Uguaglianza di valore e di diritti
Indivisibilità delle azioni
Le azioni rappresentano le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni in forma cartolare. Sono omogenee, standardizzate, liberamente trasferibili e sono rappresentate da titoli azionari (documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito). Il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare. Ogni parte costituisce un'azione ed attribuisce identici diritti nella società e verso la società. La singola azione è l'unità minima di partecipazione al capitale sociale e l'unità di misura dei diritti sociali, risultando indivisibile. Se più soggetti diventano titolari di un'unica azione, devono nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti del socio. Ogni socio diventa titolare di una o più azioni, di una o più partecipazioni sociali, che restano tendenzialmente distinte ed autonome anche quando fanno capo alla stessa persona.
Azioni e capitale sociale
Il valore nominale delle azioni è la parte del capitale sociale rappresentata da ogni azione, espresso in cifra monetaria. Oggi è consentito che vengano ammesse azioni anche senza indicazione del valore nominale. Non è consentito però emettere contemporaneamente azioni con e senza valore nominale. Nelle azioni con valore nominale, lo statuto deve specificare: il capitale sottoscritto, il valore nominale di ciascuna azione, il numero complessivo delle azioni. Il valore nominale delle azioni è insensibile alle vicende patrimoniali della società, rimane invariato nel tempo e può essere modificato solo attraverso una modifica dell'atto costitutivo, dando luogo al frazionamento o al raggruppamento delle azioni. Deve essere indicato anche sui titoli azionari.
Nelle azioni senza valore nominale, lo statuto deve indicare: il capitale sottoscritto e il numero delle azioni emesse. Per tutte le azioni, in nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Le azioni non possono essere complessivamente emesse per una somma inferiore al loro valore nominale. Le azioni possono essere emesse per una somma superiore al valore nominale (emissione con sovrapprezzo). Questa è obbligatoria quando venga limitato o escluso il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni di nuova emissione ed il valore reale delle azioni sia superiore a quello nominale. Il valore reale si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni, varia nel tempo in funzione delle vicende economiche della società e può essere accertato attraverso il bilancio di esercizio, detto valore di bilancio. Il valore di mercato risulta giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato e indica il prezzo di scambio delle azioni in quel determinato giorno. L'andamento delle quotazioni di borsa esprime il valore effettivo delle azioni meglio del valore di bilancio. Il pacchetto azionario ha un proprio specifico valore, maggiore della somma dei valori delle singole azioni. In sede di valutazione, il pacchetto azionario subisce una considerazione unitaria.
La partecipazione azionaria
Ogni azione costituisce una partecipazione sociale ed attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa e patrimoniale. L'uguaglianza dei diritti, secondo l'articolo 2348, è oggettiva. Uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce e non i diritti di cui ciascun azionista globalmente dispone. Un azionista può essere titolare di più azioni. Alcuni diritti dell'azionista sono indipendenti dal numero di azioni possedute, ma i diritti più significativi spettano in proporzione al numero di azioni possedute. Come per esempio:
- Il diritto di voto
- Agli utili ed alla quota di liquidazione
- Il diritto di opzione
È possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, con distinzione tra azioni ordinarie, di categoria e speciali. La disuguaglianza soggettiva degli azionisti è legittima e giusta poiché su di essa si fonda l'ordinato funzionamento di un organismo economico a base capitalistica. Chi ha più conferito e più rischia ha più potere e può imporre, nel rispetto della legalità, la propria volontà alla minoranza. Poteri speciali dello stato: è possibile introdurre deroghe al principio capitalistico quando entrano in gioco interessi pubblici di particolare rilievo. In questo caso viene riconosciuto allo stato o agli enti pubblici un potere societario svincolato dall'ammontare della partecipazione azionaria o dalla qualità stessa di azionista. Esempio: potere di veto all'adozione di una serie di delibere di particolare rilievo, al fine di evitare che la recente privatizzazione delle società di borsa dia luogo a decisioni in contrasto con gli obiettivi nazionali di politiche economiche e finanziarie.
Le categorie speciali di azioni
Le azioni fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale si contrappongono alle azioni ordinarie. Possono essere create con lo statuto o con successiva modificazione dello statuto. La loro presenza comporta una modificazione nell'organizzazione interna della società a causa della compresenza di diversi gruppi di azionisti con interessi parzialmente non coincidenti. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall'assemblea speciale della categoria interessata. Le assemblee speciali hanno la medesima disciplina di quelle straordinarie se le azioni speciali non sono quotate. Se invece le azioni sono quotate, si applica la disciplina dell'organizzazione degli azionisti di risparmio che prevede quorum assembleari meno elevati e la nomina di un rappresentante degli azionisti speciali.
