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INIZIO E FINE DELL’IMPRESA. L’ACQUISTO DELLA QUALITÁ DI IMPRESA.
La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa. La stessa
iscrizione nel registro delle imprese non è condizione sufficiente per l’attribuzione della qualità di imprenditore
commerciale. Le società acquisterebbero la qualità di imprenditori fin dal momento della loro costituzione e
quindi prima ed indipendentemente dall’effettivo inizio dell’attività produttiva. Per le società lo svolgimento di
attività di impresa costituisce la ragione stessa della loro costituzione e ciò rende superfluo l’accertamento del
concreto inizio dell’attività programmata. L’art. 2082 ricollega l’acquisto della qualità di imprenditore all’esercizio
e non alla mera intenzione di esercitare attività di impresa. Quando viene creata una stabile organizzazione
aziendale, anche un solo atto di esercizio sarà sufficiente per affermare che l’attività è iniziata. La stabile
organizzazione è già di per sé indice non equivoco di attività professionale. Un singolo atto di organizzazione
non sarà di regola sufficiente perché una persona fisica diventi imprenditore. Anche un solo atto di
organizzazione imprenditoriale, soprattutto se particolarmente qualificato, potrà essere sufficiente per affermare
che l’attività di impresa è iniziata. La fine dell’impresa è dominata dal principio di effettività: la qualità di
imprenditore si perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività. La fine dell’impresa è di regola preceduta da
una fase di liquidazione più o meno lunga, durante la quale l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati,
vende le giacenze di magazzino e gli impianti, licenzia i dipendenti, definisce i rapporti pendenti. La fase di
liquidazione costituisce esercizio dell’impresa e perciò la qualità di imprenditore si perde solo con la chiusura
della liquidazione. La fase liquidativa potrà ritenersi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso
aziendale, che rende definitiva ed irrevocabile la cessazione.
Non è però necessario, che siano stati completamente definiti i rapporti sorti durante l’esercizio dell’impresa;
non è necessario cioè che siano stati riscossi tutti i crediti e siano pagati tutti i debiti relativi.
Esercizio diretto dell'attività d'impresa
Il criterio della spendita del nome stabilisce che è imprenditore il soggetto il cui nome è validamente speso
nell'attività d'impresa. Il mandatario è un soggetto che agisce nell'interesse di un altro soggetto e può porre in
essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il
nome del mandante, se questi gli ha conferito il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza).
Mentre nel mandato con rappresentanza gli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente nella
sfera giuridica del mandante, nel mandato senza rappresentanza il mandatario che agisce in proprio nome
acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Quando gli atti d'impresa sono
compiuti tramite rappresentante (volontario o legale) l'imprenditore diventa il rappresentato e non il
rappresentante (anche nel caso in cui quest'ultimo abbia grandi poteri decisionali).
Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni
Le associazioni e le fondazioni possono svolgere attività d'impresa. Infatti per aversi impresa è sufficiente che
l'attività sia svolta con metodo economico e non necessariamente perseguendo un lucro. Questo presupposto è
in linea anche se si tratta di un ente con finalità ideale. L'ente resta sottoposto a tutte le conseguenze
dell'impresa commerciale, fallimento compreso. Può essere svolta in modo esclusivo o accessorio. Gli
eventuali guadagni devono essere necessariamente reinvestiti e l'attività d'impresa deve essere compatibile con
la finalità ideale dell'ente.
La pubblicità legale
Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno efficacia dichiarativa. L’atto o fatto iscritto è opponibile ai terzi
anche se essi non ne sono venuti a conoscenza. Se la pubblicità è omessa, chi doveva richiederla non può
opporre il fatto o l’atto non iscritto ai terzi, “a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”.
Il principio base dell’efficacia dichiarativa subisce una serie di deroghe in relazione alle caratteristiche del
soggetto oppure dell’atto o fatto iscritto:
per quanto riguarda i soggetti, per gli imprenditori tenuti a iscrizione nella sezione speciale, la pubblicità non ha
valore dichiarativo, ma solo di notizia, tranne per l’imprenditore agricolo.
− per quanto riguarda gli atti, vi sono ipotesi in cui la legge assegna alla pubblicità valore diverso da
quello dichiarativo.
