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L'INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
Concetti generali
Disciplina che individua le ipotesi in cui è compromessa l'efficacia delle deliberazioni assembleari.
Vizi possono essere procedimentali (vizio di convocazione in assemblea o conteggio dei voti) o contenutistici (vizio derivante dal conflitto di interessi) a seconda che la non conformità della delibera sia riscontrabile rispetto a regole che disciplinano il procedimento deliberativo o il contenuto della delibera.
Le sanzioni sono due. Vi sono due forme di invalidità:
- Nullità: solo 3 casi tassativi elencati dal 2379.
- Annullabilità: disciplina speciale, autonoma dal sistema delle invalidità del contratto:
- La sanzione generale/residuale è annullabilità, la nullità si può pronunciare solo al verificarsi di una delle tre cause tassative del 2379.
- L'annullabilità è comminata anche per la violazione di norme dispositive.
clausole statutarie (e non solo quindi per violazione di norme imperative). Le norme dispositive possono essere derogate solo dallo statuto e se questo ha previsto una regola, è questa vincolante fino a modifiche successive. Una violazione comporta annullabilità.
Sono previsti termini di impugnazione più brevi: 90 giorni per annullabilità e 3 anni per nullità (che dunque, salvo caso illiceità dell'oggetto non è imprescrittibile) e talvolta brevissimi (possono essere ulteriormente abbreviati). Creando la spa si crea un soggetto autonomo che coinvolge con la sua attività il mercato e i soggetti terzi devono essere tutelati, e questo avviene anche con abbreviazione dei termini di impugnazione.
La nullità può essere sanata (2377 8 e 2379 bis). Nel diritto comune si può sanare stipulando un nuovo contratto o convertendolo in un altro contratto con effetti diversi. Si può sanare ex-post un vizio es
redazione tardi del verbale dell'assemblea. Anchela carenza assoluta della presenza di un socio può essere sanata se questo sipresenta in assembleae) La legittimazione ad impugnare una delibera annullabile non spetta a ciascun socioanche se direttamente coinvolto dagli effetti negativi della delibera, ma aliquotaminima di soci che rappresentano il capitale. Se l'aliquota non è sufficiente, ladelibera resta in piedi ma il socio può richiedere il risarcimento danni.àf) I terzi di buona fede sono sempre fatti salvi i loro effetti non sono travolti né dallanullità né annullabilità 110Chiara Paro Università degli Studi di PadovaRatio: assicurare maggiore stabilità alle decisioni sociali (riduce le possibilità diimpugnazione e comunque fa salvi i terzi di buona fede). Si vuole rendere certo l'operatodella società. Rimane sempre valida la tutela risarcitoria.La nullità delle
Deliberazioni assembleari (art.2379)
Ipotesi tassative di nullità
- Mancanza assoluta di convocazione, anche solo per quanto riguarda un unico soggetto, che si è privato del potere di votare (≠ da convocazione irregolare)
- Mancanza del verbale impedisce di comunicare quanto è avvento. Sono vizi procedurali
- Oggetto della deliberazione impossibile o illecito (vizio di tipo contenutistico): attività illecita.
Effetti della pronuncia di nullità
La sentenza ha efficacia dichiarativa; la deliberazione, già inefficace sin dalla sua adozione (inefficacia originaria) lo diviene definitivamente.
L’organo amministrativo è obbligato a prendere ogni conseguente provvedimento.
Se prima che fosse dichiarata la nullità della delibera gli amministratori avessero fatto qualcosa per eseguirla e questo avesse coinvolto dei terzi in buona fede, i loro diritti sono fatti salvi.
Sono fatti salvi i diritti acquistati.
dai terzi in buona fede.
- Legittimati all'impugnazione: chiunque vi abbia interesse, può anche essere rilevata d'ufficio
Termini per l'impugnazione
- In generale entro tre anni dal deposito nel R I (se soggetta) o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea
- Se la delibera modifica l'oggetto sociale con un oggetto impossibile o illecito: nessun termine, unico caso di imprescrittibilità dell'azione
Sanatoria della nullità: 2379 bis 2377 8
L'annullabilità delle deliberazioni assembleari (art. 2377)
La delibera è efficace, ma la sua efficacia può essere rimossa con effetto retroattivo. La sentenza è costitutiva.
