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CAMBIALE TRATTA VAGLIA CAMBIARIO
Traente (obbligato di II grado) Emittente (obbligato di I grado)
Accettante o Trattario (obbligato di I grado)
Primo girante
Successivi giranti
L'ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE TRATTA: È l'atto negoziale con cui il trattario si obbliga a pagare la somma indicata nel titolo della cambiale alla scadenza. Si tratta quindi di un istituto proprio della sola c. tratta i cui 1 persona (traente) da ad 1 altra (trattario) l'orine di pagare una certa somma. In tal modo il traente assume ex lege l'obbligazione di pagare, nell'ipotesi in cui il trattario non faccia onore all'ordine ricevuto, come se avesse promesso il fatto di un terzo. Art 1381 cc. Fino a che la tratta non è accettata pertanto, non sorge un'obbligazione cambiaria ne vi è un debitore principale cambiario (né dal pagherò in cui esiste ab origine un debitore principale nella persona
dell'emittente e il traente, gli eventuali giranti e i loro avallanti sono soltanto obbligati diregresso).Ad accettazione avvenuta invece, entra nel rapporto cambiario anche il trattario ed assumel'obbligazione di pagare alla scadenza la somma portata dal titolo, come obbligato principale.Deve essere scritta espressa con le parole "visto", "accetto".Deve essere incondizionata ma può essere limitata ad una parte della somma.
ACCETTAZIONE X INTERVENTO – fatta da un terzo con una posizione simile ad un obbligatodi regresso di grado successivo.
L'AVALLO: è una dichiarazione c. con la quale un soggetto – avallante - garantisce ilpagamento della cambiale per tutta o per una parte della somma. È una tipica garanziacambiaria. Esso deve risultare dal titolo attraverso le parole per avallo o equivalenti. L'avallo èvalido anche come semplice sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore del titolo.
Può prestare questa garanzia un terzo, come anche un firmatario della cambiale. Nello spazio vuoto in basso alla cambiale è possibile che vengano apposti avalli ossia garanzie di firma concesse da un soggetto estraneo all'operazione (ad esempio una garanzia di firma concessa da un genitore o da un coniuge oppure da un socio). L'avallante = (garante cambiario) è il soggetto che garantisce il pagamento della cambiale - assume la posizione cambiaria del soggetto da lui garantito - di obbligato principale se da avallo x un obbligato principale, altrimenti quella di obbligato in via di regresso - assume il grado c. successivo a quello dell'obbligato x il quale l'avallo è stato dato (es. chi avalla accentante si colloca dopo questo e prima del traente). L'avallante è obbligato in solido con l'avallato e diventa obbligato diretto o di regresso a seconda della categoria di appartenenza dell'avallato, in grado immediatamente.successivo. L'obbligato di regresso può richiedere il rimborso di quanto ha pagato dai giranti che lo precedono, dal traente e dai loro avallanti. Il pagamento dell'obbligato di primo grado libera tutti. Il pagamento di un obbligato di grado intermedio libera definitivamente solo quelli di grado successivo e non quelli di grado anteriore. L'avallante che paga ha un'azione cambiaria di regresso per l'intero della somma contro l'avallato e contro gli obbligati di grado successivo.Si parla di coavallo quando più persone prestano congiuntamente garanzia per lo stesso obbligato. Nel rapporto interno, i coavallanti sono obbligati di pari grado: non possono esercitare tra loro l'azione di regresso e si presume la divisione del debito nei rapporti interni. Vige il principio dell'indipendenza delle obbligazioni, per cui l'avallo rimane valido anche se l'obbligazione garantita è nulla.
Quando una cambiale contiene una pluralità delle obbligazioni vige il principio dell'autonomia (o indipendenza) delle obbligazioni cambiarie. Applicato questo esercizio all'avallo fa si che l'obbligazione dell'avallante è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla x qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
Da cosa è dato nell'obbligazione cambiaria il vizio di forma? Normalmente dal fatto che la sottoscrizione viene fatta in modo diverso da quanto prescritto dalla legge.
