Introduzione al diritto commerciale
Il diritto commerciale è quella branca del diritto privato che si occupa di regolare i rapporti relativi allo scambio e alla produzione di ricchezza. Più in dettaglio il diritto commerciale disciplina i contratti conclusi fra più operatori economici, tra operatori economici e privati, nonché le varie attività societarie. La nascita del diritto commerciale risale al 1500 grazie al giurista italiano Benvenuto Stracca, autore dell’opera “De mercatura seu mercatore tractatus” (1553), in seguito alla quale il diritto commerciale si pone, per la prima volta in assoluto, come un complesso di norme discernibile dal diritto civile.
La dottrina del diritto commerciale si articola intorno alle nozioni generali di impresa e di imprenditore, e si pone l’obiettivo di disciplinare l’attività imprenditoriale, sia nel caso in cui questa venga esercitata dal singolo, sia qualora la stessa si configuri attraverso un gruppo organizzato (come ad esempio nel caso di società e consorzi). È bene sottolineare come il diritto commerciale si occupi altresì delle procedure concorsuali, della regolamentazione dei contratti d'impresa, dei titoli di credito (come assegni e cambiali), nonché delle modalità di repressione della concorrenza sleale.
Le norme che ad oggi costituiscono il cuore pulsante del diritto commerciale italiano sono contenute all’interno del codice civile e in alcune leggi speciali. Tale configurazione si differenzia nettamente da tutti quegli ordinamenti giuridici che, al contrario, dispongono di un vero e proprio Codice di Commercio (dedicato esclusivamente alla branca commercialistica).
Codice di commercio
Un primo codice di Commercio dell’Italia post-unitaria venne pubblicato nel 1865. Si trattò di una leggera modificazione del Codice di Commercio del Regno di Sardegna. Di conseguenza la maggior parte dei giuristi ritiene che sarebbe più corretto considerare quello del 1882 come il primo vero codice di commercio italiano. La necessità di pubblicare un Codice di Commercio non era tuttavia particolarmente sentita all’epoca, dal momento che la normativa commerciale era già discretamente completa prima del 1861 (fu solo grazie all’intervento di Pasquale Mancini, noto giurista dell’epoca, che la proposta fu accolta).
Solo successivamente il codice di commercio del 1865 fu sostituito da quello del 1882, stabilendo innanzitutto la prevalenza delle norme commerciali su quelle civili. Per l’epoca si trattò di una novità importante, soprattutto considerando che in quegli anni il diritto civile era considerato la branca più importante del diritto. Un’altra innovazione degna di nota fu l’incorporamento all’interno della propria branca dei “negozi unilateralmente commerciali”, ovvero tutti quei negozi in cui una sola delle parti opera in qualità di commerciante. Infine solo nel 1942 si assiste alla soppressione del codice di commercio e al trasferimento della dottrina all’interno del neo nato Codice Civile.
Riforma del diritto societario
Col Decreto Legislativo n.6 del 17/01/2003 si assiste alla Riforma del Diritto Societario, attraverso la quale il legislatore si pone l’obiettivo di adeguare il codice civile e i relativi contenuti alle esigenze commerciali del nuovo millennio. La riforma in particolare è stata dettata da una duplice esigenza, ovvero semplificare la normativa del settore e orientare la dottrina verso una maggiore uniformità con i modelli societari europei. Fra le novità relative alle società a responsabilità limitata è doveroso citare per esempio:
- Possibilità di valorizzare la prestazione d’opera dei soci e i debiti verso gli stessi nel bilancio
- Accoglimento della prestazione d’opera nelle attività delle srl
- Inserimento tra le passività dei debiti verso soci
Per quanto riguarda le novità introdotte nei confronti delle Società per azioni, ci troviamo di fronte ad un intervento più radicale focalizzato su 4 basi:
- Interventi sulla costituzione delle spa
- Ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento
- Revisione integrale del controllo di gestione
- Ampliamento della casistica che consente il recesso del socio
Tra le innovazioni contabili più importanti è doveroso citare il riferimento al fair value, già previsto dai principi contabili internazionali e in grado di condizionare l’intero processo di redazione del bilancio, contrapponendosi nettamente al metodo generale del costo.
