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ATTO COSTITUTIVO SOCIETA’ DI PERSONE
L’atto costituivo deve indicare:
1. la generalità dei soci,
2. la ragione sociale (denominazione sociale nelle spa) con il nome di uno dei soci (può essere di
fantasia ma nelle società di persone deve contenere almeno il nome di uno dei soci, invece nelle spa
può essere solo di fantasia),
3. i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società (se l’atto costitutivo non dice
nulla ci saranno legge suppletive; cioè amministrazione e rappresentanza spetteranno
disgiuntamente ai singoli soci)
4. Sede della società e le eventuali sedi secondarie
5. Oggetto sociale: molto spesso si abbonda nell’atto costitutivo
6. Conferimenti effettuati da ciascun socio e il modo in cui sono stati valutati (nelle società di persone
si possono conferire varie cose; nel caso si conferisca denaro (più frequentemente) non c’è bisogno
di valutazione).
7. Prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera (nelle società di persone possiamo avere dei soci che
invece che dare soldi, beni, crediti alla società, si obbligano a lavorare e con la società si crererà un
rapporto associativo e non subordinato)
8. Norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle
perdite: se non è previsto niente nell’atto gli utili vengono ripartiti in ugual misura o in proporzione
ai conferimenti (ttt dipende dal contratto sociale)
9. Durata della società: avere una società contratta a tempo determinato implica una determinata
disciplina, avere una società a tempo indeterminato prevede un’altra disciplina. Se nulla è detto la
società è trattata come una a tempo indeterminato.
È obbligatorio x legge che tutte le società di persone vengano iscritte in registro delle imprese (sns e sas in
sezione ordinaria). L’iscrizione nella sezione ordinaria attribuisce efficacia dichiarativa della pubblicità
all’atto costitutivo di snc o sas. Per efficacia dichiarativa si intende che una volta che l’atto è iscritto nel
registro dell’imprese è opponibile ai terzi e questi non potranno lamentare la mancata conoscenza di
quell’atto. Quindi tutti i terzi per definizione (presunzione assoluta di conoscenza) sanno che esiste la
società. diversamente prima dell’iscrizione e in caso di mancata iscrizione non può chiedersi ai terzi di
conoscere l’esistenza della società anzi c’è una presunzione di non conoscenza (questo è importante ad es nel
momento in cui la società stipula un contratto). Per le società semplici è prevista l’iscrizione nella sezione
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speciale che attribuisce efficacia di pubblicità notizia. Eccezionalmente per le società semplici agricole
l’iscrizione nel registro dell’imprese seppur nella sezione speciale attribuisce efficacia dichiarativa. Finché la
società non si iscrive nel registro delle imprese questo regime non si applica e soprattutto alla società non
verranno applicate le norme che la legge prevede per snc o sas, pur essendo tali, ma quelle previste per la
società semplice. Quindi con l’iscrizione nel registro la società vedrà applicarsi una disciplina peculiare, al
contrario se la società non è iscritta sarà irregolare e si applicano le norme previste per la società semplice, la
prescrizione dell’obbligazioni sociali sarà decennale e la rappresentazione sostanziale e processuale verrà
riconosciuta a tutti. Cosi implica la mancata iscrizione per accomandita irregolare e snc irregolare?? (artt.
Snc 2297 sas 2317)
CONFERIMENTI NELLA SOCIETA’ DELLE PERSONE
Principio generale è: minor rigore rispetto alla disciplina per le società di capitali e poi SOPRATTUTTO
qualunque entità utile allo svolgimento dell’attività sociale da un lato e suscettibile di valutazione economica
dall’altro può essere conferito in una società di persone.
BENI CONFERIBILI sono: denaro, beni in natura e crediti. E solo nelle società di persone (snc e sas) e
nelle srl anche una prestazione d’opera. Nelle srl la procedura di conferimento della prestazione d’opera è
molto diversa da quella per le società di persone (vedi sul libro). Il denaro non si valuta, è misura di se
stesso; nelle società di persone non c’è una regola che obbliga i soci ad eseguire il conferimento
immediatamente (come avviene nelle società di capitali) xkè ci si basa sulla fiducia. Per quanto riguarda i
conferimenti di beni in natura anche qui non c’è una disciplina ad hoc, la valutazione può essere fatta dai
soci, dalla società è libera; tuttavia nell’ambito di questa libertà il conferimento di beni in natura può essere
di 2 tipi: in proprietà o in godimento. Il conferimento in proprietà determina il passaggio della proprietà dal
socio alla società; quella in godimento invece lascia la proprietà al socio e attribuisce un diritto di godimento
alla società. il principio generale che vige nel diritto privato e che viene applicato in TUTTE LE SOCIETA’ è
che il “rischio perimento del bene grava in testa al proprietario”. Per la disciplina dei vizi e delle garanzie per
quelli in proprietà si applicano le norme della vendita mentre per quelli in godimento quelli in locazione (per
in beni in natura Art. 2254). Per i crediti art 2255. Per questi è necessario dire che il conferimento del credito
individua una cessione del credito (art 1267 cc) con la quale la titolarità di un credito passa da un soggetto
all’altro. L’anomalia rispetto alla disciplina generale è quella della responsabilità dei soci; nel momento in
cui abbiamo una cessione del credito si può avere una garanzia: cessione prosoluto (mi assumo la
responsabilità di solvenza del debitore); nelle società è previsto che il conferente risponda, nel caso sia stata
prevista la garanzia, della solvenza del debitore nei limiti del valore attribuito al credito. Si fa finta che
nell’ambito del contratto di società quell’assunzione di garanzia ci sia sempre stata nei limiti che il credito
verrà valutato e quindi nel caso di insolvenza dovrò pagare solo x quanto il credito è stato valutato (limiti
stabili dall’ art 2555 in base all art 1267). Non tutti i conferimenti secondo la dottrina generale sono valutati
alla stessa maniera. Per alcuni è riconosciuta la qualifica di conferimenti in capitale pe r altri di conferimenti
in patrimonio. I conferimenti a capitale sarebbero beni che hanno bisogno di una valutazione e in caso di
scioglimento della società danno diritto al la liquidazione, restituzione della quota: quelli in patrimonio
invece sono quei beni che non danno diritto alla liquidazione della quota. Questo è un orientamento della
dottrina che considera i conferimenti d’opera non capitalizzabili.
