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La nomina degli amministratori
I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all'assemblea ordinaria. La legge o l'atto costitutivo possono tuttavia riservare la nomina di uno o più amministratori allo Stato o ad enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria di questi ultimi. Il numero degli amministratori è fissato nello statuto, anche se questo può limitarsi ad indicare il numero minimo e massimo.
Gli amministratori possono essere soci o non soci. Specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza sono poi richiesti da leggi speciali per gli amministratori di società che svolgono determinate attività (assicurativa, bancaria) o possono essere previsti dallo statuto. Non possono essere nominati amministratori l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
uffici o l'incapacità ad esercitareuffici direttivi. Numerose cause di incompatibilità sono previste da leggi speciali (impiegati dello Stato, avvocati, membri del Parlamento). Le cause di incompatibilità, diversamente dall'ineleggibilità, comportano solo che l'interessato è tenuto ad optare fra l'uno e l'altro ufficio; non rendono perciò invalida la delibera della nomina.
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono comunque rieleggibili, se l'atto costitutivo non dispone diversamente. Cause di cessazione dell'ufficio prima della scadenza del termine sono: 1) la revoca da parte dell'assemblea, che può essere deliberata liberamente in ogni tempo, salvo il diritto degli amministratori al
risarcimento dei danni se non sussiste giusta causa; 2) rinuncia da parte degli amministratori; 3) la decadenza dall’ufficio, ove sopravvenga una delle cause di ineleggibilità; 4) la morte. Al fine di evitare che il verificarsi di una causa di cessazione dell’ufficio paralizzi l’attività dell’organo amministrativo, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori. Nei casi di morte, decadenza, o dimissioni della minoranza degli amministratori è dettata una particolare disciplina. Sono previsti al riguardo tre ipotesi: Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea, i superstiti • provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera consiliare approvata dal collegio sindacale (cooptazione). Gli amministratoricosì nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che potrà confermarli nell'ufficio o sostituirli.
Se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea non si dà luogo alla cooptazione. I superstiti devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti ed i nuovi amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della nomina, se non è diversamente previsto dallo statuto o dall'assemblea.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori o l'amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo, per evitare il vuoto di poteri, il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
L'attuale disciplina, infine, riconosce la validità delle clausole statutarie che prevedono la
cessazione di tutti gli amministratori e la conseguente ricostruzione dell'intero collegio da parte dell'assemblea a seguito della cessazione di alcuni amministratori (clausole simul stabunt simul cadent).
L'assemblea, per la nomina del nuovo consiglio, è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, salvo che lo statuto non preveda l'applicazione della disciplina sopra esposta per il caso di cessazione di tutti gli amministratori. La nomina di cessazione dalla carica degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.
Compenso. Divieti.
Gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività. Può consistere in una partecipazione agli utili della società o, in base all'attuale disciplina, nell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (stock option). A tal fine è necessario che venga deliberata dall'assemblea.
straordinaria l'esclusione del diritto di opzione degli azionisti. Modalità e compenso sono determinati dall'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina. Per gli amministratori investiti di particolari cariche (ad esempio amministratore delegato), la remunerazione è invece stabilita dallo stesso consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Al fine di prevenire situazioni di antagonismo con la società, gli amministratori di s.p.a. non possono assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio, salva l'autorizzazione dell'assemblea. Autorizzazione che può essere concessa anticipatamente con la clausola generale contenuta nell'atto costitutivo. L'inosservanza del divieto espone l'amministratore alla revoca dall'ufficio per giusta causa ed.All'eventuale risarcimento degli eventuali danni arrecati. 85Il consiglio di amministrazione.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, retto dal presidente scelto dallo stesso consiglio fra i suoi membri, qualora non sia stato già nominato dall'assemblea. In tal caso l'attività è esercitata collegialmente. Le relative decisioni devono essere perciò adottate in apposite riunioni alle quali devono assistere i sindaci. E con la riforma del 2003, la disciplina del consiglio di amministrazione è stata integrata e modificata rispetto a quella del 1942. Lo statuto ora può prevedere che le riunioni del consiglio di amministrazione avvengano anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'attuale disciplina stabilisce che il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente dello stesso, il quale ne fissa anche l'ordine del giorno.
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coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, salvo che lo statuto non richieda un quorum più elevato. Le deliberazioni sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (voto per teste). L'atto costitutivo può prevedere una maggioranza diversa. Non sono ammessi voti per rappresentanza. Le deliberazioni adottate devono risultare da un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. La riforma del 2003, ha modificato la disciplina dell'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, la cui impugnazione era in passato espressamente consentita in un solo caso: delibera adottata col voto determinante di
un pregiudizio ai diritti dei soci o non sia presa in conformità alla legge o allo statuto, può essere impugnata. L'impugnativa può essere presentata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla data della deliberazione. Si applica la stessa procedura di impugnazione prevista per le delibere assembleari. Se la delibera del consiglio di amministrazione ledere direttamente un diritto soggettivo del socio, quest'ultimo ha il diritto di agire in tribunale per ottenere l'annullamento della delibera. In questo caso, si applica l'intera disciplina delle delibere assembleari annullabili, nella misura in cui sia compatibile. L'annullamento delle delibere del consiglio di amministrazione non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede da terzi sulla base di atti compiuti in esecuzione delle stesse. La delibera del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, se può arrecare un pregiudizio ai diritti dei soci o non è presa in conformità alla legge o allo statuto, può essere impugnata. L'impugnativa può essere presentata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla data della deliberazione. Si applica la stessa procedura di impugnazione prevista per le delibere assembleari. Se la delibera del consiglio di amministrazione ledere direttamente un diritto soggettivo del socio, quest'ultimo ha il diritto di agire in tribunale per ottenere l'annullamento della delibera. In questo caso, si applica l'intera disciplina delle delibere assembleari annullabili, nella misura in cui sia compatibile. L'annullamento delle delibere del consiglio di amministrazione non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede da terzi sulla base di atti compiuti in esecuzione delle stesse.danno alla società (danno potenziale), è impugnabile non solo quando l'amministratore interessato ha votato ed il suo voto è stato determinante, ma anche quando sono stati violati gli obblighi di trasparenza, astensione e motivazione. L'impugnazione può essere proposta entro 90 giorni dalla data della delibera, dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti e dissenzienti, nonché dagli stessi amministratori che hanno votato a favore se l'amministratore interessato non abbia adempiuto gli obblighi di informazione sopra indicati.
La società può agire contro l'amministratore per il risarcimento dei danni derivanti dalla sua azione o omissione.
Comitato esecutivo. Amministratori delegati.
Se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, ovvero ad uno o più amministratori delegati.
Il comitato esecutivo,
al pari del consiglio di amministrazione è un organo collegiale. Le sue decisioni sono adottate in riunioni alle quali devono assistere i sindaci. Le relative deliberazioni devono risultare da un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, tenuto a cura dello stesso organo. Gli amministratori delegati (uno o più) sono invece organi unipersonali. Se vi sono più amministratori delegati, essi agiscono disgiuntamente o congiuntamente, a seconda di quanto stabilito nello statuto o nell'atto di nomina. Agli amministratori delegati è affidata la rappresentanza della società. È poi possibile la coesistenza di un comitato esecutivo e di uno o più amministratori delegati con competenze ripartite. I membri del comitato esecutivo e gli amministratori delegati sono designati dallo stesso consiglio di amministrazione, che determina inoltre l'ambito della delega. In base all'attuale disciplina non possono essere
Tuttavia delegati:- la redazione del bilancio di esercizio;
- la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili per delega;
- gli adempimenti posti a carico degli amministratori in caso di riduzione obbligatoria.