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La S.R.L. SEMPLIFICATA

Si tratta di un peculiare procedimento di formazione dell'atto costitutivo di S.r.l. riservato solo ai soci persone fisiche. L'atto costitutivo è sempre rivestito della forma di atto pubblico, ed avviene mediante l'impiego di un modello standard. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata. Il capitale sociale deve essere pari almeno ad un euro ed inferiore a 10.000 euro. Sono ammessi soltanto conferimenti in denaro ed il capitale deve essere interamente sottoscritto e versato nelle mani dell'organo amministrativo alla data della costituzione. È prevista l'esenzione dal pagamento di diritti di bollo e di segreteria e degli onorari notarili. Deve provvedere all'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese il notaio che lo ha ricevuto. In caso di sua inerzia, potranno procedere gli amministratori o, in subordine, i soci.

dell'ente. L'ufficio del registro delle imprese prima di procedere all'iscrizione deve verificare solo la regolarità formale della documentazione ricevuta. Solo con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica. Iscrizione nel registro delle imprese Delle operazioni compiute prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, il socio unico fondatore o, in caso di pluralità di soci fondatori, i soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. È, invece, da escludersi ogni responsabilità della società non ancora venuta ad esistenza. La società è automaticamente vincolata per le operazioni compiute in suo nome se necessarie per la costituzione, ma può accollarsi anche le obbligazioni derivanti da operazioni non necessarie. Con l'iscrizione nasce un'organizzazione di

persone e di mezzi che, anche se invalidamente costituita, è entrata nel traffico giuridico. Ha, quindi, dato vita ad una trama di rapporti di affari in sé validi ed alla creazione di un'organizzazione imprenditoriale. In caso di nullità, la sanzione può consistere solo nello scioglimento della società. Non si applica la nullità del diritto privato in quanto la società costituisce dei rapporti con i terzi. Intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la società per azioni può essere oggi dichiarata nulla solo per:

  • mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
  • illiceità dell'oggetto sociale;
  • mancanza nell'atto costitutivo (o nello statuto) di ogni indicazione riguardante:
    • la denominazione della società,
    • i conferimenti,
    • l'ammontare del capitale sociale,
    • l'oggetto sociale.

Tale dichiarazione non pregiudica l'efficacia

degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, sia con riferimento agli atti compiuti nei confronti dei terzi sia nei confronti dei soci e tanto se gli uni e gli altri erano in buona fede quanto se erano perfettamente a conoscenza delle cause di nullità.

La dichiarazione di nullità opera per il futuro ed opera come semplice causa di scioglimento della società. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata, e di tale eliminazione, è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese, prima che sia intervenuta la sentenza dichiarativa di nullità. Si ha dunque una nullità "sanabile".

Società unipersonali

Si possono costituire società con atto unilaterale e, al contempo, è ammesso che tutte le partecipazioni di una società siano detenute da un unico socio, ma, sono previste delle regole.

