DIRITTO COMMERCIALE
1/03/2012
IMPRESA: nel momento in cui noi ci occupiamo della nozione di impresa, dobbiamo attuare un approccio
che preveda 2 orientamenti: Approccio soggettivo che è tecnico (trova la sua fonte nell’Art 2082 cc: chi è
l’imprenditore). Approccio oggettivo (concetto d’impresa); quindi da 1 lato la nozione giuridica
dell’imprenditore, ossia da un punto di vista tecnico (definizione soggettiva dell’imprenditore, art 2082 cc
definizione generale; norma fondamentale nell’ambito del diritto commerciale e del diritto dell’impresa
generale) e poi distinguere sottoinsieme afferenti le dimensioni dell’impresa (piccolo o medio grande
imprenditore) e la natura (imprenditore agricolo o commerciale), l’attività dell’impresa. Quindi primo
approccio: tecnico e giuridico alle norme (nozione di piccolo imprenditore, imprenditore medio grande,
imprenditore agricolo o commerciale). Questa distinzione serve xkè la disciplina prevista dal cc è
parzialmente o sensibilmente diversa a seconda del tipo di attività o dimensione dell’impresa. Il secondo
approccio è invece oggettivo; cioè dobbiamo capire cosa è l’impresa (anche in questo caso bisogna passare
per le norme) però dobbiamo attuare un approccio oggettivo nel senso che dobbiamo comprendere la
NATURA GIURIDICA DELL’IMPRESA. Per natura giuridica si intende l’essenza ultima di una fattispecie
giuridica (in diritto privato è possibile distinguere gli atti giuridici dai fatti giuridici; gli atti sono concetti che
traggono vita, spunto dalla normativa (es contratto art 1321cc e successivi); mentre i fatti giuridici sono
fenomeni della realtà che producono degli effetti (es. art 2043 cc illecito aquilano). Nel momento in cui ci
approcciamo agli atti giuridici noi vediamo che c’è una disciplina della fisiologia e della patologia (es nullità
ed annullabilità ossia sanzioni proprie degli atti giuridici che vengono comminate dal legislatore nell’ipotesi
in cui il contratto sia affetto da determinati vizi; art 1418 nullità se il contratto viola norma imperativa) del
contratto; nel caso della nullità e annullabilità l’effetto del contratto è l’inefficacia ex tunc (dall’origine, dal
momento in cui il contratto è stato stipulato). In base a questo esempio possiamo distinguere atto e fatto
dicendo che: l’atto giuridico, dato che è un prodotto della norma, può essere eliminato da una sanzione
prevista dallo stesso legislatore; il fatto giuridico, evento della realtà, invece, non può essere sanzionato con
la nullità (o rescissione, risoluzione), quindi come se non ci fosse mai stato xkè è un qualcosa di reale, che
esiste. Le sanzioni per il fatto giuridico devono essere comminate alla realtà xkè la realtà non può subire la
stessa sanzione subita dagli atti. Quindi possiamo comprendere meglio la distinzione tra fatto e atto giuridico
in base alle sanzioni che possono essere comminate.
Cosa c’entra questa distinzione tra fatto e atto con il diritto commerciale? Nel momento in cui noi parliamo
di impresa, parliamo di ATTIVITA’ (più precisamente il legislatore al 2082 dispone che è imprenditore chi
esercita un’attività economica). L’art 2082 introduce un’importante novità xkè prima del codice del 1942 non
si parla di attività ma di commerciante (nel codice del commercio del 1882 che distingueva la compravendita
civile e compravendita commerciale). Quindi col codice del 1942 il legislatore introduce un termine
innovativo: ATTIVITA’; il primo passo per comprendere cosa sia l’impresa ( secondo l’approccio oggettivo)
è capire cosa è l’attività. (Art 2555 cc ci dà una definizione tecnica di impresa).
