito più propriamente Piccolo imprenditore quindi non soggetto ai 3 parametri sopra riportati. (Fallimento e procedure concorsuali, iscrizione nel Registro delle Imprese, Tenuta delle scritture contabili)
- Orientamento maggioritario: è quella per cui il lavoratore autonomo non è qualificato come imprenditore e quindi non soggetto ai 3 parametri sopra riportati. Questa teoria replica gli argomenti disposti dalla teoria minoritaria. Il legislatore definisce il Piccolo Imprenditore colui che esercita la propria attività organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia. Nel rapporto tra i vari fattori della produzione il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia deve essere prevalente rispetto al capitale e al lavoro altrui. Non rappresenta l'esclusività del lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.
Attività economica
Attività economica (3° elemento nozione imprenditore): Vi è una dottrina che ritiene che si tratti di un requisito superfluo, in un certo senso assorbito dal carattere produttivo dell'attività. Ovvero l'attività economica è un'attività di produzione, e quindi questa dottrina va a ridurre il requisito dell'economicità dell'attività, ritenendolo superfluo e quindi irrilevante dal punto di vista giuridico.
In realtà si tratta di una teoria non condivisibile, in quanto il legislatore richiede che l'attività deve essere economica e la produzione e lo scambio di beni e servizi viene qualificato come il fine dell'attività. La dottrina che si è concentrata sul requisito dell'economicità ha evidenziato come l'economicità non è tanto un carattere dell'attività in sé, quanto del metodo che viene impiegato dall'imprenditore.
L'economicità va a caratterizzare il metodo che viene utilizzato per esercitare quel tipo di attività volto alla produzione e lo scambio di beni e servizi. Il metodo economico non corrisponde al metodo lucrativo. Il metodo economico è un metodo volto a coprire i costi con i ricavi conseguiti. Metodo che permette di ottenere ricavi che permettono di pareggiare i costi.
L'attività deve essere pensata per essere svolta con un metodo economico edunque non in perdita. Possiamo tendenzialmente escludere quindi dall'attività d'impresa le attività a titolo gratuito, in quanto non rispettano il metodo economico. Lo stesso vale per i beni e servizi resi con un prezzo simbolico.
Il problema centrale è quello dello scopo di lucro. Ci si chiede: l'imprenditore è un soggetto che deve necessariamente perseguire lo scopo di lucro per essere definito come tale? Anche qua le opinioni sono diverse sia in dottrina che in giurisprudenza, quali:
- Lucro soggettivo: è il movente psicologico, non è dunque il carattere della società. È il lucro inteso come il "motivo" che induce il soggetto a svolgere quella determinata attività. La nozione di lucro soggettivo è sicuramente irrilevante per il diritto in quanto quest'ultimo non tiene conto dei caratteri psicologici interni del soggetto.
- Lucro oggettivo: riguarda il metodo dell'attività, definito metodo lucrativo il quale tende a raggiungere un profitto, ovvero un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi. Deve essere un carattere dell'attività e gli utili non devono essere distribuiti tra gli associati.
Si confrontano due opinioni sulla rilevanza del lucro sulla nozione giuridica dell'imprenditore:
- Una tesi ritiene che il lucro soggettivo, sia un carattere essenziale e dunque imprescindibile, anche se il profitto conseguito viene poi devoluto in beneficienza. È il caso delle associazioni e fondazioni. L'utile non può essere distribuito agli associati bensì deve essere devoluto alla beneficienza. Se non svolge un'attività lucrativa non è un imprenditore secondo tale tesi.
- L'altra tesi che è sicuramente prevalente, è quella della rilevanza del lucro oggettivo. È sufficiente che l'attività venga svolta con un metodo economico per essere qualificata come attività d'impresa. Questa teoria articola da una lettera dell'articolo 2082 del codice civile. Con l'ausilio dell'interpretazione sistematica si rileva...
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