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I TIPI DI SOCIETÀ. AUTONOMIA PATRIMONIALE, PERSONALITÀ GIURIDICA, SOGGETTIVITÀ
L'ordinamento disciplina una pluralità di modelli organizzativi societari: le 6 società lucrative (SS, SNC, SAS, SPA, SRL, SAPA) e le società cooperative (con le mutue assicuratrici). Ciascuno di questi modelli rappresenta un tipo di società e si distingue dagli altri sotto molteplici aspetti, che riguardano essenzialmente:
- Le regole dell'organizzazione interna
- La gestione dell'attività
- La tutela dei creditori
Le società di persone, pensate per iniziative di modesta entità, con pochi soci che partecipano personalmente, tendono ad avere un'organizzazione interna più agile. Al contrario, nelle società di capitali e cooperative, l'organizzazione diventa più complessa e circondata da maggiori cautele a tutela dei creditori. In quest'ultima, essa asseconda la finalità economica e sociale della cooperativa.
essere modificata successivamente attraverso una trasformazione societaria. La libertà di scelta consente ai fondatori di adattare il tipo societario alle specifiche esigenze dell'attività che intendono svolgere. B. I criteri di individuazione dei tipi societari sono stabiliti dalla legge e possono essere di diversa natura. Possono essere basati sulla forma giuridica, sul numero di soci, sul capitale sociale, sulla responsabilità dei soci, sulla gestione e organizzazione interna, sulle finalità dell'ente, ecc. La legge stabilisce i requisiti e le caratteristiche che devono essere rispettate per poter adottare un determinato tipo societario. C. Oltre ai tipi societari disciplinati dal codice civile, esistono anche le società di diritto speciale. Queste sono società che sono regolate da leggi speciali e che hanno caratteristiche particolari. Ad esempio, le società cooperative sono disciplinate dalla legge sulle cooperative, mentre le società per azioni sono regolate dal codice delle società per azioni. Queste società di diritto speciale hanno norme specifiche che regolano la loro costituzione, organizzazione e funzionamento. III. LA TIPICITÀ E L'AUTONOMIA PRIVATA. →A. Il principio di tipicità implica che l'ente deve scegliere uno dei tipi societari previsti dalla legge. Non è possibile creare un tipo societario completamente nuovo, diverso da quelli previsti dalla normativa. Tuttavia, all'interno del tipo scelto, l'autonomia privata consente di adattare e personalizzare l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. B. L'autonomia privata consente ai soci di stabilire le regole che disciplinano la vita dell'ente, come ad esempio la nomina degli amministratori, la ripartizione degli utili, le modalità di convocazione delle assemblee, ecc. Tuttavia, l'autonomia privata non può essere esercitata in modo illimitato, ma deve rispettare i principi generali del diritto e le norme imperative previste dalla legge. C. In conclusione, la scelta del tipo societario è un aspetto fondamentale nella costituzione di un'impresa. Essa determina le regole che disciplineranno la vita dell'ente e le responsabilità dei soci. La legge stabilisce i criteri di individuazione dei tipi societari, ma lascia ampio spazio all'autonomia privata per adattare e personalizzare l'organizzazione dell'ente.esseresuccessivamente mutata dai soci, attraverso la modificazione dell'atto costitutivo: l'operazione di cambiamento del tipo prendeil nome di "trasformazione della società".
Il principio di libertà di scelta è enunciato nell'art. 2249, che ne esplicita anche i LIMITI, dipendenti dalla natura dell'attivitàprogrammata, cioè dall'oggetto sociale:
- se l'attività è di naturaa. Il primo limite ha carattere GENERALE COMMERCIALE, NON può optarsi per la societàsemplice. In caso contrario (attività agricola, di professione intellettuale) si può scegliere tra uno qualunque dei tipi.
- Il modello della SS è utilizzabile SOLO per attività NON commerciali.
- per lo svolgimento dell'attività in determinati settori, la legge puòb. Il secondo limite ha portata SETTORIALErichiedere l'adozione di un particolare tipo.
accordano
genericamente per lo svolgimento comune di un'attività, o di fatto neSe le parti NON effettuano alcuna scelta, cioè siintraprendono l'esercizio, senza ulteriori specificazioni, lo stesso art. 2249, comma 2, stabilisce che si applichino le disposizioni sulla società semplice, quando l'attività NON sia commerciale. Questa operatività della relativa disciplina in assenza di una scelta negoziale alternativa si suole rappresentare affermando che SNCe SS costituiscono i TIPI RESIDUALI, rispettivamente, per le attività commerciali e per le attività diverse. La libertà di scelta del tipo è il PRINCIPIO DI TIPICITÀ DELLE SOCIETÀ, chiaramente deducibile dall'art.B. Corollario → le società con oggetto commerciale "devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti", mentre quelle con oggetto NON commerciale sono società semplici, a meno che.le distorsioni e gli abusi che potrebbero derivare da una totale libertà negoziale. Tuttavia, ciò non significa che non vi sia spazio per l'autonomia privata. Infatti, anche all'interno dei modelli legali previsti, le parti possono apportare delle modifiche e delle integrazioni, purché non contrastino con le disposizioni imperative di legge. In conclusione, sebbene il principio di tipicità limiti la possibilità di creare nuovi modelli organizzativi, esso non elimina del tutto l'autonomia privata. Le parti possono ancora negoziare e regolare i loro rapporti secondo le disposizioni legali previste, apportando eventuali modifiche consentite.soluzioni organizzative che offrano minori garanzie.→I modelli organizzativi regolati nel codice civile hanno carattere GENERALE, la loro disciplina è la disciplina applicabile a tutte le società costituite secondo uno di essi. Diverse normative speciali, tuttavia, introducono disposizioni dedicate a categorie di società e talvolta persino a singole società, che derogano o integrano, in misura più o meno ampia, la disciplina generale.