Contratto
Il contratto si inserisce entro la più ampia figura del negozio giuridico, di cui presenta gli elementi essenziali e accidentali. Gli elementi essenziali sono quelli che non possono mancare all’interno del contratto, che altrimenti risulta invalido e inefficace. Gli elementi accidentali sono invece meramente eventuali, quindi le parti sono libere di inserirli o meno, senza che ciò pregiudichi la validità del contratto.
Secondo l’art. 1325 del c.c. gli elementi essenziali sono l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma, mentre gli elementi accessori più comuni sono la condizione, il termine e il modo. L’accordo è l’elemento essenziale definito dall’incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti, ovvero quella di chi propone il contratto e quella di chi accetta. La causa è un altro elemento essenziale, ed è comunemente definita come la funzione economico-sociale del contratto. In base alla causa è possibile distinguere:
- Contratti tipici (in cui l’operazione economica perseguita dai contraenti è disciplinata in un modello già previsto dalla legge)
- Contratti atipici (le parti sono libere di concludere in forza dell’autonomia contrattuale, pur con evidenti limiti)
In pratica, la causa del contratto consiste in un giudizio di meritevolezza da parte dell’ordinamento, che nei contratti tipici è effettuato a priori dal legislatore, mentre nei contratti atipici è effettuato volta per volta dal giudice. L’oggetto è l’elemento essenziale costituito dalla “cosa”, dal “comportamento”, dalla “promessa” o dal “conferimento” oggetto di scambio. Secondo l’art. 1346 c.c. l’oggetto del contratto dev’essere:
- Possibile (se si tratta di una cosa deve esistere o comunque deve poter esistere, mentre se è un comportamento umano deve essere compatibile con le caratteristiche di chi è chiamato ad attuarlo)
- Lecito (l’oggetto non dev’essere contrario a norme, ordine pubblico e buon costume)
La forma è l’elemento essenziale con cui si manifesta la volontà negoziale ed è fondamentale, in quanto ogni volontà non manifestata è giuridicamente irrilevante. La volontà può manifestarsi in modo espresso (mediante parole, scritti o qualsiasi altro mezzo) oppure tacito (ovvero tramite un comportamento che sarebbe incompatibile con una volontà diversa). Relativamente alla forma il dichiarante può manifestare la volontà nella forma che preferisce, tuttavia in alcuni casi specifici la validità del contratto è limitata all’utilizzo della forma scritta.
La condizione è un evento futuro e incerto con cui le parti concordano l’efficacia o la cessazione degli effetti del contratto. Si parlerà di Condizione Sospensiva quando il verificarsi dell'evento futuro e incerto determina l'efficacia del contratto. Si parlerà di Condizione Risolutiva quando il verificarsi dell'evento futuro e incerto determina la cessazione degli effetti del contratto. Il termine è un evento futuro e certo in cui le parti concordano l’efficacia o la cessazione degli effetti del contratto. Trattandosi di un avvenimento certo, il termine, a differenza della condizione, non mette in dubbio gli effetti del contratto ma li fa cessare in un momento successivo.
Il modo (o onere) è un elemento accidentale relativo ai soli atti di liberalità (istituzione di erede, legato, donazione). Viene definito modo o onere proprio perché si tratta di un peso imposto al destinatario dell’atto, allo scopo di limitarne gli effetti.
Negozi giuridici
Il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà attraverso la quale si intende generare un effetto giuridico, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai consociati. Premesso che il contratto è probabilmente la tipologia di negozio giuridico più conosciuta, ogni negozio giuridico presenta degli elementi essenziali, indicati dall'articolo 1325 del cc (accordo, causa, oggetto e forma), e degli elementi accidentali (i più comuni sono la condizione, il termine e il modo).
