Imprenditore e impresa nel codice civile
Il libro V del codice civile e altre norme regolano l'attività di imprenditori e imprese. Alcune attività, per la loro natura, implicano una disciplina speciale come ad esempio la legge fallimentare.
Fonti
- Codice civile: libro V e altri
- Leggi speciali
- Codice del consumo: raccolta di norme che impongono obblighi o divieti quando l’operatore vende a consumatori
- Codice della proprietà del segno industriale (marchio)
Fonti internazionali
- Fonti comunitarie: Direttive (leggi) e Regolamenti (già efficaci appena recepiti)
- Convenzioni internazionali di diritto materiale: Accordi stipulati da pluralità di Stati applicabili ai soggetti residenti negli Stati firmatari della convenzione. Creati per uniformare e semplificare i rapporti giuridici indipendentemente dalla nazionalità e dare certezza ai soggetti.
Art. 2082 c.c – Imprenditore
“È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.” L'impresa è l'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi. L’art. 2082 stabilisce la fattispecie d’impresa e imprenditore, ciò che nella realtà deve ricorrere affinché possa applicarsi una disciplina, la nozione d’imprenditore viene tratta da quella d’impresa.
Vige la relatività della fattispecie rispetto alla disciplina in quanto la nozione d’imprenditore varia in base alla disciplina con cui si analizza.
- L’attività svolta deve essere produttiva (produzione o scambio) e creatrice di nuova ricchezza, non rientrano quindi il godimento della proprietà (puro godimento del bene).
- L’imprenditore deve operare secondo economicità, ovvero operando con metodo economico valutando a priori che l’attività svolta copra con i ricavi tutti i costi (riformando la ricchezza consumata). Il lucro può essere oggettivo (ricavi > costi) o soggettivo fruito dai protagonisti della vicenda economica. Questo criterio serve a escludere dall’area di attività d’impresa le attività istituzionalmente esercitate non in metodo economico. La certezza della copertura dei costi deve essere a priori adattando un metodo economico, se poi ciò non si concretizza il soggetto resta comunque imprenditore.
- La professionalità non significa attività esclusiva e attività non prevalente, prevede la non occasionalità, deve essere un’attività svolta in maniera sistematica e può essere compatibile con l’unicità di un affare in base alla natura dell’affare stesso (complessità dell’attività svolta e il tempo impiegato). Va comunque sottolineato che un’associazione può svolgere attività d’impresa strumentale al perseguimento dello scopo ideale prefissato perché è compatibile con l’economicità e la professionalità.
- L’organizzazione implica la combinazione dei fattori produttivi personali e materiali.
Art. 2555 c.c – Azienda
“L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.” Se non vi è organizzazione produttiva si parla di lavoratore autonomo, l’organizzazione è un elemento normale se vi sono gli altri elementi. Se le dimensioni sono modeste si parla di piccola impresa, microimpresa e lavoratore autonomo. In base all’organizzazione produttiva il lavoro dell’imprenditore può essere ridotto o esclusivamente il suo lavoro.
Per le figure di imprenditore piccolo e lavoratore autonomo sono previste discipline diverse, pensate per imprenditori medio-grandi. Con i primi tre requisiti, l’attività è giuridicamente qualificabile come impresa e il soggetto che l’esercita può essere chiamato imprenditore. Non rientra nell’attività d’impresa l’attività dei professionisti intellettuali art. 2238 c.c. ma se questo costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa si applica la disciplina d’impresa.
Per il libero professionista si applica una disciplina che richiede l’iscrizione ad un albo dopo il superamento di un esame di professione, ciò determina che la professione è protetta. Oggi questa distinzione in Italia regge per distinzioni ragioni storiche e culturali, fuori dalle professioni protette la prestazione di servizi a elevatissimo contenuto intellettuale può essere considerata d’impresa, la distinzione è quindi data dall’esistenza di un albo art. 2229 e il professionista deve utilizzare un particolare contratto di prestazione personale art. 2232, se il libero professionista è soggetto a contratto di lavoro subordinato si esce dalla disciplina relativa, intervengono quindi piani normativi diversi a seconda della figura professionale assunta.
