Nozione di imprenditore commerciale
La nozione fondamentale nel diritto commerciale è quella di imprenditore commerciale. Perché questa nozione è fondamentale? Perché solo l’imprenditore commerciale è assoggettato ad una determinata disciplina definita "Statuto dell’imprenditore commerciale".
Disciplina dell'imprenditore commerciale
Questa disciplina consiste nell’applicazione delle norme in materia di:
- Fallimento ed altre procedure concorsuali;
- Contabilità;
- Registrazione nella Sezione Generale del Registro delle Imprese;
- Rappresentanza commerciale (cioè applicabilità di una disciplina speciale della rappresentanza che deroga alla disciplina generale di diritto privato).
Quindi, solo l’imprenditore commerciale può essere assoggettato al fallimento e alle procedure concorsuali; solo l’imprenditore commerciale ha l’obbligo di preparare e mantenere le scritture contabili previste dal Codice Civile; solo l’imprenditore commerciale deve iscriversi nella Sezione Generale del Registro delle Imprese; solo all’imprenditore commerciale è applicabile la disciplina speciale della rappresentanza.
Identificazione dell'imprenditore commerciale
Bisogna pertanto identificare chi è l’imprenditore commerciale. Il Codice Civile ("c.c.") non definisce espressamente l’imprenditore commerciale ma nell’art. 2082 definisce l’imprenditore e nell’art. 2195 elenca gli imprenditori che devono essere iscritti nel Registro delle Imprese. La nozione di imprenditore commerciale può identificarsi combinando l’art. 2082 e l’art. 2195.
Art. 2082 c.c.: "È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."
Art. 2195 c.c.: "Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- Un’attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie delle precedenti."
Quindi, può dirsi che l’imprenditore commerciale è colui il quale soddisfa i requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. e che, per esempio, svolge una delle attività elencate dall’art. 2195 c.c. Ma per identificare l’imprenditore commerciale è necessario fare riferimento ad altri due articoli: l’art. 2083 c.c. che definisce il piccolo imprenditore, e l’art. 2135 c.c. che definisce l’imprenditore agricolo.
Art. 2083 c.c.: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia."
Art. 2135 c.c.: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
- Coltivazione del fondo;
- Selvicoltura;
- Allevamento di animali;
- Attività connesse."
Quindi è imprenditore commerciale colui il quale, oltre a soddisfare i requisiti di cui all’art. 2082 ed ad esercitare, ad esempio, una delle attività elencate nell’art. 2195 c.c., non sia né piccolo, né imprenditore agricolo. In altri termini, le nozioni di imprenditore agricolo e di piccolo imprenditore servono ad identificare, per esclusione, chi sia l’imprenditore commerciale. In effetti, la giurisprudenza considera imprenditore commerciale colui il quale soddisfa i requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. e non sia né piccolo imprenditore, né imprenditore agricolo.
Requisiti dell'imprenditore commerciale
Passiamo ora ad analizzare i singoli requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. Essi sono:
- Esercizio professionale: "Professionale" vuol dire esercizio svolto con continuità, costanza, determinazione, intenzionalità... nel senso opposto all’attività svolta come hobby, oppure saltuariamente, di tanto in tanto. Ad esempio, se una persona acquista un’automobile e dopo 1 anno la rivende ricavandoci un profitto, deve costui essere considerato imprenditore? Certamente no se ed in quanto la persona abbia posto in essere un singolo atto, consistente nell’acquisto e nella rivendita, che pertanto non soddisfa il requisito della continuità;
- Attività economica: "Economica" vuol dire che l’attività deve essere organizzata in maniera tale che i costi sostenuti siano inferiori ai profitti. "Attività" poi letteralmente significa una serie di atti. Tuttavia, in alcuni casi anche un singolo atto può dare luogo all’esercizio di un’attività di impresa se si tratta di atto di notevole rilevanza e che quindi, di per sé, implica la professionalità (si pensi al singolo atto che è stato oggetto dell’impresa che ha costituito il Tunnel del Canale della Manica: si trattava di un singolo atto certamente, ma di rilevanza tale da configurare un’attività di impresa); quindi quando si parla di “attività economica” si parla di attività rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi (precisazione del legislatore).
- Attività organizzata: il requisito dell’organizzazione è il più importante in quanto contraddistingue l’imprenditore commerciale sia rispetto al piccolo imprenditore, che rispetto all’imprenditore agricolo oppure ad una qualsiasi persona fisica che non è imprenditore. Per organizzazione s’intende l’organizzazione di fattori produttivi: capitale, lavoro, macchinari, etc.
