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DEMATERIALIZZAZIONE FACOLTATIVO
Il principio che governa la circolazione delle azioni è il principio di libera la circolazione
delle azioni, è questo uno dei motivi che hanno portato alla spinta di questo meccanismo
dell'attività di impresa.
VINCOLI- LIMITI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI:
NATURA LEGALE => cosi ad es: se un sottoscrittore ha conferito dei beni in
natura o dei crediti, finchè non è scaduto il termine per il controllo della stima da
parte degli amministratori, quelle azioni non possono circolare e quindi non
possono essere vendute a terzi.
1° limite legale: Questo perchè magari si fa il controllo della stima, e ci
si accorge che quel soggetto anziche avere 10 azioni doveva averne 7
perchè ha conferito un bene che non valeva 1000 ma 700,e dunque o
mi fa altri conferimenti per la parte residuale o devo annullare una
parte di quelle azioni, e dunque una volta fatte circolare poi è difficile
dire al terzo che ha acquistato una azione che non c'è. Quindi per
evitare tutto questo si dice al soggetto, tu hai sottoscritto delle azioni, a
fronte di queste hai conferito un bene, finchè non scade il termine di 6
mesi per la revisione della stima tu hai quelle azioni ma non puoi farle
circolare. E' come se fosse una situazione sottoposta a condizione!!!
2° limite legale: Non è liberamente cedibile l'azione con prestazione
accessoria. Cioè se collegata all'azione c'è una prestazione accessoria,
per poter cedere l'azione è necessaria l'autorizzazione degli
amministratori, pechè è chiaro che chi acquista l'azione dovrà poi
effettuare anche l'azione accessoria ed eventualmente agli
amministratori può anche non stare bene che quel soggetto faccia una
determinata prestazione accessoria perchè magari non è idoneo a
svolgere quel lavoro!!!
LIMITI CONVENZIONALI EXTRASTATUTARI : Ad esempio:
I patti parasociali, su specie di sindacati di blocco, hanno proprio ad
oggetto il comportamento che i soci devono tenere nei momenti in cui
intendono far circolare le azioni che detengono,cosi ad esempio
potrebbero prevedere la non trasferibilità delle azioni per un periodo
di tempo, oppure potrebbero prevedere l'obbligo per il socio che
intende vendere l'azione di offrire quell'azione a parità di condizioni
agli altri soci che partecipano al patto parasociale, limitandolo dunque
nel target a cui può vendere.La violazione di questi limiti contenuti in
un patto parasociale, non rende nè invalido nè inefficace l'atto del
socio nei confronti della società, ma solo tra coloro che partecipano al
patto.
Diverso è invece il caso in cui i limiti alla circolazione delle azioni, si trovino nell'atto
costitutivo o nello statuto, perchè in tali casi l'efficacia di questi limiti non è piu' di tipo
obbligatorio, non vale solo nei confronti di una cerchia di soggetti, ma hanno efficacia
reale, opponibile quindi erga-omnes. Perchè c'è l'iscrizione nel registro delle imprese,
quell'atto costitutivo è l'atto che governa il funz della società, e quindi eventuali
inadempimenti dei vincoli alla circolazione dell'azione rispetto a quanto previsto dall'atto
costitutivo non sono opponibili alla società!!! Quindi, la società può dire non riconosco
questo trasf delle azioni perchè in contrasto con quanto previsto dall'atto costitutivo.
VINCOLI- LIMITI STATUTARI (Inserite nell'atto Costitutivo ) ALLA
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI :
Clausola di non trasferibilità delle azioni, però può valere per
Nel caso di azioni
un primo periodo della società. 2355 BIS "
nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo
statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e
può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione
della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne
il trasferimento. "
Clausole di Prelazione : In virtu' della quale il socio che intende
vendere deve preferire a parità di condizioni, gli altri soci rispetto ai
terzi come possibili cessionari dell'azione.( Quindi se voglio
vendere:ad esempio se trovo un acquirente che mi da 100 euro per le
mie azioni, io non posso cederle a lui direttamente perchè devo fare
prima la denuntiazio, avvisare cioè gli altri soci dell'intenzione di
vendere le azioni pari ad un prezzo prestabilito. Se sono interessati,
allora hanno precedenza loro rispetto al terzo, altrimenti sono libero
di vendere le azioni a chi voglio).Occorre cioè mettere gli altri soci di
essere preferiti rispetto alle mie azioni a parità di condizioni. Questo
tipo di clausole sono sempre state ritenute ammissibili e lecite alla
giurisprudenza, perchè da una parte c'è l'interesse della società a
mantenere una certa composizione della compagine societaria
originaria, e c'è poi un altro interesse, quella del socio di non essere
prigioniero del titolo cioè non si può costringere l'azionista a rimanere
nella società. La clausola di prelazione non fa del socio un prigioniero
del proprio titolo, ma lo vincola solo sul possibile acquirente della
stessa azione.