Imputazione attività d'impresa
Art. 2082 esercitare indica un nesso che lega l’attività al soggetto il cui nome è speso nel compimento degli atti che integrano l’attività (criterio giuridico). Attività = concatenazione di atti (contratti) con il fine del nome dell’imprenditore L’imprenditore si può avvalere anche di rappresentanti agenti in nome e per conto suo, la figura dell’imprenditore viene accostata a colui che esercita il potere di gestione (criterio economico), da ciò si potrebbe quindi anche rilevare l’esistenza di un imprenditore occulto (studio di Walter Bigiavi).
Art. 147 legge fallimentare
Regio Decreto n°267/1942 “Se dopo il fallimento della società emergono soci nascosti vengono dichiarati falliti anche quest’ultimi.” Partendo da questo dato Bigiavi formulò la teoria dell’imprenditore occulto dove il curatore del processo di fallimento deve poter dimostrare l’esistenza di una natura societaria che permette l’imputazione del fallimento anche in capo all’imprenditore occulto, vi possono essere anche forme di abuso della responsabilità limitata facendo ricadere le conseguenze sui creditori (es. abbandono di un satellite dalla capogruppo).
Esercizio dell'impresa incapace d'agire
L’esercizio è consentito con le precauzioni che la legge detta per l’imprenditore individuale.
- Minore d’età: Egli non può iniziare un’attività d’impresa ma può continuarla nel caso venga ereditata proseguendo l’attività produttiva esercitata dal genitore defunto. Art. 320 comma V i genitori possono proseguire l’attività in nome e per conto del figlio minore; al minore viene comunque applicata la disciplina dell’imprenditore, gli atti ricadono nella sua sfera giuridica.
- Interdetto: incapacità permanente dovuta a una grave infermità mentale che rende il soggetto incapace d’intendere e di volere Art. 424 l’interdetto è nella stessa posizione del minore dove il tutore deve ottenere l’autorizzazione del tribunale per proseguire l’esercizio dell’impresa in nome dell’interdetto.
- Inabilitato: affetto da un’infermità lieve o temporanea, può continuare personalmente l’esercizio dell’impresa e quindi senza curatore solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare.
Impresa commerciale e agricola
Il minore, il genitore che esercita la potestà e l'interdetto con tutore possono continuare l’impresa commerciale, ma non avviarla. L’impresa commerciale richiede apposita autorizzazione senza la quale i soggetti non acquistano lo status di imprenditore.
- Impresa agricola: Può essere continuata applicando la disciplina di diritto comune che richiede l’autorizzazione di volta in volta per compiere atti di straordinaria amministrazione da parte del genitore o del tutore. Il tribunale esercita la vigilanza attraverso il giudice tutelare e può revocare l’autorizzazione o modificare il tutore.
Inizio impresa
Per l’impresa individuale si ricorre al principio d’effettività quando effettivamente il soggetto esercita un’attività produttiva ai sensi dell’art. 2082, da ciò deriva che l’iscrizione al registro delle imprese non è costitutivo dello status d’imprenditore. Gli atti compiuti per l’organizzazione dell’attività sono sufficienti purché documentino la preordinazione dell’attività stessa uniti fra loro dando segno della manifestazione di volontà da parte dell’imprenditore di esercitare l’impresa, in mancanza si attribuisce l’inizio al primo atto di vendita.
Per la collettività, la nascita delle società secondo la giurisprudenza coincide con l’inizio ma non è sempre così nella realtà.
Fine impresa
Art. 10 legge fallimentare: L’imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. La cessazione coincide con la fine dell’esercizio dell’impresa.
- Individuale: Il creditore o il pubblico ministero possono dimostrare la differenza temporale tra il momento della cancellazione e quello di fine dell’attività d’impresa (principio d’effettività prevale sul dato formale) dimostrando il momento posteriore dell’effettiva dissoluzione dell’apparato produttivo.
