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Sezione prima: la fattispecie impresa

La nozione di impresa

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. È da ricordare che il soggetto entra nel sistema giuridico-privatistico con due qualità fondamentali: capacità giuridica e capacità di agire. Occorre constatare come il soggetto sia al centro di tutto il sistema di valori che informa il materiale normativo contenuto all’interno del Codice civile.

L’art. 2082 definisce, più che l’imprenditore, il fenomeno che l’imprenditore pone in essere, in modo da isolarlo idealmente da esso. Cioè descrive in termini oggettivi un suo comportamento, che si sostanzia in un’attività, qualificata come produttiva, a sua volta triplicemente qualificata dai requisiti di organizzazione, professionalità ed economicità, che prende il nome di impresa. Questo al fine di collocare l’impresa al vertice del sistema del diritto commerciale.

Disciplina dell’impresa

Stabilisce le regole comportamentali alle quali occorre attenersi nel suo svolgimento, in modo da pervenire a un giusto equilibrio o contemperamento tra i diversi interessi che ne sono coinvolti, nel suo interno e nei rapporti esterni che da essa hanno origine, risolvendo cioè eventuali situazioni di conflitto. La definizione di impresa costituisce il riferimento generale ed astratto, capace di selezionare ed individuare quali tra i fenomeni produttivi che hanno riscontro nella realtà hanno dignità giuridica di impresa e, di conseguenza, devono essere assoggettati alla disciplina pensata per questa.

La relatività della nozione di impresa

La nozione di impresa non rappresenta l’unica nozione di impresa contemplata, essa è soltanto una delle nozioni che, in particolare, serve a determinare quali sono i fenomeni che devono essere assoggettati al corpo di norme che costituiscono lo statuto codicistico delle imprese e che rappresentano la componente storicamente tradizionale del diritto commerciale. Quella di impresa è una nozione a geometria variabile, che cambia in funzione della disciplina che deve trovare applicazione e, quindi, delle esigenze e della tipologia di interessi sottostanti alla specifica disciplina.

L’impresa quale attività produttiva triplicemente qualificata

L’attività produttiva

L’art. 2082 descrive l’impresa in termini di attività e la qualifica, poi, come produttiva. L’attività può essere immaginata come un modello comportamentale costituito da tanti singoli comportamenti, che rilevano sul piano normativo nel loro insieme. Ciò in ragione del fatto che essi rappresentano una sequenza coordinata strutturalmente e funzionalmente, ossia teleologicamente orientata rispetto al raggiungimento di un determinato scopo (o risultato programmato).

L’attività si presta ad essere qualificata a seconda della natura del suo scopo (o risultato che mira a raggiungere). Sicché, la relativa sequenza comportamentale deve essere orientata al perseguimento di un risultato socialmente riconoscibile come produttivo. Tale sequenza dev’essere rivolta a produrre un’utilità che prima non c’era, quindi ad incrementare il livello di ricchezza complessiva rispetto allo status quo ante. E ciò attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi in primo luogo, rendendo disponibile un bene o un servizio attraverso un procedimento di trasformazione fisico-tecnica, trasferendo un bene o conservando un bene in secondo luogo, collocando i beni e i servizi prodotti sul mercato.

Se solo i fenomeni che si presentano nella forma dell’attività produttiva interessano in questa sede, si può individuare subito un primo gruppo di fenomeni estranei ai nostri interessi: l’attività di godimento.

La professionalità

Un’attività produttiva, per poter essere qualificata come impresa, deve essere svolta professionalmente, ossia soddisfare il primo requisito stabilito dall’art. 2082 connota l’attività sul piano della frequenza relativa al suo svolgimento, richiedendo che essa abbia luogo in maniera abituale, stabile e reiterata, in definitiva non occasionale o sporadica.

