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Diritto commerciale

Impresa, società e azienda

Impresa

L’impresa è un’attività, ovvero una serie di atti e comportamenti finalizzati ad uno scopo unitario. Per essere un’impresa, l’attività deve essere:

  • Economica: deve produrre un ricavo ed essere concepita per far sì che i ricavi pareggino i costi sostenuti.
  • Professionale: non deve essere occasionale, ma stabile e continuativa.
  • Organizzata: il suo esercizio richiede l’investimento di lavoro, capitali, denaro, macchinari e beni produttivi.

L’articolo 2082 definisce imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Il Codice civile divide gli imprenditori secondo tre criteri:

  • Oggetto: imprenditore agricolo, imprenditore commerciale.
  • Dimensione: piccolo imprenditore, medio-grande imprenditore.
  • Natura: impresa individuale, impresa pubblica, società.

L'imprenditore agricolo

Secondo l’articolo 2135 è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere animale o vegetale, che utilizzano il fondo, il bosco o le acque dolci, marine o salmastre). Oggi si parla di agricoltura industrializzata in quanto vengono utilizzati prodotti chimici, coltivazioni fuori terra e allevamenti in batteria e le attività si dividono in essenziali e connesse. Le attività per connessione sono:

  • Le attività dirette alla trasformazione di prodotti agricoli primari che appartengono allo stesso imprenditore che li trasforma.
  • Le attività con le quali l’imprenditore ospita in azienda i clienti e mette a loro disposizione i prodotti ricavati dal proprio fondo.
  • Le attività a favore della valorizzazione del territorio.

È fondamentale che l’impresa che svolge le attività agricole che le attività connesse non prevalgano sulle attività agricole essenziali.

L'imprenditore commerciale

Secondo l’articolo 2195, l’imprenditore commerciale è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese ed è imprenditore commerciale chi esercita attività:

  • Industriali dirette alla produzione di beni e servizi.
  • Intermediarie nella circolazione dei beni.
  • Di trasporto di persone e merci.
  • Bancarie o assicurative.
  • Ausiliarie alle precedenti.

L’imprenditore commerciale è sottoposto a pubblicità legale, ciò che permette a terzi di disporre delle informazioni su fatti e situazioni dell’impresa e all’iscrizione nel registro delle imprese, uno strumento di pubblicità legale istituito in ogni provincia presso la camera di commercio. Il registro delle imprese si divide in due sezioni:

  • Sezione ordinaria: per gli imprenditori per cui l’iscrizione ha funzione di pubblicità legale.
  • Sezione speciale: per gli imprenditori agricoli e per i piccoli imprenditori.

Inoltre, l’imprenditore commerciale deve tenere le scritture contabili, ovvero dei documenti che contengono la rappresentazione quantitativa e/o monetaria, dei singoli atti d’impresa, della situazione patrimoniale e del risultato economico dell’attività svolta. Le scritture contabili obbligatorie sono:

  • Il libro giornale: registro cronologico-analitico dove vengono indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio d’impresa.
  • Il libro degli inventari: registro redatto alla nascita dell’impresa e poi ogni anno che serve a fornire il quadro patrimoniale dell’impresa.

Il piccolo imprenditore

Secondo l’articolo 2083, sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani (piccolo imprenditore caratterizzato dalla natura artistica dei beni prodotti e deve svolgere in misura prevalentemente manuale il proprio lavoro), i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’impresa, ma è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento, dall’iscrizione nel registro delle imprese e dalle procedure concorsuali.

L'impresa pubblica

Le imprese pubbliche richiedono l’intervento dello Stato o di enti pubblici nella propria economia. Sono di 4 tipi:

  • Società a partecipazione pubblica: si sfruttano le strutture di diritto privato.
  • Enti pubblici economici: hanno il compito di esercitare le attività d’impresa e sono esclusi dal fallimento e dalle procedure concorsuali.
  • Imprese-organo: sono lo Stato, la regione e la provincia. Svolgono le attività d’impresa con strutture organizzative proprie. Sono escluse dall’iscrizione nel registro delle imprese ed alle procedure concorsuali, ma sono tenute a tenere le scritture contabili.
  • Associazioni e fondazioni: sono attività produttive svolte con metodo economico.

Società

Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Sono attività di natura egoistica, ovvero mirano ad un vantaggio patrimoniale per i soci della società, una società non può essere creata senza il fine di creare un profitto. Tuttavia, a fianco al fine egoistico ci può essere anche un fine altruistico, per ottenere un ritorno positivo per l’immagine della società. Le società si dividono in 2 macrocategorie:

  • Le società di persone (società semplice [SS], società in nome collettivo [SNC], società in accomandita semplice [SAS]).
  • Le società di capitali (società per azioni [SPA], società in accomandita per azioni [SAPA], società a responsabilità limitata [SRL]).

