Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
INADEMPIMENTO DEL VENDITORE
Art.1516 – Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore
Se il compratore ha sollecitamente bisogno della merce, si può mettere in condizione di
procurarsela a spese del venditore avendo diritto alla differenza tra il maggior prezzo
pagato per l’acquisto rispetto al prezzo originariamente pattuito
Art. 1517 – Risoluzione di diritto
Non si ricorre al giudice, se il compratore non ha più interesse ad ottenere la prestazione
la risoluzione ha luogo se offre di adempiere regolarmente pagato nel termine pattuito, se
l’altra parte non adempie entro tale termine la risoluzione avviene di diritto. Il compratore
ha 8 giorni per decidere se avvalersi o meno della risoluzione di diritto, dipende se gli
interessa o meno la consegna della merce seppur tardiva.
Il venditore che deve consegnare il bene ad una scadenza, avvisa il debitore che
consegnerà la merce in tale data. Se il debitore non si presenta per ricevete la cosa il
venditore può avvalersi della risoluzione per diritto perché posso avere interesse a
consegnare la merce a qualcun altro.
Art.1518 – Normale determinazione del risarcimento
Se la merce ha un contratto e c’è un listino e il contratto si risolve per l’inadempimento di
una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello
corrente, salva la prova del maggior danno. Questa è una presunzione di danno minimo
data dalla legge.
MANCATO ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE
Il venditore può essere inadempiente pur effettuando la consegna nei termini, ciò avviene
quando ci sono vizi o mancanza di qualità nel bene venduto.
Art.1476 [comma 3] – Obblighi del compratore
3) garantire il compratore da evizione e vizi della cosa
L’evizione sono vizi di tipo giuridico che riguardano vendite immobiliari o beni soggetti a
trascrizione. I vizi della cosa invece sono vizi di tipo materiale.
17
GARANZIE PER EVIZIONE
Le ipotesi di evizione che il legislatore prende in considerazione sono:
Art.1478 – Vendita di cosa altrui
1.
Se il compratore è consapevole della mancanza della proprietà del bene in capo al
venditore, si regola di conseguenza.
La posizione del compratore cambia quando questi è ignaro che la proprietà non fosse del
venditore:
Art.1479 – Buona fede del compratore
Il compratore può richiedere la risoluzione del contratto, se quando l’ha concluso, ignorava
che la cosa non era di proprietà del venditore, e se nel frattempo il venditore non gli ha
fatto acquistare la proprietà. Il venditore è tenuto a restituire il prezzo pagato, le spese e i
pagamenti legittimamente fatti per il contratto ; quando il debitore è in dolo o colpa vi è
anche il risarcimento del danno (art.1223).
Art.1480 – Vendita di cosa parzialmente altrui
Il compratore acquista in parte la proprietà e presupponendo che sia in buona fede può o
chiedere la risoluzione del contratto oppure ottenere una riduzione del prezzo oltre che al
risarcimento del danno.
Art.1482 - Vendita di cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli di
2. espropriabilità
Il legislatore ipotizza che il compratore compri un bene su cui insiste una garanzia reale o
altri vincoli derivanti da pignoramento o sequestro che porteranno alla vendita forzata del
bene stesso. Il venditore che era debitore, non ha pagato e quindi si avvia l’esecuzione
forzata per ottenere soddisfazione coattiva mediante la vendita di una cosa su cui c’era la
garanzia. Se la garanzia viene escussa il proprietario perde il bene perché le garanzie
reali hanno diritto di seguito.
Se il venditore non ha dichiarato i vincoli il compratore può sospendere il pagamento
oppure potrebbe dare un termine per liberare il bene dalla garanzia.
Art.1483 – Evizione totale della cosa
3.
L’ evizione può essere totale o parziale e rappresenta il mancato definitivo acquisto della
proprietà della cosa o la perdita della proprietà accertato o provocato da un’ iniziativa
giudiziale di un terzo o da un procedimento amministrativo.
Il venditore è tenuto al risarcimento del danno e deve corrispondere al compratore anche i
frutti, le spese per la lite e quelle da rimborsare all’attore. Tutto ciò opera a prescindere
dalla condizione soggettiva del compratore e viene fornita anche se si era consapevoli
dell’altrui proprietà in quanto l’interesse è quello di diventare proprietario del bene.
Art. 1489 – Cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi
Il compratore che non ne fosse a conoscenza può domandare la risoluzione del contratto
oppure una riduzione del prezzo. Viene menomato il libero e pieno godimento del bene a
causa di:
• Diritti reali di godimento: usufrutto,
• Oneri reali di godimento: servitù
• Diritti personali di godimento: diritto conduttore di un immobile locato
Art.1571 – Definizione locazione
o Contratto con il quale una parte si obbliga di far godere all’altra una cosa
mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo
Art.1599 – Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
L’acquirente acquista un bene locato con un contratto di vendita, il diritto è
opponibile al compratore. Se il diritto non era apparente e il compratore non
18
ne era a conoscenza ha diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione
del prezzo.