Al riguardo, può essere utile ed opportuno ricordare alcune conclusioni che possono ritenersi ormai acquisite:

  • Si ritiene che professionalità non sia sinonimo di esclusività, sicché il requisito in esame è integrato anche nel caso in cui un’attività produttiva non costituisca l’unica attività svolta da parte di chi la pone in essere. In termini più generali, è senz’altro possibile che un soggetto svolga un’attività produttiva qualificabile come impresa e un’attività produttiva di tipo differente, così come che un soggetto svolga due (o più) attività produttive entrambe qualificabili come imprese.
  • Si ritiene che professionalità non sia sinonimo di continuità, sicché il requisito in esame è integrato anche nel caso in cui l’attività produttiva sia svolta in modo non continuativo, cioè sia caratterizzata da interruzioni, in un lasso di tempo considerato. Si precisa che le interruzioni devono essere legate alle esigenze naturali del ciclo produttivo sottostante, quindi secondo un intervallo pressoché costante.
  • Si ritiene che professionalità non sia sinonimo di pluralità di risultati prodotti, sicché il requisito in esame è integrato anche nel caso in cui l’attività sia finalizzata alla realizzazione di un unico affare. Non è detto che l’occasionalità dell’affare debba sottendere sempre l’occasionalità dell’attività.

L’organizzazione

Un’attività produttiva, per essere qualificata come impresa, dev’essere poi organizzata, cioè deve soddisfare il secondo requisito stabilito dall’art. 2082. Il requisito dell’organizzazione connota l’attività sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento, richiedendo che essa sia esercitata non solo con la capacità lavorativa di chi la pone in essere, ma anche con l’ausilio di altri fattori produttivi. Essi possono essere i più vari, ma sono sostanzialmente riconducibili alle due categorie fondamentali individuate:

  • Lavoro: si allude alla forza lavoro acquisita sul mercato del lavoro, a prescindere dal titolo al quale l’acquisizione è avvenuta;
  • Capitale: si allude a qualunque entità materiale o immateriale, a prescindere dal titolo che ne consente di avere la disponibilità (proprietà, usufrutto, uso, leasing, ecc.).

Non è necessario che le due tipologie di fattori produttivi ricorrano congiuntamente. Non è da escludere che determinati processi produttivi possano richiedere esclusivamente il fattore lavoro (labour intensive) o il fattore capitale (capital intensive).

Dovrebbe quindi ora essere evidente qual è il ruolo del titolare di un’attività produttiva organizzata: è quello di svolgere un’opera di organizzazione, ossia un’opera che consiste nello stabilire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi ai quali fa ricorso, approntandoli all’impiego nel processo produttivo.

Una tale opera è comunque legata alla natura dei fattori utilizzati in concreto:

  • Con riferimento al lavoro consiste nello stabilire un ordine funzionale, finalizzato a definire chi decide cosa e chi esegue ciò che altri hanno deciso;
  • Con riferimento al capitale consiste nella preparazione degli elementi all’utilizzo nel processo produttivo.

Va detto che l’opera di organizzazione non deve necessariamente manifestarsi nella realizzazione di un apparato organizzativo tangibile. D’altra parte, giova precisare che il ruolo del titolare nell’ambito della sua iniziativa dev’essere, comunque, almeno minimamente riconducibile ad un’attività di organizzazione. Se manca questo profilo (quindi l’eterorganizzazione), se cioè il ruolo del titolare si esaurisce in un’attività meramente esecutiva (quindi nell’autorganizzazione), rappresentando il suo lavoro personale l’unico fattore impiegato nel processo produttivo, allora l’iniziativa non è qualificabile come impresa, bensì come lavoro autonomo.

L’economicità

Un’attività produttiva, per essere qualificata come impresa, dev’essere economica, ossia soddisfare il terzo ed ultimo requisito stabilito dall’art. 2082. Il requisito dell’economicità connota l’attività sul piano del metodo che dev’essere seguito nel suo svolgimento.

