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Distinzione tra categorie di imprenditori

Per il diritto commerciale, gli imprenditori possono essere distinti in tanti modi, ma la tradizione vuole che la distinzione principale avvenga per:

  • Oggetto: in questo caso, gli imprenditori si distinguono in:
    • Imprenditori commerciali
    • Imprenditori agricoli
  • Dimensione: in questo caso, gli imprenditori si distinguono in:
    • Imprenditori piccoli
    • Imprenditori medio grandi o non piccoli (non va confusa questa distinzione con quella che vi è in ambito europeo tra medie imprese, piccole e grandi imprese)
  • Natura 1: le imprese sulla base della loro natura si distinguono in:
    • Imprese private
    • Imprese pubbliche

È rilevante il fatto che un’impresa sia privata oppure pubblica però questa rilevanza vi è in alcuni casi, non vi è sempre.

  • Natura 2: le imprese sulla base della loro natura si distinguono in:
    • Imprese individuali: l'imprenditore individuale avrà una ditta individuale e per questo la sua attività e il suo patrimonio imprenditoriale non saranno distinti dalla sua attività e dal suo patrimonio personale (sono quindi un tutt’uno)
    • Imprese collettive o meta individuali: queste imprese sono enti che esercitano l’attività di impresa. La società è il primo esempio di imprenditore collettivo o meta individuale.

Quando si parla di una società, in questo caso, è la società stessa che è imprenditore e non sono i suoi soci. L'imprenditore meta individuale è sia imprenditore collettivo sia imprenditore societario monopersonale/unipersonale e quindi, "meta individuale" è una parola che comprende sia il caso di società con più soci, sia il caso di società con un unico socio.

Per le obbligazioni della società risponde la società con il patrimonio sociale e quindi con i propri beni presenti e futuri (come si legge nell'Art. 2740 c.c.) e solo se l’autonomia patrimoniale è imperfetta rispondono i soci in via sussidiaria.

Art. 2740 codice civile (responsabilità patrimoniale) --> "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge." Questo articolo è importante.

Un'impresa meta individuale potrebbe essere esercitata anche da un'associazione e da una fondazione (quindi enti non societari) cioè, queste ultime non possono avere come proprio scopo lo scopo di lucro. Le associazioni e le fondazioni devono perseguire fini idealistici però è possibile che al fine idealistico si affianchi l'esercizio di un'attività d'impresa e quindi di un’attività che ha le caratteristiche dell’attività imprenditoriale e dunque soggetta a buona parte dello statuto che riguarda l’imprenditore.

Statuto dell’imprenditore

Si tratta dell’insieme delle norme dell'ordinamento e per lo più norme legali che regolano l'attività dell’imprenditore. A riguardo si distinguono due tesi:

  • La dottrina dominante seguita da Campobasso dice che lo statuto dell’imprenditore tout court e lo statuto dell’imprenditore commerciale sono distinti.
    • Lo statuto dell'imprenditore tout court è l’insieme delle norme applicabili agli imprenditori siano essi commerciali oppure imprenditori agricoli, siano essi imprenditori medio grandi oppure imprenditori piccoli, privati o pubblici, individuali o societari. Quindi, gli imprenditori agricoli o i piccoli imprenditori saranno sottoposti solo allo statuto dell’imprenditore tout court e non a quello commerciale.
    • Lo statuto dell'imprenditore commerciale è l’insieme delle norme che si applicano agli imprenditori commerciali medio grandi o non piccoli. Quindi, gli imprenditori commerciali medio grandi o non piccoli, saranno soggetti sia allo statuto dell’imprenditore tout court sia a quello dell’imprenditore commerciale.
  • La dottrina minoritaria, ma comunque rilevante, seguita da Ferri dice che tra lo statuto dell'imprenditore tout court e lo statuto dell’imprenditore commerciale non vi è distinzione. Lo statuto dell’impresa per lui è unitario perché nell'impresa in senso tecnico c’è solo l’impresa commerciale.

