L'impresa
Gli imprenditori
Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore, del quale il legislatore dà una definizione generale nell’articolo 2082 c.c.
Il codice civile distingue però diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- L'oggetto dell'impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale;
- La dimensione dell'impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore e di riflesso l’imprenditore medio-grande;
- La natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune: lo statuto generale dell’imprenditore che comprende anche parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi.
Articoli del codice civile
Con 4 articoli si sono indicati:
- Art. 2082: i criteri che fissano il concetto generale di imprenditore in senso giuridico
- Art. 2083: la figura di piccolo imprenditore
- Art. 2135: la figura di imprenditore agricolo
- Art. 2195: elenca le categorie di tutti gli altri imprenditori che, non essendo né piccoli né agricoli, hanno l’obbligo dell’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, perché sono considerati imprenditori commerciali in senso giuridico.
L'imprenditore in generale
L’art. 2082 dice che: “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.
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Professionalmente, cioè, l’attività economica deve essere esercitata in modo abituale, cioè:
- Non occasionale
- Non continuativa
- Non esclusiva o principale
Quindi, è imprenditore anche chi svolge un’attività secondaria e stagionale, ad esempio un insegnante che in estate gestisce un albergo.
- Attività economica, cioè l’insieme di atti che singolarmente rimangono soggetti alla disciplina prevista per ciascuno di essi, insieme fanno sì che chi li esercita sia soggetto ad una disciplina particolare. Tale attività deve avere come fine la produzione o lo scambio di beni/servizi.
- Organizzata, i caratteri dell’organizzazione non sono indicati dal legislatore, e per alcuni è un carattere superfluo.
Non possono essere considerati imprenditori, neppure piccoli, ma solo lavoratori autonomi, coloro che producono beni o servizi col