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Effetti del prezzo minimo e del prezzo secco sul mercato
Il prezzo minimo, invece, potrebbe non scaturire questi stessi effetti. L'outsider pur di resistere e disopravvivere sul mercato potrebbe fissare un prezzo al di sotto di quel prezzo minimo (può perché non è tenuto a rispettare il range dell'intesa), tuttavia, bisogna vedere se così facendo riesce ad autoalimentare la sua attività d'impresa. Il prezzo secco, ossia la determinazione al centesimo del prezzo di vendita, è ancora più pericoloso anche per il consumatore stesso perché, a seconda di quanto sia estesa l'intesa, esso comporta l'estrema difficoltà nel trovare prodotti analoghi a prezzi differenti (anche di poco). Altre esemplificazioni del legislatore riguardano le cosiddette intese facilitanti, che sono quelle intese in cui a prestazioni identiche si applicano condizioni economiche diverse. Le intese sono facilitanti perché si qualificano come pratiche discriminatorie verso soggetti.esterni all'intesa stessa; la facilitazione, viceversa, riguarda gli aderenti all'intesa. Gli operatori di mercato che aderiscono all'intesa si vincolano a praticare delle condizioni economiche di favore per prestazioni che invece, qualora rese nei confronti di outsider, comporteranno l'applicazione di condizioni economiche più sfavorevoli, a parità di prestazione. Ciò risulta particolarmente dannoso e pregiudizievole quando magari la prestazione per un outsider risulta essenziale. Ad esempio, chi fornisce materie prime applica condizioni economiche più vantaggiose all'aderente all'intesa rispetto a chi si trova al di fuori dell'intesa stessa, è chiaro che l'estromesso dovrà poi a sua volta, avendo magari un ricarico di prezzo sulla materia prima, caricare il prezzo finale per il consumatore per rientrare nel costo sostenuto. La discriminazione che non sia giustificata da condizioni oggettive ma che sia legata
sottoscrivere anche il prodotto B. Questo tipo di intese sono considerate anti-concorrenziali e contrarie ai principi di libera scelta del consumatore. In conclusione, è fondamentale rispettare i principi di correttezza professionale e libera concorrenza nelle attività imprenditoriali. Le condizioni economiche diverse possono essere accordate solo se basate su presupposti oggettivi e non discriminatori. Le intese facilitanti e leganti vanno evitate in quanto limitano la libertà di scelta del consumatore.acquistare anche il prodotto B. Il prodotto A viene abbinato al prodotto B. Questi 2 prodotti ovviamente appartengono a due produttori della stessa intesa. L'obiettivo è quello di far godere dell'accreditamento del prodotto A, anche il prodotto B. Questo vincolo nelle prestazioni è volto a favorire i membri dell'impresa discriminando i soggetti estranei all'intesa. Il meccanismo funziona se il prodotto A è particolarmente accreditato, tale da far si che il consumatore, pur di averlo, acquisti anche il prodotto B, che invece non avrebbe acquistato. Esempio: la Microsoft, ai tempi leader del settore, con l'acquisto del pacchetto office (che era molto accreditato) imponeva di acquistare un servizio modem di un altro imprenditore. Un'altra esemplificazione riguarda quegli accordi che hanno ad oggetto la ripartizione del mercato. Un altro elemento che contrasta con i principi di libera concorrenza è quello di una.è la fissazione dei prezzi. Se le imprese concordano di stabilire un prezzo minimo o massimo per i loro prodotti o servizi, si crea una distorsione della concorrenza e si limita la possibilità per i consumatori di beneficiare di prezzi più convenienti o di scelta tra diverse offerte. Inoltre, un accordo di distribuzione programmata a priori potrebbe comportare la creazione di barriere all'ingresso per nuovi concorrenti sul mercato. Se le imprese già presenti si accordano per suddividere le zone di mercato tra di loro, diventa più difficile per nuove imprese entrare e competere in quelle aree. Tutto ciò va contro i principi di una sana concorrenza, che favorisce l'innovazione, la diversità di offerta e la possibilità per i consumatori di scegliere tra diverse opzioni.riguarda il contingentamento della produzione. L'accordo potrebbe avere ad oggetto la decisione di limitare per un certo periodo di tempo, ai produttori aderenti all'intesa stessa, la produzione. Ragionando in un'ottica di medio-lungo termine, il contingentamento della produzione da parte di quegli imprenditori che, in quel settore merceologico, risultano particolarmente accreditati sul mercato, produce l'effetto di affamare il consumatore. Si tratta, cioè, di un modo artificiale per aumentare l'interesse del consumatore nei confronti di quel determinato prodotto. La repentina riduzione della produzione porterà inevitabilmente ad un'impennata dell'interesse del consumatore a riuscire a rintracciare quel determinato bene. Una volta ottenuto l'effetto sperato di far aumentare esponenzialmente l'interesse del consumatore a quel determinato prodotto, gli imprenditori in questione potranno liberamente aumentare laLa produzione può aumentare anche il prezzo. Il consumatore, pur di soddisfare quel bisogno aumentato, sarà disposto a pagare un prezzo più alto. Dunque, anche il contingentamento della produzione evidenzia gli effetti anticoncorrenziali (nel medio-lungo termine). Anticoncorrenzialità non significa solo cercare di sbaragliare la concorrenza, anzi, il tentativo di vincere la gara competitiva non è di per sé anticoncorrenziale. L'illiceità è data invece dal mezzo attraverso cui si cerca di ottenere questo obiettivo che potrebbe essere scorretto, non conforme ai principi di correttezza professionale.