Ogni tanto la legge, per Ferri, rende applicabile anche ad un imprenditore diverso dall'imprenditore commerciale alcune norme che riguardano gli imprenditori commerciali medio grandi ma il punto per Ferri rimane che l’unico imprenditore è quello commerciale.

L'Art. 2 dec. leg. 228 del 2001 ha modificato la disciplina dell'imprenditore agricolo. Prima del 2001, per Ferri, l'imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore NON rientravano nella nozione di impresa perché non erano imprenditori commerciali medio grandi. Dal 2001 in poi le cose sono cambiate perché, per Ferri, l'imprenditore agricolo ormai è confluito nell'imprenditore commerciale mentre invece è rimasto fuori dall'imprenditore commerciale il piccolo imprenditore.

Inoltre, l'Art. 2 dice che gli imprenditori agricoli sono soggetti ad un regime di iscrizione nel registro delle imprese in una sezione speciale tuttavia l'effetto dell'iscrizione è lo stesso che si verifica per l'imprenditore commerciale quando si iscrive nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Questo per dire che, la disciplina dell'imprenditore agricolo è stata avvicinata a quella dell'imprenditore commerciale tanto che oggi, per Ferri, nella sostanza l'imprenditore agricolo non si distingue più dall'imprenditore commerciale ma la vera distinzione rilevante è la distinzione sulla base della dimensione dell'attività e la sua natura.

Quindi: la distinzione per Ferri è quella tra piccolo imprenditore e imprenditore medio grande mentre la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore medio grande per Ferri si è offuscata.

Norme dello statuto dell’imprenditore

Per Campobasso compongono lo statuto dell’imprenditore tout court:

  • Norme sui trasferimenti di azienda;
  • Norme sui segni distintivi;
  • Norme sulla concorrenza;
  • Norme sui consorzi.

Norme che compongono lo statuto dell’imprenditore commerciale:

  • Norme sull’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
  • Norme che prevedono l’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
  • Norme sul fallimento e sulle altre procedure concorsuali relative all’impresa commerciali;
  • Norme sulla rappresentanza commerciale (norme su institori, procuratore di impresa, commessi).

Per Ferri, come detto, si tratta di uno statuto solo, non c'è distinzione perché, secondo lui, piccolo imprenditore e imprenditore agricolo sono stati previsti come soggetti che non erano veri imprenditori perché riguardavano i lavoratori autonomi la cui attività era costituita da un’attività lavorativa e non organizzativa.

Per Ferri solo i lavoratori con un’attività di dimensioni molto esigue rientrava nel fenomeno della piccola impresa e impresa agricola. Al contrario appena l’attività diventava organizzativa e non più semplice attività materiale e lavorativa superando la prestazione di lavoro materiale da parte dell’imprenditore diventava imprenditore commerciale medio grande. Centrale è l’organizzazione. Per Campobasso si può essere imprenditori agricoli o piccolo imprenditori anche se l’attività non è minuscola ma l’importante è, almeno stando alla giurisprudenza, che ci si mantenga all’interno delle definizioni dell’Art 2083 e dell’Art 2135.

Il piccolo imprenditore è tale se rispetta la definizione dell’art 2083 anche qualora non sia minuscolo e l’imprenditore agricolo se rientra nella definizione dell’art 2135 che riguarda appunto l’imprenditore dell’impresa agricola. L’impostazione di Ferri e Campobasso si differenzia per questo.

Per Campobasso e per la dottrina maggioritaria quando la legge stabilisce l’applicabilità di una determinata norma all’impresa, la norma di cui si tratta si applica a tutti gli imprenditori salvo che l’applicazione di quella norma sia esclusa.

Per Ferri l’impostazione è ribaltata cioè quando una norma parla di impresa, questa norma riguarderà solo l’imprenditore commerciale salvo che sia previsto che detta norma sia applicabile anche ad un imprenditore diverso da quello commerciale. È una prospettiva opposta.

Dobbiamo guardare all'Art. 2083 per una parte di disciplina e all'Art. 1 della legge fallimentare per un’altra parte. Abbiamo due definizioni diverse per uno stesso fenomeno.

