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DOMANDE APERTE DIRITTO COMMERCIALE

L’imprenditore

Secondo l’art. 2082 c.c. “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine

della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. La definizione mette in luce tre requisiti essenziali

dell'imprenditore:

- L'attività dell'imprenditore deve avere un fine determinato, ossia la produzione oppure lo scambio di

beni o di servizi. Questo comporta lo stretto collegamento dell'imprenditore con il mercato.

- L'attività dell'imprenditore deve anche essere un'attività economica, cioè deve ottenere un ricavo, per

arrivare a sostenere dei costi. Lo scopo principale dell'imprenditore è ottenere un profitto, ossia dei

ricavi superiori ai costi sostenuti.

- L'attività deve essere anche organizzata, occorre che le persone o le risorse materiali siano predisposte

per l'esercizio dell'impresa.

- L'attività deve essere esercitata professionalmente, deve dunque avere carattere corsivo abituale, non

saltuario.

L’acquisto della qualità d’imprenditore

Per affermare che un soggetto è diventato imprenditore è necessario che l’esercizio dell’attività di impresa sia a

lui imputabile e quindi giuridicamente a lui riferibile.

L’imprenditore commerciale

L’art. 2082 cod.civ. afferma che “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.

Requisiti essenziali dell’imprenditore art.2082 c.c: Attività produttiva, Organizzazione, Economicità e

Professionalità

L’azienda

“L’azienda è il complesso di beni organizzati dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.).

È l’apparato strumentale per lo svolgimento dell’attività economica organizzata al fine della produzione e lo

scambio di beni e servizi, cui l’art.2082 connette la qualifica d’imprenditore. Il rapporto tra azienda e impresa è

un rapporto di mezzo a fine, costituendo l’azienda il complesso di beni eterogenei di cui l’imprenditore si avvale

nello svolgimento della propria attività. L’azienda ha rilevanza, in particolare, per il valore economico che

assume: la combinazione e il coordinamento tra gli elementi che la compongono le conferisce, un valore

maggiore di quello dato dalla loro somma e ne aumenta le capacità di realizzare profitto e di attrarre clientela.

Generalmente l’avviamento viene suddiviso, a seconda di quali siano i fattori che ne determinano il valore, in :

- Oggettivo quando esso è connesso alla capacità di produrre profitto derivante dai beni che

costituiscono l’azienda.

- Soggettivo quando il maggior valore deriva dalle abilità personali dell’imprenditore.

- Misto si ha quando vi è combinazione tra gli elementi materiali e quelli personali.

L’avviamento costituisce un valore patrimoniale dell’azienda, con la conseguenza di poter addirittura essere

iscritto in bilancio.

La rappresentanza nel diritto commerciale

Le forme di rappresentanza nelle imprese commerciali sono regolate agli artt. 2203-2213 c. c., in deroga alle

disposizioni di diritto comune dettate in tema di rappresentanza. La disciplina di diritto comune. Infatti,

presuppone una situazione in cui la sostituzione nell’attività dichiarativa è solo eventuale se non addirittura

caratterizzata dall’eccezionalità. In questo contesto si distinguono pertanto le tre diverse figuri di ausiliari, che si

differenziano, per la loro diversa posizione funzionale nell’organizzazione dell’attività di impresa, e per il

rispettivo potere rappresentativo. Tali figure sono : l’institore, il procuratore e il commesso.

L’institore è colui che preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa di una sede secondaria o di un ramo

particolare della stessa ( il direttore generale dell’impresa o di una filiale o di un settore produttivo).

Il procuratore è un rappresentante dell’imprenditore ed è legato da un rapporto stabile, ma il suo potere di

rappresentanza non è il riflesso delle funzioni a lui affidate nell’organizzazione dell’impresa.

Il procuratore è un ausiliario subordinato di grado inferiore rispetto all’institore, in quanto a differenza di questo

a. Non è posto a capo dell’impresa o di un ramo o di una sede secondaria.

b. Il suo potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell’impresa.

Il procuratore è ex lege investito di un potere di rappresentanza generale dell’imprenditore, non ha la

rappresentanza processuale (attiva e/o passiva) dell’imprenditore, non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel

registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili.

I commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidare mansioni esecutive e materiali che li pongono in

contatto con i terzi. Ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza dell’imprenditore anche in mancanza

di specifico atto di conferimento. Essi hanno un potere più limitato rispetto a quello degli institori e dei

procuratori. Il principio base, è che essi possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di

operazioni di cui sono incaricati. 1

L’impresa può essere definita come l’attività economica organizzata dall’imprenditore da lui esercitata

professionalmente ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi.

