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Chiara Paro Università degli Studi di Padova

DIRITTO COMMERCIALE

Prof. Carlotta Rinaldo

IMPRESA E AZIENDA

Il diritto commerciale è definito “il diritto privato delle attività produttive”: ha per oggetto

e regola l’organizzazione, l’attività (e gli atti) delle imprese nel mercato. Economicamente

le parti possono essere sbilanciate, non sullo stesso piano.

à

Nel diritto privato i soggetti non sono pubblici stesso piano. à

Nel diritto pubblico non si contratta con soggetto privato, ma pubblico (Stato, Regione)

piano diverso. à à

Nel diritto di lavoro i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore rapporto impari tra

soggetti.

Il diritto commerciale è un tipo di diritto privato comune perché nel mercato la regola tra

privati vale in maniera diversa. È universale, internazionale.

- Il mercato e gli speciali interessi che vi emergono

- L’insufficienza del “diritto privato comune”

- Una disciplina speciale ad integrazione e in deroga

Caratteristiche

- Specialità

- Tendenziale universalità: regola da un lato tutti i rapporti uniformemente

à

(evoluzione storica: vale al di là dei confini attività lavorative hanno vocazione di

internazionalità e non si limitano nei confini.

Principio consensualistico: norma nata nel commercio, poi ripresa dal diritto comune

Diritto commerciale regola rapporti tra soggetti giuridicamente pari, mentre pubblico no

(regola attività di imprese pubbliche).

Contenuti del diritto commerciale

- Diritto dell’impresa à

integrazione tra diritto privato comune e commerciale sorge la necessità di

o garantire una corretta organizzazione del mercato e dell’attività (diventa più

importante all’espandersi dell’attività)

esigenze del mercato: informazione, organizzazione dell’attività, dinamiche

o concorrenziali e di mercato, crisi dell’impresa (rilevante quando è imprenditore

à

è incapace di adempiere per insolvenza effetto sul mercato);

- Diritto delle società: organizzazione e funzionamento della struttura.

Le fonti à

- Codice civile: nel nostro ordinamento non esiste codice del commercio

unificazione del 1942 (norme del diritto commerciale sono inserite nel CC. Libro di

interesse è il V, “del lavoro”, con riferimenti al IV, “delle obbligazione”). Ha portato a

commercializzazione di tutti i contratti e del diritto. 1

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- Le leggi speciali

Codice della crisi di impresa o codice fallimentare

o Tuf: testo unico della finanza

o Tub: testo unico bancario

o Codice della proprietà industriale

o à

- Fonti sovranazionali: regole dettate da Unione Europea alcune sono vincolanti,

sotto forma di regolamento (vincolante in tutte le sue norme da quando entra in

vigore) o direttiva (non vincolante perché si rivolge agli stati che devono poi trasferire

il contenuto della direttiva in norma nazionale)

L’IMPRENDITORE

Art. 2082 CC - nozione di imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al

fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

• Impresa (comportamento): esercizio

professionale di un’attività economica

organizzata al fine della produzione o dello

scambio di beni o servizi, è un’attività

professionale, economica, organizzata.

• Imprenditore (soggetto): chi esercita tale

à

attività persona fisica o giuridica;

• Azienda (oggetto): complesso di beni

organizzati dall’imprenditore per l’esercizio

à

dell’impresa (art. 2555) non è un’attività.

Società è una forma specifica con cui l’imprenditore si può costituire e svolgere attività

imprenditoriale. à

Definizione di impresa è relativa (nozione a geometria variabile) scelta dal nostro

ordinamento, non corrisponde a definizione scelta dall’ordinamento anglosassone né

europeo. È definizione completa: tutte le attività che soddisfano requisiti di organizzazione,

economicità e professionalità, sono definite “impresa”. Tutte le altre non lo sono.

- Attività produttiva

Serie di atti collegati teleologicamente da un fine unitario, rappresentato dalla produzione o

dallo scambio di beni o di servizi.

Produrre beni: allestire per un dato uso cose separandole, estraendole,

o trasformandole da cose preesistenti;

Produrre servizi: fare o astenersi dal fare per appagare un bisogno altrui

o (traslocare i mobili altrui, lasciare che altri usino i propri veicoli);

Scambiare beni o servizi: l’intermediazione nello scambio è pensabile come

o servizio (il commercio è annoverato nel settore del terziario). 2

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à

Produzione ≠ godimento è l’esercizio del diritto soggettivo, da parte di chi si limita a

consumare senza arrecare nuove utilità al sistema economico (consuma senza creare).

Esempio: il proprietario di uno stabile

a) Non acquista la qualifica di imprenditore se si limita a concederne gli appartamenti

in locazione a terzi;

b) Acquista la qualifica di imprenditore se lo utilizza per gestire un residence (unendo

alla locazione una serie di servizi). È attività non di mero godimento perché si crea

utilità.

Quando c’è produzione e non mero godimento si crea interazione con il mercato che è

rilevante per il diritto commerciale. Amministratore di condominio dà servizio ulteriore, quindi

è attività imprenditoriale.