→Si parla, in tal caso, di società di DIRITTO SPECIALE, si tratta di enti che appartengono ad uno dei tipi codicistici e quindi soggetti, in linea di principio, alle relative norme, ma che, sotto certi profili, presentano invece una regolamentazione loro propria, giustificata dall'esistenza di un interesse pubblico specifico. Gli interventi normativi in proposito sono numerosissimi e variegati, al punto che risulta impossibile ricondurre ad unità questo fenomeno e persino individuare delle linee ditendenza omogenee. Il fenomeno delle società a partecipazione pubblica è assai diffuso. Esso è andato sviluppandosi in misura esponenziale negli anni recenti, poiché gli enti territoriali hanno spesso esternalizzato rispetto al proprio apparato amministrativo l'erogazione, specie negli ambiti dei servizi di interesse per la popolazione, affidandola ad organismi societari dagli stessi controllati. L'autonomia patrimoniale nei diversi tipi di società La società è un organismo caratterizzato dall'autonomia patrimoniale. I beni che ad essa fanno capo non si confondono mai, giuridicamente, con quelli personali dei soci, ma ne rimangono separati. Questa separazione si traduce in un distinto regime di responsabilità nei confronti dei creditori, rispettivamente della società e del singolo socio. Favorire l'iniziativa economica e il suo sviluppo Si tratta di una caratteristica centrale del fenomeno societario nel suo complesso, impressa dal legislatore per favorire l'iniziativa economica e il suo sviluppo.Per comprenderne il significato, è utile muovere dalle situazioni apparentemente contigue alla società, ma in cui l'autonomia è totalmente assente. a. COMUNIONE DI BENI la comunione costituita per meri fini di godimento è retta dalla disciplina della proprietà (art.2248) e, dal punto di vista della responsabilità, la contitolarità non isola in alcun modo il bene comune da quelli individuali dei comproprietari. Infatti, nei confronti del creditore comune tutti i comproprietari rispondono solidalmente ed egli può soddisfare il proprio diritto aggredendo indifferentemente tale bene o quelli personali dei debitori. In conclusione, la semplice costituzione di una comunione patrimoniale, senza destinazione economica dei beni, non consente di accedere ad alcuna forma di autonomia. b. AZIENDA l'imprenditore che destini parte dei propri beni all'esercizio di un'attività svolta a titolo
INDIVIDUALE debiti, secondo il principio dell'art. 2740, anche con tutti i propri beni extraaziendali.individuale risponde dei relativiAnalogamente, quelli aziendali sono liberamente aggredibili anche dai suoi creditori, che vantino diritti per rapporti estraneiall'impresa. economica di beni, se l'impresa resta individuale, a sua volta NON determina alcunaIn conclusione, la destinazioneseparazione patrimoniale.
- Nella SOCIETÀ SEMPLICE si delinea un primo grado di autonomia.
- Il creditore particolare di un socio NON può aggredire direttamente i singoli beni sociali, sebbene possa esigere dalla società la liquidazione in denaro della quota spettante al suo debitore.
- Autonomia vi è anche riguardo ai debiti sociali, di cui i beni dell'ente rispondono prioritariamente o addirittura esclusivamente, rispetto ai patrimoni personali dei soci.
Esclusivamente, per quei soci non amministratori la cui responsabilità il contratto sociale
può limitare al conferimento. Prioritariamente, per gli altri soci, che sono illimitatamente e solidalmente responsabili, ma che possono evitare l'espropriazione dei propri beni, indicando quelli della società su cui il creditore può agevolmente soddisfarsi.
intensità acquista l'autonomia patrimoniale nelle SNC2. Maggiore in esse il creditore particolare del socio non può chiedere neppure la liquidazione della quota, sicché l'integrità del patrimonio produttivo è garantita sia nella composizione che nel valore. Pur essendo tutti i soci, senza eccezioni, illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali i creditori non possono aggredire i beni individuali, se non dopo aver inutilmente escusso il patrimonio sociale.
è l'autonomia nelle SAS3. Analoga vi è una categoria di soci (accomandanti) sempre responsabili solo nei limiti del conferimento. A questo punto è chiaro
perché quella delle società di PERSONE si definisca AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA. L’autonomia patrimoniale PERFETTA si raggiunge nelle società di CAPITALI e COOPERATIVE. E nessuna interferenza si verifica nell’assoggettamento alla responsabilità per i debiti dei singoli soci e per quelli sociali il creditore particolare NON ha azione alcuna verso la società ed il creditore sociale nessuna verso i soci. La separazione patrimoniale pone il patrimonio destinato all’attività produttiva al centro di questa, garantendo esclusiva per i terzi, e indifferente alle vicende che colpiscono individualmente i partecipanti. IV. PERSONALITÀ GIURIDICA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA La dottrina tradizionale spiega, o meglio identifica, l’autonomia patrimoniale perfetta con la nozione di PERSONALITÀ GIURIDICA, la separazione patrimoniale non sarebbe che la logica.immediata conseguenza del fatto che la società è un soggetto distinto dai soci. Per questo, delle proprie obbligazioni non potrebbe che rispondere essa soltanto, con la propria patrimonio.