Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI
Art. 2468 C.C. Quote di partecipazione
“Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto
di offerta al pubblico di prodotti finanziari ( ).
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci
in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non
prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al
conferimento.
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di
particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo
comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati
solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli
1105 e 1106”
L'art. 2468 co.3 introduce l'argomento dei diritti particolari dei soci nelle Srl.
È possibile attribuire il diritto di nomina degli amministratori al singolo socio nelle SpA?
No, perchè l'attribuzione è effettuabile creando solo delle categorie speciali di azioni (conferiscono eguali
diritti ma solo nella categoria perchè la specialità riguarda la quota).
Nelle Srl, invece, la specialità è inerente la persona. Si intende attribuire al singolo socio uno, più o tutti i
diritti amministrativi in via esclusiva o con altri e in varie forme (collegiale, disgiuntiva, ecc), con carica a
vita o a tempo limitato e, nell'ultimo caso, è attribuibile ad un unico socio una sola volta o più volte
(dipende dalle esigenze dei soci). L'amministratore potrà scegliere tra un modello capitalistico o
personalistico di governo, il diritto di veto, il diritto di approvazione de taluni atti, il diritto di essere
amministratore unico o con altri per un tempo limitato o per la vita.
Occorre solo trovare i limiti esterni a tali diritti. Il legislatore erode profondamente il principio di
correlazione tra rischio e potere. Ciò avviene anche nelle SpA perchè la riforma interessa:
− la correlazione tra conferimento e partecipazione;
− la correlazione tra entità della partecipazione e i diritti attribuibili.
1 – tanto si conferisce e tanto si attribuirà perchè è possibile l'attribuzione non proporzionale dell'azione è
consentita purché il valore complessivo dei conferimenti sia uguale al capitale sociale.
Se A conferisce 100 e B conferisce 100 non importa se poi ad A viene attribuito il 70% delle azioni e a B
il 30% ma l'importante è che alla fine il conferimento totale risulti pari a 200. ciò èuò derivare dal fatto
che il socio A lavora e, visto che non è possibile conferire manodopera, il lavoro viene valorizzato con
una maggiore quota di partecipazione.
2 – ad un socio può essere attribuito un diritto a partecipare agli utili superiore al conferimento ad
eccezione del voto plurimo ma è comunque concesso di dare dei limiti al voto come previsto agli artt.
2451 e 2468.
Art. 2451 C.C Norme applicabili
“Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse
nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali
società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il
diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti ”
La nomina degli amministratori compete ai soci salvo il co.3 dell'art. 2468 che si attribuisce tale
prerogativa ad uno solo o a più di essi. Qui si assiste ad un'erosione sistematica della correlazione tra
rischio e potere perchè si altera la regola inviolabile della maggioranza dei soci in materia di nomina degli
amministratori. Questa tesi, infatti, invaliderebbe la precedente perchè uno o più soci nominerebbero gli
amministratori secondo l'art. 2468 co.3 questo co., infatti, supererebbe l'art. 2479 co.2 perchè la nomina
spetterebbe si ai soci ma collettivamente o singolarmente a seconda di ciò che prevede lo statuto.
CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
La cessazione degli amministratori non è disciplinata espressamente ma rinveniamo alcuni indizi al co.3
dell'art. 2476.
Art. 2476 C.C Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
“Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per
l'amministrazione della società.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e,
essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio
dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di
loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale
può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può
subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei
confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi
sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli
amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi
consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e
purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni
spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o
colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i
soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la
società, i soci o i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e
dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale”
Il legislatore, infatti, prevede il potere dei singoli soci di chiedere una revoca giudiziale. Lo statuto è
libero di articolare la più diversa disciplina e ,quindi, le parti modellano nello statuto modi e tempi della
cessazione degli amministratori e a chi attribuire il potere della revoca.
Il legislatore, dunque, offre un'ampia autonomia statutaria in materia di revoca degli amministratori che
non sempre è utilizzata. Ma se nulla è scritto nello statuto come cessano gli amministratori? Quanto resta
in carica un amministratore nella Srl?
Nella SpA gli amministratori restano in carica per 3 esercizi. Nelle Srl gli amministratori restano in carica
o a vita o per tutta la durata della società. Se lo statuto non prevede nulla la carica va ritenuta per tutta la
vita della società e se c'è un termine è possibile rieleggere le stesse persone.
In tema di revoca la tesi del testo si basa sul fatto che la Srl resta comunque una società di capitali e,
pertanto, devono trovare applicazione analogica le norme sulla revoca degli amministrato nella SpA. Il
silenzio è una lacuna perchè non c'è risposta al problema (il silenzio nella durata invece significa libertà di
durata). Nelle SpA il socio di maggioranza revoca liberamente l'amministratore senza giusta causa salvo i
danni (la giusta causa va applicata nell'organo di controllo). Di regola si applicano le norme sulla SpA in
materia di revoca a meno che non sia una Srl strutturata in senso personalistico (o modello di governo
congiunto o disgiunto, oppure che vengano attribuiti diritti amministrativi rilevanti ai singoli soci).
Se l'amministratore è nominato nell'atto costitutivo è revocabile solo per giusta causa e se nulla è previsto
va revocato con decisione unanime perchè si tratta di una modifica del contratto sociale senza il voto di
chi deve essere revocato .
Al co.4 dell'art. 2468 si dice chiaramente che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, i diritti
particolari dei soci di cui al co.3 dell'art. 2468 sono modificabili solamente all'unanimità (con il voto del
socio beneficiario dei diritti particolari). Se il socio è amministratore può essere revocato solo
all'unanimità con il consenso dello stesso o meno. 31/10/2012
Il socio che ha come diritto particolare l'amministrazione deve acconsentire alla propria revoca?
Se fosse così allora l'amministratore sarebbe irrevocabile perchè non acconsentirebbe mai alla propria
revoca. Il testo confuta tale tesi perchè a prescindere dalla fonte della nomina una volta che si instaura il
rapporto di amministrazione esso deve essere esercitato nell'interesse della società e dei terzi. Se si
ravvisa un comportamento difforme opera l'istituto della revoca che non può essere vietato dal diretto
interessato ossia l'amministratore oggetto di revoca.
Art. 2259 C.C. Revoca della facoltà di amministrare
“La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non
ricorre una giusta causa.
L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.
La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio”
La revoca avviene per giusta causa e all'unanimità ma senza contare il voto dell'interessato o, se
espressamente previsto, a maggioranza.
Art. 2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
“....
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di
loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
…....”
L'art. 2476