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Le società con azioni quotate in mercati regolamentati

Il venir meno della quotazione può dipendere da esclusione disposta dalla società di gestione del mercato anche su richiesta formulata dalla stessa società emittente. Rientrano nell'ambito dei soggetti emittenti non solo le società che hanno azioni quotate in un mercato regolamentato, ma anche quelle che hanno emesso obbligazioni o altri strumenti finanziari quotati. Importanti fonti di disciplina sono, oltre alla legge, i regolamenti Consob e il regolamento della società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari in questione sono quotati.

Le società devono informare il pubblico non solo sull'adesione o no a un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ma anche sulle motivazioni dell'eventuale mancata adesione a una o più disposizioni; in ogni caso devono comunicare le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società. Il collegio sindacale ha uno specifico obbligo di vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste nei codici di comportamento, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi. Gli emittenti quotati devono assicurare il medesimo trattamento a tutti i portatori di strumenti finanziari uguali.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

La relazione di corporate governance rappresenta una specifica sezione della relazione sulla gestione. Il contenuto è funzionale a fornire non solo ai soci, ma a tutti gli investitori, le notizie interessanti per valutare, sia dal punto di vista degli assetti proprietari e del loro grado di blindatura sia da quello delle modalità concrete di articolazione dei processi decisionali e di controllo, gli elementi utili per prendere le decisioni di investimento e disinvestimento.

Le partecipazioni rilevanti

Chiunque partecipi in una società con azioni quotate in misura superiore al 2% deve darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob. La comunicazione deve essere effettuata alla società partecipata e alla Consob entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione che fa sorgere l'obbligo e la Consob rende pubbliche le informazioni così acquisite entro i tre giorni di mercato aperto successivi. In caso di inosservanza dei predetti obblighi di comunicazione resta sospeso il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia.

L'informazione sui fatti price-sensitive

L'emittente strumenti finanziari quotati e il soggetto, anche non quotato, che lo controlla hanno l'obbligo di rendere note al pubblico, senza indugio, informazioni privilegiate che riguardino direttamente l'emittente e le società controllate. Per informazione privilegiata si intende: a) di carattere preciso; b) non di pubblico dominio; c) che concerna direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari; d) e che, se non resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari.

I poteri della Consob

La Consob può:

  • Richiedere ai soggetti emittenti, a chi li controlla o comunque detiene una partecipazione rilevante o partecipa a un patto parasociale, nonché alle società che ne sono controllate, la comunicazione di ulteriori notizie e documenti;
  • Assumere notizie da amministratori, sindaci, società di revisione e dirigenti dei soggetti sopra indicati;
  • Eseguire ispezioni presso i soggetti emittenti, chi li controlla o ne è controllato;
  • Esercitare i poteri previsti che consentono alla Consob l'accesso diretto a una serie di importanti banche dati e l'attribuzione alla stessa di un generale potere di acquisizione di informazioni, anche tramite strumenti pervasivi come perquisizioni e ispezioni, avvalendosi dell'assistenza della Guardia di Finanza.

Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio

Il meccanismo di mercato può essere così sintetizzato: una gestione inefficiente comporta un abbassamento della quotazione delle azioni; lo scarto tra quotazione e valore potenziale offre un'allettante occasione di guadagno per chi sia intenzionato a lanciare un'opa per ottenere il controllo della società. Un'offerta pubblica può essere lanciata per mera volontà di un soggetto su un qualsiasi prodotto finanziario, quotato o no su un mercato regolamentato. In certi casi, tuttavia, in relazione alle azioni con diritto di voto quotate su un mercato regolamentato italiano, l'offerta pubblica è imposta dalla legge.

L'obbligo di o.p.a. scatta quando, a seguito di acquisti, si venga a detenere una partecipazione superiore al 30%. La decisione di promuovere un' o.p.a. o il sorgere dell'obbligo di lanciarla deve essere senza indugio comunicata alla Consob. L'offerta va promossa tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dopo la prima comunicazione, mediante presentazione alla Consob del documento d'offerta destinato alla pubblicazione. L'offerta deve essere irrevocabile: ogni clausola contraria è nulla. Va rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. L'offerente deve indicare il quantitativo di prodotti finanziari per cui l'offerta è lanciata.

Il corrispettivo offerto può essere costituito sia da denaro (o.p.a.) sia da altri prodotti finanziari (o.p.s.) o misto (o.p.a.s.). L'informazione al pubblico deve essere completata con il comunicato dell'emittente dei titoli oggetto dell'offerta, che va trasmesso alla Consob con almeno due giorni di anticipo prima della data prevista per la sua divulgazione ed è reso noto al mercato, con le eventuali integrazioni richieste dalla Consob, entro il primo giorno del periodo di adesione.

Il periodo di adesione non può avere inizio:

  • Se non è stata trasmessa alla Consob la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento;
  • Prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, salvo che esso non comprenda già il comunicato dell'emittente;
  • Finché non viene rilasciata l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia se l'offerta ha per oggetto azioni di una banca o di un intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento;
  • Fino a quando l'offerente non abbia deliberato l'emissione degli strumenti finanziari eventualmente in scambio.

Tutti i soggetti interessati all'o.p.a. devono poi osservare le regole di trasparenza, correttezza e parità di trattamento stabilite dalla Consob. L'offerente deve rispettare gli obblighi di diffusione periodica.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pietro Paolo Piccoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Speranzin Marco.
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