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Art. 2557 Divieto di concorrenza

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (2125, 2596).

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende.

agricole solo per le attività ad esse connesse (2135), quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela. Il divieto è applicabile anche in caso di vendita coatta. La successione nei contratti aziendali Art. 2558 Successione nei contratti Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (2112, 2610). Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto. Questo articolo deroga i principio di diritto comune, infatti il consenso del terzo contraente non è necessario per il trasferimento del contratto e l'effetto.

successorio si produce ex lege.

Crediti e debiti aziendali

Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione(1265 e seguente), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante (att. 100-5).

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla stessa.

A (alienante) → B (acquirente)↑ se C salda in buona fede ad A, il pagamento è valido.

C (debitore)

Art. 2560 Debiti relativi all'azienda ceduta

L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale (2195)

risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, seessi risultano dai libri contabili obbligatori (2212 e seguenti).

A (alienante) → B (acquirente)↓ C può sempre rivalersi su A.

C (creditore)

Esiste, inoltre, una disciplina più favorevole per i lavoratori (debiti di lavoro): l'acquirente risponde in solido con l'alienante anche se tali debiti non risultano da scritture contabili.

A (alienante) → B (acquirente)↑ C può rivolgersi ad entrambi.

C (lavoratore)

Usufrutto e affitto dell'azienda

Art. 2561 Usufrutto dell'azienda

L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015.

(cessazione dell'usufrutto per abuso dell'usufruttuario). La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

Art. 2562 Affitto dell'azienda

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda (1615 e seguenti).

In entrambi i casi si applica il divieto di concorrenza e la disciplina della successione dei contratti. Si applica, invece, solo all'usufrutto la disciplina dei crediti aziendali. Non si applica a nessuna delle due fattispecie l'art. 2560 Debiti relativi all'azienda ceduta.

Capitolo VI: I segni distintivi

La ditta, l'insegna ed il marchio sono i 3 principali segni distintivi dell'imprenditore.

La ditta contraddistingue la persona dell'imprenditore (nome commerciale), l'insegna individua i locali, il marchio i beni e/o servizi prodotti.

Principi comuni

L'imprenditore:

  • gode di libertà nella formazione dei propri segni. È tenuto a rispettare 3 regole: verità, novità, capacità distintiva.
  • Ha diritto all'uso esclusivo dei propri segni, ma non può impedire che altri adottino gli stessi quando non vi sia pericolo di confusione.
  • Può trasferire ad altri i propri segni.

La ditta

Essa è segno distintivo necessario: in mancanza di diversa scelta, coincide col nome civile dell'imprenditore.

Il principio della verità della ditta ha un contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta:

  • Originaria: quella formata dall'imprenditore (deve contenere almeno il suo cognome o le sue iniziali)
  • Derivata: quella successivamente trasferita ad altro imprenditore (niente impone di modificarla).

Più consistente è il principio della novità: non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore o tale da creare

confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui è esercitata. Ciò anche quando la ditta usata per seconda corrisponda al nome civile dell'imprenditore (ditta patronimica). L'obbligo di integrare o modificare la ditta spetta a chi ha iscritto l'impresa nel registro delle imprese. Il diritto all'uso esclusivo sussiste solo se i due imprenditori sono in concorrenza. Art. 2565 Trasferimento della ditta La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Il marchio Al marchio nazionale si è affiancato nel 1993 il marchio comunitario. La disciplina è sostanzialmente corrispondente alla nostra. Tali normative sono imperniate sull'istituto della registrazione. Il marchio non è essenziale ma certamente importante, perché costituisce il collegamento coi consumatori. L'attuale disciplina, infatti, ha esteso la tutela dei marchi celebri. I tipi di marchio Del marchio puòservizi o prodotti offerti da membri di un'associazione o di un gruppo. Il marchio collettivo può essere utilizzato solo dai membri dell'associazione o del gruppo che ne sono autorizzati. Per quanto riguarda la protezione del marchio, è possibile registrarlo presso l'ufficio competente per la proprietà industriale. La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio e di vietare a terzi di utilizzarlo senza autorizzazione. È importante sottolineare che il marchio può essere oggetto di contraffazione, cioè di un uso non autorizzato da parte di terzi. In caso di contraffazione, il titolare del marchio può intraprendere azioni legali per proteggere i propri diritti e ottenere il risarcimento dei danni subiti. In conclusione, il marchio è uno strumento fondamentale per distinguere e identificare i prodotti o i servizi di un'impresa. La sua corretta utilizzazione e protezione sono essenziali per garantire il successo e la reputazione dell'impresa stessa.
  • Requisiti di validità del marchio
  • Liceità: non deve contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali. È richiesto il consenso dell'interessato per poter usare nome, pseudonimo o ritratti.
  • Verità: è vietato inserire segni idonei ad ingannare il pubblico, soprattutto circa la provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi.
  • Originalità: deve essere composto in modo da poterlo distinguere dagli altri prodotti dello stesso tipo:
    • non è possibile dare denominazioni generiche (es.: scarpa)
    • non è possibile dare indicazioni descrittive
    • non è possibile utilizzare segni di uso comune (es.: super, extra, lusso)
    • è, invece, possibile utilizzare parole sconosciute all'italiano medio in altre lingue, anche se il loro significato è generico.

combinazioni (es.: Amplifon)o4. Novità: è diverso da originale (ad esempio, chiamare Aereo una calzatura è originale, ma se già registrato da altri non è nuovo). Non è nuovo nemmeno il marchio celebre (registrato) che viene utilizzato per prodotti o servizi non affini. Il difetto di questi 4 requisiti comporta la nullità del marchio.

Il marchio registrato

Il marchio con i requisiti di cui sopra dà diritto all'uso esclusivo. Tale diritto, è tuttavia diverso a seconda che il marchio sia o meno registrato. Inoltre la disciplina è parzialmente diversa per i marchi celebri e ordinari.

La registrazione concede il diritto esclusivo su tutto il territorio nazionale, qualsiasi sia la sua effettiva diffusione territoriale. Tale esclusività riguarda non solo i prodotti identici ma anche quelli affini (es.: lavatrici e frigoriferi). È vietato, inoltre, utilizzare marchi celebri per prodotti non affini. Il diritto

Decorre dalla domanda all'ufficio brevetti (ancor prima dell'utilizzazione, quindi anche nella "fase di lancio"). L'efficacia è decennale (in passato 20 anni) e rinnovabile all'infinito. Il mancato utilizzo del marchio per 5 anni causa la sua decadenza. Il titolare che sia stato leso può adire azione di contraffazione, volta al risarcimento ed alla distruzione dei marchi presenti sul mercato. Il marchio non registratoLa tutela è sensibilmente minore. Art. 2571 Pre-usoChi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. Tale tutela si fonda sul grado di notorietà raggiunto: nei limiti della diffusione geografica. Il trasferimento del marchio Tale disciplina è mutata profondamente nel '92: è stato abolito il collegamento tra circolazione dell'azienda e circolazione del marchio.

Può, quindi, essere trasferito anche solo per alcuni prodotti. È
Dettagli
A.A. 2012-2013
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cabras Giovanni.