particolari: in tema di obbligazioni sorte prima dell'iscrizione, a risponderne è o anche l'unico socio fondatore, assieme a coloro che hanno agito; i conferimenti devono integralmente essere acquisiti dalla società o all'atto della costituzione o in caso di partecipazione unica, nelle mani dell'unico socio; negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio e i dati anagrafici dello stesso devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori; per ridurre il pericolo di operazioni in conflitto di interessi e di confusione dei patrimoni si prevede che i contratti fra società ed unico socio e, comunque, le operazioni a favore dello stesso sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Struttura finanziaria: Una regolamentazione in tema.di struttura finanziaria è presente anche nei modelli personalistici, tuttavia, nei tipi azionari e a responsabilità limitata, il legislatore delinea in modo più netto i tratti caratterizzanti dei diversi aspetti e, soprattutto, per recepire le molteplici Direttive Europee sul tema, impone limiti e vincoli all'autonomia privata sul punto. Quando si tratta della struttura finanziaria di una società si fa riferimento alle fonti di approvvigionamento dei fattori produttivi che, in qualità di persona giuridica, non è in grado di procurarsi autonomamente. In particolare, questi sono costituiti dai conferimenti dei soci e dagli apporti che possono essere realizzati da soci o non soci (Equity e debito). A differenza dei modelli personalistici, troviamo una puntuale regolamentazione al fine di: - garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti al patrimonio sociale; - assicurare che venga attribuito ai conferimenti un valore.veritiero,o si vuole dunque evitare che il valore complessivo dei conferimenti sia inferiore all'ammontare globale del capitale sociale sottoscritto. Possono costituire oggetto di conferimento in S.p.A. e S.r.l.: - denaro; - beni in natura; - crediti. Oltre che in fase di costituzione, le regole in tema di conferimento si applicano anche in ipotesi di aumento di capitale che dovesse registrarsi in un momento successivo. Per le S.r.l. il legislatore utilizza una formula più ampia dove prevede che possano essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Salva diversa previsione dell'atto costitutivo, i conferimenti devono essere effettuati in denaro. È condizione necessaria per la costituzione l'integrale sottoscrizione del capitale sociale; tuttavia, qualora i soci si obblighino ad effettuare conferimenti in denaro, sono tenuti a versare al momento della sottoscrizione almeno il 25% del loro valore. Il versamento inizialedovrà essere effettuato: in caso di S.p.A. presso la banca indicata nell'atto costitutivo;  in caso di S.r.l. nelle mani degli amministratori nominati, e può  essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. È previsto uno specifico procedimento che assicura una valutazione oggettiva e veritiera di tali conferimenti e soprattutto evita che agli stessi venga complessivamente assegnato un valore nominale superiore a quello reale. È necessaria una relazione giurata di stima di un esperto (designato dal tribunale in caso di società azionaria o dal socio per le S.r.l.). La stima deve attestare che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. Nel caso in cui il valore del conferimento in natura risulta già attendibile, grazie ad altre circostanze, è prevista l'esenzione da tale

procedimento. Non si richiede la stima del perito quando il valore attribuito al conferimento in natura, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore:

  • per i titoli quotati nel mercato dei capitali e per gli strumenti quotati nel mercato monetario, al prezzo medio ponderato al quale tali strumenti finanziari sono stati negoziati nei sei mesi precedenti il conferimento;
  • al fair value (valore di scambio del bene o del credito) iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente in cui è effettuato il conferimento;
  • al valore risultante da una valutazione riferita ad una data o precedente di non oltre sei mesi il conferimento, e conforme a principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento.

Gli amministratori possono sempre richiedere una nuova valutazione del conferimento in natura, qualora ritengano inattendibile il valore ad esso attribuito.

Entro 180 giorni dalla costituzione

della società azionaria, gli amministratori devono controllare tali valutazioni e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stessa. Nel frattempo le azioni corrispondenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede della società. Nel caso in cui tale valore risulti inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale e annullare le azioni che risultano scoperte sempre che il socio conferente: - non versi la differenza in danaro; - receda dalla società, con conseguente diritto alla liquidazione del valore attuale delle azioni sottoscritte. Per il modello azionario è espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi. La difficoltà di dare una valutazione oggettiva ed attendibile a tali prestazioni non è in grado di garantire l'effettiva formazione.del capitalereale. Nella S.r.l. questo problema è superato mediante un meccanismo che assicura l'apporto al capitale sociale di un valore corrispondente alla prestazione, infatti, l'intero valore assegnato a tale conferimento deve essere garantito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. In alternativa all'ordinaria azione giudiziaria, gli amministratori della società possono adottare un più celere procedimento che può portare: - all'acquisto delle partecipazioni da parte degli altri soci (in proporzione della loro partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti) - alla vendita delle partecipazioni a terzi, avvalendosi di una banca o di un intermediario autorizzato - all'apporto al pa
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuseppe_economics di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Percoco Giuseppe.