La società si costituisce con un contratto di società, ovvero un accordo di due o più parti per la costituzione, la modifica e l’estinzione di un rapporto giuridico. Si può stipulare in forma scritta, verbalmente o per facta concludentia (da determinati comportamenti). Il contratto di società può essere di scambio, quindi due soggetti possono porre in essere due trasferimenti simmetrici ed equivalenti che vengono considerati pilastri del nesso di reciprocità, ovvero ciò che si dà è equivalente al valore di ciò che si riceve. Secondo l’articolo 2247, l’attività della società è svolta nell’interesse dei soci e lo scopo finale è quello di generare e dividere gli utili ricavati.

Elemento fondamentale ed imprescindibile per una società è il conferimento da parte dei soci, ovvero la prestazione con cui le singole parti del contratto si obbligano. I beni che possono essere conferiti sono qualsiasi entità che sia suscettibile a valutazione economica e quindi denaro, beni mobili ed immobili. I beni conferiti dai soci vanno a formare il patrimonio sociale che varia quantitativamente e qualitativamente a seconda delle vicende economiche della società. La cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti dei soci si chiama capitale sociale nominale (CSN) e ha due funzioni:

  • Vincolistica: il CSN indica la quota non distribuibile, quindi, fa da margine di garanzia supplementare per i creditori.
  • Organizzativa: il CSN è un termine di riferimento per verificare periodicamente se la società ha subito perdite o conseguito utili.

Differenze tra società di persone e società di capitali

Società di persone Società di capitali
1. Livello di autonomia patrimoniale
Le società di persone sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta o incompleta: per i debiti della società non risponde solamente il capitale sociale, ma rispondono anche i soci con il loro patrimonio.
Le società di capitali sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale perfetta o completa: i soci non rispondono con il loro patrimonio per i debiti della società.
2. Organizzazione interna
Le società di persone sono caratterizzate da un’organizzazione priva di regole formali procedimentali, le decisioni vengono prese spontaneamente.
Le società di capitali sono soggette a determinate regole procedimentali.
3. Distribuzione dei poteri all'interno della società
Il potere di amministrare la società spetta ai soci per legge.
Gli amministratori della società vengono eletti.
4. Composizione dei soci
Le società di persone devono essere formate da almeno due soci, non ci può essere unipersonalità (un solo socio).
Le società di capitali possono essere formate anche da un solo socio.

I soci

Essere socio vuol dire essere proprietario di una partecipazione sociale, cioè avere nel proprio patrimonio un bene. Le partecipazioni sociali nelle SPA vengono dette azioni, mentre nelle SRL prendono il nome di quote sociali. Le partecipazioni sociali indicano l’insieme di tutti i diritti e tutti gli obblighi ricollegati a quelle partecipazioni sociali, ovvero avere determinati poteri ed obblighi all’interno della società (es. diritto di recesso). Le fonti dei diritti e degli obblighi dei soci sono 2:

  • La legge: stabilisce in linea generale quali sono i diritti e gli obblighi dei soci. Questi diritti ed obblighi previsti dalla legge sono diversi per ciascun tipo di società.
  • Atto costitutivo o statuto della singola società: è un documento nel quale sono scritte le regole della società. Lo statuto può regolare i diritti e gli obblighi previsti dalla legge: può togliere diritti che la legge prevede o può aggiungere diritti che la legge non prevede.

Tuttavia, lo statuto non può liberamente modificare tutti i diritti, ci sono alcuni limiti:

  • Il diritto agli utili (articolo 2265): lo statuto non può privare la partecipazione sociale del diritto agli utili, ciascun socio ha diritto di percepire una parte degli utili della società.
  • Il diritto di controllo (articolo 2476): i soci hanno il diritto di controllare la partecipazione sociale.

Si diventa soci in 2 modi:

  • Costituendo la società: coloro che fondano una società sono automaticamente soci.
  • Diventando soci di una società già esistente comprando una partecipazione sociale o aderendo ad un aumento di capitale sociale.

Si perde lo status di socio quando:

  • Si perde la partecipazione sociale (ad esempio vendendola).
  • Si viene esclusi dalla partecipazione sociale.
  • Si recide, ovvero il socio decide di uscire dalla società lasciando la propria partecipazione sociale.
  • C’è una riduzione del capitale sociale per perdite.
  • Si muore e la partecipazione o viene lasciata agli eredi oppure viene liquidata.

