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DEMATERIALIZZAZIONE FACOLTATIVO

Il principio che governa la circolazione delle azioni è il principio di libera la circolazione

delle azioni, è questo uno dei motivi che hanno portato alla spinta di questo meccanismo

dell'attività di impresa.

VINCOLI- LIMITI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI:

NATURA LEGALE => cosi ad es: se un sottoscrittore ha conferito dei beni in

 natura o dei crediti, finchè non è scaduto il termine per il controllo della stima da

parte degli amministratori, quelle azioni non possono circolare e quindi non

possono essere vendute a terzi.

1° limite legale: Questo perchè magari si fa il controllo della stima, e ci

 si accorge che quel soggetto anziche avere 10 azioni doveva averne 7

perchè ha conferito un bene che non valeva 1000 ma 700,e dunque o

mi fa altri conferimenti per la parte residuale o devo annullare una

parte di quelle azioni, e dunque una volta fatte circolare poi è difficile

dire al terzo che ha acquistato una azione che non c'è. Quindi per

evitare tutto questo si dice al soggetto, tu hai sottoscritto delle azioni, a

fronte di queste hai conferito un bene, finchè non scade il termine di 6

mesi per la revisione della stima tu hai quelle azioni ma non puoi farle

circolare. E' come se fosse una situazione sottoposta a condizione!!!

2° limite legale: Non è liberamente cedibile l'azione con prestazione

 accessoria. Cioè se collegata all'azione c'è una prestazione accessoria,

per poter cedere l'azione è necessaria l'autorizzazione degli

amministratori, pechè è chiaro che chi acquista l'azione dovrà poi

effettuare anche l'azione accessoria ed eventualmente agli

amministratori può anche non stare bene che quel soggetto faccia una

determinata prestazione accessoria perchè magari non è idoneo a

svolgere quel lavoro!!!

LIMITI CONVENZIONALI EXTRASTATUTARI : Ad esempio:

 I patti parasociali, su specie di sindacati di blocco, hanno proprio ad

 oggetto il comportamento che i soci devono tenere nei momenti in cui

intendono far circolare le azioni che detengono,cosi ad esempio

potrebbero prevedere la non trasferibilità delle azioni per un periodo

di tempo, oppure potrebbero prevedere l'obbligo per il socio che

intende vendere l'azione di offrire quell'azione a parità di condizioni

agli altri soci che partecipano al patto parasociale, limitandolo dunque

nel target a cui può vendere.La violazione di questi limiti contenuti in

un patto parasociale, non rende nè invalido nè inefficace l'atto del

socio nei confronti della società, ma solo tra coloro che partecipano al

patto.

Diverso è invece il caso in cui i limiti alla circolazione delle azioni, si trovino nell'atto

costitutivo o nello statuto, perchè in tali casi l'efficacia di questi limiti non è piu' di tipo

obbligatorio, non vale solo nei confronti di una cerchia di soggetti, ma hanno efficacia

reale, opponibile quindi erga-omnes. Perchè c'è l'iscrizione nel registro delle imprese,

quell'atto costitutivo è l'atto che governa il funz della società, e quindi eventuali

inadempimenti dei vincoli alla circolazione dell'azione rispetto a quanto previsto dall'atto

costitutivo non sono opponibili alla società!!! Quindi, la società può dire non riconosco

questo trasf delle azioni perchè in contrasto con quanto previsto dall'atto costitutivo.

VINCOLI- LIMITI STATUTARI (Inserite nell'atto Costitutivo ) ALLA

 LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI :

Clausola di non trasferibilità delle azioni, però può valere per

 Nel caso di azioni

un primo periodo della società. 2355 BIS "

nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo

statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e

può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione

della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne

il trasferimento. "

Clausole di Prelazione : In virtu' della quale il socio che intende

 vendere deve preferire a parità di condizioni, gli altri soci rispetto ai

terzi come possibili cessionari dell'azione.( Quindi se voglio

vendere:ad esempio se trovo un acquirente che mi da 100 euro per le

mie azioni, io non posso cederle a lui direttamente perchè devo fare

prima la denuntiazio, avvisare cioè gli altri soci dell'intenzione di

vendere le azioni pari ad un prezzo prestabilito. Se sono interessati,

allora hanno precedenza loro rispetto al terzo, altrimenti sono libero

di vendere le azioni a chi voglio).Occorre cioè mettere gli altri soci di

essere preferiti rispetto alle mie azioni a parità di condizioni. Questo

tipo di clausole sono sempre state ritenute ammissibili e lecite alla

giurisprudenza, perchè da una parte c'è l'interesse della società a

mantenere una certa composizione della compagine societaria

originaria, e c'è poi un altro interesse, quella del socio di non essere

prigioniero del titolo cioè non si può costringere l'azionista a rimanere

nella società. La clausola di prelazione non fa del socio un prigioniero

del proprio titolo, ma lo vincola solo sul possibile acquirente della

stessa azione.