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03/04/12
Acquisto e sottoscrizione azioni proprie
per via della personalizzazione della società, essa è un terzo rispetto ai soci e anche rispetto alle azioni.
L’azionista socio è un creditore sociale e questo credito nel bilancio (che è un debito della società nei
confronti dei soci) va messo nel capitale sociale (quindi nel passivo). Quando la società acquista o
sottoscrive azioni proprie, se non ci fosse una disciplina particolare potremmo avere un fenomeno di
apparenza ricchezza che non rispecchia la realtà. E quindi la società diventa creditrice di se stessa e quindi si
ha l’estinzione per compensazione o confusione. Nella spa, x legge, questo fenomeno non si verifica. Vi è un
eccezione. È vietato il possesso non l’acquisto estintivo. Avremo un fenomeno di apparenza Non Se la
società acquista azioni proprie quindi troviamo nell’attivo la voce azioni proprie (o tra le immobilizzazioni o
nell’attivo circolante) . Il legislatore ha deciso di disciplinare il fenomeno prevedendo un divieto assoluto per
la sottoscrizione delle azioni (o acquisto sul mercato primario) e un divieto anche per la sottoscrizione
reciproca del capitale fra 2 società. è consentito l’acquisto delle azioni sul mercato secondario per varie
ragioni:
• Evitare le scalate
• Riduzione volontaria del capitale sociale
• Sostenere i corsi di borsa acquistando sul mercato quotazioni (i prezzi sono influenzati dalla
percezione del mercato in un determinato momento), che possono subire fluttuazioni
• Potrebbe essere un buon affare
Questo acquisto però potrebbe essere pericoloso; i pericoli sono:
1. Annacquamento del capitale sociale
2. Lesione della parcondicio tra i soci
3. Se la società acquista le azioni chi esercita i diritti sulle azioni in portafoglio? Gli amministratori che
possono anche non essere soci
Il legislatore quindi consente l’acquisto delle azioni a particolari condizioni:
• Limiti all’acquisto:
Limite di carattere economico: la società può acquistare azioni proprie solo nei limiti degli
o utili e delle riserve disponibili. Questa regola è contro il rischio dell’annacquamento xkè si
intaccherebbe il capitale sociale.
Limite di carattere gestorio: l’apparenza di ricchezza va sterilizzata con la riserva.
o Tutela dei soci: deve essere autorizzata dall’assemblea ordinaria che deve rilasciare
o un’autorizzazione piene indicando una serie di elementi: nr min e max di azioni da
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acquistare, prezzo min e max di azioni e siccome le condizioni di mercato cambiano questa
autorizzazione deve essere data entro una scadenza (max 18 mesi). Lo Statuto può prevedere
che l’autorizzazione sia più ampia permettendo nei 18 mesi l’acquisto e la rivendita delle
azioni. Altre regole in riferimento alla tutela dei soci di carattere amministrativo: il
disinvestimento autorizzato, il prezzo deve essere di mercato, i diritti amministrativi (diritto
di voto e di opzione congelati), i diritti patrimoniali si incrementano a vantaggio degli altri
soci.
Maggioranze: queste azioni vengono computate virtualmente al fine del calcolo dei quorum
o costitutivi e deliberativi dell’assemblea. (per le societàXkè altrimenti i quorum si
innalzerebbero e quindi gli azionisti di maggioranza potrebbero avere un diritto di veto. (per
le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio solo costitutivi)
Effetto del non rispetto di questi limiti: L’effetto non è la nullità delle azioni ma solo l’obbligo di dismissione
entro un anno.
Eccezioni:
1. Acquisto di azioni per la riduzione volontaria del capitale sociale a fronte dei