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Chi nomina il perito?
Nella vecchia normativa, il presidente del tribunale. Oggi, nelle SRL, il perito può essere scelto dai soci, purché sia iscritto ad un albo professionale. Questo è importante per 2 motivi:
- L'alea di incertezza presente (anche in perfetta buona fede)
- La parcella del perito, se nominato dal tribunale, probabilmente sarà la massima possibile.
Rispetto delle condizioni relative ai conferimenti:
Nella vecchia normativa non potevano essere conferite prestazioni d'opera. NOTA BENE: Questo principio resta valido per le SPA, ma non per le SRL, purché tale servizio sia garantito da una fideiussione bancaria.
Nella SPA, invece, si possono solo conferire come prestazioni accessorie, non valutabili ai fini del capitale sociale.
L'omologa del tribunale:
Non c'è più: il controllo viene svolto dal notaio. È un controllo di legalità e non di merito: deve controllare che sia conforme alla legge, ma non può
valutare se sia opportuna o meno (ad es.: non può opinare che l'operazione sia o meno economica). Il controllo deve anche essere sostanziale: deve controllare che le garanzie giungano da banche e soggetti affidabili. L'iscrizione nel registro delle imprese
Dal momento in cui è stato stipulato l'atto costitutivo passano 90 giorni per ritirare il denaro.
Sorge in capo al notaio l'obbligo di depositare l'atto nel registro delle imprese. Se il notaio non provvede, dovranno attivarsi gli amministratori, qualora anch'essi non provvedano, potranno agire direttamente i soci.
Quando l'atto arriva finalmente al registro, il c.d. "conservatore del registro" dovrà controllare che la documentazione sia solo formalmente corretta. Se è tutto ok, la società è iscritta.
N.B.: L'iscrizione ha efficacia costitutiva: la società viene ad esistenza con essa.
C'è un'ultima incombenza, qualora
fossero stati conferiti beni in natura: il perito e gli amministratori devono controllare il loro valore reale in quel momento. Qualora fossero state conferite delle azioni, infatti, esse avrebbero potuto perdere valore nel mentre. Entro 180 giorni dall'iscrizione, il valore deve essere confermato o rettificato e nel frattempo le azioni non sono alienabili. Se il nuovo valore delle azioni si è ridotto di più di 1/5, la società deve cambiare in proporzione il capitale corrispondente, a meno che il socio non versi la differenza in denaro o receda. Se recede ha comunque diritto alla restituzione delle azioni. Questo tipo di ulteriore verifica è oggi necessaria soltanto nelle SPA e non più nelle SRL. Gli acquisti potenzialmente pericolosi Art. 2343-bis Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori. Questo articolo cerca di evitare che un socio sia al contempo creditore e debitore della società, per far in modo che possanon soddisfare i creditori sociali. Per acquisti potenzialmente pericolosi si intendono quelli effettuati nei primi 2 anni di vita della società per un corrispettivo superiore ad 1/10 del capitale sociale, se non rientra nel normale ambito operativo. Prima della riforma, la violazione di questo articolo comportava la nullità dell'acquisto, oggi è valido, ma c'è la responsabilità dei soggetti che hanno posto in essere l'affare. Responsabilità per le obbligazioni sociali Chi è responsabile nel periodo tra la costituzione della società e l'inizio dell'attività (iscrizione nel registro)? 2331. (Effetti dell'iscrizione). Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresìsolidalmente eillimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivoo con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione previstadal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle
azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento. Se le operazioni erano necessarie per la costituzione è responsabile anche la società (una volta costituita), e, se non erano necessarie, la società può comunque accollarsi tale responsabilità. È vietata l'emissione di azioni prima che la società sia iscritta. Lezione 4: Il capitale sociale Il termine azione non è definito in alcuna legge, ma troviamo un riferimento all'articolo 2346 e ss. Citiamo almeno l'art. 2346, già aggiornato alla nuova riforma: 2346. (Emissione delle azioni). La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.Determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche.
didiritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. La dottrina ha delineato 3 accezioni: 1. Frazione del capitale sociale 2. Complesso di diritti e doveri che sottende alla posizione di socio 3. Documento che materialmente incorpora la partecipazione sociale Per quanto riguarda il primo punto il capitale viene diviso seguendo un criterio astratto-matematico: Capitale sociale / valore nominale = numero di azioni Alle azioni possono essere riferiti diversi valori: - Valore nominale: coincide con gli altri valori solo al momento genetico, infatti con la gestione il capitale sociale cambia (es: utili), senza comportare un cambiamento del valore nominale. Il valore nominale può essere modificato soltanto durante un'assemblea straordinaria dei soci. Con laRiforma del 2003: si possono emettere azioni seguendo i metodi previsti dalla nuova formulazione dell'articolo 2346 ai commi 2 e 3.
Valore nominale: Numero delle azioni emesse rispetto al capitale sociale, questo tipo di azioni non hanno valore nominale e sono state introdotte per facilitarne nella pratica il funzionamento. Nelle società quotate l'erosione del capitale porta a riduzioni obbligatorie del capitale sociale, se le azioni sono prive di valore nominale non è necessario convocare l'assemblea straordinaria per effettuare la modifica di tale valore. Con questo metodo il "peso" del socio nella società è calcolato valutando il rapporto tra numero delle azioni totali e numero delle azioni possedute.
Valore di mercato: Per quanto riguarda la seconda definizione, è necessario fare una distinzione tra i diversi diritti e doveri tipici dello status socii.
Tipi di diritti:
- Amministrativi (es: diritto di voto)
- Patrimoniali (es: diritto
L'azione cede rispetto alla situazione del capitale sociale, per questo è altresì definita come un documento a letteralità incompleta o per relazione. Per conoscere il valore dell'azione non è sufficiente leggerlo sul titolo, deve essere ricercato nel libro sociale della società, prevale la situazione reale sulla nominale. Le azioni fino al 1998 erano in forma cartacea, ma con l'evoluzione dei sistemi informatici, si è passati alla dematerializzazione obbligatoria, il passaggio di questi titoli è presente solo a livello contabile. Per le società non quotate continuano a circolare le azioni cartacee.
Caratteristiche tipiche delle azioni:
- Art. 2347 Indivisibilità delle azioni ("immutato" con la riforma)
Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è
È stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte