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DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
Il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti alla luce della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo nasce dal presupposto che le condotte dei dipendenti, dei funzionari e dei dirigenti della PA vengano vagliate sia dal Giudice Amministrativo che dalla Corte dei Conti.
La questione medesima può essere risolta analizzando il principio del "Ne Bis In Idem", disciplinato dall'art. 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, in base al quale vige il divieto d'applicazione, nei confronti del medesimo soggetto, di 2 o più pene, per la medesima condotta.
La trasgressione del medesimo principio comporterebbe quindi la violazione dell'ordinamento comunitario, che è bene ricordare essere al vertice della gerarchia delle fonti.
Pertanto, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti si delineerebbe nel momento in cui una sentenza pronunciata dalla stessa si ponesse in
Contrasto con le norme comunitarie o qualora fosse viziata da una trasgressione del principio del "Ne Bis In Idem".
NATURA DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
La natura giuridica delle Federazioni sportive è stata caratterizzata da aspri dibattiti nel corso degli scorsi decenni, anche in funzione degli interventi di riforma che hanno interessato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Il dibattito si è infatti consumato fra coloro i quali sostenevano che le Federazioni fossero dotate di personalità di diritto pubblico e chi invece sosteneva fossero caratterizzate da personalità di diritto privato.
Le normative, in tale contesto, non hanno fatto altro che offuscare la situazione, per esempio attraverso la legge n.426 del 16 febbraio 1942 (che apportò elementi in favore della tesi pubblicistica) e la legge n.91 del 23 marzo 1981 (che invece generò un rafforzamento della tesi privatistica).
Tale confronto condusse successivamente
All'elaborazione di una tesi intermedia basata sulla natura ibrida o mista delle Federazioni Sportive. Secondo la medesima tesi infatti le Federazioni assumerebbero una duplice veste giuridica: - Privatistica (quali associazioni private svolgenti attività tecniche, gestionali e organizzative). - Pubblicistica (in quanto organi del Coni operanti per il perseguimento di interessi sportivi) Col decreto legislativo n.242 del 23 luglio 1999 assistiamo alla definitiva risoluzione della diatriba per mezzo della definizione secondo cui le Federazioni sportive sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato, non perseguenti scopi di lucro, talvolta chiamate ad esercitare potestà amministrative sotto la vigilanza e il controllo del CONI. RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE Con la terminologia "Riparto di giurisdizione" ci si riferisce a quell'insieme di regole utili all'individuazione del giudice competente, specialmente qualora l'obiettivo.sia intentare una causa nei confronti della PA. Chiaramente l'utilità stessa dei criteri di riparto cessa nel caso in cui sia la legge stessa a sancire quale sia il giudice competente (ordinario o amministrativo) ad esprimersi su una determinata situazione. Tuttavia è bene precisare come, quantomeno in linea di massima, in base a quanto disposto dalla legge n.2248 del 20 marzo 1965, le questioni relative ai diritti soggettivi rimangano di competenza del giudice ordinario anche qualora venissero coinvolte da un provvedimento amministrativo. La regola generale affermatasi a partire dal 1949 secondo cui al giudice ordinario spetterebbe la giurisdizione sui diritti soggettivi, mentre al giudice amministrativo spetterebbe la competenza sugli interessi legittimi, vedeva il contrapporsi, almeno fino al 2004, in base a quanto disposto dall'art.103 della Costituzione, dei "blocchi di materie". Tale criterio prevedeva infatti che i giudici amministrativi avesserogiurisdizione, anche dei diritti soggettivi, relativamente ad alcune materie indicate dalla legge. Quest'ultimo criterio è stato tuttavia depotenziato dall'intervento della Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n.204 del 2004. Prima dell'avvento della regola generale a partire dal 1949, l'ordinamento si focalizzava su criteri di riparto alternativi, fondati per esempio sulla causa petendi, sul distinguo fra atti di imperio/di gestione e sul petitum (formale o sostanziale). RESPONSABILITÀ GESTORIE DELL'IMPRENDITORE In base a quanto sancito dall'art. 2088 e precedenti del cc l'imprenditore è a capo dell'impresa ed è chiamato a rispondere per le responsabilità delle proprie scelte verso lo Stato, nonché ad operare attenendosi ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano. In particolare è suo compito garantire: Pubblicazione scritture contabili iscrizione registroimprese- e (fermorestando che, per le piccole attività, sono previste alcune esenzioni formalistiche).