Clausole di Gradimento=> Per poter avere efficacia, ci vuole il
gradimento da parte degli amministratori (placet- tipo un nulla osta ).
qui occorre fare una differenza tra :
clausole di non mero gradimento=> sono quelle
clausole che, predeterminano già nell'atto costitutivo le
condizioni a rispetto delle quali è subordinato il
gradimento (o anche detto placet) degli amministratori
per il trasferimento delle azioni. (gli amministratori non
sono liberi qui se rilasciare o meno il placet, essi si
limitano a controllare la ricorrenza delle condizioni
presenti nell'atto costitutivo per l'eventuale rilascio o
meno). Anche questo tipo di clausola non dà problemi,
in quanto non vincola il socio nella società, ma lo impone
a ricercare il cessionario tra una cerchia ristretta di
soggetti che soddifino le condizioni richieste
dall'atto costitutivo.
clausole di mero gradimento=> subordina
l'efficacia del trasf delle azioni al rilascio del placet degli
amministratori, senza specificare preventivamente
quali sono le condizioni al ricorrere delle quali gli
amministratori sono obbligati a rilasciare queste
autorizzazioni. Si rilascia dunque a loro la discrezione di
decidere o meno se rilasciare questa autorizzazione o
meno. Si pone in contrasto con l'interesse del singolo
socio a non rimanere vincolato alla società, perchè se ad
es il socio è antipatico agli amministartori questi non gli
lasceranno mai l'autorizzazione e lui non potrà piu'
liberarsi. Tanto è vero che, per un lungo periodo di tempo
dal 78 in poi, la cassazione aveva stabilito che
queste clausole di mero godimento
dovevano ritenersi nulle, invalide ab-origine.
Questo orientamento della cassazione, è stato poi ripreso
dalla Legge 281 del 1985 che all'art. 22 stabiliva
l'inefficacia di pieno diritto di queste
clausole.Cambiava dizione, non era piu' nulla ma
inefficace ex legge. Come se quella clausola non
fosse stata apposta nello statuto, dunque i soci
potevano far finta che quella clausola non ci fosse
nello statuto.
Correttivo alla clausola di mero gradimento si ebbe definitivamente con la
legge del 2003 :
Questa problematica fu poi ripresa dal legislatore con la legge2003 nella riforma delle
società di cap nell'art. 2355 bis." queste clausole di mero godimento, sono
inefficaci salvo che, lo statuto non preveda che in caso di rifiuto del placet
sia la società o gli altri soci ad impegnarsi ad acquistare le azioni del socio,
al prezzo predeterminato." Cioè si dice, tu puoi anche mettere quella clausola di mero
godimento, ma se la si vuole rendere efficace occorre che in caso di rifiuto del placet, la
società o gli altri soci si impegnano ad acquistare loro, le azioni del socio che intende
disinvestire.In questo modo si fa salvo l'interesse del socio a non rimanere prigioniero del
titolo, perchè cmq lui disinveste, riesce a vendere le azioni.
Quando la società acquista le azioni vuol dire che stà operando sulle azioni
proprie!!!
OPERAZIONI DELLA SOCIETA' SULLE AZIONI PROPRIE:
Quali sono ??
la sottoscrizione di azioni proprie;
1) l'acquisto di azioni proprie;
2) altre operazioni sulle azioni proprie => rientrano in questa categoria la
3)
concessione di garanzie o l'erogazione di finanziamenti a terzi da parte della sociatà per
l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie.
RATIO della Disciplina di questo tipo di tematica:
Per capire la ratio occorre analizzare i Rischi connessi alle operazioni della società nelle
azioni proprie :
Le operazioni della società possono essere pericolose da 3 punti di vista:
in riferimento al capitale della società=> perchè acquistando le azioni proprie
A) indirettamente la società non fa altro che rimborsare una parte dei conferimenti
ricevuti, rimborso che potrebbe anche essere totale.
Dal p.v organizzativo,sela società acquista o sottoscrive azioni proprie, conferisce
B) agli amministratori il potere di voto all'interno dell'assemblea degli azionisti, (perchè
chi è che eserciterà il diritto di voto connesso a quelle azioni acquistate e sottoscritte
dalla societa? Gli amministratori della società, quindi questi potrebbero andare
nell'assemblea dei soci,votare, scegliere il modo di gestire la società nel modo che a loro
risulta piu' conveniente, senza rischiare nulla del proprio patrimonio. Eercitano dunque
un potere senza che a questo potere sia associato un minimo rischio perchè è come che
avessero utilizzato non un proprio patrimonio ma quello della società per ottenere
questo tipo di potere.)
Manovre speculative: Gli Amm.ri se hanno la possibilità di agire sulla gestione della
C) società, potrebbero acquistare un grande num di azioni e poi rivenderle, effettuare cioè
manovre speculative alterando il prezzo di mercato delle azioni.
Detto questo, iniziamo ad analizzare una per una le operazioni delle società sulle azioni
proprie:
SOTTOSCRIZIONE: ( art. 2559 quinquies)
Nel ns ordinamento vige il principio del divieto assoluto di sottoscrizione di azioni
proprie. In nessun caso la società può quindi sottoscrivere azioni di nuova emissione.
Questo divie