Ipotesi:
- Qualsiasi deliberazione che sia presa non in conformità alle regole di legge e di statuto
- In alcuni casi specificamente individuati dalla legge, però, perché la delibera sia annullabile, non basta che questa sia stata assunta in
violazione di una regola procedimentale, ma occorre che il vizio sia stato anche concretamente determinante. Art 2377 co 5: 111
Chiara Paro Università degli Studi di Padova
Partecipazione di persone non legittimate all'intervento se determinanti per il raggiungimento dei quorum assembleari
Voto invalido o errato nel conteggio dei voti se determinante
Incompletezza o inesattezza del verbale se determinante per l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera
Conflitto di interessi 2373
Rappresenta il vizio residuale: sono annullabili tutte le delibere prese non in conformità con lo statuto.
Effetti della pronuncia di annullamento
La sentenza di annullamento produce la rimozione con effetti retroattivi della delibera
- L'organo amministrativo è obbligato a prendere ogni conseguente provvedimento
- Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede
Legittimati all'impugnazione
Soci assenti,
astenuti o contrari che abbiano azioni con diritto di voto per la• deliberazione impugnata che rappresentino specifiche soglie di capitale sociale(derogabili verso il basso dallo statuto, non si può aumentare il livello dipartecipazione che si deve raggiungere). Ai soci che non raggiungono unapercentuale minima spetta però risarcimento del danno
Organo amministrativo e collegio sindacale (e nel dualistico anche al consiglio di• sorveglianza)
Specifici organi di controllo esterni (CONSOB, Banca d’Italia)•
Termini per l’impugnazione90 gg dalla data della deliberazione, se non soggetta a deposito o iscrizione nel R I• (altrimenti il termine decorre dal deposito o iscrizione)
Delibera di approvazione del bilancio prima della approvazione del bilancio• successivo
Procedimento di impugnazione 2378
Il tribunale competente va individuato in base alla sede sociale• Impugnazione si propone con atto di citazione notificato alla
La legge impone alle società l'esercizio del potere di rappresentanza. La nomina degli amministratori spetta inderogabilmente all'assemblea ordinaria, fatta eccezione per:
- I primi amministratori che vengono nominati nell'atto costitutivo
- Attribuzione statutaria ai portatori di strumenti finanziari del potere di nomina di un amministratore indipendente o ad enti pubblici (art. 2449 c)
- Cooptazione ex art. 2386 degli amministratori per sostituire un soggetto che viene meno, nominando un sostituto
Se non può incidere sulla competenza, l'art. 2368 consente però allo statuto "per la nomina alle cariche sociali di stabilire norme particolari" (è con queste che si potrebbero proteggere le minoranze, ad esempio il voto di lista; non sembra invece comunque possibile il voto segreto).
La composizione può essere un amministratore unico o un consiglio, secondo determinazioni dello statuto (nelle quotate però non è ammesso l'amministratore unico).
- Il numero degli amministratori è fissato dallo statuto (anche forbice o più alternative, v 2380 bis, co 4). Non c'è un limite massimo né minimo di numero
- Quando gli amministratori sono più d'uno, essi formano sempre un CdA, organo collegiale
- Possono essere soci o non soci (2380 bis, co 2) di norma sono non soci
- Non può essere fatta per un periodo superiore a 3 esercizi: scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (regola inderogabile). Sono però rieleggibili, non prorogabili
- Il compenso: l'incarico gestorio è naturalmente oneroso. La misura è di regola determinata dall'assemblea
L'assunzione della carica
Per l'assunzione della carica, oltre alla nomina, occorre che concorra anche
l'incarico può avvenire per diverse ragioni, tra cui la scadenza del mandato, la revoca da parte dell'assemblea dei soci o la rinuncia volontaria dell'amministratore. In caso di cessazione dell'incarico, è necessario procedere alla comunicazione agli organi competenti e all'eventuale registrazione della cessazione nel registro delle imprese. È importante sottolineare che l'amministratore, durante il suo mandato, ha dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e dei soci. Deve agire nell'interesse della società, adottando decisioni oculate e responsabili. In caso di violazione di tali doveri, l'amministratore può essere chiamato a rispondere civilmente o penalmente. In conclusione, l'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore è un passaggio fondamentale nel processo di nomina e deve essere resa in modo chiaro e inequivocabile. La nomina dell'amministratore può avvenire anche in assenza di una formalità specifica, qualora la persona si ingerisca sistematicamente nella gestione e svolga tutte le funzioni tipiche dell'amministrazione.