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INADEMPIMENTO DEL VENDITORE

Art.1516 – Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore

Se il compratore ha sollecitamente bisogno della merce, si può mettere in condizione di

procurarsela a spese del venditore avendo diritto alla differenza tra il maggior prezzo

pagato per l’acquisto rispetto al prezzo originariamente pattuito

Art. 1517 – Risoluzione di diritto

Non si ricorre al giudice, se il compratore non ha più interesse ad ottenere la prestazione

la risoluzione ha luogo se offre di adempiere regolarmente pagato nel termine pattuito, se

l’altra parte non adempie entro tale termine la risoluzione avviene di diritto. Il compratore

ha 8 giorni per decidere se avvalersi o meno della risoluzione di diritto, dipende se gli

interessa o meno la consegna della merce seppur tardiva.

Il venditore che deve consegnare il bene ad una scadenza, avvisa il debitore che

consegnerà la merce in tale data. Se il debitore non si presenta per ricevete la cosa il

venditore può avvalersi della risoluzione per diritto perché posso avere interesse a

consegnare la merce a qualcun altro.

Art.1518 – Normale determinazione del risarcimento

Se la merce ha un contratto e c’è un listino e il contratto si risolve per l’inadempimento di

una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello

corrente, salva la prova del maggior danno. Questa è una presunzione di danno minimo

data dalla legge.

MANCATO ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE

Il venditore può essere inadempiente pur effettuando la consegna nei termini, ciò avviene

quando ci sono vizi o mancanza di qualità nel bene venduto.

Art.1476 [comma 3] – Obblighi del compratore

3) garantire il compratore da evizione e vizi della cosa

L’evizione sono vizi di tipo giuridico che riguardano vendite immobiliari o beni soggetti a

trascrizione. I vizi della cosa invece sono vizi di tipo materiale.

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GARANZIE PER EVIZIONE

Le ipotesi di evizione che il legislatore prende in considerazione sono:

Art.1478 – Vendita di cosa altrui

1.

Se il compratore è consapevole della mancanza della proprietà del bene in capo al

venditore, si regola di conseguenza.

La posizione del compratore cambia quando questi è ignaro che la proprietà non fosse del

venditore:

Art.1479 – Buona fede del compratore

Il compratore può richiedere la risoluzione del contratto, se quando l’ha concluso, ignorava

che la cosa non era di proprietà del venditore, e se nel frattempo il venditore non gli ha

fatto acquistare la proprietà. Il venditore è tenuto a restituire il prezzo pagato, le spese e i

pagamenti legittimamente fatti per il contratto ; quando il debitore è in dolo o colpa vi è

anche il risarcimento del danno (art.1223).

Art.1480 – Vendita di cosa parzialmente altrui

Il compratore acquista in parte la proprietà e presupponendo che sia in buona fede può o

chiedere la risoluzione del contratto oppure ottenere una riduzione del prezzo oltre che al

risarcimento del danno.

Art.1482 - Vendita di cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli di

2. espropriabilità

Il legislatore ipotizza che il compratore compri un bene su cui insiste una garanzia reale o

altri vincoli derivanti da pignoramento o sequestro che porteranno alla vendita forzata del

bene stesso. Il venditore che era debitore, non ha pagato e quindi si avvia l’esecuzione

forzata per ottenere soddisfazione coattiva mediante la vendita di una cosa su cui c’era la

garanzia. Se la garanzia viene escussa il proprietario perde il bene perché le garanzie

reali hanno diritto di seguito.

Se il venditore non ha dichiarato i vincoli il compratore può sospendere il pagamento

oppure potrebbe dare un termine per liberare il bene dalla garanzia.

Art.1483 – Evizione totale della cosa

3.

L’ evizione può essere totale o parziale e rappresenta il mancato definitivo acquisto della

proprietà della cosa o la perdita della proprietà accertato o provocato da un’ iniziativa

giudiziale di un terzo o da un procedimento amministrativo.

Il venditore è tenuto al risarcimento del danno e deve corrispondere al compratore anche i

frutti, le spese per la lite e quelle da rimborsare all’attore. Tutto ciò opera a prescindere

dalla condizione soggettiva del compratore e viene fornita anche se si era consapevoli

dell’altrui proprietà in quanto l’interesse è quello di diventare proprietario del bene.

Art. 1489 – Cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi

Il compratore che non ne fosse a conoscenza può domandare la risoluzione del contratto

oppure una riduzione del prezzo. Viene menomato il libero e pieno godimento del bene a

causa di:

• Diritti reali di godimento: usufrutto,

• Oneri reali di godimento: servitù

• Diritti personali di godimento: diritto conduttore di un immobile locato

Art.1571 – Definizione locazione

o Contratto con il quale una parte si obbliga di far godere all’altra una cosa

mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo

Art.1599 – Trasferimento a titolo particolare della cosa locata

L’acquirente acquista un bene locato con un contratto di vendita, il diritto è

opponibile al compratore. Se il diritto non era apparente e il compratore non

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ne era a conoscenza ha diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione

del prezzo.