L'ART. 2082 è rubricato "imprenditore" che stabilisce che "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi". (domanda d’esame)

Da questo articolo si desumono le caratteristiche dell'impresa:

  • È un’attività esercitata professionalmente;
  • È attività economica;
  • È attività organizzata;
  • È organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi.

Queste caratteristiche devono sussistere tutte insieme altrimenti non si ha l’impresa.

Nozione di attività

"Attività" vuol dire insieme coordinati di atti che non sono tutti negozi giuridici. Sono atti anche preparatori. L'impresa consiste in un’attività coordinata ad uno scopo produttivo, un’attività funzionale ad ottenere uno scopo economico. Al centro del diritto commerciale, vi è un’attività e non l’atto, mentre nel diritto privato hanno più importanza i singoli atti. Sia nel diritto privato che nel diritto commerciale, la disciplina dei singoli atti è poi stabilita dal legislatore nell'ottica dell'attività in cui gli atti si inseriscono. Ogni atto da solo non ci dice nulla, è difficile da comprendere e questo vale anche nell’analisi della realtà extra giuridica.

Caratteristiche dell'attività d'impresa

  • L'impresa di cui parliamo deve essere esercitata professionalmente. Questo elemento della professionalità è presupposto essenziale dell'impresa. Non può essere considerata impresa un'attività isolata anche se per l'attuazione di quest'ultima è necessaria un'organizzazione di capitale e di lavoro.
    • Per esempio il soggetto che saltuariamente organizza uno spettacolo pubblico NON è imprenditore e NON attua un'impresa come anche chi compie, in comune con un altro soggetto, un'operazione commerciale NON pone in essere una società in nome collettivo. Stabilire se si tratta di un'attività professionale oppure di un'attività occasionale presenta però molte difficoltà. Per "professionale" si intende infatti un costante esercizio della propria attività.
    • La ricorrenza di questi elementi deve essere fissata in concreto con riferimento alle diverse attività pratiche che possono avere un diverso ciclo di svolgimento e quindi possono essere continuative, stagionali o periodiche (stabilimenti balneari). L'esercizio professionale non richiede né che l'attività abbia una durata determinata né che sia esclusiva. Di attività occasionale si può parlare solo quando l'attività organizzata si svolge accidentalmente e l'organizzazione esaurisce la sua funzione nel compimento dell'atto per cui fu creata.
    • NON può invece essere considerata impresa l'attività economica organizzata per il soddisfacimento dei propri bisogni. Chi produce per sé non è imprenditore, qualunque sia la complessità dell'organizzazione.
  • L'impresa è poi un'attività economica e l'esercizio di un’attività NON economica, anche se attuata professionalmente e attraverso organizzazione, NON costituisce un'impresa e né chi la esercita è imprenditore infatti non è imprenditore il medico o l'avvocato e più in generale chi esercita le arti liberali. Si può parlare di impresa, quindi, solo quando si tratta di un'attività economica organizzata e professionale per esempio nel caso in cui un medico istituisca una casa di cure e in quest'ultima esplichi le sue cure.

Il fatto che sia un'attività economica sta a significare un'attività basata sul metodo economico, ossia un’attività volta a fare in modo che i ricavi siano sufficienti a coprire i costi. L’imprenditore però vuole che i ricavi superino di gran lunga i costi e generino un utile, cioè la differenza tra ricavi meno costi. Affinché si possa parlare giuridicamente di un'impresa questa produzione di utili, cioè il superamento dei costi attraverso i ricavi, NON è necessaria MA è sufficiente che l'attività sia volta a coprire i costi attraverso i ricavi. L’imprenditore, in generale ha scopo di lucro ma questo non è necessario perché l'attività venga qualificata come impresa.

Scopo di lucro

Per quanto riguarda lo scopo di lucro si distingue in generale in scopo di lucro oggettivo e scopo di lucro soggettivo.