Le società di persone

La società semplice (SS)

Le società semplici sono obbligate all’iscrizione al registro delle imprese e le modifiche all’interno della società possono avvenire solamente con il consenso di tutti i soci. Il conferimento è obbligatorio e deve soddisfare le necessità della società. I beni conferiti possono essere:

  • Beni in proprietà: si basano sul contratto di compravendita.
  • Beni in godimento.

I beni conferiti vanno a formare il capitale di rischio (equity), ovvero le attribuzioni patrimoniali messe a disposizione della società definitivamente. La società non deve restituire al socio ciò che egli ha conferito perché il suo investimento ha lo scopo di far rendere di più all’impresa. Diverso è il capitale di debito, ovvero un prestito che il socio fa alla società che assume l'obbligo di restituirlo con interessi. I beni conferiti dal socio determinano la parte che spetta al socio nei guadagni e nelle perdite della società. L’amministratore delle società semplici può essere nominato per atto costitutivo o per atto separato. Nel caso di processo di liquidazione (scioglimento della società), gli amministratori diventano i liquidatori. Con la cancellazione della società dal registro delle imprese, la società si estingue, anche se non sono stati soddisfatti tutti i creditori.

La società in nome collettivo (SNC)

La società in nome collettivo può essere:

  • Regolare: è iscritta nel registro delle imprese ed è disciplinata dalle norme della SNC.
  • Irregolare: non è iscritta nel registro delle imprese ed è disciplinata dalle norme della SS.

L’atto costitutivo della SNC è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Come nelle SS, le parti che spettano ai soci sono distribuite in base ai conferimenti di ciascun socio. I creditori devono rifarsi prima sul patrimonio sociale e, solamente in seguito, su quello di ciascun socio. Nel caso del processo di liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e il piano di riparto (ripartizione dell’attivo residuo tra i soci). Quando il bilancio finale viene approvato, i liquidatori terminano il proprio lavoro, senza occuparsi della divisione degli utili.

La società in accomandita semplice (SAS)

Nelle società in accomandita semplice ci sono 2 tipi di soci:

  • I soci accomandatari: rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali, gestiscono l’impresa e hanno responsabilità patrimoniale.
  • I soci accomandanti: rispondono limitatamente in base alla quota conferita, non possono assumersi la responsabilità per nessuna attività collegata con la gestione della società. Nel caso vogliano partecipare alle attività amministrative diventano automaticamente soci a responsabilità illimitata.

In fase di costituzione, deve essere presente il nome di almeno un socio accomandatario, mentre non possono essere indicati i nomi degli accomandanti, in quanto i terzi potrebbero pensare di potersi rifare anche sul patrimonio personale di questi ultimi.

In caso di scioglimento ci possono essere 2 scenari:

  • Se la società si scioglie e rimangono solo i soci accomandanti, questi possono eleggere un rappresentante provvisorio.
  • Se la società si scioglie e rimangono solo i soci accomandatari, questi hanno 6 mesi di tempo per ripristinare la situazione di equilibrio.

Le società di capitali

La società per azioni (SPA)

La SPA è la forma più diffusa per le imprese di medie/grandi dimensioni. Per le obbligazioni sociali, la società risponde solamente con il proprio patrimonio (gode di autonomia patrimoniale perfetta), i soci hanno responsabilità limitata e la partecipazione sociale è rappresentata dalle azioni. Ci sono due tipologie di soci:

  • Gli azionisti imprenditoriali: coloro che assumono l’iniziativa economica.
  • Gli azionisti risparmiatori: coloro che desiderano solamente investire fruttuosamente i propri beni.

Il capitale sociale minimo per la creazione della SPA è 50.000€, dei quali almeno il 25% deve essere versato in banca prima della stipula dell’atto costitutivo, fatto seguire poi dall’iscrizione dell’atto stesso nel registro delle imprese. La SPA può essere unipersonale, ovvero formata da un solo socio. In questo caso ci sono delle caratteristiche fondamentali:

  • La società risponde col proprio patrimonio.
  • L’unico socio risponde illimitatamente delle azioni svolte prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese.
  • L’unico socio, al momento della costituzione, deve versare integralmente i conferimenti in denaro.
  • Nell’atto costitutivo deve essere indicato che si tratta di una SPA unipersonale.
  • La responsabilità è limitata.

I conferimenti delle SPA possono essere fatti in denaro; nel caso di conferimenti non in denaro, questi ultimi devono essere valutati oggettivamente da un perito per dar loro un valore nominale.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aleferazzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Centonze Michele.
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