Contratti d'impresa
L’attività d’impresa consiste in una concatenazione di atti materiali o giuridici (contratti) preordinati alla produzione o allo scambio di beni o servizi. L’imprenditore per organizzare e esercitare l’attività si avvale di contratti, alcuni funzionali all’organizzazione dell’apparato produttivo, altri preordinati allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Definizione
Per contratti d’impresa si intende la pluralità degli strumenti di cui l’imprenditore si serve per organizzare l’attività produttiva. Non esiste una categoria normativa di contratti d’impresa in quanto nel 1942 i contratti contenuti all’interno del codice di commercio sono confluiti all’interno del codice civile. Tuttavia, recentemente si sono verificati questi fenomeni:
Emersione di nuove figure contrattuali
- Necessariamente d’impresa Indicano necessariamente come parte del contratto una figura imprenditoriale:
- Contratti bancario
- Appalto
- Franchising
- Naturalmente d’impresa Figure contrattuali pensate per l’imprenditore anche se non riservate esclusivamente a lui
- Trasporto
- Mandato
Intervento del legislatore con regole specifiche
Nello studio della realtà si è assistito alla contrattazione di massa, dove l’imprenditore standardizza il contenuto contrattuale. Questi fenomeni hanno portato all’esigenza di uniformità e standardizzazione del contratto facendo ricorrere l’imprenditore a condizioni generali da lui predisposte nella stipula.
Art. 1341 – Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali sono efficaci se al momento della conclusione la controparte le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle utilizzando l’ordinaria diligenza. Viene poi data una tutela all’imprenditore in quanto le clausole vessatorie devono essere approvate per iscritto.
Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante moduli e formulari, le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Queste norme hanno efficacia in operazioni tra parti poste sullo stesso piano (privati, operatori economici); quando la relazione è tra un imprenditore e un consumatore cambia completamente la disciplina.
Art. 33 D.LGS 206/2005 – Codice di consumo
Nel contratto concluso tra consumatore e professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Art. 36
Le clausole considerate vessatorie (esclusione o limitazione di diritti del consumatore) sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
Il legislatore ha cambiato orientamento nel tempo e tutt’oggi cerca di tutelare la parte debole all’interno della contrattazione quando vi è un’asimmetria di potere contrattuale tra i soggetti. In questo caso si potrebbe verificare un abuso della posizione di forza. Il fenomeno dell’asimmetria si ritrova anche nei contratti di subfornitura e bancari.
Contratto (Libro IV - Codice Civile)
Art. 1321 – Definizione contratto
Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322 – Autonomia contrattuale
Gli aspetti regolati con norme dispositive possono essere regolati dalle parti come meglio credono, partendo dal modello contrattuale le parti confezionano un testo che raggiunga un equilibrio tra gli opposti interessi e cerchi il più possibile di essere autosufficiente per non dover ricorrere alle norme dettate dal legislatore.
Art. 1325 – Requisiti del contratto
I requisiti sono: l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto, la forma.
Art. 1326 – Conclusione del contratto
Il contratto è concluso quando si ha l’accettazione dell’altra parte, un’accettazione non conforme equivale a nuova proposta. Sul piano internazionale se un’accettazione non perfettamente coincide ma non incide in modo significativo sulle vicende contrattuali, il contratto può essere ugualmente concluso.
Art. 1328 – Revoca della proposta e dell’accettazione
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, l’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Art. 1329 – Proposta irrevocabile
Il legislatore permette la possibilità di pattuire una proposta irrevocabile per un periodo di 30 giorni, si crea uno squilibrio tra le parti in quanto chi ha la facoltà di accettare si trova in una posizione di vantaggio rispetto all’altra parte che rimane vincolata.
Art. 1331 – Contratto d’opzione
Ha come contenuto caratteristico la proposta irrevocabile di cui all’art. 1329. Chi beneficia dell’opzione con la semplice accettazione stipula il contratto di vendita in quanto c’è una proposta irrevocabile, l’altra parte può accettare o rifiutare entro il limite previsto.
Art. 1351 – Contratto preliminare
A differenza del contratto d’opzione, questo rappresenta un accordo mediante il quale le parti si impegnano a stipulare in futuro un contratto definitivo. Il contratto preliminare è nullo se non redatto nella stessa forma prescritta per quello definitivo. Tendenzialmente questo contratto è bilaterale come impegno, potrebbe però essere anche unilaterale dove solo una parte si obbliga e l’altra rimane libera di scegliere. Il promittente potrebbe in ogni caso, a differenza del contratto d’opzione, rifiutarsi di stipulare il contratto ricorrendo al meccanismo giurisprudenziale dell’art. 2932.
Art. 2932 – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto
Se il contratto non viene concluso è possibile ricorrere al giudice che produce una sentenza con gli stessi effetti del contratto voluto ma non concluso.