Esempio: pensiamo ad una delle categorie di piccolo imprenditore: l’artigiano. L’artigiano è colui il quale riesce a realizzare un prodotto utilizzando la sua abilità personale. Ad esempio, un sarto è un artigiano: egli riesce a realizzare un vestito utilizzando prevalentemente le sue mani, la sua abilità. Ma se il sarto comincia a far lavorare con sé altre persone, ad acquistare macchinari per la realizzazione dei vestiti, ed ad utilizzare ingenti capitali presi in prestito da terzi per acquistare macchinari e corrispondere il salario alle persone impiegate, egli diventa un imprenditore commerciale. Perché? Perché attraverso l’impiego di altre persone alle sue dipendenze, degli ingenti capitali, e dei macchinari egli mette su una vera e propria organizzazione. A quel punto, il vestito che sarà realizzato dall’insieme di lavoratori dipendenti e dei macchinari sarà un prodotto dell’organizzazione e non il risultato dell’abilità personale dell’artigiano.
Professionisti intellettuali vs imprenditori
Inoltre, il nostro sistema distingue i professionisti intellettuali dagli imprenditori, Art. 2238- (spiegazione): Coloro che esercitano una, infatti a norma dell’articolo, professione intellettuale non sono considerati imprenditori se l’organizzazione di cui si servono è soltanto strumentale alla loro attività, affinché diventino imprenditori è necessario che l’esercizio della professione intellettuale avvenga all’interno di una organizzazione produttiva (esempio: è imprenditore il medico che esercita una casa di cura, nella quale egli stesso svolge l’attività di medico; è imprenditore il professore che esercita una scuola, nella quale egli stesso svolge l’attività di docente).
Ulteriori requisiti
- Affinché si abbia un imprenditore è necessario che l’esercizio professionale dell’attività di produzione di beni e servizi risulti dello scambio” di almeno una parte dei prodotti e organizzata al “fine dei servizi dell’attività. Quindi non è imprenditore chi cede gratuitamente i beni o i servizi realizzando un’attività diretta al soddisfacimento di interessi altrui.
- Ma l’intento speculativo non è essenziale all’imprenditore; è sufficiente che l’imprenditore “appaia” voler conseguire, attraverso l’esercizio dell’attività di impresa, uno scopo egoistico cioè un qualsiasi interesse patrimoniale a lui riconducibile, (lo scopo egoistico, essendo quello nella realtà più frequente, deve, in mancanza di prova contraria, presumersi. A tale stregua è imprenditore l’ente pubblico che esercita un’attività economica organizzata (2093, 2201) il quale può non proporsi uno scopo di lucro. È imprenditore la società cooperativa (2511, 2515) anche quando essa si proponga esclusivamente uno scopo mutualistico il quale è uno scopo egoistico perché assicura vantaggi patrimoniali ai suoi soci, non è uno scopo lucrativo perché questi vantaggi non consistono nella distribuzione tra i soci dell’utile realizzato dalla società. È imprenditore la persona fisica che gestisce un ristorante fornendo pasti a prezzo di costo o in perdita a scopo caritatevole, ma senza farlo apparire (in mancanza di perseguimento palese dello scopo altruistico, deve presumersi quello egoistico). È imprenditore la persona fisica che consegue un utile dalla sua attività ma lo devolve integralmente e sistematicamente ai poveri (ciò perché, anche se in questo caso lo scopo altruistico è palese, lo scopo altruistico non è realizzato direttamente attraverso l’esercizio dell’attività d’impresa ma attraverso una successiva attività).
L'acquisto della qualità di imprenditore
L’acquisto della qualità di imprenditore è presupposto per l’applicazione ad un dato soggetto del complesso di norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, e di quelle specificatamente dettate per l’imprenditore commerciale. Infatti, per poter affermare che un dato soggetto è diventato imprenditore è necessario che l’esercizio dell’attività di impresa sia a lui imputabile e quindi giuridicamente a lui riferibile.
L'imputazione dell'attività di impresa
Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale il centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. Solo questo è obbligato nei confronti del terzo contraente; ciò anche quando è un altro soggetto il reale interessato nell’affare ed il terzo sia a conoscenza della dissociazione fra il soggetto agente ed il reale destinatario dei risultati economici dell’atto.
Orbene, l’imputazione degli effetti degli atti posti in essere dal mandatario è retta da principi contrapposti a seconda che il mandato sia o meno con rappresentanza, anche se in entrambi i casi il reale interessato sia il mandante. Quando il mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante; invece, quando il mandatario agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti degli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato, e i terzi non hanno alcun rapporto col mandante.
Quindi diventa imprenditore colui che esercita personalmente l’attività d’impresa compiendo in proprio nome gli atti relativi. Non diventa invece imprenditore colui che gestisce l’altrui impresa quando operi spendendo il nome dell’imprenditore, per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dall’interessato o riconosciutoli dalla legge. Perciò, quando gli atti di impresa sono compiuti tramite rappresentanza volontaria o legale, diventa imprenditore il rappresentato e non il rappresentante.
