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La costituzione della società di capitale
Nelle società di capitali, la nascita dell'ente collettivo non deriva solo dalla conclusione del contratto ma segue al perfezionamento di un iter più complesso.
Questo iter si snoda attraverso due momenti:
- la stipula dell'atto costitutivo in forma pubblica
- l'iscrizione della società presso il Registro delle Imprese
Solo attraverso l'iscrizione al Registro delle Imprese la società nascente acquisisce personalità giuridica. Solo per la s.p.a. e la srl (ma non per la società in accomandita per azioni), l'atto costitutivo può avere struttura unilaterale; pertanto è ammessa l'esistenza originaria di un socio unico che beneficia del regime di responsabilità limitata.
Le regole finalizzate a disciplinare ed organizzare lo svolgimento dell'impresa non sono recepite in un unico atto ma in due distinti documenti ovvero l'atto costitutivo.
vero e proprio e lo statuto, distinto dal primo ma ad esso allegato e destinato a formare una sua parte integrante e sostanziale. Pertanto, l'atto costitutivo contiene l'espressa enunciazione della volontà di costituire la società, oltre elementi essenziali dell'accordo; lo statuto contiene invece le disposizioni riguardanti il concreto funzionamento della società. L'impostazione trova sicuro riscontro legislativo nelle società azionarie, mentre per la srl il legislatore preferisce riferirsi solamente all'atto costitutivo. Nulla però impedisce che anche per la srl venga redatto lo statuto, anzi tale formula è solitamente impiegata nella prassi.
2. COSTITUZIONE SIMULTANEA E PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE
E' possibile costituire una società di capitali in due modalità differenti:
- la forma di costituzione simultanea, valida per tutte le società di capitali, che consiste nella stipula di un contratto
- La costituzione per pubblica sottoscrizione, ammessa solo per le società azionarie e ben più articolata della prima, in cui l'atto costitutivo è stipulato ed il capitale sociale viene sottoscritto da soggetti, i soci fondatori, che non coincidono con coloro che hanno preso l'iniziativa di costituire la società, i promotori, realizzando una vera e propria raccolta di capitali presso il pubblico dei risparmiatori.
- Tale forma di costituzione passa per diverse fasi necessarie:
- la diffusione del programma depositato presso notaio da parte dei promotori, che contiene dati e norme essenziali dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società;
- la raccolta delle sottoscrizioni presso il pubblico a cura dei promotori, con contestuale realizzazione dei versamenti;
- la riunione dell'assemblea dei sottoscrittori,
convocata dai promotori affinché deliberi a maggioranza (per teste) sugli elementi essenziali dell'iniziativa, la stipula dell'atto costitutivo da parte dei convenuti in assemblea anche in rappresentanza degli assenti.
La complessità della forma di costituzione per pubblica sottoscrizione rende preferibile seguire percorsi diversi per raggiungere lo stesso risultato: per esempio, procedendo alla costituzione simultanea di una società la quale, subito dopo l'iscrizione, delibera un incremento di capitale poi sottoscritto da intermediari; questi ultimi a loro volta provvederanno ad offrire titoli sul mercato del risparmio.
3. CONTENUTI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO
I contenuti dell'atto costitutivo sono fissati dall'art. 2328 cc per le società azionarie e dall'art. 2463 c.c. per le società a responsabilità limitata.
Si tratta di menzioni obbligatorie, perlopiù coincidenti per tutte le società di capitali.
con qualchedifferenza essenzialmente legata alla peculiarità del tipo.Tali menzioni obbligatorie sono:Generalità dei soci: il cognome ed il nome o la denominazione, la data e luogo di nascita o loStato di costituzione, il domicilio o la sede la cittadinanza di ciascun socio; Nellas.a.p.a.,dovranno indicarsi le persone dei soci accomandatari.La qualifica di socio di una società di capitali può essere assunta anche da una società dipersone ma tale partecipazione è ammessa solo se sia stata deliberata dai soci in assemblea81 ordinaria; inoltre, al fine di dare idonea comunicazione ai terzi , tale informazione dovràessere indicata nell'atto costitutivo.Denominazione: che dovrà comunque contenere l'indicazione del tipo (s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l.).Tale indicazione è necessaria, una volta che sia stata perfezionata l'iscrizione nel registrodelle imprese, a stabilire la disciplina residuale applicabile in caso disilenzio dell'attocostitutivo.
La sede: il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie. Non è richiesta l'indicazione dell'indirizzo completo in quanto ciò sarà oggetto di successiva comunicazione al registro delle imprese.
L'attività che costituisce l'oggetto sociale ovvero il tipo di impresa svolta dalla società; questa indicazione ha la fondamentale funzione di delimitarne le condizioni di rischio ed il grado di sicurezza dell'investimento dei soci. Essa dovrà caratterizzarsi per un certo grado di specificità, anche per consentire il regolare funzionamento di una serie di norme poste a tutela dei soci, prima fra tutte quelle in tema di recesso in caso di sua modifica.