Art. 1337 – Trattative e responsabilità precontrattuali
Le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Durante la trattativa significa che le parti devono tenere una condotta che non impegni l’altra parte in inutile spreco di tempo; l’interruzione improvvisa e immotivata della trattativa comporta una violazione della buona fede a fronte di una responsabilità risarcitoria (interesse negativo) ovvero il danno che non si sarebbe prodotto se la parte lesa non avesse svolto la trattativa.
Conclusione del contratto
Se il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene, il contratto è concluso nel momento in cui c’è lo scambio dei consensi, ma gli effetti potrebbero avere un decorso diverso.
Art. 1376 – Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento del diritto reale si acquistano per il consenso delle parti legittimamente manifestato. Questo significa che nei contratti di vendita il contratto è concluso a prescindere dalla consegna, la quale dà solo esecuzione al contratto.
Art. 1378 – Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, il trasferimento della proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti. L’individuazione non è detto che coincida con la consegna, ma potrebbe esserlo; saranno le parti ad accordarsi quando viene trasferita la proprietà.
Art. 1465 – Contratto con effetti traslativi o risolutivi
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata il rischio di perimento e di danneggiamento fortuito è un rischio che incide sul proprietario del bene.
Efficacia del contratto
Art. 1372 – Efficacia del contratto
Il contratto una volta stipulato può essere sciolto solo per mutuo consenso oppure per le clausole ammesse dalla legge.
Art. 1373 – Recesso unilaterale
Se ad una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso è una facoltà che viene esercitata mediante una dichiarazione unilaterale ricettizia. Il recesso è possibile fintanto che il contratto è ineseguito, almeno che non si tratti di contratti ad esecuzione continuata oppure periodica; in ogni caso il recesso non ha effetto retroattivo.
Art. 1379 – Divieto di alienazione
Ha effetto solo tra le parti; se alcuni soci si legano con un patto parasociale possono pattuire l’intrasferibilità solo per un certo arco temporale. Se un socio vende le sue azioni, chi ha acquistato assume la proprietà, saranno poi gli altri soci a rivalersi sul socio uscente in quanto ha violato un patto fra di loro.
Art. 1380 – Conflitto tra più diritti personali di godimento
Nel conflitto emerso è preferito quello che ha il diritto con una data anteriore, salvo gli effetti della trascrizione dove invece prevale chi trascrive per primo.
Art. 2704 – Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
L’atto negoziale avente forma scritta, la scrittura privata è una prova in quanto la data certa di un contratto permette l’opponibilità ai terzi. La data diviene certa quando la scrittura privata è autenticata (art. 2703).
Forma del contratto
Per il consenso costitutivo del contratto il legislatore può prevedere forme particolari, l’art. 1350 richiede la forma scritta per alcuni contratti a pena di nullità. La forma scritta diventa solenne quando è un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. Occorre capire se la forma richiesta sia:
- A fini di validità (art. 1350 nullità)
- A fini di prova (legislazione speciale)
Oggetto del contratto: effetti essenziali tipici del modello contrattuale. Contenuto del contratto: insieme delle pattuizioni. Obbligazioni contrattuali: prestazioni a cui le parti si impegnano per dare esecuzione al contratto e perché gli effetti si esplichino concretamente.
Buona fede
Art. 1337 – Buona fede nella formazione del contratto
È una condotta che tende ad evitare tempo, scatta in capo al soggetto una responsabilità precontrattuale ovvero un risarcimento del danno richiedendo il rimborso delle spese sostenute per svolgere le trattative, la perdita di favorevoli occasioni d’affari; occorre sempre dimostrare il collegamento tra la malafede e il danno creato.
Art. 1375 – Buona fede nell’esecuzione del contratto
L’esecuzione in buona fede è un obbligo di salvaguardia, cioè l’obbligo di ciascuna parte di far salva l’utilità dell’altra, non potendo descrivere tutte le possibili condotte all’interno del contratto la buona fede ricopre quest’area. Il danno risarcibile consiste nel pregiudizio patrimoniale (danno emergente) e perdita di occasioni profittevoli (lucro cessante).
Differenza con la diligenza
La diligenza è il metro di misura dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, consiste nell’adeguato impegno di energie e mezzi idonei alla realizzazione del diritto altrui.
Elementi accessori del contratto – Condizione & Termine
Art. 1353 – Contratto condizionale
La condizione è un elemento accessorio di un contratto, si prevede un evento futuro ed incerto a cui si legano gli effetti di un contratto.
- Condizione sospensiva: si subordina la produzione degli effetti al verificarsi di un determinato avvenimento.
- Condizione risolutiva: si subordina all’evento futuro e incerto la cessazione degli effetti.
Art. 1358 – Comportamento delle parti nello stato di pendenza
La clausola di buona fede impedisce al venditore ogni condotta che potrebbe pregiudicare l’acquisto della proprietà da parte dell’acquirente.
Art. 1360 – Retroattività della condizione
Gli effetti sono retroattivi e agiscono fino al tempo in cui è stato concluso il contratto.
Termine
Fattore certo, si differisce nel tempo il prodursi di un effetto o la cessazione. Si può parlare di termine d’efficacia ovvero il momento in cui il contratto produce effetti o cessa di produrre effetti; oppure si può parlare di termine d’adempimento.