Però c’è da sapere che nella prassi è molto frequente l’esercizio indiretto dell’attività d’impresa (TEORIA DELL’IMPRENDITORE OCCULTO) infatti ci può essere una dissociazione tra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore ed il reale interessato, questo sarebbe il fenomeno largamente diffuso dell’esercizio dell’impresa tramite interposta (praticamente c’è un soggetto, detto persona prestanome, che compie gli atti dell’impresa e c’è un altro soggetto, detto dominus o imprenditore occulto, che somministra fondi e da indirizzo all’impresa).
Questo modo di operare non da particolari problemi se gli affari vanno bene ma i problemi nascono se l’impresa va male ed il soggetto utilizzato dal dominus sia un nullatenente. I creditori potranno provocare il fallimento del prestanome che naturalmente non può provvedere ai risarcimenti relativi, senza andare a toccare il dominus che legalmente non risulta facente parte la società fallita.
Si è cercato di porre rimedio a tutto ciò: Inizialmente era prevista la responsabilità cumulativa dell’imprenditore palese e dell’imprenditore occulto, nel senso che, quando l’attività di impresa è esercitata tramite prestanome, responsabili verso i creditori sono sia il prestanome sia il dominus (imprenditore occulto).
Un ulteriore passo avanti si ha con la TEORIA DELL’IMPRENDITORE OCCULTO: secondo la quale il dominus di un’impresa formalmente altrui non solo risponderà insieme al prestanome ma fallirà sempre e comunque qualora fallisca il prestanome.
Entrambe le tesi esposte sopra si fondano sulla presunta esistenza nel nostro ordinamento di due criteri di imputazione della responsabilità per i debiti di impresa:
- Criterio formale della spendita del nome, in base al quale acquista la qualità di imprenditore, con pienezza di effetti, la persona fisica o la società nel cui nome l’attività di impresa è svolta.
- Criterio sostanziale del potere di direzione, in base al quale risponderebbe e fallirebbe anche il reale interessato cioè il dominus (imprenditore occulto).
Inizio e fine dell'impresa
La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa, sia per le persone fisiche sia per gli enti pubblici e privati, comprese le società (principio dell’effettività). Non sono sufficienti né l’intenzione di dare inizio all’attività, né l’iscrizione nel registro delle imprese (in caso di mancata iscrizione verranno inflitte le sanzioni previste dalla legge; anche i casi di inabilitazione e di incompatibilità non sono sufficienti).
Ma quando si verifica l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività d’impresa?
Per rispondere a tale domanda è necessario distinguere a seconda che il compimento di atti tipici di impresa (come la produzione e lo scambio di beni e/o servizi) sia o meno preceduta da una fase organizzativa oggettivamente percepibile (come l’affitto del locale o l’acquisto di predisposte attrezzature). In mancanza di tale fase organizzativa, solo la ripetizione di atti omogenei e funzionalmente coordinati renderà certo che non si tratti di atti occasionali, bensì di atti professionalmente esercitati. Quando invece venga preventivamente fatta l’organizzazione aziendale basterà un solo atto di esercizio per dire che l’attività sia iniziata.
Talvolta, particolarmente per le società, anche atti di sola organizzazione (valutati secondo il loro numero e il livello di significatività) possono essere equiparati ad atti di impresa, determinando dunque l’acquisto della qualità di imprenditore ed anche l’esposizione al fallimento.
Anche nel caso della fine dell’impresa, domina il principio dell’effettività. La qualità di imprenditore si perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività, ovvero con la chiusura della liquidazione, che potrà considerarsi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale (non si devono cioè più verificare operazioni intrinsecamente uguali a quelle “normali”) che rende definitiva e irrevocabile la cessazione. Non è necessario che siano stati riscossi tutti i crediti e pagati tutti i debiti relativi.
È molto importante determinare l’esatto giorno di cessazione di attività d’impresa commerciale, poiché l’art. 10 legge fall. prevede che l’imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività.
Per quanto riguarda le società, si verifica talvolta che dei creditori avanzino pretese dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il legislatore dispone che di tali passività sopravvenute risponderanno gli ex soci o i liquidatori. La giurisprudenza tuttavia è ormai consolidata nell’affermare che la società, benché cancellata dal registro delle imprese, deve ritenersi ancora esistente ed esposta al fallimento, fin quando non sia stato pagato l’ultimo debito. Una società può essere perciò dichiarata fallita anche a distanza di anni dalla definitiva cessazione di ogni attività d’impresa e dalla cancellazione del registro delle imprese.
La capacità all'esercizio dell'impresa
È importante sapere che l’impresa è un fatto giuridico in senso stretto, invece i singoli atti che la compongono possono essere anche atti giuridici in senso stretto e sia negozi come in particolare i contratti.
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