− per l’atto costitutivo di società di capitali l’iscrizione ha effetto costitutivo
− in certi casi l’iscrizione è presupposto per l’applicazione di una determinata
− in altri casi l’iscrizione di un atto nel registro delle imprese non è opponibile al terzo di buona fede
oppure l’effetto dichiarativo si realizza solo se chi ha iscritto in buona fede.
La pubblicità delle imprese commerciali
Il mercato richiede informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entra in
contatto. Per le imprese commerciali questa esigenza è soddisfatta con l'introduzione di un sistema di pubblicità
legale. È cioè previsto l'obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell'impresa,
così da rendere le informazioni accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia) ed opponibili a chiunque
(conoscibilità legale). Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale previsto dal codice del 1942. Il
nuovo registro delle imprese è stato istituito nel 1993 (operativo dal ‘97) ed è l'unico strumento di pubblicità
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legale delle imprese commerciali. Inoltre è anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre
imprese (imprese agricole, piccole, società semplici). Il registro delle imprese è tenuto con tecniche
informatiche.
L'impresa commerciale degli incapaci
È possibile l'esercizio di attività d'impresa per conto di un incapace da parte di rispettivi rappresentanti legali.
Non è possibile iniziare una nuova impresa commerciale in nome e nell'interesse dell'incapace, ma è consentita
solo la continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale preesistente (salvo che per il minore
emancipato). La continuazione dell'attività di impresa deve essere utile per l'incapace e autorizzata dal
tribunale. Chi ha la rappresentanza legale del minore o dell'interdetto, può compiere tutti gli atti che rientrano
nell'esercizio dell'impresa. L'inabilitato, in seguito all'autorizzazione, può esercitare personalmente l'impresa
assistito dal curatore. Il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale ad iniziare una nuova impresa
commerciale, acquistando la piena capacità di agire.
Incapacità e incompatibilità nell'attività di impresa
La capacità all'esercizio di attività d'impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento
del diciottesimo anno di età. Si perde in seguito a interdizione o a inabilitazione. Il minore o l'incapace che
esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore. L'incompatibilità si ha con il divieto di
esercizio di impresa commerciale posto a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni. La
violazione di tali divieti non impedisce l'acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma espone solo a
sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.
Le obbligazioni sono titoli di credito all'ordine o al portatore che rappresentano frazioni di uguale valore
nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. La s.p.a. e la s.a.p.a.
può emettere obbligazioni. Mentre l'azione attribuisce la qualità di socio e quindi di compartecipe ai risultati
dell'attività d'impresa, l'obbligazione attribuisce invece la qualità di creditore della società e il diritto ad una
remunerazione periodica fissa (interessi), svincolata dai risultati economici della società finanziata.
L'obbligazionista ha diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita.
Vi sono tipi speciali di obbligazioni che la pratica societaria ha creato e continua a creare, per incentivare la
propensione dei risparmiatori verso tali forme di investimento:
- le obbligazioni partecipanti, in cui la remunerazione periodica del capitale è commisurata agli utili di
bilancio della società emittente.
- le obbligazioni indicizzate, che mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e ad
adeguare il rendimento dei titoli all'andamento del mercato finanziario.
- le obbligazioni convertibili in azioni, che attribuiscono all'obbligazionista la facoltà di trasformare il proprio
credito in una partecipazione azionaria.
- le obbligazioni con warrant, che attribuiscono all'obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare
azioni ferma restando la posizione di creditore per le obbligazioni possedute (ciò le distingue da quelle
convertibili);
- obbligazioni subordinate, nelle quali il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli interessi e al
rimborso del capitale è subordinato all'integrale soddisfacimento degli altri creditori.
Titoli di credito
Il titolo di credito può essere definito come quel documento che incorpora una promessa unilaterale di
pagamento in favore del legittimo possessore. In altre parole, l'obbligazione scritta e sottoscritta nel titolo di
credito attribuisce al creditore che lo possiede il diritto a ricevere la prestazione indicata nel titolo stesso.
Si tratta di un diritto autonomo che permette di velocizzare la circolazione dei beni, ovviando altresì agli
inconvenienti della cessione quali il rischio che il cedente non sia il titolare del diritto e l'esposizione alle
eccezioni del debitore ceduto. Caratteristiche peculiari dei titoli di credito sono l'incorporazione, l