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CONTROLLO INTERNO SPA

Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno delle spa nel sistema tradizionale, con funzioni di vigilanza sull'amministrazione della società. La propria composizione è diversamente disciplinata per le società quotate e non. Nelle società non quotate i sindaci formano un organo pluripersonale e collegiale composto da 3 o 5 membri, con la nomina di 2 membri supplenti. Ha una struttura semirigida. Nelle società quotate è sempre un organo pluripersonale di minimo 3 membri e 2 supplenti. I primi sindaci sono nominati dall'atto costitutivo e successivamente vengono nominati dall'assemblea ordinaria, ma lo statuto può prevedere che vengano nominati anche dallo Stato, enti pubblici che abbiano partecipazione nella società. Nelle società quotate, inoltre, un membro deve essere nominato dai soci di minoranza, con voto di lista. I sindaci devono avere il requisito della professionalità.Inoltre, nelle società non quotate, almeno un sindaco effettivo e un supplente e, nelle società quotate, 1 o 2 sindaci (a seconda se i sindaci effettivi sono 3 o più), devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. I sindaci delle società quotate devono avere il requisito dell'onorabilità. Anche ad essi si applicano le stesse cause di ineleggibilità (coniugi, parenti ed affini entro il 4° grado degli amministratori; rapporto continuato e professionale con la società o sue collegate), ma lo statuto ne può prevedere anche altre. Restano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili. Sono cause di cessazione dell'ufficio: morte, revoca, rinuncia e decadenza. La revoca però può sussistere solo per giusta causa e deve essere approvata dal tribunale. La rinuncia ha effetto immediato se è possibile l'immediata sostituzione dei supplenti, altrimenti deve aspettare la nomina dei nuovi.

La decadenza coincide con una delle cause di ineleggibilità. Inoltre, decade il sindaco che, senza giustificato motivo, non assiste alle assemblee o diserta, durante un esercizio, due riunioni del consiglio di amministrazione, comitato esecutivo o collegio sindacale. La nomina o cessazione devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. Il collegio sindacale ha la funzione di controllo sull'amministrazione. Tale controllo si estende a tutta l'attività sociale per assicurare che essa venga svolta nel rispetto della legge e atto costitutivo, nonché dei principi di corretta amministrazione. La vigilanza è esercitata innanzitutto nei confronti degli amministratori, ma riguarda anche l'attività dell'assemblea. Essi, infatti, devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte in caso di omissione degli amministratori; devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del

capitale sociale, dove l'amministratore non vi provveda e gli amministratori restano inerti. Il controllo non ha solo carattere formale (non limitato al mero riscontro della legittimità), ma è anche sostanziale (controllo degli obblighi di condotta imposti agli amministratori). I sindaci hanno il potere/dovere di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche di società controllate, sull'andamento delle operazioni societarie o determinati atti. Possono anche promuovere l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e di sollecitare il controllo giudiziario sulla gestione per gravi irregolarità. Il funzionamento del collegio sindacale ha una disciplina assai scarna. Il presidente è nominato dall'assemblea e nelle società quotate deve essere prescelto fra i sindaci eletti dalla minoranza. L'organoIl collegio sindacale funziona collegialmente, ma nelle società quotate restano dei poteri individuali o esercitati dalla minoranza dei sindaci.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. È costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Deve essere redatto il verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto nei libri delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale.

La revisione legale riguarda il controllo contabile. Precedentemente alla riforma del 2003, essa, insieme al controllo sull'amministrazione, era affidata al collegio sindacale; invece attualmente è affidata ad un revisore esterno.

Le società qualificate come "enti di interesse pubblico", ossia quelle quotate o alcune società regolate da leggi speciali, sono assoggettate a regole speciali di origine nazionale e comunitaria. La revisione legale degli enti di interesse pubblico deve essere inderogabilmente

esercitata da un revisore legato esterno.

La revisione legale è esercitata da un revisore legale o una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori contabile oppure, se lo statuto lo prevede, dal collegio sindacale. Il MEF esercita la vigilanza sugli iscritti nel registro. Il Ministro può inoltre comminare sanzioni proporzionali alla gravità delle irregolarità o delle omissioni accertate.

Il revisore esterno è nominato nell'atto costitutivo per la prima volta e successivamente è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo.

