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Diritto commerciale I

(Appunti dalle lezioni degli alunni Scarella Roberto e Benza Davide)

Introduzione storica

CC 1942 (Mussolini) Lezione I: Nel 1962 comincia la nazionalizzazione delle imprese (es.: società elettriche → ENEL). Oggi c'è un'inversione di tendenza: si va verso la privatizzazione selvaggia. Il diritto commerciale segue tali mutamenti storici (Stato → SPA: es. Trenitalia).

Contratto di società

Art. 2247 Contratto di società: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Alcune società non distribuiscono gli utili (es.: Polo Universitario). Manca in Italia la società non-profit pubblica. Dal 1° Gennaio 2004 vi è stata la riforma delle società di capitali; di conseguenza l’assemblea dei soci non è più l’organo sovrano.

Evoluzione del diritto commerciale

Nel diritto romano non vi erano specifici riferimenti (institutiones raccoltae commerciali romani). Il diritto di Giustiniano è alla base di molte raccolte giuridiche. Il diritto commerciale moderno sorge nel medioevo, in un periodo di debolezza dello Stato Centrale. Il diritto commerciale nasce con le corporazioni, che sono unioni spontanee di soggetti. I consoli giudicavano le controversie seguendo leggi non scritte (diritto consuetudinario).

Successivamente le controversie si espansero, andandosi ad applicare anche a coloro i quali, anche non commercianti, avessero tuttavia rapporti commerciali. Con il rafforzamento dello Stato si passa ad un sistema oggettivo, con riferimento all’atto di commercio, indipendentemente dai contraenti. Nel 1673, il Re Sole Luigi XIV affermò che è commerciante anche colui che mercanteggia al di fuori di una bottega. Nel 1807 nasce il Codice di commercio francese, basato sull’atto di commercio. Nel 1882 nasce il Codice Italiano basato sull’atto.

Dal fascismo si ha un mutamento sociale e politico, con frequenti crisi bancarie (crack delle banche che finanziavano le imprese, ma poi vi dipendevano). Due sono gli interventi sostanziali: la creazione dell’IMI (intervento statale nel credito mobiliare) e l’IRI (partecipazioni dello Stato nelle banche private). Nel 1942 si cercò di mantenere il Codice Civile differente dal Codice di Commercio.

L'imprenditore

Il diritto commerciale fa perno su tre concetti:

  • Imprenditore : Art. 2082 Imprenditore - È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
  • Impresa : Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa - L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
  • Azienda : Art. 2555 Nozione (di azienda) - L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Prima del Codice Civile del ’42 vi era confusione tra impresa e azienda. Il Codice ci dà una definizione di azienda e di imprenditore, ma non di impresa. L’imprenditore è al centro del diritto commerciale, si ha un ritorno al sistema soggettivistico. L’imprenditore può essere persona fisica o giuridica (società).

Attività economica organizzata: l’organizzazione distingue l’imprenditore, che non organizza solo se stesso ma anche altre persone. Professionalità: continuità, abitualità dell’impresa, non occasionale (non implica che non si possa interrompere). Produzione e scambi di beni e servizi: essi sono destinati al mercato (non è imprenditore chi produce per sé).

Lo scopo di lucro

Lo scopo di lucro, sebbene non citato dall’articolo, è rilevante, infatti nelle ONLUS non vi è distribuzione di utili (sebbene nella prassi si distribuiscano sotto altre forme). Spendita del nome: l’imprenditore deve esternarsi ai terzi sotto il proprio nome; tuttavia esiste anche l’imprenditore occulto, cioè colui che sta dietro ad un prestanome.

Imprenditore - Civile e commerciale

L’attività deve essere lecita? Le opinioni divergono. Orientativamente si può affermare che l’attività di impresa debba essere riconosciuta anche qualora sia illecita. Imprenditore - Civile (agricolo) art. 2135 – Commerciale (2195) - Ordinario – Piccolo (artigiano) art. 2083 - Privato – Pubblico - Individuale (persona fisica) – Collettivo (società) art. 2249

Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione: Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi.
  • Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni.
  • Un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria.
  • Un'attività bancaria o assicurativa.
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. Tutte queste tipologie non si escludono a vicenda.

Caratteristiche dell'imprenditore commerciale

L’imprenditore commerciale ha uno statuto più complesso di quello civile ed è soggetto:

  • Alla tenuta delle scritture contabili.
  • All’assunzione del rischio di fallimento (infatti l’imprenditore civile non fallisce).
  • All’iscrizione nel registro delle imprese ed alla pubblicità.