COSA è L’ATTIVITA’ SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO? abbiamo una definizione sia in base al
linguaggio comune e che in base al linguaggio tecnico. secondo il linguaggio comune l’attività è un operare
dinamico, è ossia un qualcosa che non ha un carattere di staticità ma che riveste un carattere essenziale di
dinamicità. E sotto il profilo tecnico? è sempre un concetto dinamico; l’impresa con la sua attività è uno
strumento per far circolare la ricchezza, quindi il carattere di dinamicità proprio dell’attività nel linguaggio
comune lo troviamo anche nel concetto tecnico di attività. L’imprenditore che intende esercitare un’attività
deve compiere atti giuridici (ad es contratto di acquisto e locazione del capannone, contratto di leasing o
acquisto di beni mobili strumentali, contratto di lavoro con i dipendenti) quindi potremmo trovarci di nuovo
di fronte la dicotomia tra atti e fatti giuridici; tutti gli atti giuridici posti in essere dall’imprenditore sono in
realtà collegati verso un medesimo scopo ossia produrre, vendere e trarre lucro; cioè sono degli atti
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funzionali a mettere in moto una macchina ossia l’impresa. Allora l’attività sotto il profilo tecnico,
distinguendosi dalla semplice nozione di atto, è un complesso di atti coordinati o coordinabili verso un
medesimo fine (nozione generale di attività che tiene conto però della caratteristica di dinamicità
dell’attività perché gli atti collegati tra loro creano dinamicità e permettono di creare un concetto
giuridicamente rilevante: attività, altrimenti l’atto da solo non produrrebbe dinamicità). L’attività è quindi un
concetto distinto rispetto al singolo atto e dobbiamo dire che l’attività è UN FATTO GIURIDICO, pur
essendo un complesso di atti. È necessario che questi atti siano dinamicamente coordinati o coordinabili
affinché ci possa essere attività. Quindi essendo l’attività un fatto non potremo mai parlare di nullità
dell’attività, e in particolare di nullità dell’attività economica. In realtà il tutto evidenzia che l’attività
economica comporta il coinvolgimento di una serie di interessi ulteriori rispetto alle parti contrattuali,
interessi che debbano essere gravidanti intorno alla redditività dell’attività stessa. Quindi nel momento in cui
parliamo di attività dobbiamo approcciarsi con la necessità di una serie di tutele xkè attorno all’attività
economica gravitano una serie di interessi ulteriori rispetto a quelli del soggetto che l’attività pone in essere
(ad es. gli interessi dei terzi, dei creditori, dei lavoratori). Quindi obiettivo del legislatore è tutelare questo
soggetto, ossia l’imprenditore ma anche coloro i quali hanno sistematicamente o occasionalmente interessi
legati all’attività svolta dall’imprenditore. L’attività non può essere sanzionata con la nullità xkè è un fatto
giuridico ed inoltre la sua giustificazione concreta è ancora più profonda e trae spunto dalla funzione sociale
che l’impresa è atta ad esercitare (Ancora una volta facciamo riferimento alle norme, in questo caso quelle
dei rapporti economici della costituzione dall’ art 41 in poi che fanno riferimento all’impresa come strumento
di funzione sociale xkè l’attività d’impresa fa riferimento a interessi ulteriori); la società è un mezzo x
permettere l’adeguamento dell’esercizio dell’attività d’impresa a fini essenzialmente sociali; il fine sociale
può essere letto anche sotto il profilo soggettivo dell’imprenditore; allora se l’impresa ha un fine ultimo
sociale, l’attività d’impresa è considerata concetto autonomo e necessita come fatto giuridico (xkè rilevante
dal punto di visto giuridico anche nei confronti di terzi) di una disciplina distinta rispetto alla disciplina degli
atti giuridici; la disciplina dell’impresa trae quindi spunto da queste evidenze di fondo e il legislatore la
disciplina diversamente in base alla natura dell’attività, alle dimensioni. Quindi a monte della disciplina
dell’impresa vi è concetto di attività: inteso come insieme di atti la cui dinamicità è rilevata dalla
coordinazione tra i vari atti che danno vita ad un fatto, un evento che abbia la caratteristica in questo caso di
economicità.
