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IN BASE ALLA NATURA DELL’ATTIVITA’ ESERCITATA
- AGRICOLO ART.2135 viene definito tale a motivo della natura dell’attività esercitata :
1) coltivazione del fondo
2) selvicoltura
3) allevamento
4) attività connesse a queste che per natura non sono agricole.
1/2/3 attività agricole essenziali che devono avere la cura di un ciclo biologico e del suo sviluppo
oppure di una fase di esso di carattere vegetale o animale, non è necessario l’utilizzo del fondo ma
deve essere possibile (biotecnologie) deve quindi trattarsi di un’attività naturale e non artificiale
alterando il ciclo biologico naturale, il prodotto in questione deve poter crescere nel fondo.
2) la coltivazione del bosco richiede la coltivazione dello stesso non basta il semplice sfruttamento
si rientra nella categoria d’imprenditore commerciale.
3) Prima del 2001 veniva considerato il solo bestiame oggi viene esteso a tutti gli animali purchè se
ne abbia cura dello sviluppo del ciclo biologico o di una fase.
Emerge quindi un’irrilevanza nell’identificazione dell’imprenditore agricolo della complessità
dell’appartato produttivo, della tipologia del soggetto e delle dimensioni dell’attività.
III comma) attività agricole per connessione che per loro natura non sono agricole, se esiste una
connessione con l’attività agricola essenziale l’imprenditore resta agricolo.
Connessione Soggettiva
Deve essere il medesimo soggetto esercente l’attività agricola essenziale (eccezione D.LGS
228/2001 cooperative e consorzi).
Connessione Oggettiva
Deve riguardare attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione o
commercializzazione (vendita naturale per imprenditore agricolo, da grossisti a punto vendita)
Deve essere prevalentemente quella coltivata ad essere utilizzata (criterio della prevalenza), se
prevale quindi l’uso di materie comprate si diventa imprenditori commerciali per l’attività connessa.
La fornitura di beni e servizi deve essere mediante l’utilizzo prevalente di risorse e attrezzature
impiegate nell’attività agricola essenziale, vigono quindi i criteri di prevalenza e normalità.
I fattori produttivi non devono essere obbligatoriamente di proprietà dell’operatore economico basta
averne la disponibilità giuridica.
LEGGE 96/2006 Agriturismo imprenditore agricolo per attività per connessione
Se un imprenditore non è agricolo è per forza commerciale ART.2195 cambiando quindi la
disciplina applicabile (es. fallimento).
Imprenditore Agricolo:
• Iscritto al registro delle imprese
• Contabilità a fini fiscali
• Non è soggetto al fallimento
Oggi le differenze fra imprenditore agricolo e commerciale si sono attenuate ma esistono ancora,
l’imprenditore agricolo configurato per lo studio della disciplina è quello evocato all’ART.2135.
- PICCOLO ART.2083 configurabile come :
1) coltivatore diretto del fondo
2) artigiano
3) piccolo commerciante
Che abbia come oggetto un’attività organizzata utilizzando prevalentemente il lavoro proprio o
quello dei componenti della famiglia, la prevalenza deve essere sia qualitativa (sul lavoro altrui) che
quantitativa (sull’apparato produttivo), di norma quest’impresa è di dimensioni molto modeste.
Nell’ordinamento vi sono più figure per il piccolo imprenditore LEGGE 180/2011
Microimpresa che viene distinta per volume d’affari e gode di particolari agevolazioni. Essa viene
paragonata al consumatore nei rapporti con gli altri imprenditori per colmare le asimmetrie di potere
contrattuale fra i due soggetti.
Il piccolo imprenditore è esonerato dall’applicazione di alcune norme, non fallisce ai sensi
dell’ART.1 LEGGE FALLIMENTARE chi rimane al di sotto delle soglie quantitative stabili lite
dalla legge.
Impresa Familiare
ART.230 bis vi sono familiari dell’imprenditore che collaborano prestando in modo continuativo la
loro attività che possono essere il coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° (parenti del
coniuge) ARTT. 74-78
Caratteristiche:
1) Impresa individuale
2) Vi lavorano i parenti, affini e coniuge ma non è l’unica forma possibile giuridicamente se c’è di
fatto viene applicata la disciplina di protezione dei familiari.
Diritti dei familiari :
1) Contenuto patrimoniale :
- Mantenimento
- Partecipazione agli utili, beni acquistati, quote incremento azienda partecipando in proporzione
alle quantità e qualità del lavoro prestato.
IV Comma) la partecipazione può essere venduta a un altro membro della famiglia oppure liquidata
in caso di cessazione della partecipazione per qualunque motivo oppure dovuta alla liquidazione o
vendita dell’azienda.
2) Contenuto amministrativo :
- Destinazione utili
- Gestione straordinaria
- Decisioni strategiche produttive
Le decisioni vengono prese a maggioranza ma esse non hanno rilevanza esterna sugli atti compiuti
anche contro la maggioranza in quanto i terzi vengono a contatto con il solo imprenditore, unico
strumento di difesa per i familiari e chiamare in giudizio l’imprenditore e chiedere i danni.