Esistono opinioni divergenti sul fatto che l’imprenditore civile possa essere riconducibile o meno soltanto all’imprenditore agricolo. Art. 2135 Imprenditore agricolo: È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura (nel 2001 questo articolo è cambiato).

Piccoli imprenditori

Art. 2083 Piccoli imprenditori: Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

La distinzione tra “ordinario o piccolo” è irrilevante per quanto riguarda l’imprenditore agricolo, perché non è sottoposto allo statuto speciale dei commercianti.

Tipi di società

Art. 2249 Tipi di società: Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie d'imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo. Qualora si costituisse una SPA agricola resterebbe pur sempre un’impresa agricola e non commerciale.

Imprese commerciali non soggette a registrazione

Esistono imprese commerciali non soggette a registrazione? Sì: il piccolo imprenditore commerciale.

Seconda lezione

In questi anni i principi generali del codice civile stanno vedendo delle modifiche orientate verso l’Europa e la common law, per questo possiamo affermare di essere in un periodo di decodificazione.

Principi in crisi

1° principio in crisi: In passato la società derivava sempre da un contratto, mentre con la riforma, ad oggi, essa può essere unipersonale/unilaterale (nasce dalla legge). Anche la distinzione tra impresa collettiva ed individuale oggi è in crisi, col sorgere di attività d’impresa svolte da associazioni (es.: le Onlus non sono né persone fisiche né persone giuridiche, ma sono imprese). Allora dobbiamo analizzare la differenza tra società ed associazioni: essa sta nel fine perseguito: economico per le prime e morale per le seconde (si veda il Libro I). Le onlus, infatti:

  • Devono reinvestire gli utili negli scopi associativi (imprenditorialità parziale).
  • Non sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese.
  • Sono, invece, sì soggette al fallimento.

(Le associazioni e fondazioni sono regolate al libro I artt. 11 e 13.)

2° principio in crisi: L’art. 2247 (sul contratto di società) non ha più valore come in passato, in quanto non tutte le società nascono da contratto: le fonti sono oggi sia contrattuali sia legislative sia unilaterali. Le società di persone NON hanno personalità giuridica (infatti i soci rispondono personalmente). Dalla personalità giuridica discende sempre l’autonomia patrimoniale perfetta, ma non si può dire il contrario!

Responsabilità patrimoniale

Art. 2740 Responsabilità patrimoniale: Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Un’eccezione, sono, ad esempio, la fideiussione ed il caso dei “padroni e committenti” (le garanzie in generale). Talora l’orientamento giuridico ha considerato la mancanza di personalità giuridica anche nei casi di fondo consortile e patrimonio di famiglia.

3° principio oggi in crisi: In passato le società dovevano svolgere attività d’impresa.

Autonomia patrimoniale e personalità giuridica nelle società

Mentre prima si diceva all’art. 2247 che “due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio…”, oggi non è più sempre così, poiché esiste la possibilità del contratto unipersonale. I contratti bilaterali sono contratti a prestazioni corrispettive (cfr. diritto privato; es.: compravendita). I contratti consensuali si perfezionano con il consenso, e diventano reali quando trattano beni determinabili (infungibili). Elementi essenziali del contratto (cfr. diritto privato): accordo, oggetto, causa, forma. Una differenza tra contratti bilaterali e plurilaterali è che il vizio di una sola parte non comporta (nei secondi) né annullabilità né nullità né risoluzione a meno che tale partecipante non sia essenziale per il contratto, e quindi venga a mancare la causa.

Nell’ art. 2247 l’oggetto del contratto non è l’attività sociale, bensì il conferimento di beni e servizi.

Conferimento di servizi

4° principio in crisi: Nel passato non era ammesso il conferimento di servizi (lavoro) per tutte le società (si potevano apportare solo beni). Con la riforma questo può avvenire nelle SRL e da ciò è facile intendere quanto possa essere difficile la valutazione di tale apporto. Nelle SPA, comunque, tutt’oggi non è possibile. Le società acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese.