Clausole di Gradimento=> Per poter avere efficacia, ci vuole il

 gradimento da parte degli amministratori (placet- tipo un nulla osta ).

qui occorre fare una differenza tra :

clausole di non mero gradimento=> sono quelle

clausole che, predeterminano già nell'atto costitutivo le

condizioni a rispetto delle quali è subordinato il

gradimento (o anche detto placet) degli amministratori

per il trasferimento delle azioni. (gli amministratori non

sono liberi qui se rilasciare o meno il placet, essi si

limitano a controllare la ricorrenza delle condizioni

presenti nell'atto costitutivo per l'eventuale rilascio o

meno). Anche questo tipo di clausola non dà problemi,

in quanto non vincola il socio nella società, ma lo impone

a ricercare il cessionario tra una cerchia ristretta di

soggetti che soddifino le condizioni richieste

dall'atto costitutivo.

clausole di mero gradimento=> subordina

l'efficacia del trasf delle azioni al rilascio del placet degli

amministratori, senza specificare preventivamente

quali sono le condizioni al ricorrere delle quali gli

amministratori sono obbligati a rilasciare queste

autorizzazioni. Si rilascia dunque a loro la discrezione di

decidere o meno se rilasciare questa autorizzazione o

meno. Si pone in contrasto con l'interesse del singolo

socio a non rimanere vincolato alla società, perchè se ad

es il socio è antipatico agli amministartori questi non gli

lasceranno mai l'autorizzazione e lui non potrà piu'

liberarsi. Tanto è vero che, per un lungo periodo di tempo

 dal 78 in poi, la cassazione aveva stabilito che

queste clausole di mero godimento

dovevano ritenersi nulle, invalide ab-origine.

Questo orientamento della cassazione, è stato poi ripreso

dalla Legge 281 del 1985 che all'art. 22 stabiliva

 l'inefficacia di pieno diritto di queste

clausole.Cambiava dizione, non era piu' nulla ma

inefficace ex legge. Come se quella clausola non

fosse stata apposta nello statuto, dunque i soci

potevano far finta che quella clausola non ci fosse

nello statuto.

Correttivo alla clausola di mero gradimento si ebbe definitivamente con la

legge del 2003 :

Questa problematica fu poi ripresa dal legislatore con la legge2003 nella riforma delle

società di cap nell'art. 2355 bis." queste clausole di mero godimento, sono

inefficaci salvo che, lo statuto non preveda che in caso di rifiuto del placet

sia la società o gli altri soci ad impegnarsi ad acquistare le azioni del socio,

al prezzo predeterminato." Cioè si dice, tu puoi anche mettere quella clausola di mero

godimento, ma se la si vuole rendere efficace occorre che in caso di rifiuto del placet, la

società o gli altri soci si impegnano ad acquistare loro, le azioni del socio che intende

disinvestire.In questo modo si fa salvo l'interesse del socio a non rimanere prigioniero del

titolo, perchè cmq lui disinveste, riesce a vendere le azioni.

Quando la società acquista le azioni vuol dire che stà operando sulle azioni

proprie!!!

OPERAZIONI DELLA SOCIETA' SULLE AZIONI PROPRIE:

Quali sono ??

la sottoscrizione di azioni proprie;

1) l'acquisto di azioni proprie;

2) altre operazioni sulle azioni proprie => rientrano in questa categoria la

3)

concessione di garanzie o l'erogazione di finanziamenti a terzi da parte della sociatà per

l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie.

RATIO della Disciplina di questo tipo di tematica:

Per capire la ratio occorre analizzare i Rischi connessi alle operazioni della società nelle

azioni proprie :

Le operazioni della società possono essere pericolose da 3 punti di vista:

in riferimento al capitale della società=> perchè acquistando le azioni proprie

A) indirettamente la società non fa altro che rimborsare una parte dei conferimenti

ricevuti, rimborso che potrebbe anche essere totale.

Dal p.v organizzativo,sela società acquista o sottoscrive azioni proprie, conferisce

B) agli amministratori il potere di voto all'interno dell'assemblea degli azionisti, (perchè

chi è che eserciterà il diritto di voto connesso a quelle azioni acquistate e sottoscritte

dalla societa? Gli amministratori della società, quindi questi potrebbero andare

nell'assemblea dei soci,votare, scegliere il modo di gestire la società nel modo che a loro

risulta piu' conveniente, senza rischiare nulla del proprio patrimonio. Eercitano dunque

un potere senza che a questo potere sia associato un minimo rischio perchè è come che

avessero utilizzato non un proprio patrimonio ma quello della società per ottenere

questo tipo di potere.)

Manovre speculative: Gli Amm.ri se hanno la possibilità di agire sulla gestione della

C) società, potrebbero acquistare un grande num di azioni e poi rivenderle, effettuare cioè

manovre speculative alterando il prezzo di mercato delle azioni.

Detto questo, iniziamo ad analizzare una per una le operazioni delle società sulle azioni

proprie:

SOTTOSCRIZIONE: ( art. 2559 quinquies)

Nel ns ordinamento vige il principio del divieto assoluto di sottoscrizione di azioni

proprie. In nessun caso la società può quindi sottoscrivere azioni di nuova emissione.

Questo divie

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A.A. 2013-2014
240 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Antonio7512 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Vattermoli Daniele.