GARANZIA PER VIZI MATERIALI

Sono le più frequenti per la vendita di beni materiali, il vizio (art.1490) è un difetto esistente

al momento della stipula del contratto di vendita che impedisce l’esatto funzionamento del

bene. La mancanza di qualità (art.1497) riguarda la qualità relativa al genere o alla specie.

Il codice di consumo e la Convenzione di Vienna non distinguono il vizio dalla mancanza

di qualità; si parla di mancanza di conformità della merce al contratto.

Art.1490 – Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono

inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Il vizio

deve essere grave, tale da rendere la cosa inidonea all’uso, se le parti vogliono rendere

rilevanti anche i vizi meno gravi dovranno inserire un’apposita clausola.

Art.1491 – Escussione della garanzia

Questa garanzia non opera nel caso in cui il vizio fosse conosciuto dal compratore o

facilmente conoscibile utilizzando l’ordinaria diligenza, è possibile anche prevedere un

patto che limiti o escluda la garanzia prevista dall’art.1490.

Il patto che esclude la garanzia è valido ed efficace se inserito all’interno del contratto, non

ha effetto nel caso di malafede del venditore (dolo). In caso di colpa del venditore la

clausola che esclude la garanzia è efficace anche se si profila un’interpretazione con

l’art.1129 clausole limitative della responsabilità.

Art.1492 – Effetti della garanzia

Quando la garanzia opera il compratore può domandare la risoluzione del contratto o

riduzione del prezzo.

Art.1493 – Effetti della risoluzione del contratto

Se il compratore opta per la risoluzione il venditore deve restituire il prezzo, rimborsare le

spese e risarcire il danno. Il compratore è tenuto a restituire il bene, nel caso in cui la cosa

sia perita e il perimento sia dovuto al vizio che aveva il bene la risoluzione è comunque

possibile.

La risoluzione non è sempre possibile: se il bene è perito per caso fortuito, per colpa del

compratore o perché l’ha venduta o trasformata si può richiedere solo la riduzione del

prezzo fermo restando il risarcimento del danno.

Art.1494 – Risarcimento del danno

Oltre al danno emergente deve essere rimborsato il lucro cessante, il risarcimento è

dovuto anche se il danno non è dovuto al venditore in quanto questi è garante verso il

compratore finale ed è quindi tenuto a risarcire. Il venditore potrà eventualmente rivalersi

sui terzi nel caso in cui il vizio fosse già presente al momento dell’acquisto e poi l’abbia

rivenduto al compratore. Lo stato soggettivo del debitore rileva per il risarcimento in

quanto se il venditore riesce a dimostrare che non sia sua la colpa può non pagare il

risarcimento.

Art.1495 – Termini e condizioni dell’azione

Per attivare le garanzie c’è un termine di decadenza di 8 giorni dal giorno della scoperta

che però è disponibile alla contrattazione delle parti o ad altre disposizioni della legge. Si

ha un anno per agire in giudizio se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha

occultato.

Art. 1511 – Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti per le vendite di cose da

trasportare decorre dal giorno del ricevimento.

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La giurisprudenza ha creato una terza categoria di possibili vizi e difetti aliud pro alio (una

cosa invece che l’altra); si prende in considerazione l’ipotesi di radicale difformità della

cosa venduta creata per disapplicare i ristretti termini di decadenza e prescrizione di diritto

comune. Si profila questa fattispecie quando la cosa è del tutto inidonea ad assolvere la

funzione pattuita dalle parti.

GARANZIE CONVENZIONALI

Art.1512 – Garanzia di buon funzionamento

Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa, il

compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento

entra 30 giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive in sei mesi

dalla scoperta.

Si tratta di una garanzia eventuale e i rimedi che il venditore può adottare sono la

riparazione o sostituzione del bene.

Occorre capire nelle vicende pratiche se si tratta di vizio oppure buon funzionamento, in

alcuni casi la garanzia per vizi viene assorbita da quella funzionale, scaduta quella

funzionale rimane solo quella legale.

Codice Consumo D.lgs 206/2005

Art.128 Si tratta di una disciplina trasversale, si riferisce non solo ai contratti di vendita ma

anche ad altre tipologie con denominatore il fatto che ci siano dei beni di consumo. La

disciplina si applica anche nel caso in cui il venditore sia un soggetto di diritto pubblico.

All’art.129 il legislatore ha unificato i difetti che possono affliggere i beni parlando solo di

mancanza di conformità del bene rispetto al contratto, la disciplina riguarda anche il difetto

di conformità.

Art.130 rimedi attuabili dal consumatore sono la riparazione e sostituzione oppure la

risoluzi

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Publisher
A.A. 2015-2016
52 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolo.imola93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gandini Carla.