Il revisore legale o la società di revisione, seppur non sussistono delle precise cause di ineleggibilità, devono essere soggetti indipendenti dalla società controllata e non devono in alcun modo essere coinvolti nel processo decisionale. L'incarico ha durata di 3 esercizio. Tuttavia, esso può essere revocato dall'assemblea solo

per giusta causa. Non costituisce giusta causa la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. Assieme alla revoca, l'assemblea deve conferire l'incarico ad un nuovo revisore. Inoltre, essi possono dimettersi per i casi previsti dalla normativa regolamentari.

La revisione legale degli enti di interesse pubblico è soggetta a regole speciali a tutela dell'interesse generale. L'incarico può essere conferito ad un soggetto iscritto al registro dei revisori legali anche ad un revisore persona fisica.

La Consob ha un potere di vigilanza sull'organizzazione e attività dei soggetti incaricati della revisione di un ente di interesse pubblico. Essa effettua periodicamente il controllo della qualità sui revisori e sulle società di revisione che svolgono la revisione legale di enti di interesse pubblico.

Tale disciplina è soggetta ad un maggior rigore. In primo luogo, è stabilito il

Il principio della rotazione periodica del revisore. L'incarico di revisione legale degli enti di interesse pubblico ha la durata di 9 esercizi per le società di revisione e 7 esercizi per i revisori in persona fisica. Non può essere rinnovato. Anche in questo caso si ha il principio dell'indipendenza, ma la Consob ha il compito di stabilire le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore e le misure da adottare per rimuoverle.

La funzione principale dell'attività di revisione contabile è quella di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione contabile nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Inoltre, deve esprimere, attraverso una specifica relazione, un giudizio sul bilancio, il quale può essere graduato secondo 4 modelli: "senza rilievi", conforme alle norme; "con rilievi"; negativo; dichiarazione di impossibilità di.

Esprimere il giudizio. Il giudizio espresso dal soggetto incaricato dalla revisione lascia impregiudicato il potere dell'assemblea di approvare o meno il bilancio, che potrà essere perciò approvato anche se il giudizio è negativo.

Il soggetto incaricato del controllo contabile ha diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili per la revisione e può procedere autonomamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Negli enti di interesse pubblico, il revisore deve informare senza indugio la Consob e l'organo di controlli dei fatti che ritiene censurabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve adempiere ai propri doveri con diligenza professionale: è responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto su fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. Nei confronti della società che ha conferito l'incarico, soci o terzi,

Il revisore o la società di revisione rispondono in solido con gli amministratori per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri. Se l'incarico è affidato ad una società di revisione, con la stessa rispondono in solido il responsabile della revisione e i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione a cui sono direttamente imputabili gli inadempimenti o illeciti, ma solo nei limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

PARTECIPAZIONE SOCIALE

Partecipazione sociale: esprime la condizione del socio all'interno dell'organizzazione della società; insieme dei diritti, doveri e obblighi che riguardano la partecipazione del socio all'attività comune. Il dovere principale è l'obbligo di eseguire i conferimenti. Due categorie di diritti dei soci:

  1. Diritti patrimoniali: riguardano i risultati economici della società (partecipazione ad utili e perdite).
Diritti amministrativi: riguardano la partecipazione alle decisioni (diritto di voto). La partecipazione è composta da diritti patrimoniali ed amministrativi. Ma il punto centrale e fondamentale è quello patrimoniale, proprio per il requisito e lo svolgimento dell'attività economico sociale. La componente amministrativa ha una rilevanza strumentale: assumere le decisioni per orientare l'attività verso risultati positivi. È uno strumento di tutela preventiva. È uno strumento e non un fine, ha una funzione essenzialmente economica. Per quanto riguarda la natura giuridica della partecipazione il problema oggi è superato, ritenendo che sia solo l'insieme dei diritti e doveri attribuiti ai soci. Qualificare l'essenza giuridica significa prendere tale fenomeno ed inserirlo in uno dei modelli/concetti tradizionali della teoria civilistica. Alcuni ritenevano che la partecipazione sociale fosse un bene materiale; mentre altri lae i propri interessi. I diritti e doveri societari riguardano invece la partecipazione e la gestione della società stessa. I soci hanno il diritto di partecipare alle decisioni importanti, come ad esempio l'approvazione del bilancio o la nomina degli amministratori. Hanno anche il dovere di contribuire al capitale sociale e di rispettare le regole e gli obblighi previsti dallo statuto sociale. Inoltre, i soci hanno il diritto di ricevere una parte degli utili distribuiti dalla società, in proporzione alla loro quota di partecipazione. Tuttavia, questi diritti e doveri possono essere limitati o modificati dallo statuto sociale o da accordi tra i soci.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
88 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Saraghila di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pinto Vincenzo.