I diritti speciali di categoria sono diritti di gruppo e non diritti individuali. Alcune categorie speciali di azioni sono previste e regolate dal legislatore. Comunque, la società gode di ampia autonomia nel modellare il contenuto della partecipazione azionaria, sia pure con l'osservanza dei limiti posti dalla legge. Fra i limiti espressi permane il divieto di emettere azioni a voto plurimo, cioè che attribuiscono ciascuna più di un voto. Si consente a tutte le società:
- La creazione di azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti;
- La creazione di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni.
Azioni senza voto, a voto limitato o a voto condizionato non possono superare complessivamente la metà del capitale sociale. Alle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio è consentito prevedere che in relazione alle azioni possedute da uno stesso soggetto:
- Il diritto di voto sia limitato ad una misura massima;
- Sia introdotto il voto scalare.
Azioni privilegiate: possono essere emesse azioni privilegiate anche senza limitazione di diritti amministrativi. Sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società.
Azioni correlate: è consentita l'emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale di un determinato settore e anche quando non si darà vita a patrimoni separati destinati ad uno specifico affare. Lo statuto deve stabilire:
- I criteri di individuazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore;
- Le modalità di rendicontazione;
- I diritti attribuiti alle azioni;
- Le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.
Ai possessori di azioni correlate non possono essere corrisposti dividendi in misura superiore agli utili risultanti dal bilancio generale della società.
Azioni di risparmio
- Categoria speciale di azione.
- Possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.
- Non possono superare la metà del capitale sociale.
- Prive del diritto di voto.
- Diverse dalle azioni senza voto emesse dalle società non quotate, poiché devono essere necessariamente dotate di privilegi di natura patrimoniale.
- Possono essere al portatore, assicurando l'anonimato.
- Di esse non si tiene conto per il calcolo dei relativi quorum costitutivi o deliberativi.
- Azioni privilegiate sotto il profilo patrimoniale. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità ed i termini per il suo esercizio.
L'esercizio di tali diritti è riservato agli azionisti di risparmio che non hanno il diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, né il diritto di impugnare le delibere assembleari invalide. Conservano tutti gli altri diritti amministrativi delle azioni ordinarie non collegati per legge al diritto di voto. Sono soci, quindi la loro posizione è equiparata a quella degli azionisti ordinari.
Organizzazione di gruppo
Per la tutela degli interessi comuni si articola nell'assemblea speciale e nel rappresentante comune. L'assemblea speciale delibera sugli oggetti di interesse comune, sull'approvazione delle delibere dell'assemblea della società che pregiudica nei diritti degli azionisti di risparmio e sulla transazione delle controversie con la società. Il rappresentante comune, nominato dall'assemblea di categoria, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, tutela gli interessi comuni degli azionisti di risparmio verso la società, e ha diritto di assistere alle assemblee sociali e di impugnare le deliberazioni.
La nullità della società per azioni
La presenza di vizi o anomalie nel procedimento di costituzione della società o nell'atto costitutivo può portare a reazioni diverse a seconda che ciò emerga prima o dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. Prima: il contratto di società può essere dichiarato nullo o annullato nei casi e con gli effetti previsti dalla disciplina generale dei contratti. Dopo: esiste una società e la sanzione colpisce la soc-organizzazione, l'ente associativo nato dal contratto invalido. La sanzione prevede lo scioglimento della società.
L'articolo 2332 disciplina la nullità della società per azioni iscritta, elencando cause di nullità come la mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico, l'illeicità dell'oggetto sociale, e la mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale o dell'oggetto sociale. Non sono più cause di nullità la mancanza dell'atto costitutivo, l'incapacità di tutti i soci fondatori, la mancanza di pluralità dei fondatori e il mancato versamento dei decimi iniziali dei conferimenti in denaro. La dichiarazione di nullità della società per azioni non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione, sia se i terzi o i soci erano in buona o mala fede.
Riassunto di diritto commerciale del “Campobasso” by Davide Benza
La Costituzione italiana riconosce la proprietà privata e la libertà di iniziativa agli articoli 41 e 42.