Secondo un primo orientamento, il metodo da impiegare nello svolgimento dell’attività è il metodo lucrativo, cioè che tende a far conseguire un margine di profitto. Pertanto, secondo quest’orientamento, un fenomeno produttivo per potersi qualificare come impresa dev’essere un’attività nella quale i prezzi di cessione dell’oggetto della produzione (prezzi-ricavo) devono essere fissati ex ante, in modo da consentire non solo di recuperare i costi sostenuti nel corso del processo produttivo (prezzi-costo), ma anche di conseguire un margine di profitto, a prescindere dalla destinazione poi impressa al profitto così ottenuto.

Secondo un diverso orientamento, il metodo da impiegare nello svolgimento dell’attività è il metodo economico in senso stretto, cioè che tende ad assicurare il pareggio tra ricavi e costi, essendo del tutto eventuale ed irrilevante il profitto. Pertanto, secondo quest’orientamento, un fenomeno produttivo si qualifica come impresa se è un’attività nella quale i prezzi di vendita vengono fissati ex ante, in modo da consentire almeno di recuperare attraverso i ricavi i costi di produzione sostenuti.

In altre parole, affinché un fenomeno produttivo possa qualificarsi come impresa, è sufficiente che il titolare sia in grado di riprendere dal mercato l’investimento di capitali risultato necessario per lo svolgimento del processo produttivo e che, di conseguenza, sia nelle condizioni di disporre di quanto occorre per rinnovare gli investimenti che sono richiesti, nell’ottica di una prosecuzione regolare dell’iniziativa. Deve trattarsi di un’iniziativa che sia, dunque, in grado di mantenersi in equilibrio economico e, quindi, in equilibrio finanziario, preservando, così, quanto meno nel lungo periodo, l’autonomia da altre economie.

Occorre considerare che un qualsiasi fenomeno produttivo, a prescindere dal metodo che ne informa lo svolgimento, necessita ex ante degli investimenti per acquisire i fattori produttivi, investimenti che possono essere sostenuti nella misura in cui si disponga di sufficienti risorse finanziarie, suscettibili di essere acquisite a titolo di capitale proprio (senza vincolo di restituzione) o a titolo di capitale di credito (con vincolo di restituzione). Il fatto che il fenomeno produttivo si svolga secondo un metodo economico, a prescindere dalla sua esatta identificazione, significa essenzialmente che tale fenomeno si prefigge di appagare le istanze di coloro che soddisfano le sue esigenze finanziarie.

È evidente che nel fenomeno produttivo in questione le pretese di coloro che lo finanziano sono esposte al rischio che l’iniziativa non riesca ad ottenere dal mercato le suddette risorse, sono cioè esposte al rischio di mercato (configurazione tipica del rischio di impresa) al rischio di non riuscire a soddisfare le proprie legittime aspettative originate dall’operazione finanziaria posta in essere, se il mercato non assorbe (quanto meno una parte del) la produzione offerta.

È evidente che in un fenomeno produttivo economico, a prescindere dal metodo che ne informa lo svolgimento, ricorre il presupposto che rende congruo l’assoggettamento al diritto dell’impresa il fatto che tali fenomeni si interfaccino con il mercato, cioè cerchino di acquisire dal mercato le risorse necessarie per soddisfare le istanze di colore che li finanziano e, quindi, sono esposti al rischio che il mercato non consenta la relativa acquisizione o, quanto meno, un’acquisizione sufficiente. Di conseguenza devono essere governati dal diritto dell’impresa.

Rimangono estranee alla nozione di impresa quelle attività che si svolgono senza neppure prefiggersi il pareggio dei costi con i ricavi (attività erogative). Resta incerto se debba considerarsi imprenditoriale o erogativa quell’attività che viene svolta stabilendo un livello dei prezzi-ricavo senz’altro insufficiente a coprire i costi di produzione, ove tuttavia il differenziale negativo sia fissato in funzione dell’impegno alla sua copertura assunto ex ante da un terzo (attività svolta secondo una logica di perdita programmata). Situazioni non diverse si riscontrano anche nelle iniziative mutualistico-consortili, specialmente in quelle che assumono la forma giuridica del consorzio.

La completezza della nozione di impresa

Il modello comportamentale descritto dalla norma è esaustivo e contiene gli elementi necessari e sufficienti che devono caratterizzare un certo “fatto” affinché esso possa considerarsi giuridicamente come “impresa”. In quest’ottica, ci si può sbarazzare agevolmente di due (pseudo) questioni che affiorano tradizionalmente nel dibattito sulla fattispecie:

  • Se un fenomeno produttivo possa qualificarsi come impresa nel caso in cui la produzione non sia destinata ad essere collocata sul mercato (impresa per conto proprio);
  • Nel caso in cui si sia svolta senza osservare le condizioni richieste dalla legge per la sua iniziazione (impresa illegale) o persegua direttamente o indirettamente una finalità illecita (impresa immorale o mafiosa).

È agevole affermare che tanto nel primo quanto nel secondo caso la conclusione dipende solo dal riscontro se il fenomeno in concreto posto in essere sia riconducibile o meno a quello astrattamente descritto dall’art. 2082, ossia un fenomeno produttivo che presenta le tre caratteristiche oggettive di professionalità, organizzazione ed economicità. In caso affermativo, si tratta di un’impresa, altrimenti in caso contrario non si tratta di un’impresa.

Le categorie di impresa

L’impresa come fenomeno produttivo di portata generale e la sua rilevanza normativa

La nozione di impresa ricomprende un qualsiasi fenomeno produttivo che presenti i tre requisiti di professionalità, organizzazione ed economicità. Inizialmente, l’intento era quello di far sì che tutte le iniziative imprenditoriali informassero non solo l’indirizzo della produzione, ma anche il proprio concreto svolgimento ai principi dell’ordinamento corporativo.

L’impresa risulta destinataria di uno statuto, il cosiddetto statuto generale dell’impresa, costituito, in particolare, dagli istituti dell’azienda, della concorrenza e dei consorzi, e dei segni distintivi. Se ne deduce dunque che l’impresa, quale fenomeno omnicomprensivo, è destinataria più che altro di singole disposizioni, che nell’insieme costituiscono una disciplina poco organica e molto frammentaria.

D’altra parte, lo stesso legislatore storico enucleava da tale nozione di impresa due sottofattispecie, alle quali voleva applicabili, oltre alle norme corporative, le sole disposizioni passate in rassegna. In particolare, i fenomeni imprenditoriali cui si attribuisce questa più ristretta rilevanza normativa sono due, così individuati:

  • Il primo, guardando alla natura della produzione e, in quest’ottica, enucleando dalla nozione generale di impresa l’impresa agricola.
  • Il secondo, guardando alla dimensione dell’organizzazione e, in quest’ottica, enucleando dalla nozione generale di impresa la piccola impresa.

L’impresa agricola

La nozione di impresa agricola si desume dall’art. 2135 attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Tradizionalmente si suole qualificare le prime come attività agricole essenziali, mentre le seconde come attività agricole per connessione. Occorre soffermarsi sulla ragione della scelta di attribuire all’impresa agricola rilevanza normativa più ristretta. La ragione può cogliersi considerando il fenomeno in questione nel momento in cui detta scelta è avvenuta. Tale fenomeno si caratterizzava per avere un processo produttivo incentrato essenzialmente sul fondo, in cui il fattore produttivo principale era rappresentato dalla terra e il cui esercizio si compenetrava con l’esercizio del diritto di proprietà sul fondo.

In particolare, l’impresa agricola si sostanziava nello sfruttamento del fondo, attraverso la sua messa a coltura e/o la sua utilizzazione come luogo di allevamento del bestiame. È allora ragionevole ritenere che il legislatore del 1942 si sia orientato nel senso di assoggettare l’impresa agricola ad una disciplina di portata più circoscritta. Ai sensi dell’art. 2135, comma 2, per attività essenziali si intendono le attività diretta alla cura dello e allo sviluppo di un ciclo biologico (o di una sua fase necessaria) di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque (dolci, salmastre o marine). Ai sensi dell’art. 2135, comma 3, per attività connesse si intendono le attività di conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione che...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caterina.cicciu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Masturzi Sabrina.
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