È possibile discernere fra diverse tipologie di negozi giuridici, tanto che la prima fondamentale distinzione è fra:
- Negozi inter vivos (destinati ad avere effetto durante la vita dei soggetti)
- Negozi mortis causa (destinati a regolamentare la vicenda successoria o a disporre per il tempo successivo alla morte del soggetto)
In base al numero delle parti che partecipano al negozio è inoltre necessario distinguere fra:
- Negozi Unilaterali (manifestazione di volontà di una sola parte)
- Negozi Bilaterali (manifestazione di volontà di due parti)
- Negozi Plurilaterali (manifestazione di volontà di più parti)
Ancora, in base alla forma, si distingueranno negozi solenni (sono necessarie determinate modalità di manifestazione) da negozi non solenni (non sono richieste modalità particolari). Infine è possibile discernere fra negozi non patrimoniali e negozi patrimoniali (negozi gratuiti, negozi onerosi di ordinaria amministrazione, negozi onerosi eccedenti l’ordinaria amministrazione).
Nullità e annullabilità
L’annullabilità è la forma minore di invalidità (disciplinata a partire dall’art. 1425 del cc) che si verifica quando il negozio si pone in contrasto con principi dell’ordinamento che non sono fondamentali, dal momento che tutelano interessi particolari. Le ipotesi di annullabilità fondamentali previste dal codice sono:
- Incapacità di una delle parti o entrambe
- Errore
- Violenza
- Dolo
L'annullabilità inoltre è soggetta a prescrizione (solitamente nel termine di 5 anni), è sanabile mediante convalida, è generalmente relativa (l’avvio dell’azione di annullamento può essere generato esclusivamente dalla parte interessata).
La nullità è invece la forma più grave di invalidità (disciplinata a partire dall’art. 1418 del c.c) che si verifica quando il negozio si pone in contrasto con principi fondamentali dell’ordinamento. A differenza dell’annullabilità, l'azione di nullità può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse o anche rilevata d'ufficio dal giudice. I casi di nullità sono generati da:
- Contrarietà a norme imperative
- Mancanza di un elemento essenziale (come la causa o l'oggetto)
- Illiceità della causa o dei motivi
- Altri casi stabiliti dalla legge (nullità speciali)
La differenza fondamentale fra annullabilità e nullità è quindi la seguente:
- La nullità è un vizio grave, tanto che il giudice non può far altro che dichiarare la nullità del contratto, prendendone semplicemente atto.
- L’annullabilità ricorre in presenza di vizi meno gravi e scatta se un soggetto ricorre al giudice. Senza la sentenza che annulla il contratto l’accordo resta valido, nonostante i vizi.
Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto è disciplinata a partire dall’art. 1453 del codice civile, e si riferisce a una disfunzione del rapporto contrattuale causata da 3 possibili fattispecie:
- Risoluzione per Inadempimento
- Risoluzione per Impossibilità Sopravvenuta
- Risoluzione per Eccessiva onerosità
La risoluzione per inadempimento, disciplinata dall’articolo 1453 del codice civile, può verificarsi quando, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni e di conseguenza la parte adempiente si mobilita per la risoluzione dello stesso. È infatti evidente che se una parte ha eseguito le sue obbligazioni, si aspetta che l'altra faccia altrettanto. Di fronte al perdurare dell'inadempimento dell’altra parte, quella danneggiata può chiedere l'adempimento del contratto oppure chiedere la risoluzione del contratto. Questo potere di scelta ha dei limiti: se viene chiesto l'adempimento si può sempre chiedere poi la risoluzione, ma se è stata chiesta prima la risoluzione non è poi più possibile chiedere l'adempimento.
In situazioni specifiche è inoltre possibile ricorrere alla Eccezione di Inadempimento (art. 1460 codice civile). Si tratta di una forma di autodifesa privata attraverso cui una parte si può rifiutare di adempiere la propria obbligazione se l'altra non adempie contemporaneamente la propria obbligazione.