Art. 1183 – Termine di adempimento
È il tempo dell’adempimento, quando questo non viene determinato il creditore può esigerlo a pronti nel silenzio del contratto, è quindi il contratto che deve prevedere i termini d’adempimento. Quando viene fissato un termine si presume sia a favore del debitore, se esegue la prestazione oltre il termine sorge un’inadempimento.
Art. 1185 – Pendenza del termine
Non si può esigere la prestazione prima della scadenza a meno che la parte che la esegua non abbia il termine a suo favore.
Art. 1186 – Decadenza del termine
Termine stabilito a favore del debitore per il pagamento, la decadenza del termine può verificarsi quando un evento muta le condizioni economiche finanziarie del debitore oppure le garanzie date risultano insufficienti. In questo caso il creditore non deve attendere la decadenza del termine ma può richiedere il pagamento immediatamente.
Art. 2934 – Prescrizione
Estinzione di un diritto per prolungata inattività del suo titolare, con particolare riferimento ai diritti di credito. Il diritto di proprietà non si estingue con la prescrizione. Nei casi di crediti pecuniari se il creditore non si attiva si rischia di perderlo per prescrizione, ciò perché si cerca di assicurare la stabilità delle situazioni di fatto che si protraggono nel tempo. Il decorso del termine può essere sospeso nei casi previsti dalla legge: sospensione dovuta a rapporti tra le parti (art. 2941) oppure dalla notifica dell’atto che costituisce in mora il debitore (art. 2943). Quando si parla di sospensione c’è una parentesi che una volta conclusa si arriva al termine, l’interruzione fa ricominciare da capo il conteggio per il termine. La prescrizione ordinaria è decennale (art. 2946) e la disciplina è inderogabile ovvero non si può pattuire contrattualmente termini diversi di prescrizione, la prescrizione non è rilevabile d’ufficio deve essere eccepita dal soggetto che si rivolge al giudice.
Decadenza
Si tratta di un termine molto più breve, è un termine perentorio entro il quale occorre far valere un diritto o compiere un atto giuridico. La decadenza risponde all’esigenza di certezza dei traffici giuridici, il giudice può rilevare d’ufficio l’avvenuta decadenza. Termini e decadenze possono essere pattuite anche contrattualmente, oppure è la legge stessa a prevedere un termine di decadenza ma riguarda interessi disponibili tra le parti.
Rappresentanza
Art. 1387 – Fonti della rappresentanza
Potere di impegnare la sfera giuridica di un altro soggetto in suo nome, il rappresentante è colui che agisce in nome del rappresentato compiendo atti giuridici che incidono nella sfera giuridica di quest’ultimo. La rappresentanza può avere forma legale o convenzionale, il codice civile reca norme necessarie per la rappresentanza nelle società. La rappresentanza volontaria è regolata dagli artt. 1387 e seguenti.
Art. 1388 – Contratto concluso dal rappresentante
Potere di un soggetto di impegnare validamente la sfera giuridica di un altro, compiendo atti nel nome e interesse di qualcun altro. Nell’esercizio del potere il rappresentante deve rispettare i limiti, altrimenti si verifica l’abuso o l’eccesso di potere rappresentativo. Il potere di rappresentanza è attribuito mediante una procura.
Art. 1392 – Forma della procura
La rappresentanza deve essere fatta nella stessa forma del contratto da stipulare, vengono chiamati in causa i terzi che hanno rapporti con il rappresentante. In capo al terzo c’è un onere di diligenza in quanto deve chiedere giustificazione del potere rappresentativo che il rappresentante è tenuto a dimostrare (art. 1393). Una volta che il potere di rappresentanza sia stato conferito e giustificato, può capitare che si sviluppi nel tempo per una pluralità di atti. Di norma interviene un contratto ulteriore, il mandato che è l’accordo con il quale il soggetto si impegna a compiere uno o più atti nell’interesse di un altro ma non in suo nome. Nel mandato non si ha di norma la rappresentanza ma se si innesta anche la procura si agisce anche in nome e non solo per conto.
Art. 1396 – Modificazione ed estensione della procura
L’opponibilità dell’atto dipende dal settore in cui viene speso, il legislatore non ci dice il mezzo idoneo ma semplicemente che deve essere portata a conoscenza dei terzi.
Art. 1398 – Rappresentanza senza potere
Si ha un difetto di potere rappresentativo oppure il rappresentante eccede il potere conferitogli (falsus procurator). Il contratto concluso non produce effetti né nei confronti del rappresentato né del rappresentante in quanto ha utilizzato il nome del rappresentato. Si ha quindi un contratto che è sospeso e il terzo può chiedere solo il risarcimento del danno, solamente se però a priori si è preoccupato di verificare il contenuto del potere di rappresentanza utilizzato con la diligenza richiesta dalla legge. Se il potere di rappresentanza viene modificato si deve capire se il rappresentato si è adoperato per portare a conoscenza dei terzi la modifica del potere.
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