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gestione, CHE MIO PADRE AL MERCATO COMPRO’
- Nomina e revoca dei consiglieri
- Delibera su responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
- Delibera su destinazione degli utili
- Nomina un soggetto incaricato alla revisione dei conti
L’assemblea straordinaria:
- Delibera su modifiche dell’atto costitutivo
- Nomina e revoca i liquidatori
- Delibera su altri oggetti individuati dalla legge
Convocazione dell’assemblea e funzionamento, l’assemblea deve essere convocata:
- Almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio
- Su richiesta di 1/20 dei soci, se si tratta di società chiuse 1/10
- In caso di perdita rilevante
- In caso di scioglimento
Finalità, l’assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione. Si
attivano i sindaci se non lo fanno gli amministratori o vengono a mancare, per ultimo
si attiva il tribunale. L’avviso di convocazione è molto importante e deve contenere:
giorno, ora e luogo ed elenco delle materie da trattare. La convocazione avviene
almeno 15 giorni prima, con adeguata pubblicità su Gazzetta Ufficiale o a mezzo
stampa, entro 8 giorni ai soci (mail, fax, etc.), e in caso di società aperte la
convocazione avviene sul sito della società 30 giorni prima almeno, con indicazione
delle motivazioni e l’ordine del giorno indicato analiticamente.
Quorum, per le società chiuse i quorum di prima e seconda convocazione cambiano,
minore nella seconda, si devono individuare i soci che hanno diritto di voto. Quorum
costitutivo e deliberativo sono diversi:
Per società chiuse
a) ASSEMBLEA ORDINARIA, 1^ convocazione maggioranza del capitale e
delibera a maggioranza, 2^ convocazione non prevista maggioranza
costitutiva, delibera a maggioranza assoluta dei presenti
b) ASSEMBLEA STRAORDINARIA, 1^ convocazione a maggioranza del capitale e
delibera a maggioranza dei voti, 2^ convocazione si costituisce con 1/3 del
capitale, per convocazioni successive si costituisce con 1/5 del capitale.
Per società aperte: assemblea straordinaria 1^ convocazione si costituisce con
maggioranza di delibera del capitale e 2/3 dei voti.
Diritto di voto, può intervenire in assemblea chi ha diritto di voto, per le azioni
dematerializzate si ha la comunicazione al posto del deposito del titolo.
Il presidente nomina un segretario, che nell’assemblea straordinaria è affiancato ad un
notaio, i soci che non si ritengono informati sui punti dell’ordine del giorno, possono
chiedere il rinvio
L’assemblea totalitaria: l’assemblea è legittima, se ci sono amministratori a
maggioranza dei soci, è precaria perché i soci possono chiedere il rinvio.
Conflitto di interessi, il socio che ha un conflitto di interesse si astiene a votare, se
vota si può verificare se il suo voto è stato determinante
Rappresentanza nell’assemblea, il socio può farsi rappresentare, con delega non in
bianco, per singola assemblea. Nelle società chiuse un soggetto può rappresentare
massimo 20 persone, nelle società aperte dipende dal capitale. Nel TUF, ci sono
diverse forme di delega:
Delega gestoria, da cliente a intermediario
Delega sollecitata, un promotore si offre a più soci, proponendo il suo voto e
raccogliendo le deleghe.
Presenza all’assemblea, è indicata nello statuto, se manca viene nominato a
maggioranza dei presenti; vi è un segretario, il presidente verifica la regolarità,
accerta l’identità dei presenti e se sono legittimati a stare lì, regola lo svolgimento e
accerta i risultati. Nell’assemblea straordinaria il segretario è sostituito da un notaio
Verbale delle deliberazioni, deve indicare data, l’identità dei rappresentanti e capitale
rappresentato, risultato della votazione e indicazione soci favorevoli, astenuti o
contrari, non è quindi previsto il voto segreto. Il verbale non è nullo se mancano
requisiti essenziali
Nullità delle deliberazioni, mancata convocazione, mancanza verbale, oggetto
impossibile o illecito, chiunque abbia interesse può chiedere la nullità entro 3 anni
dall’iscrizione o dal deposito
Sanatoria, se c’è data, oggetto, sottoscrizione, la delibera si può considerare valida, se
il verbale viene redatto di nuovo, l’assemblea è valida.
Annullabilità delle deliberazioni, quando è contraria alla legge o allo statuto.
Sospensione, l’azione giudiziaria va presentata al tribunale di competenza, il giudice
può sospendere la delibera e decidere sul merito, il termine è di 90 giorni dalla
delibera, sono fatti salvi gli effetti su terzi in buona fede.
La sanatoria se la delibera annullabile viene sostituita da una conforme, la
deliberazione non è annullabile.