L'ammontare del capitale sottoscritto e versato che non deve essere inferiore al minimo di legge per ciascun tipo sociale e cioè non inferiore a € 50.000 nella s.p.a e nella s.a.p.a.
edi € 10.000 nella s.r.l..Per la s.r.l., in tempi recenti, il limite è stato ridotto drasticamente nella misura simbolica diun euro nella variante c.d. semplificata, ma potrà esserlo per scelta espressa dei socimanifestata in sede di costituzione o in un momento successivo, in deroga volontaria ilminimo tradizionale di €10.000, anche nel modello ordinario.
- Il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni le loro caratteristiche e lemodalità di emissione e di circolazione nelle s.p.a. e nelle s.a.p.a. ovvero la quota dipartecipazione di ciascun socio nella s.r.l.
- Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, nonché nelle s.r.l. i conferimentieffettuati da ciascun socio.
- La struttura organizzativa della società e precisamente:
- nella s.p.a. il numero degli amministratori con l'indicazione di chi tra questi è munito dipoteri di rappresentanza e dei componenti del collegio sindacale, nonché la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto che ha il mandato del controllo contabile.
- il capitale sociale sia interamente sottoscritto
- che siano osservate le disposizioni in tema di esecuzione e stima dei conferimenti, in particolare in merito all'obbligo della loro liberazione a) in tutto, nel caso di apporto di beni in natura o di crediti b) almeno nella misura del 25% per il
• Queste indicazioni riguardano anche la s.a.p.a., fatta eccezione per la nomina dei primi amministratori, che di fatto non si rende necessaria poiché in questo tipo di società i soci accomandatari lo sono di diritto.
• Nella s.r.l. si rende necessaria solo l'indicazione dei soggetti ai quali è affidata l'amministrazione ed il controllo contabile, se previsto, con la precisazione che sarà comunque necessaria la designazione dei primi sindaci solo se, sin dalla sua costituzione, sussistano le condizioni che ne rendano obbligatoria la nomina.
• L'importo globale almeno approssimativo delle spese per la costituzione a carico della società;
• La durata della società ma questa è una menzione facoltativa in quanto è anche ammessa la costituzione di società a tempo.
indeterminato. L'atto costitutivo o lo Statuto possono contenere altre regole di funzionamento, per esempio in tema di riparto degli utili o in relazione al sistema di amministrazione adottato.
In generale l'atto costitutivo o lo statuto possono contenere tutte quelle altre informazioni destinate ad assumere specifica rilevanza qualora deroghino al regime di legge. In quest'ultima eventualità, l'opera di adattamento è ammissibile solo sino a che le clausole statutarie non violino norme imperative o comunque non si pongano in contrasto con i caratteri essenziali del tipo societario.
Assai comune l'inserimento di patti che abbiano per effetto la deroga alle competenze del giudice ordinario, devolvendo ad arbitri le controversie societarie aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La nomina di tali arbitri deve essere riservata a soggetti estranei alla società e non direttamente dalle parti in causa.
Per le società
A responsabilità limitata semplificata, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, hanno predisposto lo statuto standard: tale modello predeterminato è vincolante e si dovrà a questo fare riferimento per la redazione del testo contrattuale, che si riduce quindi a completamento delle parti bianche del facsimile ministeriale.
4. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
L'atto costitutivo si perfeziona solo se sussistano determinate condizioni previste dalla legge. L'art. 2239 c.c. per le s.p.a., richiamato dall'art. 2463 c.c. per le s.r.l. e l'art. 2454 c.c per la s.a.p.a., richiede che:
denaro.• che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto. Tale disposizione si riferisce alle attività che abbiano un impatto economico e sociale significativo, come per l'impresa bancaria o forme di investimento collettivo. Per queste particolari attività sono richiesti dei requisiti aggiuntivi rispetto a quelli posti per le altre società di capitali, che consistono nel preventivo rilascio da parte delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere attività di vigilanza sulle società neo-costituite, in relazione all'impresa che andranno a svolgere.• Condizioni di maggior rigore sono richieste in relazione all'assetto organizzativo e strutturale delle società. Ove la s.p.a. o la s.a.p.a. siano unipersonali, si ha l'obbligo di liberare interamente tutti i conferimenti, anche quelli in natura, in sede
rio dell’atto costitutivo.6. la registrazione dell’atto presso l’ufficio del registro delle imprese.7. l’ottenimento del codice fiscale e dell’iscrizione al registro delle imprese.8. la comunicazione dell’apertura dell’attività all’Agenzia delle Entrate.9. l’apertura di un conto bancario aziendale.10. l’ottenimento delle eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per l’attività svolta.