Sempre per quanto riguarda le intese, il legislatore ha previsto degli esoneri da questo divieto. Come già detto, il divieto in questione non è assoluto bensì è relativo e viene apprezzato sotto 2 punti di vista:
- Da un lato, ci sono delle intese che, pur essendo qualificate come tali, non possono essere considerate vietate.
Si parla delle intese de minimis, ossia quelle intese che hanno una rilevanza talmente minima da non venir prese in considerazione. Non perché non si qualifichino come intese, ma perché hanno una posizione residuale nel mercato di riferimento (da un punto di vista soprattutto geografico) tale da non essere considerate perché non viene considerato grave l'effetto che producono. Non sono in grado di produrre effetti anticoncorrenziali più a largo spettro. Si parla poi delle intese effimere. In queste intese l'irrilevanza dell'effetto deriva dalla limitazione temporale dell'accordo. Tali accordi hanno una durata talmente ridotta nel tempo che l'effetto anticoncorrenziale non può manifestare le proprie conseguenze in maniera rilevante. Il tempo minimo oltre il quale gli effetti anticoncorrenziali assumono una qualche rilevanza non è predeterminato, va valutato caso per caso.
In secondo luogo, il divieto non è
Assoluto ma relativo perché il legislatore ha contemplato delle esenzioni, ossia intese che cadrebbero nel divieto che però possono essere esonerate, giustificate. Il trattamento esentativo è regolato sulla base di 2 diverse tipologie di esenzioni:
- L'esenzione per categoria: si guarda al contenuto e al tipo di intese, ossia alla materia che le intese trattano. Si guarda quindi alla categoria dell'intesa, quindi non tanto ai soggetti coinvolti ma all'argomento dell'intesa stessa. Alcune materie sono considerate più meritevoli di essere affrontate, anche eventualmente in un piano di allineamento di condotte, in modo da poter giustificare il fatto che si producano degli effetti anticoncorrenziali. La categoria per eccellenza che viene presa in considerazione è quella della ricerca e dello sviluppo. Si tratta di una materia in cui gli stati investono molto, basta pensare alle agevolazioni fiscali per incentivare le imprese a investire.
coinvolti e si considerando le singole ipotesi. È molto più difficile ottenere un'esenzione individuale. È rimessa a una valutazione della sussistenza di presupposti, che la normativa indica come necessari, affinché si possa parlare di un esonero. I presupposti sono:
- È necessario che l'intesa abbia come effetto la contribuzione al progresso in una determinata materia, deve quindi ottenere vantaggi in termini di progresso.
- Si guarda a un effetto redistributivo, ossia il vantaggio dell'accordo deve risultare apprezzabile anche per il consumatore. In altri termini, il consumatore deve trarre un beneficio dall'esistenza di quell'intesa (non devono quindi esistere vantaggi solo per i membri dell'intesa), l'accordo deve avere un effetto redistributivo dell'utile. Quello del consumatore è un guadagno indiretto, si tratta di un vantaggio in termini di risparmio di spesa, di miglioramento del rapporto qualità-prezzo.