PROFILO SOGGETTIVO: Art 2082 cc individua i requisiti necessari per la nozione di imprenditore. È una
nozione tecnica specifica del ns ordinamento (diversa dall’impresa comunitaria che è un concetto che si
avvicina più all’attività economica che ai requisiti dell’art 2082). È imprenditore chi esercita un’attività
economica e più precisamente è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi. Sul significato di ECONOMICITA’ vi sono
diverse teorie:
• Si reputa economica un’attività diretta allo scambio di beni e servizi: teoria criticata dall’altra parte
della dottrina xkè già nella norma il legislatore ci parla di scambio di beni e servizi come requisito
essenziale x essere considerato imprenditore. Si tratta di una interpretazione pleonastica xkè esiste
già nell’ 2082 come requisito autonomo.
• Secondo altri autori per economicità si intende necessariamente obiettivo dei ricavi prodotti
dall’attività è almeno la copertura dei costi. Questa seconda teoria è direttamente collegata con lo
scopo dell’attività di impresa. cioè ci si è chiesti se l’imprenditore nel momento in cui esercita
l’attività necessariamente deve avere uno scopo di lucro. Questa teoria quindi va collegata alla teoria
inerente lo scopo di lucro; la teoria sullo scopo di lucro è stata criticata in quanto nel momento in cui
noi ci approcciamo all’analisi di tutte le fattispecie di impresa non ci troviamo sempre di fronte ad
imprese aventi scopo di lucro; 2 esempi essenziali sono: impresa pubblica e impresa mutualistica;
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1. Impresa pubblica: l’attività economica è svolta dallo Stato, dal pubblico; in tal caso però vi
sono due anime dell’attività d’impresa; una che è propria della concezione civilistica
dell’impresa in base alla quale l’impresa deve essere organizzata in modo adeguato e non
avere perdite; l’altra anima è prettamente pubblicistica cioè lo Stato in via principale non
deve tendere al lucro ma a fornire ai cittadini un servizio. Se questo è il parametro
dell’impresa pubblica non possiamo dire che questo tipo di impresa deve essere rivolta
sempre al lucro. Nonostante ciò anche l’impresa pubblica è IMPRESA quindi non si può dire
che sempre e comunque il lucro è requisito essenziale per la definizione di impresa o
imprenditore.
2. Impresa mutualistica: attività d’impresa esercitata in forma collettiva che ha lo scopo
mutualistico non di lucro. Lo scopo mutualistico prevede che l’attività venga esercitata al
fine di rendere ai soci un risparmio di spesa rispetto a quella del mercato. L’attività
mutualistica quindi non è lucrativa pur garantendo un vantaggio (non lucrativo) a favore dei
soci.
Alla luce di questi due esempi questa tesi (nonostante sia la più accreditata) è stata criticata xkè
nel momento in cui reputiamo economica un’attività in quanto rivolta almeno a coprire i costi
con i ricavi, colleghiamo il concetto di economicità ad un concetto di lucro e molti dicono che
non è vero che attività di impresa significhi per forza e sempre avere lucro.
• Ultima tesi: alcuni dicono che per economicità dobbiamo intendere “produzione di nuova
ricchezza”; quindi l’attività d’impresa produce redditività indipendentemente dal fine o dalla natura
della redditività stessa. In questa tesi rientrano fattispecie nuove rispetto a quelle previste nelle altre
due.
Requisiti per la nozione dell’imprenditore:
1. Esercizio dell’attività economica
2. Professionalità
3. Organizzazione
4. Produzione o scambio di beni e servizi 06/03/12
CONFERIMENTI E RAPPORTO TRA CONFERIMENTI, PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE
(in generale)
Premesse: parametri più importanti del diritto societario in termini generali. Le società sono organizzazioni
di persone e mezzi create dall’autonomia privata nell’es in comune dell’autonomia collettiva. Esse nascono
da un lungo periodo storico e dalla necessità di perseguire scopi economici in comune e questo ha portato
all’elaborazione per cui le società sono gli strumenti più efficaci per poter svolgere questa funzione.
