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Capitolo III - L'acquisto della qualità di imprenditore: L'imputazione dell'attività di impresa
L'imputazione dell'attività d'impresa avviene attraverso la spendita del nome, ovvero quel criterio in base al quale l'imprenditore esercita in nome proprio l'attività d'impresa, assumendosi le responsabilità e le obbligazioni imprenditoriali. In questa ipotesi l'imprenditore agisce a proprio nome facendo direttamente ricadere su se stesso il rischio d'impresa.
Abbiamo due tipi di esercizi di attività d'impresa: quello diretto e quello indiretto.
L'individuazione del soggetto a cui è applicabile la disciplina dell'attività d'impresa non genera problemi se gli atti sono compiuti personalmente dal soggetto o da un rappresentante (esercizio diretto), quanto piuttosto quando tali atti sono compiuti tramite interposta persona (esercizio indiretto).
Si ha esercizio...
diretto nel caso in cui gli atti siano compiuti personalmente dall'interessato e nel caso in cui ci si avvalga di un mandato, con o senza rappresentanza che sia. Nel nostro ordinamento è principio generale che gli effetti prodotti dagli atti giuridici ricadono sempre e solo sul soggetto il cui nome è dichiarato nel traffico giudiziario. Il principio della spendita del nome si ricava dalla disciplina del mandato, contratto in cui un soggetto, chiamato mandatario, agisce per conto di un altro soggetto, chiamato mandante, ponendo gli atti giuridici in essere o spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) o spendendo il nome del mandante (mandato con rappresentanza). Nel mandato con rappresentanza tutti gli effetti giuridici si producono nella sfera giuridica del mandante, mentre nel mandato senza rappresentanza il mandatario si assume tutti gli obblighi e acquista tutti i diritti derivanti dagli atti compiuti con terzi. Si ha esercizio indiretto nel caso in cui vengaesercitato il cosiddetto esercizio dell'interposta persona. In questo fenomeno si ha un soggetto, chiamato imprenditore palese o prestanome, che compie in proprio nome singoli atti di impresa per conto di un altro, il cosiddetto imprenditore indiretto o occulto, ovvero colui che dirige in fatto l'impresa (dominus). Tale espediente viene spesso utilizzato per ovviare alcuni divieti di legge, come per esempio il divieto per gli impiegati statali di esercitare attività di impresa, così da evitare di esporre al rischio d'impresa tutto il patrimonio personale. In questo esercizio la responsabilità ricade sia sul prestanome sia sull'imprenditore occulto (se fallisce il prestanome, fallisce anche l'imprenditore occulto). Ne consegue, quindi, che il dominio di fatto di un'impresa o di una società di capitali non è condizione sufficiente per l'esposizione alla responsabilità e al fallimento, così come non determina
La qualifica di imprenditore.
Contratto di mandato
Il mandato, in diritto, è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto mandatario assume l'obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante. È trattato nel Libro IV del Codice Civile (Delle Obbligazioni, in particolare nell'ambito del contratto) agli artt. 1703 e seguenti.
Il mandato è un contratto bilaterale, consensuale e intuitu personae (si estingue con la morte del mandatario).
Tradizionalmente il mandato era considerato ad effetti obbligatori, ma tale carattere è oggi messa in dubbio da autorevole dottrina, secondo cui il mandato ad acquistare crediti o beni mobili, o ad alienare beni immobili, produce automaticamente il passaggio del diritto in capo al gestore fin dal momento in cui il mandatario conclude il negozio gestorio. E riconoscere che il trasferimento di tali diritti avviene in virtù del contratto di mandato.
