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POSIZIONE DI SOCIO E LA QUOTA SOCIALE
La comunione di impresa, che si realizza in conseguenza della costituzione della società, comporta la necessità di individuare la posizione soggettiva del socio per effetto della sua partecipazione alla società; quindi si tratta delle posizioni attive, passive, dei poteri e dei doveri, di diritti e di obblighi.
Queste posizioni trovano la loro fonte diretta o indiretta all'interno del contratto.
Le posizioni soggettive del socio che più interessano sono quelle che gli competono nell'ambito della comunione di impresa (dal contratto risulta caratterizzata strutturalmente e funzionalmente).
Il criterio fondamentale a cui la legge si ispira è quello del proporzionamento al rischio dei poteri sociali e dei diritti patrimoniali del socio.
Dalla comunione di impresa quindi emerge la rilevanza della partecipazione del socio per la formazione del nucleo patrimoniale destinato al suo esercizio. Si pone quindi a riguardo
La nozione di quota sociale esprime la parte di questo nucleo patrimoniale che fa capo al socio e nella quale trovano la loro fonte unitariale posizioni soggettive che incombono sul socio immediatamente oppure al verificarsi di determinate situazioni o di determinati presupposti.
La quota sociale è un entità patrimoniale:
- Perché rappresenta una quota astratta di un nucleo patrimoniale;
- Che ha un suo valore economico e, laddove il contratto sociale lo consenta, può formare oggetto di rapporti giuridici;
- Destinata all'esercizio di un'attività economica e il cui valore economico è essenzialmente in funzione di questa attività e dei risultati di questa attività, esprime quindi una posizione dinamica.
Le posizioni soggettive più rilevanti non sono quelle che riguardano i beni che costituiscono il patrimonio sociale ma sono quelle che competono al socio con riferimento all'attività e ai...
risultati della stessa attività. Quindi iniziativa e rischio sono gli elementi caratterizzanti della posizione dei soci così come sono gli elementi caratterizzanti della posizione dell'imprenditore singolo.- Il potere di iniziativa non è potere di amministrazione ma è potere di contribuire alla posizione delle norme che devono presiedere all'attribuzione dei poteri nell'ambito sociale.
- Il potere di amministrazione invece è una posizione derivata dall'ordinamento del gruppo. Quindi, mentre il potere di iniziativa compete a tutti i soci in quanto partecipi della comunione di impresa, il potere di amministrazione può essere per legge riservato ad una categoria di soggetti sulla base del contratto attribuito ad un singolo o ad uno soltanto dei soci.
- Anche il rischio, come posizione individuale del socio, si individua soltanto sulla base dell'ordinamento del gruppo.
Socio, bisogna precisare come rispetto al patrimonio sociale, fin quando dura la società e fin quando non sono definiti i rapporti con i terzi, non sussiste alcuna posizione soggettiva del socio. Quindi i diritti patrimoniali del socio sono il diritto agli utili e il diritto alla quota di liquidazione.
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI. Per quanto riguarda la ripartizione degli utili nelle società di persone, una volta approvato il rendiconto di bilancio, se risultano utili, il socio acquisisce automaticamente il diritto di percepirli in proporzione alla sua quota di partecipazione così come stabilito dal contratto sociale o, in mancanza, dalla legge.
Se poi la società si rifiuta di attribuire gli utili al socio, il socio può agire contro la sua società per ottenere gli utili; può chiedere al giudice di condannare la società e gli amministratori a distribuire gli utili al socio. [Quello del socio, con l'approvazione del rendiconto, diventa una]
Il contratto sociale, per la società di persone, potrebbe prevedere diversamente avvicinando la disciplina aquella della società di capitale prevedendo la necessità di una deliberazione per la decisione di distribuzionedegli utili. In alternativa è previsto che i soci decidano all'unanimità che gli utili non siano distribuiti maportati a nuovo, quindi non distribuire gli utili e portarli nel nuovo esercizio e in quest'ultimo si deciderà cosafare con questi utili. Nelle società di capitali, invece, l'approvazione del bilancio, non è sufficiente per attribuire al socio undiritto agli utili perché è necessario, dopo l'approvazione del bilancio, anche una deliberazione didistribuzione degli utili. Occorre che l'assemblea deliberi la ripartizione dei dividendi. Nella società semplice anche le parti del socio riguardanti le perdite sono, se il contrattoLa legge sociale prevede che le partecipazioni agli utili e alle perdite siano proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è stato determinato nel contratto, le partecipazioni agli utili e alle perdite si determinano in modo uguale fra tutti i soci. Ad esempio, se ci sono 5 soci, ciascuno di loro risponderà per 1/5. Se ci sono 3 soci, ognuno parteciperà per 1/3 e così via.