V Comma) riconosciuta una clausola di prelazione (diritto di precedenza sull’acquisto dell’azienda)
sull’azienda ai soggetti del I comma
L’ART.230 bis non si pone il problema delle dimensioni dell’impresa ma dei familiari
dell’imprenditore quindi non è necessario che si tratti di una piccola impresa. L’imprenditore è
individuale salvo diverso tipo di rapporto (disciplina residuale) di natura societaria o di lavoro
subordinato con i familiari.
Imprenditore Artigiano
ART.2083 piccolo imprenditore ma l’ordinamento distingue artigiano e artigianato che non
coincidono.
LEGGE 443/1985 (Legge Quadro Artigianato) potestà delle regioni nell’emanare norme
legislative ad agevolare l’imprenditoria artigiana. La legge costituisce una cornice all’interno della
quale le regioni legiferano. Il soggetto destinatario è uniforme variano le provvigioni e le
agevolazioni.
ART.3 impresa con scopo prevalente la produzione di beni e servizi (anche semilavorati) non
riferendosi solo all’artigianato locale tipico del luogo. Vengono escluse le attività agricole,
commerciali, attività d’intermediazione dei beni (no agricoltura,commercio e ristorazione). Questo
articolo ci permette di identificare quindi l’oggetto dell’attività.
ART.2 Imprenditore deve svolgere personalmente e professionalmente l’attività in qualità di titolare.
Svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nell’attività produttiva, l’imprenditore individuale
è quindi direttamente implicato nella vicenda produttiva anche manualmente.
ART.4 limiti dimensionali può avere personale purchè diretto personalmente:
- produzione non in serie 18-22
- in serie 9-12
- trasporto 8
- edile 10-14
Le dimensioni possono essere anche non piccole, l’artigiano non coincide quindi con quello
dell’ART.2083 in quanto può esserlo ma non è necessario.
II Comma ART.3 Impresa artigiana, società purché non per azioni (spa o sapa), se s.r.l gode della
limitazione della responsabilità purché la maggioranza dei soci contribuiscano con il loro lavoro in
modo prevalente nell’attività produttiva e il lavoro prevalga il capitale.
ART.5 iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane se si hanno i requisiti
V Comma l’iscrizione è costitutiva e permette la concessione delle agevolazioni
Si tratta dunque si un sottotipo d’impresa commerciale, il legislatore risolve quindi il dibattito sul
fallimento dell’imprenditore artigiano anche se piccolo imprenditore.
PUBBLICA
Imprese Organo enti pubblici territoriali (Stato-Regioni-Comuni) esercenti attività produttiva
ART.2082.
Imprese Enti Enti pubblici costituiti al fine esclusivo o prevalente di esercitare un’attività d’impresa
(in particolare commerciale). Oggi non esistono più dovuto al processo di privatizzazione anni’90
trasformate in società di diritto privato (azionisti privati cittadini), in alcuni casi il pacchetto di
maggioranza è ancora detenuto dallo Stato per settori chiave.
COLLETTIVA
Attività produttiva sostanzialmente riconducibile a più soggetti :
1) Società
2) Associazioni, regolate dal libro I c.c perseguono scopi ideali (assenza di lucro) che può esistere
ma non può essere beneficiato, c’è compatibilità con il metodo economico dell’impresa.
3) Consorzi
4) Gruppo Europeo Interesse Economico
DISCIPLINA DELL’IMPRENDITORE E DELL’IMPRESA
Complesso di norme (corpora normativa) che formano la disciplina relativa
1) fallimento
2) tenuta contabilità
3) rappresentanza
4) pubblicità legale (registro delle imprese)
- Azienda
- Segni Distintivi (marchio)
- Concorrenza (Antitrust)
Pubblicità legale
A partire dal 1942 inattuata fino al 1993, istituito tramite DPR 581/1995 registro delle imprese.
Chi?
ART.2188 strumento attuato per iscrivere atti e fatti previsti dalla legge, istituito presso un ufficio e
supervisionato da un giudice.
ARTT. 2189-2191 iscrizione e cancellazione dal registro
ART.2195 chi si iscrive al registro imprese commerciali
ART.2202 non si iscrivono piccoli imprenditori e imprenditori agricoli
ART.2200 vengono iscritte le società anche se non esercitano un’attività commerciale (tutte le
società), prevale la forma giuridica sul contenuto economico.
ART.2201 vengono iscritti anche gli enti pubblici che esercitano attività commerciale
Che cosa?
ART.2188 iscrizione di atti e fatti previsti dalla legge (principio della tassività)
ART.2198 imprenditori minori, interdetti e inabilitati richiesta la registrazione dell’autorizzazione
A quali effetti?
ART.2193 ignoranza dei fatti iscritti regolarmente devono essere conosciuti dai terzi e sono quindi
opponibili dal momento dell’iscrizione, è prevista una deroga per le S.p.a ART.2448 di 15 giorni
per impossibilità di conoscere da parte del terzo dimostrata.
Vige quindi il principio di presunzione assoluta di conoscenza, per gli atti non iscritti bisogna
dimostrare che il terzo ne era a conoscenza altrimenti vige il principio relativo di non conoscenza.
Efficacia Dichiarativa iscrizione registro delle imprese
Efficacia Costitutiva l’atto non produce effetti finchè non viene iscritto al registro
DPR 581/1995
Gestito da un apposito ufficio della Camere di Commercio provinciale
ART.2 Compiti: p