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ATTO COSTITUTIVO SOCIETA’ DI PERSONE

L’atto costituivo deve indicare:

1. la generalità dei soci,

2. la ragione sociale (denominazione sociale nelle spa) con il nome di uno dei soci (può essere di

fantasia ma nelle società di persone deve contenere almeno il nome di uno dei soci, invece nelle spa

può essere solo di fantasia),

3. i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società (se l’atto costitutivo non dice

nulla ci saranno legge suppletive; cioè amministrazione e rappresentanza spetteranno

disgiuntamente ai singoli soci)

4. Sede della società e le eventuali sedi secondarie

5. Oggetto sociale: molto spesso si abbonda nell’atto costitutivo

6. Conferimenti effettuati da ciascun socio e il modo in cui sono stati valutati (nelle società di persone

si possono conferire varie cose; nel caso si conferisca denaro (più frequentemente) non c’è bisogno

di valutazione).

7. Prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera (nelle società di persone possiamo avere dei soci che

invece che dare soldi, beni, crediti alla società, si obbligano a lavorare e con la società si crererà un

rapporto associativo e non subordinato)

8. Norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle

perdite: se non è previsto niente nell’atto gli utili vengono ripartiti in ugual misura o in proporzione

ai conferimenti (ttt dipende dal contratto sociale)

9. Durata della società: avere una società contratta a tempo determinato implica una determinata

disciplina, avere una società a tempo indeterminato prevede un’altra disciplina. Se nulla è detto la

società è trattata come una a tempo indeterminato.

È obbligatorio x legge che tutte le società di persone vengano iscritte in registro delle imprese (sns e sas in

sezione ordinaria). L’iscrizione nella sezione ordinaria attribuisce efficacia dichiarativa della pubblicità

all’atto costitutivo di snc o sas. Per efficacia dichiarativa si intende che una volta che l’atto è iscritto nel

registro dell’imprese è opponibile ai terzi e questi non potranno lamentare la mancata conoscenza di

quell’atto. Quindi tutti i terzi per definizione (presunzione assoluta di conoscenza) sanno che esiste la

società. diversamente prima dell’iscrizione e in caso di mancata iscrizione non può chiedersi ai terzi di

conoscere l’esistenza della società anzi c’è una presunzione di non conoscenza (questo è importante ad es nel

momento in cui la società stipula un contratto). Per le società semplici è prevista l’iscrizione nella sezione

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speciale che attribuisce efficacia di pubblicità notizia. Eccezionalmente per le società semplici agricole

l’iscrizione nel registro dell’imprese seppur nella sezione speciale attribuisce efficacia dichiarativa. Finché la

società non si iscrive nel registro delle imprese questo regime non si applica e soprattutto alla società non

verranno applicate le norme che la legge prevede per snc o sas, pur essendo tali, ma quelle previste per la

società semplice. Quindi con l’iscrizione nel registro la società vedrà applicarsi una disciplina peculiare, al

contrario se la società non è iscritta sarà irregolare e si applicano le norme previste per la società semplice, la

prescrizione dell’obbligazioni sociali sarà decennale e la rappresentazione sostanziale e processuale verrà

riconosciuta a tutti. Cosi implica la mancata iscrizione per accomandita irregolare e snc irregolare?? (artt.

Snc 2297 sas 2317)

CONFERIMENTI NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE

Principio generale è: minor rigore rispetto alla disciplina per le società di capitali e poi SOPRATTUTTO

qualunque entità utile allo svolgimento dell’attività sociale da un lato e suscettibile di valutazione economica

dall’altro può essere conferito in una società di persone.

BENI CONFERIBILI sono: denaro, beni in natura e crediti. E solo nelle società di persone (snc e sas) e

nelle srl anche una prestazione d’opera. Nelle srl la procedura di conferimento della prestazione d’opera è

molto diversa da quella per le società di persone (vedi sul libro). Il denaro non si valuta, è misura di se

stesso; nelle società di persone non c’è una regola che obbliga i soci ad eseguire il conferimento

immediatamente (come avviene nelle società di capitali) xkè ci si basa sulla fiducia. Per quanto riguarda i

conferimenti di beni in natura anche qui non c’è una disciplina ad hoc, la valutazione può essere fatta dai

soci, dalla società è libera; tuttavia nell’ambito di questa libertà il conferimento di beni in natura può essere

di 2 tipi: in proprietà o in godimento. Il conferimento in proprietà determina il passaggio della proprietà dal

socio alla società; quella in godimento invece lascia la proprietà al socio e attribuisce un diritto di godimento

alla società. il principio generale che vige nel diritto privato e che viene applicato in TUTTE LE SOCIETA’ è

che il “rischio perimento del bene grava in testa al proprietario”. Per la disciplina dei vizi e delle garanzie per

quelli in proprietà si applicano le norme della vendita mentre per quelli in godimento quelli in locazione (per

in beni in natura Art. 2254). Per i crediti art 2255. Per questi è necessario dire che il conferimento del credito