La risoluzione per Impossibilità Sopravvenuta, disciplinata dall’articolo 1256 del codice civile, può verificarsi quando la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile ad una delle parti (l’obbligazione si estingue). In particolare l’estinzione dell'obbligazione si realizza quando l'impossibilità è:
- Sopraggiunta (deve verificarsi dopo che è sorta l'obbligazione)
- Oggettiva (l'adempimento è oggettivamente impossibile)
- Assoluta (l'impedimento non può essere superato anche con sforzo intenso)
- Non imputabile (l'impedimento non può derivare da azioni del debitore)
Esistono inoltre casi molto particolari di impossibilità sopravvenuta:
- Impossibilità Temporanea (la prestazione è attualmente irrealizzabile ma verrà eseguita non appena sarà possibile)
- Impossibilità Parziale (la prestazione di uno dei contraenti è divenuta impossibile solo in parte)
La risoluzione per eccessiva onerosità, disciplinata dall'articolo 1467 del codice civile, può verificarsi quando l'esecuzione di una prestazione diventa decisamente più costosa rispetto al momento della stipula del contratto. La risoluzione per eccessiva onerosità può essere richiesta esclusivamente in presenza di contratti in cui la prestazione si protrae nel tempo, dal momento che l’eccessiva onerosità presuppone un cambiamento sopraggiunto nel tempo e inizialmente imprevedibile. Sono un valido esempio i contratti relativi alla telefonia, luce, gas, contratti di locazione, ma anche acquisti la cui esecuzione venga rinviata a un momento successivo.
Rescissione del contratto
La rescissione del contratto è disciplinata a partire dall’art. 1447 del codice civile, e la sua funzione è quella di far venir meno gli effetti del contratto qualora si verifichi una delle ipotesi previste dalla legge. Le ipotesi sono 2:
- Rescissione contratto concluso in stato di pericolo (disciplinata dallo stesso articolo 1447 del codice civile, consente alla parte che ha assunto un'obbligazione contrattuale di richiedere la rescissione se la conclusione del contratto è stata determinata dalla necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri da un danno grave alla persona).
- Rescissione contratto per lesione ultra dimidium (disciplinata all'articolo 1448 del codice civile, se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, dovuta ad uno stato di bisogno di una parte e l'altra ne ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.)
La lesione ultra dimidium, per determinare la rescissione, deve:
- Perdurare fino al tempo in cui viene effettuata la domanda
- Eccedere la metà del valore che la prestazione
La rescissione può essere evitata mediante l'offerta di una modificazione del contratto sufficiente a riequilibrarne l’equità.
Nozione generale di impresa e imprenditore
Possiamo definire l'impresa come quell’attività economica professionalmente organizzata che ha come fine la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il termine impresa non deve tuttavia venir confuso con il termine azienda (che identifica invece il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa), né col termine società (soggetto giuridico esercente attività di impresa). In realtà il codice civile non definisce l'impresa in sé, quanto piuttosto l'imprenditore, ricollegando a tale status particolari diritti e doveri. Secondo l’art. 2082 del cc infatti l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, a prescindere dalla natura, dalla dimensione o dallo scopo dell'attività stessa.
È possibile effettuare diverse classificazioni tra imprenditori: in particolare, applicando il criterio qualitativo, si distinguono:
- Imprenditore agricolo (art. 2135 del cc)
- Imprenditore commerciale (art. 2195 del cc)
Applicando al contrario il criterio quantitativo possiamo invece distinguere fra:
- Piccolo imprenditore (art. 2083 del cc)
- Grande imprenditore
Infine, applicando il cosiddetto criterio personale, che riguarda il numero di soggetti che gestiscono l'impresa, si distinguono:
- Imprenditore individuale (art. 2094-2095 cc)
- Imprenditore collettivo o società (disciplinata dal titolo V del libro)
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