Sicurezza lavorativa- (in base a quanto sancito dall'art. 2087 del cc egli è obbligato a tutelare le condizioni lavorative dei propri dipendenti, spendendosi nella protezione della loro integrità fisica e morale). È bene sottolineare come l'imprenditore sia responsabile, in termini di "per culpa ineligendo", dei danni arrecati a terzi, dai propri dipendenti nell'esercizio delle incombenze affidate a quest'ultimi, così come rimane responsabile, in termini di "per culpa in vigilando", della mancata vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza adottate da parte dei lavoratori.
Nel medesimo contesto è doveroso affrontare il tema delle cosiddette limitazioni di responsabilità, in base alle quali, in alcune circostanze, il legislatore ha applicato delle eccezioni in grado di arginare, quantomeno parzialmente,
La responsabilità dell'imprenditore (un esempio classico sono le SPA o le SRL).
FAVOR REI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
Il principio del favor rei, che costituisce un caposaldo del diritto penale e si ancoradirettamente al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost, nasce dall'esigenzadi garantire a 2 o più soggetti, che abbiano osservato una stessa condotta in epochedifferenti, un pari trattamento.
Con il termine antiriciclaggio si intende invece l'azione di prevenzione e contrastodelle attività fraudolente di riciclaggio di denaro, beni o altre attività, in base aquanto sancito dal decreto legislativo n.231 del 21 novembre 2007.
Premettendo che nel diritto amministrativo il medesimo principio non trova inveceapplicazione, in base a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n.90 del 25maggio 2017, attualmente si determina una più ampia applicazione del "principiofavor rei" in materia di antiriciclaggio.
Secondo il quale, in seguito ad una violazione, va applicata la normativa sopravvenuta qualora fosse più favorevole di quella invigore all'epoca della commissione del fatto. Tale novità si è configurata attraverso l'applicazione, nell'ambito della sentenza n.28888 del 12 novembre 2018 pronunciata dalla Corte di Cassazione in merito ad una fattispecie precedente al medesimo decreto (25 maggio 2017), delle più recenti e favorevoli disposizioni normative.
In particolare, prima dell'attuazione del decreto legislativo n.90 del 2017, venivano sanzionate le tardive segnalazioni, comportando una severità quantomeno discussibile e una sostanziale inefficienza delle sanzioni amministrative, oggi definitivamente superate.
CONTRATTI DERIVATI
I contratti derivati, disciplinati a partire dal decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, sono prodotti finanziari il cui valore deriva dall'andamento di una specifica attività, denominata sottostante.
I medesimi strumenti sono adoperati per 3 finalità:
- Finalità di copertura (ammortizzare il rischio finanziario, nonché ridurre la volatilità, di un portafoglio di titoli)
- Finalità speculativa (aprire posizioni al rialzo o al ribasso acquistando uno o più contratti con l'obiettivo di conseguire un profitto)
- Finalità Arbitraggista (aprire posizioni contrapposte, spesso nell'arco di pochi millisecondi, per conseguire un profitto certo, sfruttando temporanei disallineamenti fra i prezzi)
Esistono diverse tipologie di contratti derivati, ognuna con le proprie caratteristiche:
- Contratti a termine (possono essere Futures o Forward, e si configurano quando due soggetti stipulano un contratto finalizzato alla consegna di una determinata quantità di un certo sottostante, come merci o attività finanziarie, ad un prezzo stabilito e ad una data prefissata).
- Swap (quando 2 parti stipulano un contratto su un mercato OTC,
Il Going Concern, o continuità aziendale, corrisponde alla capacità dell'impresa di continuare la propria esistenza in un futuro prevedibile, rigettando quindi la necessità di liquidare o interrompere la propria operatività.
Per preservare la continuità aziendale è quindi necessario attenzionare, periodicamente, una serie di parametri, i cosiddetti benchmark, fondamentali ai fini di mantenere una prospettiva coerente delle condizioni future.
Un buon manager deve quindi essere in grado di identificare il più presto possibile tutta una serie di situazioni pericolose, o quantomeno critiche, attraverso stress test, sondaggi, opinioni dei consumatori e del personale aziendale.
Talvolta può configurarsi l'uscita dei parametri aziendali dal perimetro del going concern a causa della perdita momentanea della capacità di creazione di valore, ovvero dell'economicità aziendale.
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