Lezione 1
Lunedì 24 settembre 2018 11:08
Ci sono diverse forme giuridiche per esercitare l'attività d'impresa, ma quella societaria è quella più rilevante e diffusa. L'attività d'impresa può essere esercitata anche in prima persona. La legge cerca di favorire l'esercizio in forma societaria. Ad oggi esistono anche le società unipersonali. Le società consentono di raccogliere il maggior numero di capitali per far crescere l'attività d'impresa. Le altre forme di esercizio dell'attività d'impresa (es. consorzi, contratti di rete, ecc...) non sono totalmente disciplinate dall'ordinamento.
Art. 2247 c.c. (contratto di società): con il contratto (art. 1321 c.c.. Per lungo tempo la società è stata uno strumento esclusivamente con trattuale. Oggi possono essere anche unilaterali. Ciò vale solo per le s.r.l. e le s.p.a., le altre sono fenomeni contrattuali) di società due o più persone conferiscono beni o servizi (massa patrimoniale che sia funzionale all'esercizio dell'attività economica. Viene data dai soci fondatori. Ciò prende il nome di conferimento -> prestazione patrimoniale che colui che intende diventare socio di una società deve effettuare. Nei diversi tipi di società i soci non sono sempre liberi di decidere quali risorse conferire e quali no. La legge è più o meno flessibile in merito ai conferimenti. I conferimenti sono un debito per i soci e un credito per la società) per l'esercizio in comune (chi assume le varie decisioni. Ogni società ha le sue regole) di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Art. 2248 c.c. (comunione a scopo di godimento): la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose (frutti naturali o civili) è regolata dalle norme del titolo VII del libro III (art. 1110 e ss.).
Art. 2249 c.c. (tipi di società): le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.
Nell'art. 2247 emergono la struttura patrimoniale (problemi legati al finanziamento) e quella organizzativa della società (problemi di decisione e controllo). La divisione degli utili è un elemento causalmente necessario, ovvero lo scopo di lucro deve caratterizzare innanzitutto l'attività imprenditoriale (lucro oggettivo). I soci percepiscono un lucro soggettivo, in quanto gli utili vengono divisi tra i vari soci. Le cooperative, invece, hanno scopo mutualistico. Vi è solo il lucro oggettivo.
Art. 2265 c.c. (patto leonino): è nullo (non produce nessun effetto) il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (è in netto contrasto con l'art. 2247).
Le società unipersonali possono diventare pluripersonali. Con l'atto fondativo di una società nasce un nuovo soggetto giuridico titolare di proprie posizioni giuridiche attive e passive (è distinto dai soci che l'hanno fondata. È titolare di un proprio patrimonio). Il primo esempio di posizione giuridica soggettiva attiva nella società è il credito verso soci. Nei vari tipi di società il soggetto giuridico nuovo può essere o vicino o distante dai soci (società con autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta. Le prime hanno una massa patrimoniale completamente distinta da quella dei soci e dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio. Per le seconde, i debiti vengono estinti sia mediante patrimonio societario, sia mediante patrimonio dei singoli soci).
Art. 2549 c.c. (associazione in partecipazione): con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro (nell'associazione non vi è l'esercizio in comune dell'attività d'impresa. Manca il soggetto giuridico distinto. L'associazione è un contratto di scambio. La società è un contratto associativo o con comunione di scopo, perché da' luogo ad una struttura organizzativa).
Nei contratti associativi non ci sono interessi contrapposti, ma tutti hanno il medesimo interesse. Nell'associazione non c'è un'identità d'interesse, in quanto si tratta di disposizioni differenti.
Lezione 2
Martedì 25 settembre 2018 08:36
Art 1322 c.c. (Autonomia contrattuale): le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme comparative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. La libertà dei privati è bassa nell'ambito delle società, perché il Legislatore ha predefinito determinati tipi di società (6 in tutto) che vincolano la scelta dei privati.
Art. 2249 c.c. (vedi lezione 1). Nel nostro sistema privatistico esistono due tipi di attività: commerciale o agricola ( -> disposizioni delle s.s. per queste ultime). La scelta delle parti deve presentare tutte le caratteristiche del 2247 e le persone devono scegliere SOLO tra uno dei 6 tipi indicati dalla legge. Per le attività agricole la scelta è ancora più vincolata rispetto alle attività commerciali. Il Legislatore non concede spazio ai privati in quanto vi è la necessità di tutelare i terzi (clienti, fornitori, banche, ecc...) e il mercato. Nel 2249 emerge il principio di tipicità (possibilità di scelta solo tra un numero definito di tipi). Il Legislatore impone di indicare nella ragione (o denominazione) sociale la ragione del rapporto (s.s., s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. o s.a.p.a.. Capacità segnaletica importante). Ciò che interessa ai terzi è l'autonomia patrimoniale della società.
