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Esame di Diritto Commerciale

DIRITTO COMMERCIALE

Categoria: Dispensa inDISPENSAbile 1

L’imprenditore

Il legislatore dà una definizione generale alla figura dell’imprenditore, art. 2082 cod.civ.

“l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o

dello scambio di beni o di servizi.

La disciplina non è però identica per tutti gli imprenditori. Il codice civile distingue infatti tipi

diversi di imprese e di imprenditore in base a tre criteri: (Criteri di distinzione della tipologia di

impresa e di imprenditore)

1 Oggetto dell’impresa: che determina la distinzione tra imprenditore agricolo (art. 2135) &

imprenditore Commerciale (art. 2195).

2 Dimensione dell’impresa: che determina la distinzione tra piccolo imprenditore (art. 2083) &

medio-grande imprenditore.

3 Natura del soggetto che esercita l’impresa: che permette da un’ottica legislativa di distinguere tra

impresa individuale, impresa costituita in forma di società e impresa pubblica.

Statuti = Tutti gli imprenditori ( agricoli e commerciali, piccoli e grandi, privati e pubblici) sono

assoggettati ad una disciplina base comune: lo statuto generale dell’imprenditore che comprende

parte della disciplina dell’azienda (artt. 2555-2562) e dei segni distintivi (artt. 2563-2574) e la

disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620). Chi è imprenditore commerciale non

piccolo è assoggettato anche allo statuto tipico dell’imprenditore commerciale: l’iscrizione nel

registro delle imprese (arrt. 2188-2202) con effetti di pubblicità legale, la disciplina della

rappresentanza commerciale (arrt. 2203-2213), le scritture contabili (arrt .2214-2220), il fallimento

ed le altre procedure concorsuali.

ART. 2082 = “l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi . questa nozione generale traccia la linea di confine

tra la figura dell’imprenditore e quella del semplice lavoratore autonomo. L’art. 2082 fissa i

attività

requisiti minimi (giuridici). Da qui si ricava che l’impresa è (serie coordinata di atti)

specifico scopo specifiche

caratterizzata sia da uno (produzione o scambio di beni e servizi), sia da

modalità di svolgimento (organizzazione, economicitá, professionalità). Inoltre è controverso se

siano altresì indispensabili a) la liceità dell’attività svolta; b) l’intento dell’imprenditore di ricavare

un profitto (ovvero scopo di lucro) c) la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.

è attività

Attività produttiva. L’impresa (serie di atti) finalizzata alla produzione o scambio di beni o

attività produttiva

servizi. E’ in breve (in senso lato) di nuova ricchezza.

1 Non è impresa l’attività di mero godimento (cioè che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o

servizi. (es. il proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione; è invece

attività di godimento e produttiva – di servizi – l’attività del proprietario che adibisca lo steso

immobile ad albergo, pensione o residence). E’ ancora godimento del proprio patrimonio e attività

di produzione, l’impiego di proprio danaro nella compravendita di strumenti finanziari (azioni,

obbligazioni, titoli di Stato) con scopo investimento o speculativo. Sono certamente imprese 2

commerciali le società finanziarie che erogano credito con mezzi propri o comunque non raccolti

fra il pubblico (imprese bancarie).

2 La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è

illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. E ciò sia in casi

meno gravi in cui vengono violate norme imperative (es. commercio all’ingrosso senza licenza

’oggetto stesso dell’attività

amministrativa) sia in quelli più gravi in cui l’illecito sia l (es.

contrabbando di sigarette). E’ pur vero che chi svolge attività d’impresa violando la legge non potrà

avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi e ciò in applicazione di un

principio generale dell’ordinamento: da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti

favorevoli per il suo autore. (infatti non si è mai visto che un contrabbandiere si rivolge ad un

tribunale x regolare i conti con un concorrente).