- Organizzazione (relativa ai mezzi impiegati)

Può essere diversa a seconda dalle società a cui facciamo riferimento.

L’imprenditore come organizzatore dei fattori produttivi: capitale e/o lavoro altrui

Organizzazione del lavoro altrui (non è elemento essenziale: è imprenditore anche

o chi opera utilizzando solo il fattore capitale e il proprio lavoro). Lavoro c’è sempre ma

non necessariamente altrui;

Organizzazione di mezzi: etero-organizzazione (“impresa”, 2082) vs. auto-

o à

organizzazione (“lavoro autonomo”, 2222) non può esserci auto-organizzazione

perché non sarebbe un’impresa.

- Economicità (metodo economico del pareggiamento dei costi e dei ricavi)

Economicità ≠ Lucratività

à à

Scopo lucrativo (ricavi > costi) copre costi e garantisce guadagno nozione ritenuta

à

troppo restrittiva, quindi si usa definizione più ampia (la comprende) metodo economico:

modalità che, secondo un giudizio preventivo ed astratto, consentono copertura dei costi

à

con i ricavi (autofinanziamento dell’impresa), non anche la produzione di un utile ricavi

≥ costi.

Università private sono attività economica perché si ha pareggiamento dei costi-ricavi con il

pagamento delle rette. Università statali no.

Non configura invece attività d’impresa quella svolta in perdita programmatica: c. d. attività

à

erogativa (beneficenza) manca requisito dell’economicità (i ricavi non copriranno mai i

costi perché saranno coperti da donazioni, finanziamenti ecc).

- Professionalità (frequenza) à

a) Serie coordinata di atti sistematica e ripetuta nel tempo: abituale (non occasionale)

non è professionale l’attività occasionale. à

b) Non necessariamente esclusiva o principale non necessariamente deve essere

l’attività economica principale del soggetto che lo svolge.

à

c) Non necessariamente continuativa ma reiterata deve dipendere dalla natura

dell’attività, non da volontà del singolo (anche ciclica o stagionale, es. gestione impianti di

risalita o stabilimenti balneari).

d) Non occorrono requisiti di formazione.

Esecuzione di un unico affare è sufficiente a far assumere la qualità di imprenditore solo se

à

richiedere un’organizzazione ampia pluralità di risultati. 3

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Le professioni intellettuali à

Sono attività che non tutti possono svolgere in presenza degli stessi mezzi non è lavoro

manuale ma intellettuale.

Oggi gli avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti sono si auto-organizzano (immagine

tradizionale che aveva il codice nel 1942). Al giorno d’oggi sta cambiando, in quanto è

sempre più necessaria organizzazione di mezzi.

Esempio: in uno studio di radiologia c’è medico che legge le lastre, c’è investimento di mezzi

à

e si organizzano sia capitale sia lavoro altrui prof intellettuali sono attività di servizi. Anche

in questo caso, dove attività rispetta tutte le caratteristiche d’impresa, l’ordinamento dice

che non è impresa ma professione individuale. È privilegio ingiustificato.

Art. 2238 cc – rinvio

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di

impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II (2082 e seguenti). à

- Prestazione intellettuale come elemento di un’attività d’impresa imprenditore

(ingegnere che prende parte alla costruzione di un ponte: fa parte di un progetto più

ampio che è impresa); à

- Prestazione intellettuale come elemento centrale dell’attività no imprenditore

(medico di una radiologia che legge le lastre).

Differenza tra impresa e professione individuale: c’è esenzione dal fallimento di coloro che

svolgono prestazione intellettuale, mentre impresa può fallire.

Professione intellettuale in sé e per se considerata non è MAI impresa per il nostro

à

legislatore vale solo l’attività è parte non fondamentale di una prestazione imprenditoriale.

Non è mai impresa anche se ha tutte le caratteristiche del 2082.

Completezza della nozione di impresa (2082)

Contiene tutti e soli i requisiti della nozione generale di impresa. Non sono necessarie:

à

a) l’etero destinazione dei risultati (problema dell’impresa per conto proprio) non deve

essere inclusa perché non è fondamentale

b) la liceità dell’attività produttiva svolta (problema dell’impresa illegale e illecita in senso

à

stretto) non impedisce la qualificazione di impresa ma se attività è illecita interverrà

l’ordinamento con sanzioni. à

Quindi il 2082 dà tutti i requisiti COMPLETA.

Lo statuto dell’imprenditore

Azienda

o Segni distintivi

o Concorrenza sleale

o Contratti di collaborazione (reti, consorzi)

o Contratti

o 4

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La cessione dei clienti non è trasferimento di azienda perché i contratti di prestazione

d’azienda non possono essere qualificati beni tali da permettere il passaggio della disciplina

del trasferimento di azienda.

Categorie d’impresa

L’imprenditore agricolo

Art 2135 comma 2 CC – imprenditore agricolo

Attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo

stesso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o

marine.