Tipi di società:
- Società semplice (s.s.);
- Società in nome collettivo (s.n.c.);
- Società in accomandita semplice (s.a.s.);
- Società per azioni (s.p.a.);
- Società a responsabilità limitata (s.r.l.);
- Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).
S.n.c. e seguenti sono i cosiddetti tipi commerciali. L'autonomia contrattuale, per quanto bassa, esiste comunque nel diritto delle società. Ci sono alcune norme che possono essere derogate dalle parti o che possono subire alcune varianti. Alcune norme, però, restano inderogabili. Se nello statuto societario vi è una clausola in netto contrasto con una norma inderogabile, la clausola è ritenuta nulla. I primi tre tipi sono società di persone, gli ultimi tre società di capitali. Queste due classi non trovano un fondamentale giuridico nel codice civile. A partire dal 2003 vi è stata una grande riforma del diritto delle società di capitali e a seguito di ciò vi sono alcuni riferimenti normativi in merito a questi gruppi (es. art. 2484 c.c. capo VIII, titolo V, libro V).
Caratteristiche:
Società di persone:
- Autonomia patrimoniale imperfetta: c'è sempre almeno un socio che è responsabile per le obbligazioni sociali (debiti della società) in misura illimitata. Il creditore, quindi, potrà aggredire il patrimonio della società e il patrimonio dei soci illimitatamente irresponsabili;
- L'identità del socio è particolarmente rilevante: le persone hanno fatto reciprocamente affidamento sulle rispettive caratteristiche personali. Una volta che si è soci non è possibile cedere la propria posizione di socio ad un terzo, a meno che siano tutti d'accordo (anche in caso di morte. Può essere derogato);
- Le modificazioni del contratto avvengono solo se sono tutti d'accordo (art. 1321 c.c.).
Società di capitali:
- Autonomia patrimoniale perfetta: nella s.a.p.a. c'è almeno un socio con responsabilità illimitata;
- L'identità del socio è meno rilevante: il Legislatore parte dal presupposto che i soci abbiano deciso di costituire una società in quanto hanno riunito dei capitali (sacchi di denaro). Il conferimento è ciò che conta nei rapporti reciproci per costituire la società. Il socio può cedere la sua quota a terzi liberamente (questa regola può essere derogata dalle parti);
- Le modificazioni del contratto avvengono tramite votazione a maggioranza (in base alle quote conferite -> maggioranza plutocratica).
Le norme del legislatore vincolano in modo dettagliato i conferimenti dei soci (quali beni, quali servizi e a quali condizioni). Nelle società di persone ogni socio è automaticamente amministratore della società (l'amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri). Nelle società di capitali vi è una struttura per organi nella quale i soci hanno diritto di voto all'interno della loro assemblea su determinate materie, tra le quali la nomina dell'organo amministrativo che resta in carica per un certo numero di anni (3), indipendentemente dal cambio dei soci.
Lezione 3
Giovedì 27 settembre 2018 11:10
Le società di persone presentano un'unitarietà di disciplina. Il legislatore le descrive come tre blocchi sovrapposti: alla base la società semplice (maggior numero di disposizioni, perché queste norme vengono applicate anche alla s.n.c., nella misura in cui le norme della s.s. non vengano derogate da una norma speciale della s.n.c.. La stessa cosa avviene con la s.a.s., alla quale si applicano quelle della s.n.c.), poi la s.n.c. e infine la s.a.s.. La disciplina della s.s. è quella più completa.
Art. 2268 c.c. (escussione preventiva del patrimonio sociale -> s.s.): il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Art. 2304 c.c. (responsabilità dei soci -> s.n.c.): i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Art. 2293 c.c. (norme applicabili): la s.n.c. è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.
Art. 2315 c.c. (norme applicabili): alla s.a.s. in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla s.n.c., in quanto siano compatibili con le norme seguenti.