- Collettivo: Per S.p.a e S.n.c il momento dell’estinzione coincide con la cancellazione dal registro delle imprese. Se l’attività non viene esercitata in base a particolari indici si può determinare la cancellazione d’ufficio dal registro per un’impresa che continua tuttavia ad esistere. Il creditore o pubblico ministero può quindi dimostrare in processo il momento di effettiva cessazione posteriore alla cancellazione d’ufficio, assumendo anche in questo caso rilevanza il principio d’effettività sulla forma.
- Se l’impresa S.n.c è irregolare (non iscritta al registro) bisogna che la stessa metta a conoscenza dei terzi con mezzi idonei l’effettiva cessazione, dal momento in cui viene recepita la notizia i creditori hanno un anno per poter chiedere il fallimento. Ciò permette il coordinamento del principio di tutela dei terzi con l’effettività.
Categorie imprenditori
- Commerciale
- Agricolo
- Piccolo
- Non Piccolo
- Individuale
- Collettivo
In base alla natura dell’attività esercitata
- Agricolo art. 2135: viene definito tale a motivo della natura dell’attività esercitata:
- Coltivazione del fondo
- Selvicoltura
- Allevamento
- Attività connesse a queste che per natura non sono agricole. Le attività agricole essenziali devono avere la cura di un ciclo biologico e del suo sviluppo oppure di una fase di esso di carattere vegetale o animale. Non è necessario l’utilizzo del fondo ma deve essere possibile (biotecnologie). Deve quindi trattarsi di un’attività naturale e non artificiale alterando il ciclo biologico naturale, il prodotto in questione deve poter crescere nel fondo.
- La coltivazione del bosco richiede la coltivazione dello stesso, non basta il semplice sfruttamento si rientra nella categoria d’imprenditore commerciale.
- Prima del 2001 veniva considerato il solo bestiame oggi viene esteso a tutti gli animali purché se ne abbia cura dello sviluppo del ciclo biologico o di una fase.
Emerge quindi un’irrilevanza nell’identificazione dell’imprenditore agricolo della complessità dell’apparato produttivo, della tipologia del soggetto e delle dimensioni dell’attività.
III comma) attività agricole per connessione che per loro natura non sono agricole, se esiste una connessione con l’attività agricola essenziale l’imprenditore resta agricolo.
- Connessione soggettiva: Deve essere il medesimo soggetto esercente l’attività agricola essenziale (eccezione D.LGS 228/2001 cooperative e consorzi).
- Connessione oggettiva: Deve riguardare attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione (vendita naturale per imprenditore agricolo, da grossisti a punto vendita). Deve essere prevalentemente quella coltivata ad essere utilizzata (criterio della prevalenza), se prevale quindi l’uso di materie comprate si diventa imprenditori commerciali per l’attività connessa.
La fornitura di beni e servizi deve essere mediante l’utilizzo prevalente di risorse e attrezzature impiegate nell’attività agricola essenziale, vigono quindi i criteri di prevalenza e normalità. I fattori produttivi non devono essere obbligatoriamente di proprietà dell’operatore economico, basta averne la disponibilità giuridica. Legge 96/2006 Agriturismo imprenditore agricolo per attività per connessione. Se un imprenditore non è agricolo è per forza commerciale ART. 2195 cambiando quindi la disciplina applicabile (es. fallimento).
Imprenditore agricolo:
- Iscritto al registro delle imprese
- Contabilità a fini fiscali
- Non è soggetto al fallimento
Oggi le differenze fra imprenditore agricolo e commerciale si sono attenuate ma esistono ancora, l’imprenditore agricolo configurato per lo studio della disciplina è quello evocato all’art. 2135.
