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QUAL'È L'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE?
Anzitutto l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia immediata nel tempo: cioè essa produce effetti dal momento in cui si è avuta, non è previsto alcun termine di vacazione e non è concesso ai terzi di provare l'eventuale impossibilità materiale di avere conoscenza dell'iscrizione (salvo qualche eccezione prevista in tema di spa).
L'iscrizione ha un'efficacia positiva: cioè gli atti o i fatti iscritti sono opponibili ai terzi indipendentemente dalla conoscenza che essi ne abbiano (art 2193 comma 1).
L'iscrizione, oltre ad un'efficacia positiva, produce anche un'efficacia negativa: cioè tutti gli atti o i fatti, dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti non possono essere opposti a terzi, a meno che il soggetto obbligato non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza (art 2193).
comma2). L'efficacia dell'iscrizione, sia in senso positivo che in senso negativo, si esaurisce normalmente nel campo della opponibilità, quindi si tratta di un'efficacia dichiarativa: cioè l'iscrizione non aggiunge niente all'atto o al fatto iscritto, l'atto o il fatto è già idoneo a produrre i suoi effetti già prima dell'iscrizione.
Però il 3° comma dell'art 2193 fa "salve le disposizioni particolari della legge": cioè esistono casi in cui il legislatore attribuisce all'iscrizione una diversa efficacia.
Tra questi particolari casi ci sono quelli in cui all'iscrizione viene attribuita efficacia costitutiva: cioè quando l'iscrizione è un elemento necessario affinché gli effetti del fatto o dell'atto si producano (è il caso delle società per azioni: infatti solo con l'iscrizione la spa acquista la personalità giuridica).
Esistono altri
Casi in cui il legislatore attribuisce all'iscrizione un'altra efficacia, ossia un'efficacia di pubblicità notizia: cioè l'iscrizione ha funzione di mera segnalazione ai terzi, ed il giudice, a seconda delle circostanze, può trarre il convincimento della conoscenza da parte di terzi degli atti o fatti pubblicati.
In particolare, prima del decreto legislativo n. 228 del 2001, avevano l'efficacia della pubblicità notizia tutti gli atti e i fatti relativi ad imprenditori da iscrivere nella sezione speciale del registro delle imprese; poi dopo l'entrata in vigore di questo decreto legislativo (il quale ha attribuito l'efficacia della pubblicità dichiarativa all'iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli, grandi e piccoli, e delle società esercenti attività agricole) è stata prevista l'efficacia della pubblicità notizia solo per l'iscrizione dei
piccoli imprenditori commerciali. RICORDA CHE: Il registro delle imprese è pubblico. Chiunque può consultarne i dati sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio o anche sui terminali degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio. Ciascun ufficio rilascia certificati e copie di atti tratti dai propri archivi informatici. Anche per le società di capitali e per le società cooperative lo strumento di pubblicità legale è il registro delle imprese e trova oggi integrale applicazione la disciplina appena esposta. Restano tuttavia due differenze:
- mentre in base alla disciplina generale del registro delle imprese gli atti iscritti sono immediatamente opponibili ai terzi senza possibilità per questi ultimi di eccepire l'ignoranza degli stessi, per le sole società di capitali l'opponibilità diventa invece piena solo decorsi quindici giorni dall'iscrizione
nel registro delle imprese. Per le operazioni compiute in questo periodo i terzi sono infatti ammessi a provare di essere stati nell'impossibilità di avere conoscenza dell'atto.
2. Restano ferme le disposizioni che per alcuni atti delle società di capitale e/o delle società cooperative prevedono la pubblicazione nella gazzetta ufficiale anziché nel registro delle imprese.
MERO DEPOSITO
Abbiamo visto che l'iscrizione nel registro delle imprese è la forma più ricorrente di pubblicità legale. Però per certi atti (es. il bilancio di esercizio delle spa) la legge non prevede l'iscrizione nel registro delle imprese bensì prevede il mero deposito che si realizza mediante l'archiviazione dell'atto.
La distinzione tra iscrizione (che può comportare anche il deposito degli atti da descrivere) e il mero deposito (che però NON comporta anche l'iscrizione degli atti che si intendono depositare)
è molto importante perché possono essere diversi gli effetti dell’iscrizione e del mero deposito; inoltre, solo per gli atti per i quali la legge prevede obbligatoriamente l’iscrizione, può aversi, in mancanza di iniziativa dei soggetti legittimati, l’iscrizione o la cancellazione d’ufficio. Al mero deposito va attribuita l’efficacia della pubblicità notizia sin dal momento dell’avvenuto deposito.
