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CONTROLLO
Tipica delle spa è sempre stata la previsione legale di una pluralità di organi sociali ciascuno dei quali con una specifica competenza (c.d. organizzazione corporativa). Gli organi sono solitamente 3:
- l'assemblea composta dai soci e chiamata a decidere sulle modificazioni del contratto sociale nonché sulla nomina/revoca di amministratori e sindaci, sull'approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili
- l'organo amministrativo, competente per la gestione dell'impresa sociale
- il collegio sindacale chiamato a vigilare sull'operato dell'organo amministrativo.
L'assemblea è un organo sovrano solo nel senso che nomina gli altri organi. La riforma ha ampliato la possibilità di scelta dei soci mettendo loro a disposizione sistemi di amministrazione e controllo alternativi a quello tradizionale e ha ancor più rafforzato la rigida specializzazione di funzioni degli organi. La gestione
dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori. Il tradizionale sistema latino di amministrazione e controllo non è più imperativo, i sistemi alternativi sono:- quello dualistico di origine germanica ( l’assemblea nomina un organo, il consiglio di sorveglianza che, oltre a esercitare le funzioni tipiche del collegio sindacale, provvede anche a eleggere i componenti dell’organo di gestione, il consiglio di gestione, ed approvare il bilancio)
- quello monastico di derivazione anglosassone ( l’assemblea elegge un consiglio di amministrazione al cui interno è costituito un apposito comitato per il controllo sulla gestione)
Il testo fornito deve contenere giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; e salvo diverse disposizioni statutarie si tiene presso la sede della società.
Per assicurare ai soci conoscenza dell'avviso questo deve essere pubblicato nella gazzetta ufficiale o in un quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato dall'assemblea.
Nelle spa chiuse la convocazione può essere ad personam che avviene per mezzo di fax o e-mail e lettera raccomandata.
Le assemblee di spa con azioni quotate debbono essere convocate:
- con preavviso di 30 gg
- con preavviso di 20 gg se si tratta di assemblee convocata su richiesta di una minoranza o a causa di scioglimento della società
- con preavviso di 15 gg se si tratta di assemblea convocata in pendenza di opa
L'ordine del giorno deve essere formulato con un grado di analiticità sufficiente a consentire ai soci di scegliere consapevolmente se intervenire o no. Esso fissa la competenza della specifica assemblea.
indica cioè le materie sulle quali quella assemblea può validamente deliberare.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione qualora non si raggiunga il minimo di interventi richiesti. La 2° convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno della 2° convocazione non è indicato l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 gg dalla data della prima, e in caso di pubblicazione sulla stampa, il termine è di 8 gg. La funzione della 2° convocazione è di agevolare con una diminuzione dei quorum costitutivi e deliberativi, l'adozione delle delibere.
Gli amministratori possono convocare l'assemblea quando vogliono. In certi casi la convocazione è obbligatoria e all'inerzia degli amministratori deve supplire il collegio sindacale. I più importanti casi di convocazione obbligatoria sono:
- almeno una volta
All'anno entro il termine stabilito dallo statuto che comunque non può essere superiore a 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale
senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale; in caso di inerzia degli amministratori e dei sindaci l'assemblea è ordinata dal tribunale 101
senza indugio quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite
contestualmente all'accertamento di una causa di scioglimento per deliberare sulle modalità della liquidazione.
L'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte devono essere comunicate
1. I componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. L'assemblea totalitaria ha competenza generale ma precaria. Generale perché non è limitata a un ordine del giorno e precaria perché qualunque partecipante può opporsi alla discussione se non si ritiene sufficientemente informato.
2.3 Lo svolgimento
2.3.1 Il presidente
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata dallo statuto o in mancanza quella eletta con il voto dalla maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito dal segretario designato nello stesso modo. Spetta al presidente verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere lo svolgimento dei lavori assembleari e accertare i risultati delle votazioni.
2.3.2 I quorum costitutivi e deliberativi
I quorum dell'assemblea:
a) in prima convocazione
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con
L'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Si computano al fine del quorum costitutivo le azioni il cui diritto di voto, benché esistente, non può essere esercitato in quell'assemblea. Tali azioni e quelle per cui il diritto di voto non viene esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate nel calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera.
In seconda convocazione, anche in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale presente (o più elevata se lo prevede lo statuto ma non l'unanimità), tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.
L'assemblea straordinaria delle spa chiuse delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più
della metà del capitale sociale, in tale quorum deliberativo è compreso implicitamente anche quello costitutivo. Nelle spa aperte l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea. Le azioni prive del diritto di voto per quell'assemblea e le azioni il cui voto non è esercitato per conflitto di interessi sono computate ai fini del quorum costitutivo ma non di quello deliberativo. Per tutte le spa in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea. Queste modalità potrebbero comportare che per le spa chiuse il quorum deliberativo maggiorerispetto a quello previsto per la prima, allora si ritiene che.per le spa chiuse è sufficiente, anche in seconda convocazione, la maggioranza assoluta del capitale sociale, qualora questo sia inferiore ai 2/3 del capitale presente. Solo per spa chiuse è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale per le deliberazioni concernenti: - il cambiamento dell'oggetto sociale - la trasformazione della società - lo scioglimento anticipato - la proroga della società - la revoca dello stato di liquidazione - il trasferimento della sede sociale all'estero o l'emissione di azioni privilegiate Per talune delibere è prescritta una maggioranza rafforzata in ogni convocazione: a) esclusione o limitazione dal diritto di opzione: maggioranza assoluta del capitale b) introduzione e soppressione di clausola compromissoria: 2/3 del capitale sociale c) trasformazione eterogenea: 2/3 degli aventi diritto Nelle spa aperte l'assemblea straordinaria.è costituita nelle convocazi