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Diritto commerciale è una scienza molto antica ma ha avuto molte traversie. oggi è essenzialmente una

parte del diritto civile. Questo spiega anche la diritto civile come non si comprende sia diritto commerciale

si è pur in particolare commerciale in origine ha avuto una vita autonoma rispetto al diritto civile. forse

studiato storia c’erano 2 codici:un codice civile e un codice di commercio dove c’erano gli atti di

commercio,nessuna definizione di impresa,era il diritto degli scambi. Via via questo sistema è diventato

inadeguato per la nascita dell’ industria;nasce la classe della borghesia che si contrappone alla

borghesia fondiaria. Questo sistema di definire il diritto commerciale,diventa inadeguato, perché si crea il

cosiddetto sistema di produzione di massa, prodotti che sono per più persone per questo bisogna

mettere insieme più fattori di produzione,si mette insieme il capitale e il lavoro. Bisogna organizzare

questo e viene fatto dall’imprenditore. Solo che viene sempre disciplinato dagli atti di commercio. Le cose

cambiano nel 1942 quando si ha l’unificazione dei codici,si ha un codice civile che contiene anche le

regole del diritto commerciale,viene disciplinata la materia civile e commerciale. Nel ‘42 hanno giocato un

ruolo importante le condizioni ideologiche,era nel fascismo,dove c’era l’idea del corporativismo=le attività

economiche dovevano essere organizzate per statuti,non c’è una disciplina dell’ attività del singolo ma di

gruppi omogenei di persone che fanno quella determinata attività economica,le corporazioni facevano da

tramite tra lo stato e i lavoratori e nel frattempo erano gli strumenti attraverso i quali lo stato controllava

l’economia. La categoria corporativa che svolge questa determinata attività è l’imprenditore. La fusione

tra codice civile e di commercio ha prodotto la commercializzazione del diritto privato:ha condizionato la

disciplina del diritto privato perché quello commerciale è un diritto che ha bisogno di una sicurezza nella

celerità dei rapporti che il civile non aveva bisogno. (es:art 1153 questo applicato al commercio sarebbe

impossibile,è un esempio della commercializzazione del privato). L’unificazione è consentita

nell’eliminazione dei rapporti obbligatori tra atti tra privati e quelli che riguardano gli atti di disciplina

commerciale. Questa duplicità porta un’enorme complicazione sulla competenza,ma da noi c’è

un’unificazione anche per semplificare.

Cos’è il diritto commerciale:parte del diritto privato che si occupa di cose che hanno a che fare con

l’impresa e la società,riguarda i profili dell’impresa,della società e dei titoli di credito. È lo studio del diritto

dell’impresa in tutte le sue forme: sia da punto di vista dell’organizzazione che dell’azione. Infatti l’impresa

può essere svolta da una persona o da più persone. L’ esercizio collettivo si svolge con particolare

schemi organizzativi(società,associazione o altri schemi).

L’attività d’impresa:

• nozione economica di imprenditore:è un soggetto che opera nel settore economico

supportando nel rischio di impresa (di fallimento),facendo proprio gli utili(cercando di perseguire un

profitto) e dirige l’impresa nel modo che gli sembra più proficuo,decide come quando e cosa

produrre.

• Nozione giuridica di imprenditore:art 2082:non definisce l’impresa ma l’imprenditore,viene

descritta l’attività dell’imprenditore,la disciplina si applica all’attività,non al soggetto che la applica.

Descrive l’insieme degli elementi di fatto perché si possa applicare la disciplina dell’impresa.

Definisce quindi l’attività dell’impresa.

È imprenditore chi esercita un’attività:

1) in modo professionale:stabilità,non in modo occasionale. Se già viene ripetuta per un certo periodo di

tempo,ho un’attività stagionale ma che viene stabilmente ripetuta. es:attività agricola è stagionale ma

ripetuta tutti gli anni o alberghi. Essi hanno un’organizzazione,la svolgono come attività nella stagione

estiva. Non occorre quindi che ci sia la coincidenza con l’anno solare. Non è necessario che sia l’unica

attività dell’imprenditore. La dottrina tende a dire che non è impresa il singolo atto di scambio,deve

esserci una continuità. Ma se acquisto un’immobile e ne faccio della mia casa sono imprenditore?la

giurisprudenza dice che non c’è un attività d’impresa ma invece se metto a posto l’immobile e poi la

rivendo l’ho fatto non per un mio bisogno ma per utilizzare la casa come strumento di lucro.