2) LE SCRITTURE CONTABILI
Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione della situazione monetaria dell’impresa, con riferimento a singoli atti o a determinati periodi di esercizio dell’attività. Esse contribuiscono a rendere efficiente l’organizzazione e la gestione d’impresa. La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria ed è disciplinata dalla legge per gli imprenditori che esercitano attività commerciale. Tale obbligo ha la finalità di consentire
in ogni momento la ricostruzione dei movimenti economici dell'imprenditore a garanzia degli interessi dei creditori. La disciplina suddetta non si applica ai piccoli imprenditori anche quelli commerciali. Inoltre le società commerciali (tutte tranne le società semplici) devono ritenersi obbligate alle scritture contabili anche se non esercitano attività puramente commerciali. L'art. 2214 pone il principio generale che l'imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (c.d. scritture contabili obbligatorie in via speciale). Stabilisce inoltre che in ogni caso devono essere tenuti determinati libri contabili: il LIBRO GIORNALE e il LIBRO DEGLI INVENTARI (c.d. scritture contabili obbligatorie in via generale). Infine, devono essere ordinatamente conservati, per ciascun affare, gli originali della CORRISPONDENZA COMMERCIALE (lettere, fatture, telegrammi) ricevuta e le copie di quella.spedita.(l'inadempimento dell'obbligo, previsto dall'art 2214, da parte dell'imprenditore fallito integra il reato di bancarotta semplice, invece la manomissione fraudolenta delle scritture contabili integra il reato di bancarotta fraudolenta).
Il libro giornale è un registro cronologico-analitico. In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. Le annotazioni vanno effettuate nell'ordine ma non necessariamente nel giorno di effettuazione.
Quindi le caratteristiche del libro giornale sono: la cronologia e l'immediatezza.
Il libro giornale può essere articolato in libri parziali in relazione alle articolazioni dell'impresa.
Il libro degli inventari è invece un registro periodico-sistematico, deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e poi per ogni anno. L'inventario ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell'imprenditore.
Deve perciò contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'imprenditore, anche estranee all'impresa. Quindi l'inventario è uno strumento giuridico dichiarativo con il quale si delimita e si individua in modo preciso l'effettiva consistenza di un patrimonio elencando e descrivendo i singoli beni che ne fanno parte. L'inventario si chiude col bilancio il quale è un prospetto comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico. Il bilancio è un prospetto contabile riassuntivo dal quale si evidenzia alla fine di ciascun anno la situazione patrimoniale dell'impresa (nello stato patrimoniale) e i profitti e le perdite (nel conto economico). La redazione del bilancio è analiticamente disciplinata in tema di società per azioni con norme che fissano sia il contenuto del bilancio e sia i criteri che devono essere seguiti nella valutazione delle singole voci. Per garantireLa veridicità delle scritture contabili ed in particolare per impedire che le stesse siano successivamente alterate, è imposta l'osservanza di determinate regole formali e sostanziali nella loro tenuta.
Le regole formali sono state tuttavia progressivamente ridotte, in base all'attuale disciplina il libro giornale e il libro dell'inventario devono essere solo numerati progressivamente in ogni pagina prima di essere messi in uso.
Tutte le scritture contabili devono poi essere tenute secondo le norme di ordinaria contabilità e per l'art. 2219, senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni, e in un modo che le parole cancellate restino leggibili (cd. Formalità intrinseche).
L'inosservanza di tali regole rende le scritture irregolari e quindi irrilevanti.
Le scritture contabili e la corrispondenza commerciale devono essere conservate per dieci anni e la conservazione può essere tenuta con mezzi informatici.
Le scritture contabili,
di norma, non sono soggette a controlli esterni ma si tratta di una regola che subisce eccezioni a tutela degli interessi esterni all'impresa coinvolti dalla regolare tenuta della contabilità. L'obbligo di tenuta delle scritture contabili non è assistito da alcuna sanzione generale e diretta, salvo quelle previste dalla legislazione tributaria. EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI Sul piano processuale, le scritture contabili possono essere utilizzate come mezzo di prova sia a favore e sia contro l'imprenditore. Le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute, possono sempre essere utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro l'imprenditore che le tiene. Il terzo che vuole trarre vantaggio dalle scritture contabili di un imprenditore non può però scinderne il contenuto, non può cioè avvalersi solo della parte a lui favorevole (art. 2709), inoltre l'impre