Piccolo art. 2083
Configurabile come:
- Coltivatore diretto del fondo
- Artigiano
- Piccolo commerciante che abbia come oggetto un’attività organizzata utilizzando prevalentemente il lavoro proprio o quello dei componenti della famiglia. La prevalenza deve essere sia qualitativa (sul lavoro altrui) che quantitativa (sull’apparato produttivo), di norma quest’impresa è di dimensioni molto modeste.
Nell’ordinamento vi sono più figure per il piccolo imprenditore Legge 180/2011, microimpresa che viene distinta per volume d’affari e gode di particolari agevolazioni. Essa viene paragonata al consumatore nei rapporti con gli altri imprenditori per colmare le asimmetrie di potere contrattuale fra i due soggetti. Il piccolo imprenditore è esonerato dall’applicazione di alcune norme, non fallisce ai sensi dell’art. 1 legge fallimentare chi rimane al di sotto delle soglie quantitative stabilite dalla legge.
Impresa familiare
Art. 230 bis vi sono familiari dell’imprenditore che collaborano prestando in modo continuativo la loro attività che possono essere il coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° (parenti del coniuge) ARTT. 74-78.
Caratteristiche
- Impresa individuale
- Vi lavorano i parenti, affini e coniuge ma non è l’unica forma possibile giuridicamente se c’è di fatto viene applicata la disciplina di protezione dei familiari.
Diritti dei familiari
Contenuto patrimoniale:
- Mantenimento
- Partecipazione agli utili, beni acquistati, quote incremento azienda partecipando in proporzione alle quantità e qualità del lavoro prestato.
IV Comma) la partecipazione può essere venduta a un altro membro della famiglia oppure liquidata in caso di cessazione della partecipazione per qualunque motivo oppure dovuta alla liquidazione o vendita dell’azienda.
Contenuto amministrativo:
- Destinazione utili
- Gestione straordinaria
- Decisioni strategiche produttive
Le decisioni vengono prese a maggioranza ma esse non hanno rilevanza esterna sugli atti compiuti anche contro la maggioranza in quanto i terzi vengono a contatto con il solo imprenditore, unico strumento di difesa per i familiari e chiamare in giudizio l’imprenditore e chiedere i danni. V Comma) riconosciuta una clausola di prelazione (diritto di precedenza sull’acquisto dell’azienda) sull’azienda ai soggetti del I comma. L’ART.230 bis non si pone il problema delle dimensioni dell’impresa ma dei familiari dell’imprenditore quindi non è necessario che si tratti di una piccola impresa. L’imprenditore è individuale salvo diverso tipo di rapporto (disciplina residuale) di natura societaria o di lavoro subordinato con i familiari.
Imprenditore artigiano
Art. 2083 piccolo imprenditore ma l’ordinamento distingue artigiano e artigianato che non coincidono. Legge 443/1985 (Legge Quadro Artigianato) potestà delle regioni nell’emanare norme legislative ad agevolare l’imprenditoria artigiana. La legge costituisce una cornice all’interno della quale le regioni legiferano. Il soggetto destinatario è uniforme variano le provvigioni e le agevolazioni.
Art. 3: impresa con scopo prevalente la produzione di beni e servizi (anche semilavorati) non riferendosi solo all’artigianato locale tipico del luogo. Vengono escluse le attività agricole, commerciali, attività d’intermediazione dei beni (no agricoltura, commercio e ristorazione). Questo articolo ci permette di identificare quindi l’oggetto dell’attività.
Art. 2: Imprenditore deve svolgere personalmente e professionalmente l’attività in qualità di titolare. Svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nell’attività produttiva, l’imprenditore individuale è quindi direttamente implicato nella vicenda produttiva anche manualmente.
Art. 4 limiti dimensionali: può avere personale purché diretto personalmente:
- Produzione non in serie 18-22
- In serie 9-12
- Trasporto 8
- Edile 10-14
Le dimensioni possono essere anche non piccole, l’artigiano non coincide quindi con quello dell’ART.2083 in quanto può esserlo ma non è necessario. II Comma ART.3 Impresa artigiana, società purché non per azioni (spa o sapa), se s.r.l gode della limitazione dell
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