Un problema particolare può sorgere per il socio che ha conferito la propria opera. In questo caso, il problema è che per il socio d'opera non è sempre facile valutare il conferimento. Se il contratto sociale non ha stabilito il valore del conferimento del socio d'opera, sarà necessario capire in che misura questo socio debba partecipare agli utili e alle perdite. Pertanto, bisogna valutare il conferimento d'opera, che è un problema tipico delle società di persone e solo in parte delle SRL, mentre il problema non si pone per le SPA.
La legge dice che se i soci non si mettono d'accordo, la
partecipazione d'opera agli utili o alle perdite è individuata dal giudice secondo equità. L'equità è extra-giuridica e diviene giuridica solo per il richiamo che le disposizioni fanno all'equità stessa. La determinazione della parte di ciascun socio negli utili può essere inoltre rimessa al giudizio di un terzo che ha la funzione di arbitratore. Se il contratto determina solo la partecipazione dei vari soci ai guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione dei soci alle perdite. La legge stabilisce che se invece non è determinata la partecipazione del socio alle perdite, la partecipazione si determina nella stessa misura in cui è determinata la partecipazione nei guadagni. La legge, però, non prevede il caso opposto e cioè il caso in cui il contratto determina la partecipazione alle perdite e non stabilisca nulla riguardo la partecipazione ai guadagni. In questo caso lapartecipazione ai guadagni non determinata dal contratto, deve presumersi identica alla partecipazione alle perdite quando quest'ultima è l'unica ad essere determinata dal contratto (la legge non risponde, a naso questo potrebbe essere un criterio). In ogni caso, un contratto fatto bene determinerà sia la partecipazione ai guadagni, sia la partecipazione alle perdite. Come detto, vige il divieto di patto leonino a proposito dei guadagni e delle perdite per cui non è ammesso che uno o più soci siano esclusi in tutto e per tutto dalla partecipazione al guadagno o dalla partecipazione alle perdite. La comunione di impresa che si realizza nella società di persone comporta che il socio non possa svolgere un'attività volta ad impedire oppure a rendere più difficile la realizzazione dello scopo comune. Per questo è stato imposto al socio il DIVIETO DI CONCORRENZA e cioè il divieto di esercitare per conto proprio oppure di.terzi un'attività concorrente con quella della società oppure di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad un'altra società concorrente. Questo divieto di concorrenza è un effetto naturale della partecipazione alla SNC e della partecipazione come socio accomandatario di una SAS. Può essere eliminato con il consenso tacito degli altri. L'inosservanza del divieto comporta per il socio l'obbligo del risarcimento del danno subito dalla società e può comportare nei casi più gravi anche l'esclusione del socio. Se invece il socio è anche amministratore, l'inosservanza di questo divieto costituisce una giusta causa di revoca. CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO. ["Autonomia patrimoniale imperfetta" vuol dire che la società ha un patrimonio autonomo rispetto a quello del socio e quindi non è soggetto alle pretese e alle azioni dei creditori particolari che intendono aggredire.direttamente il patrimonio sociale MENTRE il patrimonio dei soci NON è autonomo da quello della società, perché i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Disciplinato dall'Art. 2270. In questo caso stiamo parlando dei creditori del socio in quanto persona, in quanto soggetto e non più dei creditori della società. Stiamo parlando dei creditori del socio e dei debiti del socio. Qui si manifesta l'autonomia patrimoniale della società. Il creditore particolare del socio, NON può soddisfare il proprio credito agendo contro la società, perché l'azione contro la società è preclusa dal principio di autonomia patrimoniale, ma, finché dura la società, può far valere il suo diritto di credito solo sugli utili spettanti al socio suo debitore e, al momento dello scioglimento, sulla quota di liquidazione. Gli utili che spettano al socio, sono utili di cuiquest'ultimo deve entrare in possesso e non fanno più parte del patrimonio sociale, sono un credito che il socio ha verso la società nel momento in cui viene approvato il rendiconto nelle società di persone. [All'esame può anche non essere detto: un problema particolare potrebbe sorgere se la società non ha ancora attribuito al socio gli utili che gli spettano e il creditore voglia assicurarsi di ottenere l'ammontare di quegli utili per soddisfare il suo credito. Quindi ci si chiede se il creditore particolare del socio potrebbe chiedere alla società di distribuire gli utili a lui creditore e non al socio. Il creditore particolare, che non venga pagato dal socio potrà pignorare, attraverso un titolo esecutivo, le quote di partecipazione che il socio ha nella società. Questo principio, non si applicherebbe se questi utili fossero portati a nuovo per disposizione del contratto sociale o per interazione dei soci. Se il bilanciodella società è stato approvato e gli utili spettano al socio, quegli utili possono essere pignorati dal creditore particolare del socio. Il creditore particolare del socio, può a