Le categorie di imprenditori:

Il codice civile distingue vari tipi di imprese ed imprenditori a base di 3 criteri certi:

1. L’oggetto dell’impresa che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore

commerciale.

2. Dimensione dell’impresa che serve ad enucleare la figura del piccolo imprenditore e di riflesso il medio-

grande.

3. La natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa

individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa considerata pubblica.

Lo statuto dell’imprenditore

Comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenze e dei consorzi

e alcune disposizioni speciali in tema di contratti.

Nello statuto dell’imprenditore commerciale rientrano la regolamentazione dell’iscrizione nel registro delle

imprese, la pubblicità legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e altre procedure

concorsuali.

Il Registro delle imprese è tenuto dall’ufficio delle imprese sotto la vigilanza di un giudice, delegato dal

presidente del tribunale. Il registro è pubblico e non è solo uno strumento di pubblicità legale delle imprese

commerciali ma anche strumento di informazioni sui dati organizzativi, è istituito in ciascuna provincia presso le

camere di commercio.

Le sezioni del registro delle imprese sono due : ordinari e speciale.

Nell’ ordinaria sono iscritti gli imprenditore per i quali l’iscrizione al registro era originariamente prevista dal cod.

civ.

Le sezioni speciali sono due, in una sono iscritti gli imprenditori che avevano l’iscrizione solo come pubblicità

prima della riforma del 1993, nell’altra vi si iscrivono le società tra professionisti.

I segni distintivi dell’impresa

- La ditta è il nome sotto cui l’imprenditore esercita l’attività. È l’unico tra i segni distintivi dell’impresa ad

essere obbligatorio.

- L’insegna è un emblema affisso sulla porta dei locali in cui opera l’impresa. Può contenere parole,

immagini e può essere generica o specifica. Nel secondo caso, gode della stessa tutela accordata alla

ditta. Per esporre un’insegna occorre informarsi sulle norme in materia e sui relativi tributi.

- Il marchio può identificare: un prodotto o un servizio di un’impresa, una linea di prodotti o servizi e un

prodotto o servizio di più imprese. Può essere formato da: un nome (marchio nominativo) spesso

coincidente con la ditta, da un’immagine (marchio emblematico) o da entrambe (marchio misto).

Contratto di consorzio: con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un organizzazione comune

per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. È questa l’attuale nuova

nozione dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, che ha anche modificato in più punti

l’originaria disciplina dettata dal cod.civ.

L’IMPRENDITORE AGRICOLO

Ai sensi dell’art. 2135 c.c. “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,

selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per

allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase

necessaria del

ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque

dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore

agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che

abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento

di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse

dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del

territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

La disciplina delle attività agricole

In base all’art. 2135 c.c. bisogna distinguere tra attività agricole:

- Essenziali (o principali) dove la produzione è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale.

Esse sono: la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali.

2

- Per connessione: si tratta di attività, di per sé ed oggettivamente, qualificabili come commerciali, ma per le

quali

tale connessione consente ex lege una sorta di “attrazione” nella sfera delle attività agricole. Più esattamente,

perché un’attività possa dirsi connessa, essa necessita di una relazione sia sotto il profilo soggettivo che sotto il

profilo oggettivo, con l’attività agricola essenziale.

Le attività connesse: “si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette

alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali,

nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o

risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di

valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite

dalla legge”

La differenza tra imprenditore agricolo e commerciale

In base all’oggetto dell’attività di impresa, il Codice Civile distingue tra imprenditore agricolo e imprenditore

commerciale. Tale distinzione si riflette in una disciplina profondamente differenziata tra le due categorie:

l’imprenditore agricolo, infatti, gode di un trattamento di favore, vedendosi applicate le norme basilari previste in

generale per ogni imprenditore, mentre l’imprenditore commerciale è assoggettato ad una disciplina assai più

rigorosa, essendo obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili ed

essendo assoggettato sia al fallimento che alle altre procedure concorsuali.

Le società

In diritto con il termine società si intende quel soggetto giuridico, distinto dalla persona dei soci, incaricato

all'esercizio dell'attività di impresa. L'art. 2247 del codice civile, definisce come contratto di società quello con il

quale “due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo

scopo di dividerne gli utili”.

Il nostro ordinamento distingue le società in: società di persone e società di capitali.