2)deve essere un’attività economica:è imprenditore se persegue un attività attraverso la quale riesco a

remunerare i costi,l’imprenditore punta al pareggio,non è necessario che punti al profitto ma al pareggio.

Questo perché la disciplina nel codice riguarda sia le società lucrative che quelle pubbliche,è una

definizione ampia che comprende entrambe,quindi bisogna dire che il lucro non è essenziale. Non sono

imprese le aziende di erogazione:questo tipo di attività compre il costo sostenuto e il ricavo inferiore

ottenuto. Per essere impresa con i ricavi bisogna pagare i costi di produzione. Raggiungere il pareggio

del bilancio.

3)necessaria destinazione al mercato:non era impresa quindi l’impresa per conto proprio. es:compro la

casa per me stesso o cooperativa edilizia:un gruppo di persone fa gli appartamenti e poi li distribuisce a

coloro che li hanno creati,quindi ai soci della cooperazione non c’è attività di scambio ma non è vero,la

cooperativa è un soggetto imprenditore che poi li distribuisce ai singoli soggetti distinti. Altra questione era

dell’imprenditore agricolo che coltiva la terra per se stesso e la sua famiglia. Alla fine si è detto che non è

importante dire se è imprenditore o no perché non era soggetto a fallimento,non doveva tenere contabilità

e non era iscritto al registro dell’impresa. Adesso l’unica questione che rimane è quella degli enti

pubblici:a volte fanno dei sevizi per altri enti pubblici. La società è un soggetto distinto dal

destinatario,quindi l’impresa per conto proprio è un falso problema perché in tutti i casi c’è uno scambio

tra impresa e il soggetto che beneficiava dell’attività d’impresa.

4)deve essere un’attività economica organizzata:è un pseudo requisito,Galgano parte dall’art. 2083 che

parla del piccolo imprenditore:può essere imprenditore anche senza un complesso da ordinare,quindi

l’organizzazione non serve. Il lavoratore autonomo coincide con il piccolo imprenditore. Parto da

considerare l’organizzazione nel piccolo imprenditore:si avvale della sua opera e dei suoi familiari,può

essere imprenditore anche chi non ha una propria organizzazione.

L’art. 2082 quindi definisce l’impresa per alcuni caratteri fondamentali:professionalità (continuità

dell’attività),economicità(tendenza al pareggio tra costi e ricavi) organizzazione (capacità di rendere i

fattori della produzione più effecienti per il risultato che l’imprenditore si prefigge) ma pseudo requisito.

Disposizione che riguarda la figura del professionista intellettuale:il codice dice che questa attività non è

impresa,per una ragione di tipo storico:prima l’attività professionale intellettuale la facevano gli

avvocati,medici,cioè coloro che erano negli strati sociali più altri,(classi liberali)mentre l’attività d’impresa

era legata al commercio,allo scambio,allo sporcarsi le mani,chi faceva le professioni liberali aveva una

certa onorabilità,mentre chi faceva il commerciante era un soggetto che rischiava il fallimento che

all’epoca era considerata una sanzione di tipo sociale,la situazione era incompatibile con le classi sociali

elevate. Nel codice è filtrata questa idea,quindi non si considerano imprenditori coloro che svolgono

un’attività di tipo intellettuale. art 2238: chi svolge attività professionale liberale non è imprenditore ma se

viene svolta all’interno di un’attività d’impresa,può essere considerato imprenditore, se è svolta al di fuori

di un complesso organizzato come impresa,non è imprenditore. (es:insegnante non è un imprenditore ma

se dirige una scuola privata e insegna è imprenditore). Queste regole sono state travolte da decisioni

comunitarie:è impresa un’attività svolta in modo economico. Si considera impresa anche il professionista

liberale.