La sottoscrizione deve contenere nome e cognome, se fosse solo dal cognome sarebbe nulla per vizio di forma! Può essere garantito da avallo anche l'assegno bancario. La disciplina applicabile è quella valida per l'avallo nella cambiale. È escluso l'avallo da parte della banca trattaria. LA CIRCOLAZIONE DELLA CAMBIALE – la disciplina ricalca quella dei titoli di credito all'ordine, con alcune peculiarità. La cambiale di regola si trasferisce mediante GIRATA. La legge non definisce la girata ma in base alla prassi può dirsi che essa è un negozio giuridico di garanzia, cartolare (risultante dal titolo), unilaterale e astratto, contenente un ordine di pagamento. Trattasi in pratica di una dichiarazione scritta sul titolo con la quale il girante ordina al debitore cartolare di effettuare il pagamento non in proprio favore ma a vantaggio di un altro soggetto (giratario). Il trasferimento può essere escluso dal traente o dall'emittente.con clausola "non all'ordine". La girata deve essere apposta sulla cambiale, può essere piena o in bianco. Deve essere incondizionata. Ogni condizione si ha x non apposta. I principi cardine sono quelli per i TdC in generale (funzione essenziale di trasferimento): La girata trasferisce la legittimazione all'esercizio dei diritti cartolari. Il possessore in buona fede della cambiale (legittimato da serie di girate) diventa proprietario del titolo e titolare del diritto, prevalendo sul proprietario spossessato. La cambiale può essere girata x procura o a titolo di pegno come x i titoli all'ordine. La LC non dice però se in caso il girante è obbligato c. - no x la tesi prevalente. ≠ TdC funzione di garanzia della girata - nella cambiale il girante diviene anch'egli obbligato cambiario ed è solidalmente responsabile x l'accettazione e x il pagamento. 39 L'avallo - con l'avallo un soggetto.(avallante) sottoscrive una cambiale garantendone il pagamento da parte di un altro obbligato (avallato). Si tratta di un'obbligazione autonoma di garanzia. Da tale autonomia deriva che, quanto al regime delle eccezioni: L'avallante non può opporre le eccezioni personali opponibili dall'avallato al creditore cambiario- Il portatore non può essere pregiudicato dalle eccezioni opponibili dall'avallante ai precedenti- portatori. L'avallante inoltre non può pretendere che il portatore escuta (chieda soddisfazione) preventivamente l'avallato. L'avallante che effettui il pagamento della somma cambiaria acquista in modo autonomo i diritti inerenti alla cambiale, accresciuti di interessi e spese nei confronti dell'avallato e di coloro che si sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo. È ammesso avallo parziale x una sola parte della somma, non sono ammesse altre condizioni. 16 della cambiale (risponde x legge come)
obbligato di regresso, dell'accentazione e pagamento). Solo apponendo apposita clausola (es. senza garanzia) il girante può esonerarsi da ogni responsabilità.
IL PAGAMENTO DELLA CAMBIALE – la disciplina ricalca le norme x i titoli all'ordine. Detta però una serie di deroghe al diritto comune.
Legittimazione – Legittimato a chiedere il pagamento è originariamente il prenditore della cambiale; successivamente è il portatore che giustifichi il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno x non iscritte.
Il debitore è liberato se effettua il pagamento al legittimo possessore della cambiale anche se questi non è l'effettivo titolare del credito. Chi paga alla scadenza è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate nonché di accertare la serie continua delle girate (Non è tenuto a controllare
autenticità delle firme dei singoli giranti) e l'identità del possessore del documento.
Eseguiti i controlli e identificato l'attuale possessore, il debitore cambiario è liberato solo con il pagamento.
Affinché il pagamento sia liberatorio occorre che colui che paga non sia in dolo o colpa grave.
Chi effettua il pagamento della somma ha diritto che la cambiale gli sia consegnata quietanzata, in modo che il pagamento risulti dal titolo. Il possesso del titolo da parte del debitore fa presumere l'avvenuto pagamento.
PRESENTAZIONE DI PAGAMENTO - Alla scadenza il pagamento della somma indicata deve essere chiesto:
- al trattario – anche se questi non ha accettato- nella cambiale tratta
- all'emittente nel pagherò cambiario
Le cambiali a giorno fisso devono esser presentate alla scadenza nel giorno della scadenza o in uno dei 2 giorni feriali successivi. La cambiale a vista deve invece essere presentata x il pagamento entro 1 anno dalla
data di emissione. L'omessa presentazione nei termini comporta la perdita dell'azione cambiaria nei confronti degli obbligati di regresso, è diritto comune: il TERMINE è ESSENZIALE anche per il debitore c. (anche se consentito da accordo con il creditore è sempre un rischio per il debitore) il portatore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale - sono così tutelati gli obbligati di regresso che restano responsabili solo per il residuo. Se lo rifiutasse non potrebbe esercitare l'azione di regresso per quella parte di somma che il debitore principale voleva pagare. Il pagamento parziale deve essere annotato sul titolo che rimane peraltro in possesso del presentatore. Il pagamento fatto dal trattario, o dall'emittente estingue la cambiale. È parimenti estintivo del credito il pagamento fatto dal traente di una cambiale tratta non accettata. Non è estintivo del credito il pagamento effettuato da un obbligato di regresso.(e dell'avallante dell'obbligato principale):