Le società di persone si caratterizzano per l'intenso legame personale con i soci, i quali garantiscono per le

obbligazioni assunte dalla società anche con il loro patrimonio privato. In esse vi è una forte prevalenza

dell'elemento soggettivo rispetto al capitale, pur permanendo la separazione più o meno netta tra il patrimonio

sociale e quello personale dei singoli soci. Pertanto, a differenza di quanto fa con le società di capitali, alle

società di persone l'ordinamento italiano non riconosce la personalità giuridica e non le distingue formalmente

dalle persone che le compongono. Ad esse, in ogni caso, viene garantita un'autonomia patrimoniale definita

imperfetta, in base alla quale il creditore personale di un socio non può aggredire direttamente il patrimonio

della società, ma, semmai, ottenere la liquidazione della sola quota del socio debitore, e i creditori della società

possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci solo dopo aver infruttuosamente escusso il

patrimonio della società.

Rientrano nelle società di persone: la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita

semplice.

Le società di capitali si caratterizzano per il fatto che il capitale prevale rispetto all'elemento soggettivo, il che

significa che i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti del capitale in esse conferito,

rappresentato a seconda del tipo societario da azioni o quote, e che il loro patrimonio personale non potrà mai

essere aggredito dai creditori sociali. In sostanza, le società di capitali si caratterizzano, rispetto alle società di

persone, per il fatto che ad esse l'ordinamento riconosce la personalità giuridica e per il fatto di essere dotate di

autonomia patrimoniale perfetta.

Un'altra caratteristica delle società di capitali può essere riscontrata nel fatto che in esse le decisioni vengono

prese collegialmente, con metodo maggioritario, sulla base di voti il cui peso varia a seconda della

partecipazione al capitale sociale. Nelle società di capitali, inoltre, il potere di amministrazione è svincolato dalla

qualità di socio con la conseguenza che da quest'ultima deriva solo l'esercizio delle funzioni di controllo e la

partecipazione agli utili e alle perdite, mentre l'amministrazione può spettare anche a soggetti diversi dai soci

ma da questi eletti.

A caratterizzare le società di capitali, infine, è la necessaria presenza di tre organi, ovverosia l'assemblea, il

consiglio di amministrazione o l'amministratore unico e il collegio sindacale, i quali esercitano rispettivamente le

funzioni di organizzazione, gestione e controllo. Rientrano nella famiglia delle società di capitali la società a

responsabilità limitata, anche in forma semplificata, la società per azioni e la società in accomandita per azioni.

Le cause di scioglimento delle società di capitali

La s.p.a. e le altre società di capitali si sciolgono con il verificarsi di una delle seguenti cause:

- il decorso del termine di durata fissato nell'atto costitutivo.

- il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo

- l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea

- la riduzione del capitale (per perdite) al di sotto del minimo legale

3

- la delibera dell'assemblea straordinaria in seguito al recesso di uno o più soci, o all'impossibilità di

provvedere al rimborso delle relative azioni senza ridurre il capitale sociale.

- la deliberazione dell'assemblea straordinaria di scioglimento anticipato.

- le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto (es. morte di un determinato socio).

Le società a responsabilità limitata

La s.r.l. gode di personalità giuridica e ha un’autonomia patrimoniale perfetta, in quanto risponde delle proprie

obbligazioni solo con il capitale conferito da ciascun socio. La società a responsabilità limitata può essere

costituita con contratto o atto unilaterale, il che rende possibile anche la presenza di un unico socio. L’atto

costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico. La costituzione è sottoposta a controllo notarile ed è proprio il

notaio che entro 20 giorni da essa deve provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese. Nel caso in cui

manchi la pubblicità dell’atto, l’oggetto sociale sia illecito o manchino le indicazioni relative a soci, conferimenti e

oggetto sociale la società può essere dichiarata nulla, con conseguente nomina dei liquidatori. L’azione di nullità

non è soggetta a prescrizione e può essere proposta da chiunque vi abbia interesse. Il Codice Civile stabilisce

che i conferimenti dei soci, non possono essere di valore complessivamente inferiore all’ammontare del capitale

sociale. Ogni socio è titolare di una quota di valore corrispondente alla frazione di capitale sociale sottoscritta. Il

socio che non esegue nei termini il proprio conferimento viene diffidato dagli amministratori ad adempiere entro

trenta giorni, decorsi inutilmente i quali o sarà proposta nei suoi confronti azione per l’

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Crikia95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Giusti Carlo Alberto.
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