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AVVIO DELLA PROCEDURA
Subito dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore provvede all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore (prima della riforma tale compito spettava al giudice delegato).
Successivamente il curatore, dopo aver avvisato il fallito e il comitato dei creditori, con l'assistenza del cancelliere procede all'erezione dell'inventario attraverso il quale il curatore entra nel possesso dei beni del fallito (per gli immobili e per gli altri beni registrati il curatore provvede a trascrivere la sentenza di fallimento nei pubblici registri).
Il curatore dovrà anche formare e depositare in cancelleria il c.d. elenco dei creditori nel quale vengono indicati l'ammontare dei crediti e degli eventuali diritti di prelazione; inoltre egli dovrà redigere l'elenco dei soggetti titolari di diritti sui beni in possesso del fallito.
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
Tutti
coloro i quali vantino una pretesa nei confronti dell'imprenditore fallito devono essere fatte valere attraverso la domanda di ammissione al passivo la quale si propone con ricorso da depositare alla cancelleria del tribunale nel termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo. Le domande di ammissione al passivo sono considerate tardive se presentate oltre il termine di 30 giorni, le domande tardive sono inammissibili salvo che il ricorrente non dimostri che il ritardo non è a lui imputabile. Il creditore tardivo partecipa alla ripartizione di ciò che residua dopo il soddisfacimento dei creditori tempestivi, salve le cause di prelazione. Se nel termine perentorio fissato nella sentenza di fallimento nessuna domanda viene presentata si verifica un caso di chiusura del fallimento. La domanda di ammissione produce gli effetti della domanda giudiziale per tutta la durata della procedura fallimentare, il più importante di.talieffetti è l'interruzione della prescrizione dei diritti vantati nei confronti del fallito. Dopo aver depositato tutte le domande, il curatore le esamina e forma due elenchi separati: uno per i creditori e il secondo per i titolari dei diritti sui beni in proprietà o in possesso del fallito. In questo modo viene formato il progetto di stato passivo che il curatore deposita in cancelleria almeno 15 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo. All'udienza il giudice delegato decide, con decreto, su ogni domanda accogliendola o rigettandola anche parzialmente. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e, con decreto, lo dichiara esecutivo (lo stato passivo quindi è l'elenco di tutti i creditori o titolari di altri diritti che hanno presentato domanda di ammissione al passivo, con indicazione per ciascuna domanda del provvedimento assunto dal giudice delegato). È molto importante.saper che i provvedimenti assunti dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo producono effetti solo all'interno della procedura fallimentare: ciò significa che: a) in pendenza del fallimento, tutti i crediti e i diritti possono essere fatti valere solo mediante la domanda di ammissione al passivo; b) una volta chiuso il fallimento, tutte le questioni relative ai crediti e ai diritti, riconosciuti o meno nella procedura concorsuale, possono nuovamente essere fatti valere da ciascuna delle parti interessate. Contro il decreto, attraverso il quale il giudice delegato ha reso esecutivo lo stato passivo, sono ammessi 3 rimedi processuali: 1) opposizione: attraverso la quale il titolare del credito o di un altro diritto nei confronti del fallito contesta che la propria domanda sia stata rigettata o sia stata accolta solo parzialmente, l'opposizione può essere rivolta solo al curatore; 2) impugnazione: attraverso la quale il curatore o i creditori o i titolari di diritti possono impugnare il decreto del giudice delegato; 3) revocazione: attraverso la quale il curatore o i creditori o i titolari di diritti possono chiedere la revoca del decreto del giudice delegato.Altri diritti contestano il provvedimento con il quale il giudice delegato ha ammesso la domanda di un concorrente;
Revocazione: attraverso la quale gli stessi soggetti che possono promuovere l'impugnazione intendono revocare dei provvedimenti di ammissione o rigetto residal giudice delegato, però esclusivamente quando questi provvedimenti siano viziati da falsità, da dolo, da errori essenziali, ecc. La revocazione è proponibile solo se sono già scaduti i termini per proporre opposizione e impugnazione.
PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
Il programma di liquidazione è la proposta del curatore circa le modalità e gli strumenti della liquidazione. Questo programma viene redatto dal curatore dopo l'erezione dell'inventario, poi deve essere sottoposto a parere da parte del comitato creditori e deve essere infine approvato dal giudice delegato.
Il programma di liquidazione:
a) può prevedere la possibilità della continuazione dell'esercizio
dell'impresa e dell'affitto dell'azienda; b) può segnalare la presenza di una proposta di concordato fallimentare; c) dovrebbe indicare le azioni risarcitorie e revocatorie, nonché la possibilità di cessione unitaria dell'azienda o di singoli beni, nonché indicare anche le condizioni di vendita di beni. Una volta approvato il programma di liquidazione possono essere avviate le operazioni di liquidazione. LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO L'art. 105 l.fall. afferma il principio secondo il quale il criterio primario di liquidazione è costituito dalla vendita dell'azienda, o dei beni, in blocco. Quindi la liquidazione atomistica (cioè la liquidazione dei beni fatta singolarmente) avrà luogo solo nell'ipotesi in cui risulti prevedibile che l'altro tipo di vendita non consenta una maggiore soddisfazione. Inoltre il curatore può procedere alla liquidazione attraverso il compimento di attività diOperazioni straordinarie di impresa (come ad esempio la costituzione di una società a cui conferire i beni aziendali, e poi alienare o assegnare tali partecipazioni ai creditori).
