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L'IMPRENDITORE

Tre tipi di criteri per distinguere imprese e imprenditori:

  • Oggetto dell'impresa: che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale;
  • Dimensione dell'impresa: che determina la distinzione tra piccolo e medio/grande imprenditore;
  • Natura del soggetto titolare dell'impresa: che determina la distinzione tra impresa individuale e pubblica.

Lo statuto generale dell'imprenditore è un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori.

Nozione giuridica dell'imprenditore (art. 2082):

"è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi"

Nozione economica dell'imprenditore:

L'imprenditore è il soggetto che nel processo economico svolge funzione intermediaria tra chi dispone dei fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi.

Requisiti dell'attività:

  • Organizzazione: organizzazione del lavoro e dei fattori produttivi. La funzione organizzativa dell'imprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone o da beni strumentali.
  • Economicità: l'attività produttiva deve essere condotta con metodo economico, ossia con l'obiettivo di creare ricchezza nel lungo termine o per lo meno di coprire i costi con i ricavi.
  • Professionalità: esercizio abituale e non occasionale, ma non implica che l'attività imprenditoriale debba essere svolta in modo continuato e senza interruzioni (es. attività stagionali).

Art. 810: "l'impresa è un'attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi".

Non è impresa l'attività di mero godimento, ossia l'attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi.

Le imprese commerciali sono:

  • Società di investimento: hanno oggetto l'impiego del proprio patrimonio nella compravendita di titoli;
  • Società finanziarie: ergano credito con mezzi propri;
  • Holding: hanno come oggetto l'acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società.

Lo scopo di lucro è l'intento di conseguire un guadagno o profitto personale e non è un requisito fondamentale dell'impresa perché:

  • Lo scopo di lucro può essere inteso come lucro soggettivo, ma la disciplina delle imprese deve tutelare anche i terzi quindi si deve fondare su dati oggettivi;
  • Nella definizione di impresa e imprenditore sono comprese anche le imprese pubbliche che non sono preordinate alla realizzazione di un profitto.

Imprese per conto proprio: dovrebbero essere considerate imprese vere e proprie perché la destinazione al mercato della produzione non è richiesta da nessun dato legislativo, ma per la concezione economica dell'imprenditore l'impresa per conto proprio non è impresa. Non sono imprese per conto proprio le cooperative che producono per i soci. Invece, sono imprese per conto proprio la coltivazione del fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell'agricoltore e della sua famiglia e la costruzione di appartamenti non destinati alla vendita.

Imprese illecite: sono imprese contrarie alle norme imperative come il contrabbando di sigarette, lo smercio della droga e la gestione organizzata della prostituzione. Vanno represse e sanzionate ma, un'attività illecita può dar luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. Sono esposti al fallimento.

Liberi professionisti (ingegneri, avvocati, notai): sono coloro che esercitano una professione intellettuale e non sono mai considerati imprenditori a meno che la loro attività non sia svolta nell'ambito di un'altra attività di per sé qualificabile come impresa (es. medico che gestisce la clinica privata nel quale opera).

LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

L’imprenditore agricolo è esonerato dalle scritture contabili e non è esposto al fallimento. Gode di agevolazioni fiscali perché è sottoposto a più rischi (rischi di mercato e da eventi naturali). Dal 1993 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. L’imprenditore commerciale, invece, ha l’obbligo nel registro delle imprese, obbligo della tenuta delle scritture contabili ed è assoggettato al fallimento.

Imprenditore agricolo

(art. 2135): le attività agricole si distinguono in:

  • Attività agricole essenziali: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, apicoltura, etc.
  • Attività agricole per connessione: attività commerciali considerate agricole perché connesse ad un’attività agricola essenziale. Sono: attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti da un’ attività agricola essenziale.

Imprenditore commerciale

(art. 2195): è chi esercita una o più delle seguenti attività:

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (es. imprese automobilistiche, chimiche, edili, etc.);
  • Attività intermedia nella circolazione dei beni
  • Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
  • Attività bancaria o assicurativa
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti (es. le imprese di agenzia, di mediazione, di spedizione, etc.)

Imprese civili

imprese né agricole, né commerciali perciò non fallirebbero. Dato che la legislazione ritiene che l’industrialità debba essere intesa come “l’attività che implica l’impiego di materie prime e la loro trasformazione in nuovi beni all’opera dell’uomo”. Le imprese civili sarebbero imprese che producono beni senza trasformare materie prime (es. imprese minerarie).

Piccolo imprenditore

(art. 2083): “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Per avere piccola impresa è necessario che:

  • L’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa;
  • Il suo lavoro e quello dei suoi familiari prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito nell’impresa.

Non è soggetto al fallimento l’imprenditore commerciale che:

  • Ha avuto dei 3 es. antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento un attivo patrimoniale inferiore di €300.000
  • Ha realizzato nei 3 es. antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ricavi lordi inferiori di €200.000
  • Ha un ammontare di debiti anche non scaduti inferiori di €500.000

Impresa artigiana

la legge quadro per l’artigiano dell’8/08/1985 definisce l’impresa artigiana basata:

  • Sull’oggetto dell’impresa
  • Sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, richiedendo che esso svolga il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Il numero dei dipendenti può variare e sono diretti dall’artigiano. Secondo la legge sono imprese artigiane quelle costituite sottoforma di SNC, S.R.L, SAS.

Impresa familiare

impresa dove collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (nipoti) e gli affini entro il secondo grado (cognati) dell’imprenditore.

  • Diritti patrimoniali riconosciuti ai membri della famiglia che lavorano dell’impresa:
  • Diritto al mantenimento
  • Diritto di partecipazione agli utili dell’impresa
  • Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda
  • Diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia.nic di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pericu Andrea.