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INIZIO E FINE DELL’IMPRESA. L’ACQUISTO DELLA QUALITÁ DI IMPRESA.

La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa. La stessa

iscrizione nel registro delle imprese non è condizione sufficiente per l’attribuzione della qualità di imprenditore

commerciale. Le società acquisterebbero la qualità di imprenditori fin dal momento della loro costituzione e

quindi prima ed indipendentemente dall’effettivo inizio dell’attività produttiva. Per le società lo svolgimento di

attività di impresa costituisce la ragione stessa della loro costituzione e ciò rende superfluo l’accertamento del

concreto inizio dell’attività programmata. L’art. 2082 ricollega l’acquisto della qualità di imprenditore all’esercizio

e non alla mera intenzione di esercitare attività di impresa. Quando viene creata una stabile organizzazione

aziendale, anche un solo atto di esercizio sarà sufficiente per affermare che l’attività è iniziata. La stabile

organizzazione è già di per sé indice non equivoco di attività professionale. Un singolo atto di organizzazione

non sarà di regola sufficiente perché una persona fisica diventi imprenditore. Anche un solo atto di

organizzazione imprenditoriale, soprattutto se particolarmente qualificato, potrà essere sufficiente per affermare

che l’attività di impresa è iniziata. La fine dell’impresa è dominata dal principio di effettività: la qualità di

imprenditore si perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività. La fine dell’impresa è di regola preceduta da

una fase di liquidazione più o meno lunga, durante la quale l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati,

vende le giacenze di magazzino e gli impianti, licenzia i dipendenti, definisce i rapporti pendenti. La fase di

liquidazione costituisce esercizio dell’impresa e perciò la qualità di imprenditore si perde solo con la chiusura

della liquidazione. La fase liquidativa potrà ritenersi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso

aziendale, che rende definitiva ed irrevocabile la cessazione.

Non è però necessario, che siano stati completamente definiti i rapporti sorti durante l’esercizio dell’impresa;

non è necessario cioè che siano stati riscossi tutti i crediti e siano pagati tutti i debiti relativi.

Esercizio diretto dell'attività d'impresa

Il criterio della spendita del nome stabilisce che è imprenditore il soggetto il cui nome è validamente speso

nell'attività d'impresa. Il mandatario è un soggetto che agisce nell'interesse di un altro soggetto e può porre in

essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il

nome del mandante, se questi gli ha conferito il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza).

Mentre nel mandato con rappresentanza gli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente nella

sfera giuridica del mandante, nel mandato senza rappresentanza il mandatario che agisce in proprio nome

acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Quando gli atti d'impresa sono

compiuti tramite rappresentante (volontario o legale) l'imprenditore diventa il rappresentato e non il

rappresentante (anche nel caso in cui quest'ultimo abbia grandi poteri decisionali).

Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni

Le associazioni e le fondazioni possono svolgere attività d'impresa. Infatti per aversi impresa è sufficiente che

l'attività sia svolta con metodo economico e non necessariamente perseguendo un lucro. Questo presupposto è

in linea anche se si tratta di un ente con finalità ideale. L'ente resta sottoposto a tutte le conseguenze

dell'impresa commerciale, fallimento compreso. Può essere svolta in modo esclusivo o accessorio. Gli

eventuali guadagni devono essere necessariamente reinvestiti e l'attività d'impresa deve essere compatibile con

la finalità ideale dell'ente.

La pubblicità legale

Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno efficacia dichiarativa. L’atto o fatto iscritto è opponibile ai terzi

anche se essi non ne sono venuti a conoscenza. Se la pubblicità è omessa, chi doveva richiederla non può

opporre il fatto o l’atto non iscritto ai terzi, “a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”.

Il principio base dell’efficacia dichiarativa subisce una serie di deroghe in relazione alle caratteristiche del

soggetto oppure dell’atto o fatto iscritto:

per quanto riguarda i soggetti, per gli imprenditori tenuti a iscrizione nella sezione speciale, la pubblicità non ha

valore dichiarativo, ma solo di notizia, tranne per l’imprenditore agricolo.

− per quanto riguarda gli atti, vi sono ipotesi in cui la legge assegna alla pubblicità valore diverso da

quello dichiarativo.

− per l’atto costitutivo di società di capitali l’iscrizione ha effetto costitutivo

− in certi casi l’iscrizione è presupposto per l’applicazione di una determinata

− in altri casi l’iscrizione di un atto nel registro delle imprese non è opponibile al terzo di buona fede

oppure l’effetto dichiarativo si realizza solo se chi ha iscritto in buona fede.

La pubblicità delle imprese commerciali

Il mercato richiede informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entra in

contatto. Per le imprese commerciali questa esigenza è soddisfatta con l'introduzione di un sistema di pubblicità

legale. È cioè previsto l'obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell'impresa,

così da rendere le informazioni accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia) ed opponibili a chiunque

(conoscibilità legale). Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale previsto dal codice del 1942. Il

nuovo registro delle imprese è stato istituito nel 1993 (operativo dal ‘97) ed è l'unico strumento di pubblicità

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legale delle imprese commerciali. Inoltre è anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre

imprese (imprese agricole, piccole, società semplici). Il registro delle imprese è tenuto con tecniche

informatiche.

L'impresa commerciale degli incapaci

È possibile l'esercizio di attività d'impresa per conto di un incapace da parte di rispettivi rappresentanti legali.

Non è possibile iniziare una nuova impresa commerciale in nome e nell'interesse dell'incapace, ma è consentita

solo la continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale preesistente (salvo che per il minore

emancipato). La continuazione dell'attività di impresa deve essere utile per l'incapace e autorizzata dal

tribunale. Chi ha la rappresentanza legale del minore o dell'interdetto, può compiere tutti gli atti che rientrano

nell'esercizio dell'impresa. L'inabilitato, in seguito all'autorizzazione, può esercitare personalmente l'impresa

assistito dal curatore. Il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale ad iniziare una nuova impresa

commerciale, acquistando la piena capacità di agire.

Incapacità e incompatibilità nell'attività di impresa

La capacità all'esercizio di attività d'impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento

del diciottesimo anno di età. Si perde in seguito a interdizione o a inabilitazione. Il minore o l'incapace che

esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore. L'incompatibilità si ha con il divieto di

esercizio di impresa commerciale posto a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni. La

violazione di tali divieti non impedisce l'acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma espone solo a

sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.

Le obbligazioni sono titoli di credito all'ordine o al portatore che rappresentano frazioni di uguale valore

nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. La s.p.a. e la s.a.p.a.

può emettere obbligazioni. Mentre l'azione attribuisce la qualità di socio e quindi di compartecipe ai risultati

dell'attività d'impresa, l'obbligazione attribuisce invece la qualità di creditore della società e il diritto ad una

remunerazione periodica fissa (interessi), svincolata dai risultati economici della società finanziata.

L'obbligazionista ha diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita.

Vi sono tipi speciali di obbligazioni che la pratica societaria ha creato e continua a creare, per incentivare la

propensione dei risparmiatori verso tali forme di investimento:

- le obbligazioni partecipanti, in cui la remunerazione periodica del capitale è commisurata agli utili di

bilancio della società emittente.

- le obbligazioni indicizzate, che mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e ad

adeguare il rendimento dei titoli all'andamento del mercato finanziario.

- le obbligazioni convertibili in azioni, che attribuiscono all'obbligazionista la facoltà di trasformare il proprio

credito in una partecipazione azionaria.

- le obbligazioni con warrant, che attribuiscono all'obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare

azioni ferma restando la posizione di creditore per le obbligazioni possedute (ciò le distingue da quelle

convertibili);

- obbligazioni subordinate, nelle quali il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli interessi e al

rimborso del capitale è subordinato all'integrale soddisfacimento degli altri creditori.

Titoli di credito

Il titolo di credito può essere definito come quel documento che incorpora una promessa unilaterale di

pagamento in favore del legittimo possessore. In altre parole, l'obbligazione scritta e sottoscritta nel titolo di

credito attribuisce al creditore che lo possiede il diritto a ricevere la prestazione indicata nel titolo stesso.

Si tratta di un diritto autonomo che permette di velocizzare la circolazione dei beni, ovviando altresì agli

inconvenienti della cessione quali il rischio che il cedente non sia il titolare del diritto e l'esposizione alle

eccezioni del debitore ceduto. Caratteristiche peculiari dei titoli di credito sono l'incorporazione, l

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
18 pagine
6 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Crikia95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Giusti Carlo Alberto.