GARANZIA PER VIZI MATERIALI
Sono le più frequenti per la vendita di beni materiali, il vizio (art.1490) è un difetto esistente
al momento della stipula del contratto di vendita che impedisce l’esatto funzionamento del
bene. La mancanza di qualità (art.1497) riguarda la qualità relativa al genere o alla specie.
Il codice di consumo e la Convenzione di Vienna non distinguono il vizio dalla mancanza
di qualità; si parla di mancanza di conformità della merce al contratto.
Art.1490 – Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono
inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Il vizio
deve essere grave, tale da rendere la cosa inidonea all’uso, se le parti vogliono rendere
rilevanti anche i vizi meno gravi dovranno inserire un’apposita clausola.
Art.1491 – Escussione della garanzia
Questa garanzia non opera nel caso in cui il vizio fosse conosciuto dal compratore o
facilmente conoscibile utilizzando l’ordinaria diligenza, è possibile anche prevedere un
patto che limiti o escluda la garanzia prevista dall’art.1490.
Il patto che esclude la garanzia è valido ed efficace se inserito all’interno del contratto, non
ha effetto nel caso di malafede del venditore (dolo). In caso di colpa del venditore la
clausola che esclude la garanzia è efficace anche se si profila un’interpretazione con
l’art.1129 clausole limitative della responsabilità.
Art.1492 – Effetti della garanzia
Quando la garanzia opera il compratore può domandare la risoluzione del contratto o
riduzione del prezzo.
Art.1493 – Effetti della risoluzione del contratto
Se il compratore opta per la risoluzione il venditore deve restituire il prezzo, rimborsare le
spese e risarcire il danno. Il compratore è tenuto a restituire il bene, nel caso in cui la cosa
sia perita e il perimento sia dovuto al vizio che aveva il bene la risoluzione è comunque
possibile.
La risoluzione non è sempre possibile: se il bene è perito per caso fortuito, per colpa del
compratore o perché l’ha venduta o trasformata si può richiedere solo la riduzione del
prezzo fermo restando il risarcimento del danno.
Art.1494 – Risarcimento del danno
Oltre al danno emergente deve essere rimborsato il lucro cessante, il risarcimento è
dovuto anche se il danno non è dovuto al venditore in quanto questi è garante verso il
compratore finale ed è quindi tenuto a risarcire. Il venditore potrà eventualmente rivalersi
sui terzi nel caso in cui il vizio fosse già presente al momento dell’acquisto e poi l’abbia
rivenduto al compratore. Lo stato soggettivo del debitore rileva per il risarcimento in
quanto se il venditore riesce a dimostrare che non sia sua la colpa può non pagare il
risarcimento.
Art.1495 – Termini e condizioni dell’azione
Per attivare le garanzie c’è un termine di decadenza di 8 giorni dal giorno della scoperta
che però è disponibile alla contrattazione delle parti o ad altre disposizioni della legge. Si
ha un anno per agire in giudizio se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha
occultato.
Art. 1511 – Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti per le vendite di cose da
trasportare decorre dal giorno del ricevimento.
19
La giurisprudenza ha creato una terza categoria di possibili vizi e difetti aliud pro alio (una
cosa invece che l’altra); si prende in considerazione l’ipotesi di radicale difformità della
cosa venduta creata per disapplicare i ristretti termini di decadenza e prescrizione di diritto
comune. Si profila questa fattispecie quando la cosa è del tutto inidonea ad assolvere la
funzione pattuita dalle parti.
GARANZIE CONVENZIONALI
Art.1512 – Garanzia di buon funzionamento
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa, il
compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento
entra 30 giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive in sei mesi
dalla scoperta.
Si tratta di una garanzia eventuale e i rimedi che il venditore può adottare sono la
riparazione o sostituzione del bene.
Occorre capire nelle vicende pratiche se si tratta di vizio oppure buon funzionamento, in
alcuni casi la garanzia per vizi viene assorbita da quella funzionale, scaduta quella
funzionale rimane solo quella legale.
Codice Consumo D.lgs 206/2005
Art.128 Si tratta di una disciplina trasversale, si riferisce non solo ai contratti di vendita ma
anche ad altre tipologie con denominatore il fatto che ci siano dei beni di consumo. La
disciplina si applica anche nel caso in cui il venditore sia un soggetto di diritto pubblico.
All’art.129 il legislatore ha unificato i difetti che possono affliggere i beni parlando solo di
mancanza di conformità del bene rispetto al contratto, la disciplina riguarda anche il difetto
di conformità.
Art.130 rimedi attuabili dal consumatore sono la riparazione e sostituzione oppure la
risoluzi