Riserva di legge di esclusione di invalidità atipiche:
La delibera non può essere annullata se il voto del soggetto non legittimato non
è determinante
L’invalidità singolo voti o errato conteggio non è determinante
Incompletezza del verbale o inesattezza, salvo impedisca l’accertamento del
contenuto, gli effetti e la validità della deliberazione
Prescrizione azione di nullità, 3 anni da iscrizione o deposito. Per alcune singole
deliberazioni abbiamo un limite di 180 giorni, e il bilancio può essere impugnato entro
l’approvazione del bilancio successivo
Conflitto di interessi e abuso diritto di voto, la delibera è impugnabile solo se il voto
del socio in conflitto di interessi è determinante e reca danno alla società. Gli
amministratori non possono votare su delibere che riguardano la loro responsabilità
Gli amministratori
Sono coloro che assumono la gestione della società, pongono in essere l’attività
esclusiva per perseguire l’oggetto sociale, l’assemblea può autorizzare alcune
decisioni, ma gli amministratori sono sempre responsabili.
Gli amministratori agiscono come dei veri e propri imprenditori. All’amministratore non
si applicano tutte le norme del mandato, perché il mandato agisce per conto del
mandante, mentre l’amministratore ha autonomia in via esclusiva.
C’è differenza tra amministratore e CdA, nel secondo caso l’esercizio segue il metodo
collegiale, diverso da quello della società di persone, si riunisce, ha quorum costitutivo
e deliberativo.
Nelle società aperte il CdA, è eletto secondo una lista presentata dai soci che
rappresentano 1/40 del capitale sociale, si vota la lista, e le liste di minoranza
possono indicare un consigliere nel CdA. In base al numero di consiglieri, ci
devono essere poi dei consiglieri indipendenti.
Nomina, l’assemblea nomina e revoca gli amministratori, con la maggioranza
prevista dall’assemblea ordinaria, salvo i casi in cui:
1) Il primo amministratore è nominato dall’atto costitutivo
2) Amministratore può essere nominato da detentori di strumenti finanziari
partecipativi
3) Lo stato o ente territoriale può nominare un consigliere
Tutti i fatti legati al CdA devono essere iscritti al registro delle imprese entro 30
giorni
Cessazione dell’incarico, gli amministratori di noma restano in carica per 3
esercizi, e sono rieleggibili, e tale principio può decadere se si hanno delle
cause di ineleggibilità: interdizione, inabilitazione, soggetto dichiarato fallito,
condanna con interdizione da pubblici uffici, in questi casi l’amministratore
decade. Ma la nomina è incompatibile con:
1) Socio di società concorrenti
2) Amministratore non può avere lo stesso ruolo in società concorrenti
L’amministrazione cessa per:
1) Termine del mandato
2) Morte
3) Decadenza per non leggibilità sopravvenuta
4) Ineleggibilità se si ricoprono cariche pubbliche
La norma del 2011 prevede le quote rosa nel CdA
Revoca amministratori, l’amministratore è revocato dall’assemblea per giusta
causa, ma anche senza giusta causa ed è previsto il risarcimento del danno
subito
Rinuncia amministratore, può rinunciare al mandato, ha effetto immediato se
permane la maggioranza degli amministratori nel CdA, altrimenti viene rinviata.
La rinuncia scritta ha comunque effetto immediato.
Ci possono essere delle clausole in cui la rinuncia dell’amministratore faccia
cadere l’intero CdA.
Revoca e divieto di concorrenza, gli amministratori non possono essere soci in
società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea, in caso di insolvenza
viene revocato e deve risarcire i danni
Sostituzione degli amministratori, se un amministratore rinuncia, va sostituito,
se manca l’intero CdA, viene temporaneamente sostituito dal collegio sindacale
per ordinaria amministrazione, secondo la clausola di salvaguardia, ma deve
convocare d’urgenza l’assemblea
Amministratori delegati, all’interno del Cda si possono delegare alcune funzioni
ad altri soggetti, come si possono anche revocare. La ripartizione delle
responsabilità dipende naturalmente dai compiti delegati e dalle competenze
che richiedono. La norma prevede che tutti gli amministratori siano responsabili
in solido, ma se alcune funzioni sono delegate si ha una ripartizione delle
responsabilità, e la responsabilità esclusiva si ha quando si è fatto tutto il
possibile per evitare il danno.
Gli organi delegati si occupano dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile, l’organo delegante ha funzione di vigilanza.
Tra le funzioni non delegabili abbiamo: emissione di azioni e obbligazioni,
aumento del capitale e diminuzione, fusione e scissione.
Responsabilità verso la società, gli amministratori devono adempiere ai doveri
della legge e dello statuto, la responsabilità è solidale tra gli amministratori,
salvo che:
1) Amministratore singolo si trova in una situazione di colpa
2) Vi siano deleghe
3) La restante parte del Cda non fosse a conoscenza dell’evento che genera un
danno
Invalidità deliberazioni consigliari, le deliberazioni se sono contro la legge o allo
statuto possono essere impugnabili, e le possono impugnare gli amministratori
assenti, non favorevoli e il collegio sindacale, ma anche i soci se sono lesive nei
loro confronti.
Rappresentanza, nell’atto costitutivo sono elencate le responsabilità degli
amministratori, e quando hanno la rappresentanza della società, siccome è
rilevante nei rapporti con i terzi va iscritto nel registro delle imprese, se non c’è
iscrizione non vale. Le limitazioni alla rappresentanza sono presenti nello
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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