Nel nostro ordinamento,all’interno delle professioni liberali ci sono 2 categorie:

1)professioni liberali protette:quelle che si iscrivono in un apposito albo o elenco (hanno degli ordini) per

essere iscritti all’albo necessitano di superare un esame di stato e svolgono la loro attività in modo

particolare. Esercitano esclusivamente sulla base di contratti d’opera professionale,sono professioni che

richiedono che l’attività sia svolta personalmente da quella persona. C’è un rapporto personale tra cliente

e professionista. Il professionista non può fare prestazioni gratuite. Questo ha portato all’obbligo delle

tariffe professionali. Non sono considerare impresa e non possono svolgere attività in base a schemi

organizzativi dell’impresa ma solo in base a contratti di prestazione d’opera.

2)professioni liberali non protette:professionisti che si possono organizzare con contratti che utilizza

l’impresa,non bisogna iscriversi in un albo.

Art.1082:definisce l’insieme degli elementi di fatto perché si giustifichi l’applicazione di una serie di

regole. La definizione comprende molte categorie d’impresa:privata o pubblica,società di capitali.. ma

all’interno della fattispecie d’impresa ci sono 2 fenomeni:imprenditore agricolo e commerciale.

L’imprenditore agricolo è una novità del codice del 42. Prima era esclusa perché prima si riteneva che

era attività di sfruttamento del terreno e non come attività di scambio,differentemente dal

commerciante che scambia. Con 42 c’è idea del corporativismo e assume rilevanza la figura

dell’imprenditore agricolo,ma ci sono pochi elementi di disciplina,viene tutelato maggiormente

l’imprenditore commerciale. Come si gestiscono le 2 figure all’interno dell’impresa. Le 2 figure sono

definite in positivo,entrambe indicano una serie di elementi riconducibili all’attività agricola e

commerciale. 2135 imprenditore agricolo 2195 imprenditore commerciale.

2135:imprenditore agricolo chi svolge una delle attività seguenti:coltivazione del

fondo,selvicoltura,allevamento di animali e attività connesse.

2195:imprenditori soggetti a registrazione.

Ci sono un elenco di attività,bisogna riuscita a capire dove collocare le materie che non sono indicate

né in una né nell’altra. La questione è stata discussa,adesso c’è l’idea che il criterio è dire che l’unico

elemento che distingue l’attività d’impresa è quello dell’imprenditore agricolo,la logica che segue il

codice è di dire che le attività agricole sono quelle del2135,quello che non rientra nell’articolo è

imprenditore commerciale. All’interno della definizione d’impresa ci sono imprese agricole e

commerciali e per distinguerle bisogna tener presente le attività che sono prettamente agricole (2135)

e quello che non rientra fa parte dell’impresa commerciale. Collocarle come imprese agricole o

commerciale è importante per attuare la disciplina che è diversa a seconda dell’attività. Secondo una

tesi minoritaria,se l’attività non può essere collocata né da una parte né dall’altra fa parte di un altro

tipo di impresa,l’impresa civile.

L’imprenditore commerciale:art. 2195:fa riferimento agli imprenditori soggetti a registrazione. 2

comma:attività e imprese commerciale e si fa riferimento ai soggetti che esercitano quelle attività. Si è

evitato di parlare di imprese commerciale perché si voleva non ricollegarlo al commerciante. Attività

che rientrano nell’attività industriale:

• Attività di produzione di beni e servizi a livello industriale:industriale inteso in senso a-

tecnico,è contrapposto a tutto quello che non è industriale,cioè non agricolo,sta a contrapporre

l’attività di produzione di beni naturali e la lavorazione mediante un processo tecnico.

• Attività intermediaria nella circolazione di beni:categoria intesa in modo elastico,viene

inteso come chi svolge un’attività di servizi. Es.società finanziarie che utilizzano il loro

patrimonio per prestarlo a determinati soggetti. Non c’è un’attività di scambio,sarebbe un’attività

bancaria,ma è un’attività intermediaria perché la società finanziaria,pur utilizzando le proprie

risorse svolge un’attività di scambio con un rapporto di mutuo,quindi un contratto di scambio.

• Le altre non hanno una rilevanza autonoma perché sono riconducibili alle prime 2 attività.