L'art. 107 l.fall. disciplina le modalità di vendita, ed in particolare il primo comma detta la regola di applicazione generale a tutti i tipi di vendita e di atti di liquidazione: "il curatore, per quanto riguarda la vendita e gli atti di liquidazione, può scegliere il procedimento e gli strumenti che ritiene più utili, però vi dovrà esserci una procedura competitiva (cioè una procedura ove potenzialmente possono partecipare più soggetti da porre in competizione tra loro), nonché la stima dei beni da liquidare, nonché un'adeguata pubblicità e informazione".
Dopodiché il curatore deve informare il giudice delegato e il comitato dei creditori circa l'esito della procedura di liquidazione depositando in
cancelleriala relativa documentazione.
Se entro 10 giorni dal deposito di questa documentazione viene presentata istanza (perché il prezzo risulti inferiore a quello giusto) dal fallito o dal comitato dei creditori o da parte di un terzo interessato, allora il giudice delegato può sospendere le operazioni di vendita.
Ciò significa che il curatore non può procedere al trasferimento dei beni oggetto di vendita se non sono trascorsi 10 giorni dal deposito della documentazione in cancelleria.
LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
La ripartizione dell'attivo è la fase della procedura fallimentare nella quale i creditori vengono soddisfatti dei loro diritti, però nei limiti di quanto realizzato e nel rispetto delle legittime cause di prelazione.
L'aspetto più importante di questa fase riguarda l'ordine con il quale devono essere soddisfatti i crediti concorrenti, il riparto deve seguire un ordine preciso il quale viene imposto
dall'art. 111 l.fall.:- devono essere soddisfatti prima i c.d. crediti (cioè quei crediti che sorgono in prededucibili occasione o in funzione delle procedure concorsuali);
- vanno poi soddisfatti i creditori privilegiati, secondo l'ordine previsto dalla legge;
- infine vanno soddisfatti i creditori chirografari in proporzione del loro rispettivo ammontare.
LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO
Il fallimento si chiude:
- in caso di mancata proposizione di domande di ammissione al passivo;
- quando, anche prima che venga compiuta la ripartizione finale, le ripartizioni parziali raggiungono i crediti ammessi;
- quando sia stata compiuta la ripartizione finale di tutto l'attivo realizzato;
- quando viene accertato che l'attivo realizzabile non riuscirebbe a soddisfare minimamente i crediti;
- quando viene proposto concordato fallimentare.
La chiusura del fallimento è disposta dal tribunale. Con la chiusura del fallimento - escluso il caso di concordato fallimentare -
confronti dei creditori. Il tribunale, valutate le garanzie offerte, può decidere di ammettere o respingere la proposta di concordato. Se il concordato viene approvato, il tribunale emette un decreto di omologa che conferisce efficacia all'accordo. A questo punto, il debitore è tenuto a pagare i creditori secondo le modalità stabilite nel concordato. Una volta che il debitore ha adempiuto alle sue obbligazioni, il tribunale può dichiarare l'esdebitazione del fallito. Questo significa che il debitore viene liberato dai debiti residui e può riprendere la sua attività economica senza ulteriori impedimenti. Tuttavia, se il debitore non adempie alle sue obbligazioni previste dal concordato, i creditori insoddisfatti possono richiedere la riapertura del fallimento entro 5 anni dalla chiusura. In questo caso, il tribunale può revocare l'esdebitazione e il debitore sarà nuovamente soggetto alle procedure fallimentari. In conclusione, i crediti insoddisfatti possono essere fatti valere nei confronti del debitore tornato in bonis, a meno che il beneficio dell'esdebitazione. Il fallimento può essere riaperto entro 5 anni dalla chiusura se il concordato non viene rispettato.ione di fallimento che non abbiano presentato domanda di ammissione alpassivo entro il termine stabilito dal tribunale.Il concordato può prevedere diverse modalità di pagamento dei creditori,come ad esempio la dilazione dei pagamenti, la riduzione del debito o laproposta di un piano di ristrutturazione aziendale. Inoltre, può essereprevista la possibilità di cessione di beni o di attività dell'azienda pergarantire il pagamento dei creditori.Il curatore, nominato dal tribunale, ha il compito di vigilare sull'esecuzionedel concordato e di gestire i beni dell'azienda fallita. Egli può essereautorizzato a compiere atti di straordinaria amministrazione, come lacessione di beni o la stipula di contratti, previa autorizzazione deltribunale.Il concordato può essere una soluzione vantaggiosa sia per l'azienda fallitache per i creditori, in quanto permette di evitare la liquidazione dell'aziendae di ottenere un pagamento parziale dei crediti. Tuttavia, è importanteche l'azienda sia in grado di rispettare gli impegni assunti nel concordato,altrimenti potrebbe essere risolto e si riaprirebbe la procedura fallimentare.