Capitolo I: L'impresa
Il sistema legislativo
La disciplina non è identica per tutti gli imprenditori. Si distinguono tre criteri:
- L'oggetto (distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale)
- La dimensione (piccolo/medio-grande imprenditore)
- La natura (privata/pubblica)
L'imprenditore commerciale non può essere considerato piccolo, quindi è soggetto ad uno specifico statuto:
- Iscrizione nel registro delle imprese
- Pubblicità legale
- Rappresentanza commerciale
- Tenuta delle scritture contabili
- Fallimento ed altre procedure concorsuali
Al contrario, gli imprenditori piccoli e agricoli non falliscono.
Nozione generale di imprenditore (art. 2082 cod. civ.)
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Questo articolo fissa i requisiti minimi. È controverso se siano altresì indispensabili:
- La liceità dell'attività svolta
- Lo scopo di lucro
- La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti
L'attività produttiva è considerata in senso lato. Non è impresa l'attività di mero godimento, ad es. il locatario o chi impiega denaro con scopi speculativi. L'attività d'impresa, invece, include quella alberghiera, in quanto accompagnata da servizi collaterali che eccedono il mero godimento. La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l'attività produttiva svolta è illecita: non vi è alcuna ragione per sottrarre al fallimento un contrabbandiere o un produttore di droga.
Organizzazione, impresa e lavoro autonomo
È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni (es.: gioielliere unico gestore): l'organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. La semplice organizzazione del proprio lavoro non può però essere considerata imprenditoriale, in mancanza di un minimo di eteroorganizzazione. Piccola impresa, infatti, è quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri familiari. In sostanza, l'eteroorganizzazione è necessaria per aversi impresa, ovvero fin quando non si può ritenere superata la soglia della semplice autoorganizzazione.
Scopo di lucro ed economicità
Non è imprenditore chi produce beni o servizi erogati gratuitamente o a prezzo politico, tale da non poter coprire i costi con i ricavi. Lo scopo lucrativo, comunque, si intende come movente psicologico dell'imprenditore (c.d. lucro soggettivo), per cui non si può affermare che chi è in perdita non svolga attività d'impresa. Ma è necessario che si applichi un metodo economico oppure è necessario un ulteriore metodo lucrativo? Basta il primo (ovvero non serve perseguire ricavi, ma soltanto perseguire il pareggio). Questo, perché la copertura dei ricavi da parte dei costi è un requisito comune per tutte le imprese (anche per le pubbliche).
La professionalità
Essa implica l'esercizio abituale e non occasionale, ma non richiede che l'attività sia svolta continuativamente e senza interruzioni, né che essa sia l'unica o la principale (l'impresa si può avere anche per un solo complesso grande affare). Il seguente punto è controverso: se è vero che di regola le imprese operano per il mercato, non può escludersi che chi copre i costi con dei risparmi non operi economicamente (es.: chi costruisce un singolo edificio per uso personale: si tratta della c.d. impresa per conto proprio).
Impresa e professioni intellettuali
I liberi professionisti (avvocati, commercialisti, notai etc.) non sono mai, in quanto tali, imprenditori (art. 2338 c.c.). Questo perché così ha voluto il legislatore.
Capitolo II: Le categorie di imprenditori
In base all'oggetto, gli imprenditori si distinguono in "agricoli e commerciali". Chi è imprenditore agricolo è esonerato, salvo l'iscrizione nel registro delle imprese, dall'applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale (tenuta delle scritture, fallimento e altre procedure concorsuali).
L'imprenditore agricolo
L'art. 2135 c.c. stabilisce che "È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento [del bestiame] degli animali e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura." Le attività agricole si distinguono quindi in due categorie:
- Attività agricole essenziali
- Attività agricole per connessione
Questa distinzione è rimasta anche con la riforma apportata dal d.lgs. 228/2001. Nella prassi, l'impresa agricola cede il passo all'agricoltura industrializzata. È necessario perciò stabilire fino a che punto la tecnologia sia compatibile con la qualificazione d'impresa agricola. L'attuale formulazione (dettata dal d.lgs. di cui sopra) specifica che "si intendono le attività dirette allo sviluppo di un ciclo biologico", questo anche se realizzato con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra (es.: orticoltura, coltivazioni in serra, floricoltura). Il criterio del ciclo biologico porta a riconoscere attività agricola anche la zootecnia fuori dal fondo (es.: allevamento in batteria). La sostituzione del termine "bestiame" con "animali" tronca ogni altro dubbio, espandendo la definizione.
Le attività agricole per connessione
Il terzo comma dell'attuale articolo 2135 stabilisce che si intendono connesse:
- Le attività dirette alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- La fornitura di beni o servizi mediante attrezzature impiegate nell'attività agricola.