individua una cessione del credito (art 1267 cc) con la quale la titolarità di un credito passa da un soggetto

all’altro. L’anomalia rispetto alla disciplina generale è quella della responsabilità dei soci; nel momento in

cui abbiamo una cessione del credito si può avere una garanzia: cessione prosoluto (mi assumo la

responsabilità di solvenza del debitore); nelle società è previsto che il conferente risponda, nel caso sia stata

prevista la garanzia, della solvenza del debitore nei limiti del valore attribuito al credito. Si fa finta che

nell’ambito del contratto di società quell’assunzione di garanzia ci sia sempre stata nei limiti che il credito

verrà valutato e quindi nel caso di insolvenza dovrò pagare solo x quanto il credito è stato valutato (limiti

stabili dall’ art 2555 in base all art 1267). Non tutti i conferimenti secondo la dottrina generale sono valutati

alla stessa maniera. Per alcuni è riconosciuta la qualifica di conferimenti in capitale pe r altri di conferimenti

in patrimonio. I conferimenti a capitale sarebbero beni che hanno bisogno di una valutazione e in caso di

scioglimento della società danno diritto al la liquidazione, restituzione della quota: quelli in patrimonio

invece sono quei beni che non danno diritto alla liquidazione della quota. Questo è un orientamento della

dottrina che considera i conferimenti d’opera non capitalizzabili.

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03/04/12

Acquisto e sottoscrizione azioni proprie

per via della personalizzazione della società, essa è un terzo rispetto ai soci e anche rispetto alle azioni.

L’azionista socio è un creditore sociale e questo credito nel bilancio (che è un debito della società nei

confronti dei soci) va messo nel capitale sociale (quindi nel passivo). Quando la società acquista o

sottoscrive azioni proprie, se non ci fosse una disciplina particolare potremmo avere un fenomeno di

apparenza ricchezza che non rispecchia la realtà. E quindi la società diventa creditrice di se stessa e quindi si

ha l’estinzione per compensazione o confusione. Nella spa, x legge, questo fenomeno non si verifica. Vi è un

eccezione. È vietato il possesso non l’acquisto estintivo. Avremo un fenomeno di apparenza Non Se la

società acquista azioni proprie quindi troviamo nell’attivo la voce azioni proprie (o tra le immobilizzazioni o

nell’attivo circolante) . Il legislatore ha deciso di disciplinare il fenomeno prevedendo un divieto assoluto per

la sottoscrizione delle azioni (o acquisto sul mercato primario) e un divieto anche per la sottoscrizione

reciproca del capitale fra 2 società. è consentito l’acquisto delle azioni sul mercato secondario per varie

ragioni:

• Evitare le scalate

• Riduzione volontaria del capitale sociale

• Sostenere i corsi di borsa acquistando sul mercato quotazioni (i prezzi sono influenzati dalla

percezione del mercato in un determinato momento), che possono subire fluttuazioni

• Potrebbe essere un buon affare

Questo acquisto però potrebbe essere pericoloso; i pericoli sono:

1. Annacquamento del capitale sociale

2. Lesione della parcondicio tra i soci

3. Se la società acquista le azioni chi esercita i diritti sulle azioni in portafoglio? Gli amministratori che

possono anche non essere soci

Il legislatore quindi consente l’acquisto delle azioni a particolari condizioni:

• Limiti all’acquisto:

Limite di carattere economico: la società può acquistare azioni proprie solo nei limiti degli

o utili e delle riserve disponibili. Questa regola è contro il rischio dell’annacquamento xkè si

intaccherebbe il capitale sociale.

Limite di carattere gestorio: l’apparenza di ricchezza va sterilizzata con la riserva.

o Tutela dei soci: deve essere autorizzata dall’assemblea ordinaria che deve rilasciare

o un’autorizzazione piene indicando una serie di elementi: nr min e max di azioni da

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acquistare, prezzo min e max di azioni e siccome le condizioni di mercato cambiano questa

autorizzazione deve essere data entro una scadenza (max 18 mesi). Lo Statuto può prevedere

che l’autorizzazione sia più ampia permettendo nei 18 mesi l’acquisto e la rivendita delle

azioni. Altre regole in riferimento alla tutela dei soci di carattere amministrativo: il

disinvestimento autorizzato, il prezzo deve essere di mercato, i diritti amministrativi (diritto

di voto e di opzione congelati), i diritti patrimoniali si incrementano a vantaggio degli altri

soci.

Maggioranze: queste azioni vengono computate virtualmente al fine del calcolo dei quorum

o costitutivi e deliberativi dell’assemblea. (per le societàXkè altrimenti i quorum si

innalzerebbero e quindi gli azionisti di maggioranza potrebbero avere un diritto di veto. (per

le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio solo costitutivi)

Effetto del non rispetto di questi limiti: L’effetto non è la nullità delle azioni ma solo l’obbligo di dismissione

entro un anno.

Eccezioni:

1. Acquisto di azioni per la riduzione volontaria del capitale sociale a fronte dei

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marilindag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Patroni Griffi Ugo.