Es.attività di trasporto è un’attività industriale di erogazione di servizi.

• Attività ausiliari alle precedenti. Allarga l’attività dell’imprenditore commerciale perché

riconduce alle attività che sicuramente sarebbero imprenditori commerciali,fa in modo di

considerare l’elenco non chiuso ma aperto. Sono es mediatore,agente di commercio.

L’imprenditore commerciale quindi si può definire come attività di produzione di beni e servizi a

livello industriale o come attività intermediaria nella circolazione di beni. Quando parliamo di

imprenditore commerciale facciamo sempre riferimento all’attività svolta:es se un soggetto fa il

mediatore di animali,macchine industriali o altro è sempre un’attività di mediazione quindi

riconducibile all’attività commerciale. È l’attività di mediazione che rileva,non l’oggetto della

mediazione. Si distingue l’imprenditore agricolo da quello commerciale ai fini della disciplina,perché

nel codice civile l’imprenditore commerciale era l’unico che aveva una disciplina completa e

l’elemento fondamentale di questa disciplina era l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese.

Questo obbligo dopo è stato esteso a tutti gli imprenditori.. quest’obbligo è ricollegato ad altri 2

obblighi dell’imprenditore commerciale:tenere le scritture contabili e soggezione al fallimento (o

altre procedure concorsuali) in caso di insolvenza. L’idea di fondo era quella che l’imprenditore

commerciale è colui che muove la ricchezza e quindi è necessario che tutti sappiano chi sono gli

imprenditori commerciali e quindi gli danno un’adeguata pubblicità. Le scritture contabili servono

quando l’imprenditore fallisce,quindi sono tutte e 3 collegate. Aveva questa disciplina perché era

colui che muoveva i soldi e perciò era necessario saper ricostruire i movimenti che aveva

fatto(tenere le scritture contabili) e ci fosse un sistema per avere il pagamento 8sistema

concorsuali).

L’imprenditore agricolo:2135:si distinguono 2 categorie di attività:

• Attività essenzialmente agricole :1 comma:coltivazione del fondo,selvicoltura e

allevamento di animali. 2 comma:fino al 2001 era imprenditore agricolo chi coltivava la terra

o allevava iol bestiame(animali da latte,da soma,da lana…),non tutti gli animali,erano

individuati questi perché avevano uno stretto legame con il fondo. Dal 2001 consente

imprenditore agricolo quelli che utilizzando o possono utilizzare il fondo,posso essere

imprenditore agricolo anche se non ho nulla a che fare con la terra (es serra). Posso anche

utilizzare anche terre chimiche e non si parla più di bestiame,ma di animali,quindi sono

compresi tutti gli animali. Con questi elementi c’è un’estensione dell’area dell’imprenditore

agricolo senza che però abbia più giustificazione l’esenzione dagli obblighi dell’imprenditore

commerciale. La giustificazione è che hanno un doppio rischio:quello del mercato e quello

atmosferico(tempeste). Il doppio rischio non c’è più,perché l’imprenditore agricolo può

svolgere l’attività al coperto perché così non è esposto ai fattori di rischio ambientale. È

quindi un’attività commerciale tutelata dal rischio ambientale. Che prima giustificava il

regime di favore rispetto all’imprenditore commerciale. Infatti si è arrivati a dire che

l’imprenditore agricolo deve iscriversi al registro delle imprese e deve tenere le scritture

contabili. L’unica cosa non presente nello statuto dell’imprenditore agricolo è quello legato al

fallimento. è esentato dal fallimento.

• Attività agricole per connessione: 3 comma 2135:attività commerciali che essendo

connesse allo svolgimento di un’attività agricole sono soggette alla disciplina

dell’imprenditore agricolo e non di quello commerciale. Qui c’è un problema di fattispecie ma

anche di disciplina. Come si fa a dire che sono attività connesse allo svolgimento di

un’attività agricola?la connessione deve riguardare 2 aspetti:

1)connessione soggettiva:è lo stesso imprenditore agricolo che svolge sia l’attività agricola

che l’attività commerciale connessa.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher katun92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Caprara Andrea.
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