significa necessariamente attribuirgli effetti reali e non meramente obbligatori (salvo discutere se l'effetto reale sia immediato o differito). Molto dibattuto, sia in dottrina che in giurisprudenza è il problema della forma del mandato. Il problema, però, si pone solo per il mandato senza rappresentanza, perché in quello con rappresentanza la legge prescrive espressamente che la procura deve essere redatta nelle stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392); di conseguenza si ritiene sufficiente che i requisiti di forma sussistano per la sola procura. Il mandato senza rappresentanza è quello in cui il mandatario agisce in nome proprio, e non ha il potere di spendere il nome del rappresentato (art. 1704 c.c.). Il gestore, quindi, agisce in nome proprio e il terzo può essere del tutto all'oscuro del fatto che questi agisce per conto altrui. Quando il mandato è con rappresentanza al mandatario.è conferita una procura che lo autorizza ad agire in nome del rappresentato; in questo modo i terzi sono avvertiti del fatto che stanno contrattando con qualcuno che non è il vero titolare dell'affare. Inizio e fine dell'impresa Il principio di effettività dice che la qualità di imprenditore, per le persone fisiche, si acquista con l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività di impresa. Non sono condizioni sufficienti né l'intenzione di dare inizio all'attività, né tantomeno l'iscrizione al registro delle imprese (nel caso di imprenditori commerciali ovviamente). Per quanto riguarda invece le società è pensiero diffuso che esse acquistino la qualità di imprenditori fin dal momento della loro costituzione, ma tuttavia anche per tali può e deve trovare applicazione il principio di effettività. Affinché vi sia l'effettivo iniziodi impresa, essa può avvenire per diverse ragioni, come la volontà dell'imprenditore di chiudere l'attività, la liquidazione dell'azienda o la dichiarazione di fallimento. In ogni caso, è necessario seguire una serie di procedure e adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Durante la fase di chiusura dell'attività, è importante effettuare la liquidazione dei beni e dei crediti dell'impresa, pagare i debiti e adempiere agli obblighi fiscali e contributivi. Inoltre, è necessario comunicare la cessazione dell'attività agli enti competenti, come l'Agenzia delle Entrate e l'INPS. È importante sottolineare che la fine dell'attività di impresa non comporta automaticamente la cessazione degli obblighi e delle responsabilità dell'imprenditore. Infatti, è possibile che l'imprenditore sia chiamato a rispondere dei debiti dell'azienda anche dopo la sua chiusura. In conclusione, sia l'avvio che la chiusura dell'attività di impresa richiedono una corretta organizzazione e l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.valgono in maniera piuttosto speculare i principi dettati per l'inizio: l'attività di impresa finisce nel giorno di esatta determinazione della cessazione. Questo principio vale soprattutto per l'imprenditore commerciale, nel rispetto dell'art. 10 della legge fallimentare, il quale dispone che il fallimento può essere dichiarato entro un anno dalla cessazione dell'impresa. Tendenzialmente la cessazione dell'impresa è preceduta da una fase di liquidazione, durante la quale l'imprenditore licenzia i dipendenti, completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze e definisce i rapporti pendenti, che si ritiene conclusa nel momento in cui si ha la completa disgregazione del complesso aziendale. La nuova disciplina (art. 10 legge fallimentare) stabilisce che sia gli imprenditori individuali che collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione nel registro delle imprese (se l'insolvenza si verifica entro tale termine).èmanifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo), cherende quindi quest’ultima condizione necessaria, ma non sufficiente (se nonavviene la disgregazione del complesso aziendale, il termine annuale nondecorre), alla dichiarazione di fallimento.
Capacità e Impresa
La capacità di esercizio si acquista al compimento del diciottesimo anno dietà, assieme alla capacità di agire (idoneità del soggetto a porre validamentein essere atti idonei ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive di cui ètitolare) e si perde a seguito di interdizione o inabilitazione.
Il minore o l’incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità diimprenditore.
I divieti di esercizio in carico di alcuni soggetti, invece, sono delleincompatibilità, non limitano la capacità d’agire del soggetto, néimpediscono l’acquisto della qualità di imprenditore (lo pone dinanzi
però asanzioni amministrative e aggravamento di sanzioni penali per bancarottafallimentare). La disciplina che tutela invece i soggetti incapaci (minore o interdetto) stabilisce che è possibile l'attività di impresa da parte dei rispettivi rappresentanti legali (genitori esercenti potestà familiare o tutori), ma non è in alcun caso consentito l'inizio di una nuova attività di impresa in nome e nell'interesse del minore, dell'interdetto e dell'inabilitato. È consentita esclusivamente la continuazione dell'esercizio preesistente, qualora ritenuta utile e previa autorizzazione del tribunale, iscritta nel Registro delle Imprese.
Per quanto riguarda la disciplina del minore e dell'interdetto è stabilito che è possibile continuare l'attività di impresa, a seguito dell'autorizzazione del tribunale, da parte del rappresentante legale (rispettivamente genitore o tutore) per compiere
tutti gli atti riguardanti l'esercizio, che siano di ordinaria o straordinaria amministrazione. La richiesta di autorizzazione per compiere gli atti è necessaria solo per alcuni specifici che non sono strettamente collegati all'attività di impresa (es. vendere l'immobile in cui ha sede l'impresa). Per quanto riguarda la disciplina dell'inabilitato è stabilito che, una volta ricevuta l'autorizzazione alla continuazione, sarà possibile al soggetto compiere personalmente gli atti inerenti all'esercizio e, con l'assistenza di un curatore, quelli che esulano dalla stretta attività. Per quanto riguarda la disciplina del minore emancipato (colui che ha contratto un matrimonio prima della maggiore età) è stabilito che è possibile iniziare una nuova attività, a seguito di specifica autorizzazione da parte del tribunale, acquistando anche la piena capacità di agire. PuòEsercitare Perso