Il trattamento speciale riservato all’attività agricola trovava giustificazione

à

- Minori esigenze finanziarie una volta si prendeva in prestito denaro per

comprare le sementi e veniva restituito alla fine del raccolto. Richiedeva esigenza

finanziaria più limitata. Ora ci sono investimenti su macchinari ecc.

à

- Strumenti di autotutela reale creditori di un imprenditore agricolo hanno

strumenti di tutela realeà se imprenditore è inadempiente, creditore può pignorare o

ipotecare i beni che hanno significato economico rilevante, come fondo, macchinari

ecc (per le imprese commerciali non è così facile).

Imprenditore agricolo non fallisce perché lo dice il legislatore ma non è soggetto a

liquidazione finanziaria (può avere crisi); è comunque soggetto ad altre discipline.

Essenziali: cura e sviluppo di un ciclo

o

biologico (vita di una pianta dal seme

alla mietitura, da nascita a morte di un

animale) o fase necessaria al ciclo

stesso. Nel 2011 c’è stata riforma per

legare la definizione al ciclo biologico,

staccandosi dalla definizione di fondo

à comprende fenomeni che

rappresentano una parte significativa

della nostra economia pur non essendo

meramente legata al fondo (non

necessario). È essenziale. 5

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Per connessione: attività dirette alla manipolazione, conservazione,

o trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti

à

prevalentemente da un’attività agricola essenziale in sé sono attività commerciali

in quanto non riguardano la cura del ciclo biologico. Requisito: attività svolte in

connessione oggettiva e soggettiva (stesso soggetto svolge attività) ad attività

agricole essenziali (si utilizzano materiali prodotti dallo stesso imprenditore nello

à

svolgimento di attività agricole essenziali esempio: vinificazione sia del proprio

fondo. È in sé attività commerciale ma diventa agricola in relazione a attività agricola

à

essenziale rimane imprenditore agricolo.)

Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata

comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e

le attività agrituristiche. Esempio: produco e vendo i miei pomodori, coltivati con i

miei mezzi. à

Se vendo i miei prodotti imprenditore agricolo.

à

Se vendo i prodotti altri imprenditore commerciale.

L’imprenditore commerciale

Il codice non ne offre una definizione espressa. Essa deve ricavarsi in via interpretativa da

una norma di disciplina, l’art 2195 c.c (imprenditori soggetti a registrazione) secondo cui è

soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese chi esercita:

1. Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

2. Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3. n’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;

4. un’attività bancaria o assicurativa;

5. altre attività ausiliarie alle precedenti.

à

3, 4 e 5 sono sottoinsieme delle prime due sono attività intermediarie nella circolazione

dei beni. Quindi è imprenditore commerciale chi svolge:

- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni.

I problemi interpretativi dell’art. 2195

- Come si deve intendere il requisito dell’industrialità? Comprende attività di

produzione secondo il metodo industriale.

- Come si deve intendere il requisito dell’intermediazione nella circolazione dei beni?

Comprende attività di commercio strettamente inteso.

Per colmare il vuoto si è creata la definizione di impresa civile: ricopre attività che non sono

à

definibili agricole ai sensi del 2135 e non sono commerciali ai sensi del 2195 attività

artigianali, agenzie, imprese minerarie che producono beni senza trasformare materie

à

prime, imprese che si limitano a vendere beni autoprodotti tutti quei servizi che non

rientrano nei due requisiti. 6

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Per impresa agricola e commerciale sappiamo quali sono i requisiti e come devono essere

à

disciplinati codice non menziona mai le imprese civili, pertanto spetta agli interpreti come

disciplinarle. È preferibile interpretare i requisiti dell’industrialità e dell’intermediazione non

lasciando spazi vuoti. à

Il quinto punto del 2195 parla di “ausiliarità” si intende che qualunque impresa non

agricola è commerciale: è commerciale qualunque impresa che non è agricola secondo il

à

2135. Quindi un’attività è agricola o commerciale non c’è più spazio vuoto.

Il piccolo imprenditore

Art. 2083 - piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e

coloro che esercitano un’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia. à

È trasversale alla distinzione in base all’oggetto (agricolo e commerciale) “piccoli

commercianti” sono sicuramente imprenditori commerciali e “coltivatori diretti del fondo”

sono sicuramente imprenditori agricoli.

“Coloro che esercitano un’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio

à

e dei componenti della famiglia” definizione.

Quattro requisiti

1. L’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa;

2. Il lavoro suo e dei familiari non può essere il solo fattore produttivo (2083 vs 2222);

à

3. Deve però essere quello prevalente su tutti gli altri fattori devono esserci anche

altri strumenti ma il proprio lavoro deve essere prevalente rispetto agli altri fattori

(altrimenti è lavoro autonomo);

4. La “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale (cioè deve essere un fattore

à

essenziale, infungibile) e non economico-quantitativa non si deve

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiarapa00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Carlotta Rinaldo.
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