Tipologie di società

Società di persone Società di capitali
SS, SNC, SAS SPA, SAPA, SRL (quest’ultima subisce maggiormente la riforma)
1. Non hanno personalità giuridica 1. Hanno personalità giuridica
2. Hanno autonomia patrimoniale perfetta 2. Hanno autonomia patrimoniale più o meno imperfetta (“l’imprenditore” è costituito dai soli soci, non solo di maggioranza)
3. Il fallimento della società porta alla perdita del capitale 3. L’art. 147 della legge fallimentare prevede che il fallimento della società comporta il fallimento dei soci
4. Trasferimento delle quote solo con il consenso degli altri soci 4. Partecipazione sociale liberamente trasferibile
5. Amministrazione diretta 5. Potere indiretto del socio sull’amministrazione (mediante il diritto di voto)
6. Voto per teste 6. Voto per azione

Secondo un certo orientamento giurisprudenziale, non avrebbe senso che un socio di società di persone sottoscrivesse una fideiussione per la società, essendo già illimitatamente e solidalmente responsabile per la società (quindi la fideiussione sarebbe nulla per mancanza di causa). Al contrario, la Cassazione ha affermato la validità di tale garanzia, perché ha lo scopo di agevolare l’escussione, rivolgendosi ad un solo socio.

Tipi di società di persone

  • Artt. dal 2251 al 2290: Società semplice
  • Artt. dal 2291 al 2312: Società in nome collettivo
  • Artt. dal 2313 al 2324: Società in accomandita semplice

La società semplice

Gran parte delle norme delle società semplici si applicano per le SNC irregolari e sono paradigmatiche per tutte le società di persone. Una precisazione/eccezione: nella ss la responsabilità illimitata può essere nei confronti dei terzi limitata, infatti l’art. 2267 aggiunge la frase “salvo patto contrario”, ma solo per coloro che non hanno agito per la società.

Art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali: I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

Questa norma vale anche per le SNC? No, infatti l’art. 2291 precisa che il patto contrario nelle SNC non ha effetti verso terzi, semmai solo nei rapporti interni alla società stessa. Perché c’è questa differenza? Perché altrimenti equivarrebbe ad una SAS, infatti, la SAS non è altro che una SNC con soci limitatamente responsabili (che non compiono atti di amministrazione).

In mancanza di patto contrario nelle società semplici l’amministrazione è disgiunta, ovvero ogni socio, sia nelle SS sia nelle SNC, può amministrare da sé. Tuttavia gli altri soci hanno diritto ad opporsi. In tal caso la decisione è presa a maggioranza pro-quota e non pro-capite. (Ricordiamo che non esiste, infatti, l’assemblea come nelle società di capitali). È, comunque, sempre possibile pattuire il contrario.

Le società semplici possono sussistere anche senza conferimenti specifici:

Art. 2253 Conferimenti: Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. I conferimenti delle SNC, invece, devono essere indicati dallo Statuto.

L’autonomia patrimoniale è il rapporto tra il capitale della società ed il capitale dei soci. La perfezione dell’autonomia patrimoniale è molto ridotta nelle SS, superiore nelle SNC ed ancora maggiore nelle SAS. Nelle società di persone i soci sono solidalmente (tra loro) e illimitatamente (con tutto il capitale proprio) responsabili per le obbligazioni sociali. Risponde anche chi ha agito in nome e per conto della società.

È possibile rivolgersi ai singoli soci, solo dopo aver escusso azioni legali contro la società (es.: pignoramento). Per escussione si intende “agire esecutivamente e forzatamente contro la società, senza ottenere soddisfazione”. Non è sufficiente la richiesta di pagamento per dire che c’è stata escussione. Per fallire, come già accennato, occorre essere imprenditori commerciali ed insolventi.

Cause di scioglimento

Art. 2272 Cause di scioglimento: La società si scioglie:

  • Per il decorso del termine.
  • Per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.
  • Per la volontà di tutti i soci.
  • Quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.
  • Per le altre cause previste dal contratto sociale.

Analizziamo, dopo aver citato quest’articolo, un caso: qualora venissero a mancare tutti i soci tranne 1 e non ne subentrassero altri entro 6 mesi, vi sarebbe trasformazione automatica in società unipersonale? NO. Resta, infatti, l’autonomia tra socio e società, quindi anche in questo caso il creditore dovrà escutere prima dalla società. È, tuttavia, necessario che i soci restanti liquidino la quota agli eredi o, in alternativa, continuino l’attività con questi, oppure ancora avverrà lo scioglimento (come da art. sopra citato). La ragione di quest’ultima ipotesi è meramente economica, in quanto, con lo scioglimento, il rimborso per gli eredi avverrà non entro 6 mesi ma alla fine della liquidazione.

La società in accomandita semplice

Introducendo le SAS, anticipiamo già che esistono due tipi di soci:

  • Accomandatari: con compiti di amministrazione e responsabilità illimitata.
  • Accomandanti: senza compiti e con responsabilità limitata al capitale conferito.

Art. 2313 Nozione: Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Arato Marco.
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