Secondo il legislatore del 42 la pubblicità dichiarativa (nel R.I.) era obbligatoria solo per le società commerciali, oggi ciò non vale più. Negli anni 90 (1993) viene creata una sezione speciale del R.I. per i soggetti che fino a quel momento non dovevano essere iscritti, nella quale l'iscrizione diviene obbligatoria anche per questi soggetti. Inizialmente era solo pubblicità notizia, dal 2001 diventa pubblicità dichiarativa.
Art 2193 c.c. (efficacia dell'iscrizione): i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge (pubblicità dichiarativa o legale). Se i fatti non sono iscritti, il terzo non è tenuto ad esserne a conoscenza, a meno che non si provi la sua effettiva conoscenza di detti fatti.
Le società irregolari sono società che non sono iscritte nel R.I. contravvenendo all'obbligo d'iscrizione. Per la costituzione delle società semplice non pone alcun requisito di forma ai fini della validità del contratto. Per la s.n.c. il contratto deve essere scritto.
Art. 2251 c.c. (contratto sociale): nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Art. 2295 c.c. (atto costitutivo): l'atto costitutivo della società deve indicare:
- Il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- La ragione sociale;
- I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società (i rappresentanti sono SEMPRE amministratori, ma gli amministratori non sono necessariamente rappresentanti);
- La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- L'oggetto sociale (settore economico di riferimento);
- I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera;
- Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- La durata della società (vi sono società a tempo indeterminato).
Art 2296 c.c. (pubblicazione): L'atto costitutivo della società con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autenticata di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio. La forma scritta è indispensabile ai fini pubblicitari. Dopo la riforma del 2003 delle società di capitali, si può dire che una società di capitali può essere socia di una società di persone. Nella ragione sociale deve apparire anche il nome di uno dei soci perché sono tutti amministratori e perché vi è l'autonomia patrimoniale imperfetta.
Lezione 4
Lunedì 1 ottobre 2018 10:52
Il regime delle modificazioni dell'atto costitutivo o del contratto non cambia per le s.n.c..
Art. 2252 c.c. (modificazioni del contratto sociale): il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. (regola di consenso unanime dei soci per la modifica del contratto. Regola che vale SOLO in via dispositiva, ma può essere derogata dalle parti -> può bastare la maggioranza, ma bisogna stabilire come calcolarla: o per teste, o per quota conferita. Se si adotta la regola di maggioranza c'è un correttivo a tutela del socio che ha "subito" la modificazione decisa dagli altri, es: diritto di recesso unilaterale dal contratto).
Ogni variazione rispetto al consenso unanime pone dei problemi. Se aumento il capitale sociale, il socio può essere chiamato ad effettuare nuovi conferimenti.
Operazioni straordinarie:
- Trasformazione: operazione che riguarda una sola società che cambia il tipo di società;
- Scissione: operazione inversa alla fusione;
- Fusione: due o più società si fondono e quindi si fondono i relativi patrimoni e le relative compagini sociali.
Il legislatore, con l'obiettivo di favorire il passaggio da società di persone a società di capitali, ha chiarito che una società di persone può trasformarsi in una società di capitali con il consenso della maggioranza capitalistica (eccezione al principio del 2252 c.c.). La stessa cosa avviene nell'ipotesi di fusione o scissione.
Struttura finanziaria: insieme di regole e istituti giuridici che si occupa di definire quali sono le risorse economiche di cui la società si deve dotare per esercitare l'attività d'impresa e come devono essere disciplinate. In tema di società di persone si risolve nel conferimento del capitale e del patrimonio. Una volta effettuato il conferimento a favore della società e si è creato il patrimonio iniziale, i soci perdono la possibilità di utilizzare quelle risorse a fini propri.
Art. 2256 c.c. (Uso illegittimo delle cose sociali): il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.
Il patrimonio della società e il capitale sociale non coincidono, in quanto indicano due realtà profondamente diverse. Nel momento in cui la società viene ad esistenza i due valori coincidono, poi si differenziano.
Patrimonio: insieme delle risorse che servono alla società per esercitare l'attività d'impresa. Capitale sociale: cifra monetaria indicata nell'atto costitutivo che indica quella parte del patrimonio della società che i soci si sono impegnati a non distribuire "mai" a loro stessi. Parte di patrimonio che verrà mantenuta a servizio della società. Il capitale resterà fisso, a meno di una modifica dell'atto costitutivo.
Vi è però un'eccezione: non tutti i conferimenti dei soci sono imputabili a capitale sociale/non sono capitalizzabili:
- Conferimenti d'opera;
- Conferimenti di godimento.
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