  • Scopo lucrativo in senso oggettivo: è il perseguimento di utili nell'ambito dell'attività indipendentemente da come verranno reinvestiti gli utili. Lo scopo lucrativo significa che l'attività è organizzata in modo tale da far sì che i ricavi superino i costi e che l'impresa ottenga un lucro oggettivamente e questo lucro potrà essere investito in qualunque modo, per esempio potrà andare a favore di finalità benefiche. L'utile viene devoluto totalmente a finalità benefiche, si può fare l'esempio delle imprese no-profit che possono perseguire il lucro in senso oggettivo, cioè l'attività è svolta non per andare in pareggio ma è svolta in modo da produrre utili.
    • Ma comunque, per poter parlare di attività economica, ai fini della definizione di impresa, cioè perché un'attività di fatto svolta rientri nella fattispecie di impresa, non serve il lucro nemmeno quello oggettivo.
    • La distinzione tra lucro in senso oggettivo e metodo economico è una distinzione molto sottile. Questa può dipendere dal modo in cui sono retribuite le prestazioni di chi svolge l'attività per l'impresa. Pensiamo per esempio che un'impresa potrebbe avere ricavi uguali ai costi, e quindi ricavi che non superano i costi perché per esempio paga i suoi lavoratori molto più di altre imprese. In questo caso i costi sono più elevati e quindi i ricavi possono non superarli, attribuendo quello che altrimenti sarebbe stato un utile, ai lavoratori.
    • In realtà, siccome il livello dei costi è determinato da scelte dell'imprenditore, la distinzione tra un'impresa che persegue meramente un metodo economico e un'impresa che ha come scopo un scopo lucrativo in senso oggettivo, dipende da alcune scelte, ad esempio, la scelta su come remunerare i fattori della produzione.

Esempio 1: Immaginiamo due imprese e che nessuno persegue lo scopo lucrativo in senso oggettivo, che nessuno dei due imprenditori vuole appropriarsi dell’utile. Un imprenditore sceglie di remunerare subito i lavoratori, più di quanto essi vengano remunerati sul mercato. Ha ricavi per 100 e decide di remunerare i lavoratori così tanto da avere costi per 100. In questo caso, a fine anno, se le sue previsioni si realizzano, lui ha ricavi 100 e costi 100. L’impresa NON ha conseguito oggettivamente alcun utile, i lavoratori sono stati pagati, il metodo perseguito è stato un metodo economico. Siamo all'interno dell'attività d’impresa e non vi è stato alcun lucro in senso oggettivo.

Esempio 2: Immaginiamo un altro imprenditore che per non rischiare di andare in perdita, se le sue previsioni non si realizzano, sa che avrà ricavi quest'anno per 100, paga i lavoratori normalmente, come pagano le altre imprese, a fine anno non vuole perseguire un utile per sé. Le previsioni dell'imprenditore si confermano, ottiene ricavi per 100, ha pagato i lavoratori in modo tale che i vari costi della sua impresa siano pari a 70. Alla fine dell'anno i ricavi sono per 100 e i costi per 70, la sua impresa ha conseguito 30 di utili. A quel punto lui ha utili oggettivamente percepiti e quindi deve decidere come destinarli. Può decidere di destinarli per esempio direttamente ai lavoratori, remunerandoli in più con questo 30 di utili. L'impresa ha ottenuto l'utile e come risultato economico è uguale a quello dell'impresa che va perseguito il metodo economico. La seconda impresa ha rischiato di meno, perché le cose sono andate bene in quanto i ricavi si sono confermati come quelli che erano previsti, cioè pari ai ricavi previsti dall’imprenditore, ma, se per caso l'imprenditore avesse sbagliato previsioni e i ricavi fossero stati inferiori, la seconda impresa si sarebbe salvata comunque perché non avrebbe avuto perdite. Mettiamo che i ricavi si fossero rivelati a fine anno pari a 90, a quel punto il secondo imprenditore avrebbe avuto ricavi per 90 e costi per 70, l'attività sarebbe comunque andata bene, lui avrebbe avuto un di più da distribuire, quindi un utile di 20 oggettivamente conseguito. Avrebbe potuto distribuirlo per le finalità ritenute più rilevanti per lui, ad esempio, ai lavoratori come premio per la loro attività nell'ambito lavorativo.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher raf.iannozzi1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Di Marcello Tommaso.
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