L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo. Non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego

di capitale e lavoro propri e/o altrui. E questo tipico aspetto del fenomeno imprenditoriale è

attività organizzata

, quando disciplina

sottolineato dal legislatore quando qualifica l’impresa come azienda

il lavoro e l’organizzazione del lavoro nell’impresa (arrt. 2086-2094) e quando definisce l’

come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555). La

qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l’attività e’ esercitata senza l’ausilio di

collaboratori (autonomi o subordinati) sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi

(capitale e lavoro proprio) non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale

materialmente percepibile. Ci si pone una domanda: si è imprenditori anche quando l’attività

esclusivamente

produttiva si fonda sul lavoro personale del soggetto agente? Questi operatori

economici (elettricista, idraulico, mediatore, agente di commercio ect.) non possono essere

considerati imprenditori (sia pure piccoli) perché la semplice organizzazione a fini produttivi del

proprio lavoro non può essere considerata organizzazione e in mancanza di un minimo di

eteroorganizzazione .

deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola La piccola impresa è

prevalentemente

infatti quella organizzata (ma non esclusivamente) con il lavoro proprio e dei

familiari. In mancanza di un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale

(eteroorganizzazione) si avrà un lavoro autonomo. Quindi gli operatori economici di cui sopra

(elettricista, mediatore, ect.) sono prestatori d’opera manuale.

attività economica,

Economicità. Ribadendo il concetto che l’impresa è per aversi impresa è

metodo economico

essenziale che l’attività produttiva sia condotta con , secondo modalità che

consentano la copertura dei casti con i ricavi e assicurino l’autosufficienza economica. Perché

l’attività possa dirsi economica, non è necessario lo scopo di lucro (che non può essere considerato

requisito essenziale dell’attività d’impresa).

nozione unitaria,

Inoltre la nozione di imprenditore è comprensiva sia dell’impresa privata sia

solo

dell’impresa pubblica (art. 2093); ciò implica che requisito essenziale può essere considerato

che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.

ciò L’impresa pubblica non è preordinata

alla realizzazione di un profitto ma deve agire in economicità. (impresa mutualistica, impresa

sociale). 3

espressamente

Professionalità. L’ultimo dei requisiti richiesti dall’art. 2082 è il carattere

professionale dell’attività; ovvero l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività

produttiva (non è imprenditore chi compie un’isolata azione di acquisto e di successiva rivendita di

merci). La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo

continuato e senza interruzioni. Per le attività stagionali (es. alberghi, stabilimenti balneari) è

sufficiente il costante ripetersi di atti d’impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di

attività. Si può avere impresa anche quando si opera per il compimento di un unico affare. Infine è

imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale (c.d. impresa

per conto proprio)

Le professioni intellettuali. I liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai ect.) non

sono mai in quanto tali imprenditori, lo sono solo se “l’esercizio della professione costituisce

elemento di un’attività organizzata in forma di impresa” (art. 2238) E’ il caso del medico che

gestisce una clinica privata nella quale opera: in questo caso si è in presenza di due distinte attività

(intellettuale e d’impresa). Il professionista che si limita a svolgere la propria attività non diventa

mai imprenditore (anche se esercita la professione impiegando una vasta schiera di collaboratori ed

avvalendosi di mezzi strettamente necessari all’esplicazione delle proprie energie intellettuali.

Imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale

Sono categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto della loro attività.

Imprenditore agricolo = ART. 2135 nozione originaria: È imprenditore agricolo chi esercita

un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività

connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti

agricoli che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. Questa distinzione è stata mantenuta

anche dalla nuova nozione d’imprenditore agricolo introdotta dal d. lgs. 228/2001.

E’ imprenditore agricolo chi esercita una

Infatti l’attuale formulazione dell’art. 2135 recita che: “

delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività

connesse”. Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:

1 attività agricole essenziali; 2 attività agricole per connessione.

a) Attività agricole essenziali = sono la coltivazione del fondo, la silvicoltura ed allevamento del

bestiame.

Per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o

di una fase necessaria del ciclo stesso… (Rientra nella nazione di coltivazione del fondo l’orticoltura,

le coltivazioni in

serre e la floricoltura)

1) Selvicoltura = cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti

2) Coltivazione del fondo = orticoltura coltivazione in serra e floricoltura

3) Allevamento di animali = comprendi sia l’allevamento diretto ad ottenere prodotti agricoli, sia

l’allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia e l’attività cinotecnica , l’acquacoltura. +

all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico 4

b) Attività agricole per connessione

1. Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.

2. Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse impiegate nell’attività agricola esercitato.

Un’attività è agricola per connessione…

soggettiva oggettiva

Se il soggetto che la esercita sia già Se l’attività esercitata ha per oggetto prodotti

imprenditore agricolo cioè svolge una delle 3 ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo,

attività agricole tipiche del bosco o dall’allevamento

Imprenditore commerciale = è imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita una o più

categorie di attività elencate all’ART. 2195

1. Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi

2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni

3. Attività di trasporto di persone o cose per terra, acqua o aria

4. Attività bancaria o assicurativa

5. Altre attività ausiliarie alle precedenti: imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, di

commissione ecc.

Dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola

Piccolo Imprenditore – impresa familiare

Piccolo imprenditore = è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore. È esonerato dalla tenuta

delle scritture contabili e dall’ assoggettamento al fallimento: l’iscrizione nel registro delle imprese

non ha funzione di pubblicità legale. ART. 2083 = sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del

fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti & coloro che esercitano un’attività professionale

organizzata prevalentemente con il lavoro proprio & dei componenti della famiglia.

Per aversi piccola impresa è necessario che:

a) l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa

b) il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgano sia

rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito nell’impresa.

La versione originaria della legge fallimentare del piccolo imprenditore prevedeva che:

ART. 1 = sono piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che sono stati

riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Se manca l’accertamento del

reddito sono considerati piccoli imprenditori quelli esercenti un’attività commerciale nella cui

azienda è stato investito un capitale non superiore a Lit. 900.000. Quindi il piccolo imprenditore 5

persona fisica era individuato esclusivamente in base a parametri monetari. Successivamente sono

intervenute di due modifiche:

- abrogazione del criterio del reddito (1974) con l’introduzione del IRPEF (criterio del reddito sulle

persone fisiche).

Il criterio del reddito fissato dalla legge fallimentare non era perciò più applicabile)

- abrogazione del criterio del capitale investito non superiore a Lit. 900.000 dichiarato

incostituzionale nel 1989

(in quanto non piú idoneo in seguito alla svalutazione monetaria).

La riforma del diritto fallimentare del 2006, a sua volta modificata dal decreto correttivo del 2007,

quantitativi e

ha reintrodotto nell’art. 1 – comma 2° - un sistema basato su criteri esclusivamente

monetari , cercando di non ripetere gli errori del passato. In primo luogo la nuova disposizione

fallimentare non definisce più chi è “piccolo imprenditore”, ma individua alcuni parametri al di

sotto dei quali l’imprenditore commerciale non fallisce. In base all’attuale disciplina, dunque, non è

soggetto a fallimento l’imprenditore che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo

trecentomila euro

;

patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a ricavi

b) aver realizzato, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento,

duecentomila euro

lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a ;

debiti cinquecentomila euro.

c) avere un ammontare di anche non scaduti non superiore a

limiti dimensionali

Basta aver superato anche solo uno dei per essere esposto a fallimento.

L’impresa artigiana = la nuova legge quadra del 1985 sull’artigianato contiene una nuova

definizione dell’impresa artigiana basata:

a) sull’oggetto dell’impresa che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione dei beni,

anche semilavorati o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni.

b) sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, richiedendo che esso svolga “in misura prevalente il proprio

lavoro anche manuale nel processo produttivo.

ART. 230 bis c.c. (necessario che sia rispettato il criterio sulla prevalenza del ART. 2083)

L’impresa familiare = impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (fino

ai nipoti) e gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) dell’imprenditore: cosiddetta famiglia

nucleare. L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa, anche se è frequente che la

piccola impresa sia anche impresa familiare. La tutela legislativa riconosce ai membri della famiglia

modo continuato

nucleare che lavorino in nella famiglia o nell’impresa diritti patrimoniali e

amministrativi.

a) patrimoniali = 1. diritto al mantenimento; 2. diritto di partecipazione agli utili dell’impresa; 3.

diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda; 4. diritto di

prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria a trasferimento della stessa.

b) amministrativi = le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa (impiego degli utili

e degli incrementi) sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa stessa.

L’impresa familiare resta un’impresa individuale, ne consegue che: 6

a) i beni aziendali restano di proprietà dell’imprenditore; b) i diritti patrimoniali dei partecipanti

sono semplici diritti di credito verso l’imprenditore; c) gli atti di gestione ordinaria rientrano nella

competenza esclusiva dell’imprenditore.

Impresa collettiva ed impresa pubblica società

Impresa societaria. Bisogna tener presente che esistono diversi tipi di società e che la

semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale, mentre gli altri tipi di società

possono svolgere sia attività agricola che attività commerciale. Quest’ultime, diverse dalle società

società commerciali,

semplice, si definiscono e possono essere imprenditori agricoli o imprenditori

commerciali a seconda dell’attività eserc

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Castellano Michele.
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