L’autonomia privata è La scelta di ogni singolo privato di determinarsi all’es. in comune di 1 attività
economica; il legislatore non dà un’autonomia privata assoluta nel campo societario. normalmente nel diritto
comune L’autonomia privata lascia liberi i soggetti tutti i contratti che vogliono: compravendita (contratto a
forza di legge tra le parti). L’autonomia privata nell’ambito commerciale invece si esplica in maniera diversa
non in totale libertà; il legislatore mette a disposizione delle forme tipiche nell’esercizio dell’autonomia
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privata: società di persone (sas ecc) e di capitali (spa, srl, società in accomandata x azioni), mutue
assicuratrici e società cooperative. A queste se ne aggiungono società europea e società cooperativa europea.
La diversità tra queste società è a volte molto forte xkè la disciplina si svolge secondo criteri crescenti di
diversità. Tutte le società però si accumunano da una nozione di partenza unitaria contenuta nell’art 2247 cc.
La nozione di quest’art è fondamentale xkè individua il contenuto minimo che una società deve avere x
essere definita tale. (le forme associate del libro I del cod. civile non possono essere definite società: partiti,
sindacati, fondazioni, associazioni non riconosciute ecc). il 2247 ci dà una mappatura attraverso la quale noi
riusciamo a comprendere che se abbiamo le caratteristiche previste da questo art saremo una società
indipendente dalla denominazione che abbiamo. Quindi importa la sostanza più che la formalità (potremo
essere un’associazione ma se in realtà svolgiamo un’attività economica in concreto siamo una società quindi
deve essere applicata la disciplina ad hoc). In concreto l’art 2247 cc ci dice che la società ha una base
contrattuale cioè parte dalla volontà fattizia di due o più persone che conferiscono beni o servizi
(conferimenti essenziali) per l’esercizio di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili
(quest’ultimo è l’interesse concreto). Quindi quest’art rappresenta il criterio minimo però il carattere di base
viene intaccato da due grande eccezioni non ci deve essere x forza un contratto ma anche atto unilaterale che
dà vita a società unilaterali srl e società unipersonali spa.
Di che tipo di contratto si parla?? Non è il contratto tipico previsto nel diritto privato, come il contratto di
compravendita che è un contratto di scambio tra 2 o più soggetti. Questo contratto non è adatto a quello di
società xkè il contratto di società appartiene alla categoria di quelli associativi: ossia con comunione di scopo
dove quindi non vi è l’effetto contrapposto di trasferimento di beni ma vi è invece un interesse in comune
cioè lo scambio non c’è, c’è un contratto nelle quali le parti si accordano nel mettere in comune e
raggiungere ad un determinato obiettivo. Questo quindi ci porta ad una prima definizione concreta: l’art 2447
evidenzia il carattere strutturale del contratto cioè ci dice che si tratta di:
• un contratto con scopo comunione (non si ha corrispettività del conferimento ma il conferimento è
finalizzato a porre in essere la base di partenza per un’attività in comune),
• contratto plurilaterale ed aperta (contratto nasce per ricevere apporti da più soggetti e nel corso della
sua vita il contratto sociale è strutturato in modo tale che questi apporti possano variare durante la
vita societaria senza che venga meno il contratto sociale ordinario),
• un contratto per attività o organizzazione di attività future
Quanto finora detto rappresenta la parte utilitaristica e contrattuale della società; quando pongo in essere un
conferimento, questo non rappresenta un atto finale ma un inizio per la costruzione di attività organizzativa
che porrà in essere atti interni vs i soci ed esterni vs terzi. Questo xkè le società nascono xkè ci deve essere
un’attività economica. Al di là del contratto le società sono istituzioni, persone giuridiche, degli enti che
pongono in essere delle attività (lo si dice nel saggio: battelli nel reno). Quindi società si caratterizza per un
carattere contrattuale ma anche istituzionale. Nel contratto societario la nullità o la risoluzione che colpisce
la singola partecipazione non fa venir meno l’intero contratto. La disciplina delle società è molto dettagliata
ove non ci fosse 1 disciplina di dettaglio è applicabile la disciplina generale previsti per questi.
Le società si caratterizzano per:
• conferimenti dei soci: sono le prestazioni che le parti di un contratto di società si obbligano a fare e
sono costituite da tutti i contributi dei soci che servono alla formazione del patrimonio iniziale della
società. La prima funzione dei conferimenti è dotar
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